{"id":1864,"date":"2025-04-06T23:10:56","date_gmt":"2025-04-06T21:10:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1864"},"modified":"2025-04-06T23:18:28","modified_gmt":"2025-04-06T21:18:28","slug":"1864-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/1864-2\/","title":{"rendered":"La recente questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sez. contr. per la Regione Umbria: l\u2019occasione per una riflessione sulla sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale (oggetto di richiamo nell\u2019ordinanza di rimessione)."},"content":{"rendered":"\n<p><em>di\u00a0<\/em><strong>Clemente Forte\u00a0<\/strong>\u2013\u00a0<em>Presidente di Sezione onorario della Corte dei conti,\u00a0<\/em>e\u00a0<strong>Marco Pieroni\u00a0<\/strong>\u2013\u00a0<em>Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sommario:&nbsp;<strong>1.<\/strong>&nbsp;<em>L\u2019\u201cantefatto\u201d dell\u2019ordinanza di rimessione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Umbria in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2023: la sentenza n. 224\/2023 della Corte costituzionale;<\/em>&nbsp;<strong>2.<\/strong>&nbsp;<em>Le questioni sottoposte all\u2019esame della Corte costituzionale vagliate nella sentenza n. 224 del 2023;&nbsp;<\/em><strong>3.<\/strong>&nbsp;<em>I tre profili preliminari della sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale;&nbsp;<\/em><strong>4.&nbsp;<\/strong><em>La sentenza n. 224 del 2023: l\u2019analisi nel merito;&nbsp;<\/em><strong>5<em>.<\/em><\/strong><em>&nbsp;<\/em><em>I riflessi giuridici e contabili della pronuncia di incostituzionalit\u00e0 in sede di parificazione sugli esercizi pregressi: il precedente di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020<\/em>;<strong>&nbsp;6.<\/strong><em>L\u2019onere finanziario: inscindibilit\u00e0 dei profili di competenza e di cassa<\/em>.<em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.<\/strong><em>&nbsp;L\u2019\u201cantefatto\u201d dell\u2019ordinanza di rimessione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Umbria in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2023: la sentenza n. 224\/2023 della Corte costituzionale.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019ordinanza del 15 gennaio 2025 della Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l\u2019esercizio finanziario 2023 (Atto di promovimento 15 gennaio 2025, n. 31) la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell\u2019Umbria ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale. Nelle parole dell\u2019ordinanza, \u201csi prospetta la violazione dell\u2019art. 117, secondo comma, lettera m), che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la \u00abdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u00bb \u2013 tra i quali \u00e8 da annoverarsi il diritto alla salute, tutelato dall\u2019art. 32 Cost. \u2013 \u00abche devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale\u00bb, anch\u2019essa, peraltro, da correlarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 118\/2011, in particolare l\u2019art. 20, che, attraverso regole di trasparenza, esprimono e impongono un vincolo tra risorse e finalit\u00e0 da perseguire quale modalit\u00e0 contabile finalizzata alla effettivit\u00e0 del finanziamento ed alla conseguente garanzia dei LEA; la destinazione a generico favore del funzionamento dell\u2019A.R.P.A. di risorse del perimetro sanitario \u00e8, in ultima analisi, suscettibile di pregiudicare l\u2019effettiva erogazione dei LEA, minando la stessa tutela del diritto alla salute (fondamentale, come di recente ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 195\/2024), distraendo ad altri fini risorse destinate alla sua garanzia. Si ritiene, poi, concretizzata la violazione degli articoli 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost, posti a garanzia dell\u2019equilibrio di bilancio e della sostenibilit\u00e0 della spesa, dato l\u2019ampliamente della capacit\u00e0 di spesa ordinaria, che deriva dall\u2019aver destinato risorse riservate ai LEA a finalit\u00e0 estranee al perimetro, che la regione avrebbe dovuto soddisfare attraverso risorse ordinarie di bilancio\u201d (punto 10 del&nbsp;<em>Considerato in diritto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto pi\u00f9 precipuamente ai profili di cui all\u2019art. 117, secondo comma, lettere&nbsp;<em>e<\/em>) e&nbsp;<em>m<\/em>), Cost., la Sezione rimettente recepisce in modo pedissequo il ragionamento sotteso alla sentenza n. 1 del 2024 della Corte costituzionale (peraltro, richiamata dell\u2019ordinanza di