{"id":1845,"date":"2024-09-30T11:55:01","date_gmt":"2024-09-30T09:55:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1845"},"modified":"2024-09-30T11:55:03","modified_gmt":"2024-09-30T09:55:03","slug":"responsabilita-va-superata-la-cultura-del-sospetto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/responsabilita-va-superata-la-cultura-del-sospetto\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0, va superata la cultura del sospetto"},"content":{"rendered":"\n<p>di Paola Maria Zerman, Avvocato dello Stato*<\/p>\n\n\n\n<p>Il disegno di legge allo studio in Parlamento (DL 1621 del 2024) per la modifica della responsabilit\u00e0 amministrativa, giustificata dalla necessit\u00e0 di contrastare &nbsp;la \u201cpaura della firma\u201d da parte degli amministratori pubblici, impone alcune riflessioni sul cambiamento di paradigma culturale di cui una riforma deve comunque tenere conto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo riguarda il tipo e l\u2019entit\u00e0 di impatto che il sistema dell\u2019IA avr\u00e0 sulla formazione degli atti amministrativi, specie in presenza di attivit\u00e0 discrezionale, sulla motivazione dei provvedimenti e sulla conseguente individuazione dell\u2019elemento soggettivo del dolo o della colpa nella causazione di un danno all\u2019erario con le conseguenti responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorre anche tenere presente che il sistema di controllo basato su adempimenti formali, appare ormai non pi\u00f9 adeguato a modalit\u00e0 lavorative che privilegiano la qualit\u00e0 del lavoro, piuttosto che la quantit\u00e0, intesa come rispetto pedissequo dell\u2019orario di lavoro (il timbro del cartellino).<\/p>\n\n\n\n<p>La realt\u00e0 dei fatti pone all\u2019evidenza un modo di intendere il lavoro basato sul raggiungimento di risultati piuttosto che al rispetto formale delle regole, che sia in grado di liberare &nbsp;la creativit\u00e0 dei dipendenti nella ricerca di soluzioni innovative superando logiche di burocrazia difensiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Il che richiede capacit\u00e0 di investire in quella qualit\u00e0 relazionale capace di moltiplicare le energie positive, ovvero la fiducia nei confronti del dipendente. Concetto antico, ma anche rivoluzionario, che non pu\u00f2 limitarsi a mere enunciazioni di principio, e che invece deve essere approfondito nelle sue ricadute pratiche per evitare effetti distorsivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Si prenda al riguardo, ad esempio, all\u2019art. 2 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs.36\/23) che erge il principio della fiducia a principio cardine dell\u2019azione amministrativa, ma che poi ne fa discutibile applicazione a proposito della \u201c<em>probatio diaboltica<\/em>\u201d del conflitto di interessi (art. 16 comma 2). Principio peraltro richiamato in numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa (v per tutte C.Stato 1924\/2024), ma che ormai sta gi\u00e0 diventando formula tralatizia che appare priva di conseguenze concrete.<\/p>\n\n\n\n<p>La realt\u00e0 \u00e8 che, invece, la fiducia costituisce la chiave di volta per ridisegnare in termini <em>organizzativi l\u2019agire della pubblica amministrazione <\/em>quale modalit\u00e0 relazionale <em>dell\u2019integrit\u00e0 in atto <\/em>del pubblico funzionario.<\/p>\n\n\n\n<p>Principio quest\u2019ultimo, che va ben al di l\u00e0 dell\u2019ambito intimistico, perch\u00e9 \u00e8 il solo in grado di tradursi in risultati concreti di comportamenti positivi e affidabili immediatamente percepiti come tali dal cittadino.<\/p>\n\n\n\n<p>Un &nbsp;atteggiamento realmente collaborativo, competente, &nbsp;puntuale, diligente e leale, non solo determina un ambiente di lavoro sereno e di per s\u00e9 ostile alla corruzione e a comportamenti ad essa affini, ma \u00e8 ontologicamente orientato al perseguimento dell\u2019interesse pubblico e non all\u2019autoreferenzialit\u00e0. Presupposto base per dare e costruire relazioni lavorative fondate sulla fiducia.<\/p>\n\n\n\n<p>Il cosiddetto \u201c<em>bonum commune<\/em>\u201d il cui raggiungimento giustificava l\u2019esistenza stessa del diritto, e che solo a seguito dell\u2019evolversi della cultura filosofica, veniva meno per essere sostituito dalla necessit\u00e0 di arginare gli egoismi individuali (Macchiavelli, Hobbes), con la nascita di quella cultura del sospetto dell\u2019altro, che ancora permea non solo i rapporti cittadino-p.a., ma anche sussistono all\u2019interno della stessa p.a., e tra questa e l\u2019organo controllore del suo operato.<\/p>\n\n\n\n<p>Recuperare il concetto della fiducia, impone dunque, un cambiamento culturale che si riverbera necessariamente sull\u2019 atteggiamento collaborativo, sullo \u201csguardo\u201d del controllore, la Corte dei conti, nei confronti del controllato. Anche di questo una riforma dovr\u00e0 tenere conto.<\/p>\n\n\n\n<p>* Intervento svolto in occasione del Convegno del 19 settembre depresso la Corte dei conti dal titolo: \u201c<em>Governo e Pubblica Amministrazione,\u00a0 legalit\u00e0 e buon andamento, efficienza, controlli consulenza e responsabilit\u00e0<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>(pubblicato da Il Sole 24 Ore del 30 settembre 2024)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Paola Maria Zerman, Avvocato dello Stato* Il disegno di legge allo studio in Parlamento (DL 1621 del 2024) per la modifica della responsabilit\u00e0 amministrativa, giustificata dalla necessit\u00e0 di contrastare &nbsp;la \u201cpaura della firma\u201d da parte degli amministratori pubblici, impone alcune riflessioni sul cambiamento di paradigma culturale di cui una riforma deve comunque tenere conto. 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