rimessione), secondo cui le disposizioni regionali di cui all\u2019art. 16, comma 1, della legge reginale Umbria n. 9 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge della medesima Regione n. 12 del 2024 nonch\u00e9 l\u2019art. 1 della l.r. Umbria n. 18 del 2022, confliggerebbero con la norma interposta di cui all\u2019art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Senza entrare nel merito delle questioni prospettate dalla Sezione regionale rimettente, segnatamente per i riflessi dell\u2019eventuale pronuncia di caducazione delle disposizioni regionali con riferimento agli esercizi pregressi al 2023, per i quali la Sezione regionale aveva parificato il rendiconto regionale, e cio\u00e8 per egli esercizi dal 1998 al 2022, il richiamo, nell\u2019ordinanza, della citata sentenza n. 224 del 2023 costituisce l\u2019occasione per una riflessione in ordine alla medesima sentenza della Corte costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.<\/strong>&nbsp;<em>Le questioni sottoposte all\u2019esame della Corte costituzionale vagliate nella sentenza n. 224 del 2023.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>2.1. Con la sentenza n. 224 del 2023, la Corte costituzionale, ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale: &#8211; dell\u2019art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l\u2019utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilit\u00e0 finanziaria degli enti locali di cui all\u2019art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve avvenire solo a titolo di cassa; &#8211; dell\u2019art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, nella parte in cui non prevede che \u00e8 garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidit\u00e0 di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidit\u00e0 incassate nell\u2019esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2. Le questioni, sollevate dalla Corte dei conti, nella sede del controllo, in occasione del giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) e sullo stato degli equilibri economico-finanziari di un Comune, avevano per oggetto: a) l\u2019art. 43 citato; b) l\u2019art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126.<\/p>\n\n\n\n<p>Entrambi gli articoli venivano ritenuti in contrasto con i seguenti parametri: artt. \u201c81, commi terzo e sesto, 97, primo comma e 119, commi primo e settimo, della Costituzione, quest\u2019ultimo [<em>recte<\/em>, art. 81, sesto comma, Cost.] in relazione all\u2019art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, secondo il rimettente il Comune, sottoposto al controllo della Corte dei conti, trovandosi in PRFP, avrebbe impiegato risorse ottenute dal fondo di rotazione a titolo di copertura di nuove spese, ai sensi dell\u2019art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, con un automatico miglioramento del saldo di parte disponibile, senza alcuna posta di neutralizzazione, considerando tali erogazioni alla stregua di un mutuo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, secondo la rimettente&nbsp;Sezione di controllo della Corte dei conti, n\u00e9 i residui passivi, n\u00e9 i fondi accantonati e destinati agli investimenti del risultato di amministrazione recavano per intero l\u2019importo del fondo ancora da restituire; in tal modo, il Comune avrebbe cos\u00ec coperto i debiti fuori bilancio e, contemporaneamente, avrebbe beneficiato del miglioramento del risultato di amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, la rimettente Sezione regionale di controllo del Lazio lamentava che il comma 1 dell\u2019art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, avrebbe introdotto, illegittimamente, la facolt\u00e0 di impiegare il fondo di rotazione come risorsa di copertura, espressamente prevedendo l\u2019utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 dell\u2019art. 243-<em>bis<\/em>&nbsp;t.u. enti locali, necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.<\/p>\n\n\n\n<p>Il successivo comma 2 veniva censurato perch\u00e9, da un punto di vista contabile, si veniva ad interrompere il collegamento tra erogazione e obbligo di restituzione, imponendo di registrare i due flussi finanziari, in entrata e in spesa, come due trasferimenti tra loro non comunicanti.<\/p>\n\n\n\n<p>2.3. La medesima questione \u00e8 stata sollevata con riferimento all\u2019art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, poich\u00e9 tale disposizione avrebbe attribuito valenza legislativa al principio contabile applicato di cui al paragrafo 3.20-<em>bis<\/em>&nbsp;dell\u2019Allegato 4\/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 che, a sua volta, riproducendo i contenuti dell\u2019art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, \u00ablo intrepreta nel senso che esso autorizza l\u2019utilizzabilit\u00e0 del fondo a scopo di copertura. [\u2026] Il doppio richiamo normativo, quindi, espone l\u2019art. 53, comma 4, agli stessi vizi di incostituzionalit\u00e0 delle norme richiamate\u00bb.<em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>2.4. La doglianza muoveva dall\u2019assunto che le disposizioni censurate (art. 43, commi 1 e 2, cit.), autorizzando l\u2019indebitamento per finanziare spese pregresse, diverse da investimenti, avrebbero violato l\u2019art. 119, settimo comma, Cost. in quanto l\u2019utilizzo di tali risorse per la copertura delle passivit\u00e0 pregresse si sarebbe posta in contrasto con la regola aurea ai sensi della quale gli indebitamenti sono consentiti solo a fini di investimento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La violazione del principio della necessaria copertura, a sua volta, determinerebbe la violazione del principio dell\u2019equilibrio di bilancio, di cui agli artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posto che copertura ed equilibrio costituirebbero \u00abdue \u201cfacce della stessa medaglia\u201d\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.<\/strong>&nbsp;<em>Tre profili preliminari della sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale.<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>3.1. Prima di passare all\u2019esame nel merito della pronuncia vanno evidenziati tre profili: a) quello dell\u2019impossibilit\u00e0 di attribuire alla norma (art. 43 cit.) un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata; b) quello dell\u2019inammissibilit\u00e0 della questione riguardante il citato art. 53; c) quello dell\u2019assorbimento della questione riferita all\u2019art. 81, sesto comma,&nbsp;in relazione all\u2019art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2. Quanto al primo profilo, nella parte motiva, la Corte omette di dare conto di ci\u00f2 che aveva rilevato nella parte in fatto, che cio\u00e8, come ammesso dallo stesso rimettente (punto dell\u2019ordinanza di rimessione n. 4.6.1.), della norma oggetto di scrutinio risultano interpretazioni non univoche nella giurisprudenza della Corte dei conti<a href=\"applewebdata:\/\/1E9B62E1-6CFD-45F1-85A4-FF389651AFBD#_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>, nel senso cio\u00e8 che alcune di tali pronunce esprimono un orientamento verso la qualificabilit\u00e0 della norma in questione non nel senso di prevedere un\u2019 \u201canticipazione di liquidit\u00e0\u201d, ma una \u201cnorma di copertura\u201d per assicurare la stabilit\u00e0 finanziaria degli enti locali (sent. n. 224, punto 4 del&nbsp;<em>diritto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, il&nbsp;rimettente, sulla premessa del contrasto giurisprudenziale nell\u2019ambito delle pronunce della Corte dei conti, anzich\u00e9 richiedere l\u2019intervento nomofilattico della Corte dei conti, ha sollevato comunque la questione alla Corte costituzionale, che, a sua volta, messa al corrente del disallineamento giurisprudenziale, ha superato, senza lasciare traccia nella motivazione della sentenza in esame, il dubbio ermeneutico formulato nell\u2019ordinanza di rimessione ritenendo implicitamente che la previsione di cui al citato art. 43 (che prevede la possibilit\u00e0 di attingimento da un Fondo di rotazione per assicurare la stabilit\u00e0 finanziaria degli enti locali, con copertura a debito da parte dello Stato, come noto, non sottoposto alla&nbsp;<em>golden rule<\/em>&nbsp;di cui all\u2019art. 119, settimo comma, Cost.) fosse certamente da qualificare quale \u201canticipazione di liquidit\u00e0\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>3.3. Quanto al secondo profilo, la sentenza, pur nelle aporie motivazionali che verranno subito evidenziate, getta dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale sia sull\u2019art. 53, comma 4, citato (per la cui questione la Corte ha ritenuto l\u2019inammissibilit\u00e0 per non rilevanza nel giudizio principale), sia sull\u2019art. 1, comma 960, della legge n. 145\/2018, in quanto si tratterebbe di norme che presentano tenore analogo a quello dell\u2019art. 43, dichiarato incostituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Va anche qui evidenziato, quanto all\u2019art. 1, comma 960, della legge n. 145\/2018, come&nbsp;il giudice rimettente non ne abbia inteso sollevare questione di costituzionalit\u00e0, nonostante il Comune si fosse avvalso della richiesta di anticipo al fondo di rotazione (sentenza in titolo, punto 1, della parte in&nbsp;<em>fatto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>3.4. Quanto al terzo profilo, la questione, per come sollevata, non poteva dirsi tecnicamente assorbibile, in quanto il rimettente poneva il dubbio della&nbsp;sussistenza&nbsp;di una riserva di legge rinforzata su ambiti materiali, disciplinati, invece, senza le garanzie rafforzate previste dall\u2019art. 81, sesto comma, Cost., con conseguente illegittima invasione di competenza da parte del legislatore di cui al d.l. n. 133 del 2014. La doglianza andava dunque esaminata nel merito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.&nbsp;<\/strong><em>La sentenza n. 224 del 2023: l\u2019analisi nel merito.<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>4.1. Passando all\u2019esame della soluzione adottata dalla Corte costituzionale si evidenziano le seguenti criticit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<ol style=\"list-style-type:lower-alpha\" class=\"wp-block-list\">\n<li>la sicura qualificabilit\u00e0, da parte della Corte costituzionale, dell\u2019attingimento dal Fondo di rotazione di cui all\u2019art. 43 quale anticipazione di liquidit\u00e0 e non come modalit\u00e0 di copertura con fondi dello Stato per garantire la stabilit\u00e0 finanziaria degli enti;<\/li>\n\n\n\n<li>la asserita violazione dell\u2019art. 119, settimo comma, Cost. che prevede la c.d. regola aurea del divieto di indebitamento degli enti locali se non per finalit\u00e0 di investimento;<\/li>\n\n\n\n<li>la asserita violazione dei parametri 81, terzo comma, Cost. e 97, primo comma,&nbsp;quale conseguenza della violazione della predetta regola aurea;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;una possibile divaricazione tra dispositivo e parte motiva;<\/li>\n\n\n\n<li>la difficoltosa comprensione della reale portata e, conseguentemente, degli effetti giuridici del dispositivo;<\/li>\n\n\n\n<li>la mancata considerazione della ricaduta della pronuncia sull\u2019impostazione prospettica dei bilanci dell\u2019ente (nonch\u00e9, per conseguenza, di tutti quelli interessati).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Si forniscono qui alcune brevi giustificazioni circa le evidenziate criticit\u00e0 della sentenza, ancorch\u00e9 tali da involgere ampie considerazioni su alcuni passaggi-chiave della nostra architettura costituzionale in materia di contabilit\u00e0 pubblica.<\/p>\n\n\n\n<p>4.2. In riferimento al punto a) (la sicura qualificabilit\u00e0, da parte della Corte costituzionale, dell\u2019attingimento dal Fondo di rotazione di cui all\u2019art. 43 quale anticipazione di liquidit\u00e0 e non come modalit\u00e0 di copertura con fondi dello Stato per garantire la stabilit\u00e0 finanziaria degli enti), nella sentenza in esame, in considerazione della&nbsp;<em>ratio<\/em>&nbsp;del Fondo di rotazione in questione, che costituisce un fondo di copertura per le spese di rimborso debiti degli enti locali destinatari, manca una motivazione circa l\u2019equiparazione degli attingimenti dal Fondo al ricorso all\u2019istituto delle anticipazioni di liquidit\u00e0. Ci\u00f2 tanto pi\u00f9 che la disponibilit\u00e0 del Fondo di rotazione trova copertura nella legge statale che ne ha previsto l\u2019istituzione a vantaggio degli enti territoriali che ne facciano richiesta a fini di stabilit\u00e0 finanziaria, con obbligo di restituzione, e, d\u2019altro canto, la possibilit\u00e0 di ricorrere all\u2019anticipazione deve essere prevista da una legge, il che non accade nella fattispecie esaminata.<\/p>\n\n\n\n<p>4.3. In riferimento al punto b) (la asserita violazione dell\u2019art. 119, settimo comma, Cost. che prevede la c.d. regola aurea del divieto di indebitamento degli enti locali se non per finalit\u00e0 di investimento), la violazione di tale regola per la restituzione di fondi statali da attingimento dall\u2019apposito Fondo di rotazione mostra, a sua volta, incertezze motivazionali. Come gi\u00e0 rilevato, anzitutto il fondo \u00e8 istituito da una legge dello Stato ed \u00e8 iscritto nel bilancio dello Stato, per cui non \u00e8 chiaro il motivo per cui si evoca l\u2019art. 119, settimo comma, Cost., relativo agli enti locali. Inoltre, anche la restituzione delle anticipazioni di liquidit\u00e0 pu\u00f2 dare luogo ad indebitamento da parte dell\u2019ente che ne abbia beneficiato<a href=\"applewebdata:\/\/1E9B62E1-6CFD-45F1-85A4-FF389651AFBD#_ftn2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"applewebdata:\/\/1E9B62E1-6CFD-45F1-85A4-FF389651AFBD#_ftn3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>. Va aggiunto poi che, ove mai fosse stato richiamato, dalla normativa di riferimento (il che non \u00e8 avvenuto), l\u2019istituto dell\u2019anticipazione di liquidit\u00e0, l\u2019assunto della Corte, nel senso di un\u2019interpretazione in tale direzione, avrebbe posto il problema della violazione dell\u2019art. 81, terzo comma, proprio per la sussistenza di una correlazione diretta tra utilizzo dell\u2019anticipazione ed aggravio del fabbisogno del settore statale, a causa del correlato incremento della spesa per interessi.<\/p>\n\n\n\n<p>4.4. In riferimento alla lettera c) (la asserita violazione dei parametri 81, terzo comma, Cost. e 97, primo comma,&nbsp;quale conseguenza della violazione della predetta regola aurea), lascia, poi, adito a dubbi la stretta ricaduta della (ritenuta) violazione dell\u2019art. 119, settimo comma, Cost., in specie, sull\u2019art. 81, terzo comma, Cost.; ci\u00f2 in quanto non risulta chiara la ragione per quale la presunta violazione della regola aurea di cui al citato art. 119, settimo comma, da parte dell\u2019ente locale determinerebbe, in s\u00e9, la violazione del parametro di cui all\u2019art. 81, terzo comma, Cost., dato che la copertura a debito \u00e8 consentita per lo Stato &#8211; come \u00e8 noto, svincolato dal disposto di cui all\u2019art. 119, settimo comma, Cost. &#8211; al verificarsi delle condizioni previste dall\u2019ordinamento europeo ed interno (in quest\u2019ultimo caso di cui all\u2019art. 81, secondo comma, Cost.). Nella logica della sentenza di assimila dunque lo Stato agli enti locali, anzich\u00e9, per i profili interessati, procedere in senso contrario.<\/p>\n\n\n\n<p>4.5. In riferimento alla lettera d) (una possibile divaricazione tra dispositivo e parte motiva), il dispositivo della sentenza n. 224 non sembra, poi, risultare completamente coerente con la motivazione. Infatti, questo intervento della Corte costituzionale ha carattere meramente additivo e non demolitorio dell\u2019art. 43, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, lasciando permanere nell\u2019ordinamento la possibilit\u00e0 di attingere, da parte degli enti, al Fondo di rotazione per il finanziamento di debiti fuori bilancio, ma per \u201ccassa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto poi all\u2019affermazione secondo cui gli enti territoriali in difficolt\u00e0 finanziaria possono, ora, attingere dal Fondo solo \u201cper cassa\u201d, non sembrerebbe che il valore additivo della sentenza, per come formulato, apporti una sostanziale modifica della norma rimasta in vigore con l\u2019addizione sopra riportata, in quanto anche prima della sentenza della Corte gli enti potevano attingere anche \u201cper cassa\u201d, oltre che per competenza. Di seguito si svolger\u00e0 qualche considerazione ulteriore al riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0, la&nbsp;<em>ratio decidendi<\/em>&nbsp;della pronuncia \u00e8 individuabile nell\u2019affermazione che \u201cle anticipazioni di liquidit\u00e0 non possono essere impiegate per risanare bilanci strutturalmente in perdita (sentenza n. 4 del 2020), ma esclusivamente a titolo di cassa, per pagare debiti pregressi gi\u00e0 inscritti in bilancio con le rispettive coperture e il cui mancato pagamento dipende unicamente da sfasature temporali tra la cassa e la competenza\u201d (punto 5.2. del&nbsp;<em>diritto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Sicch\u00e9, maggiore coerenza della motivazione con il dispositivo della sentenza avrebbe consigliato una caducazione integrale della norma oppure una sua esplicita riformulazione in termini di anticipazione di cassa, ove possibile. Solo in questo modo si sarebbe raggiunto l\u2019obiettivo espresso nella parte motiva della sentenza in esame, che cio\u00e8 gli enti non possono fare impiego delle risorse attinte dal Fondo di rotazione se non per obbligazioni gi\u00e0 giuridicamente perfezionate evitando surrettizi miglioramenti del disavanzo di amministrazione<a href=\"applewebdata:\/\/1E9B62E1-6CFD-45F1-85A4-FF389651AFBD#_ftn4\"><sup>[4]<\/sup><\/a>, preoccupazione, peraltro, infondata dal momento che il fondo ha una sola finalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>4.6. In riferimento al punto e) (difficoltosa comprensione della reale portata e conseguentemente degli effetti giuridici del dispositivo), da quanto illustrato al par. 6.4 consegue&nbsp;&nbsp;&#8211; tra l\u2019altro &#8211; che non \u00e8 chiaro quale sia l\u2019effetto giuridico della sentenza, almeno per i punti 1) e 2) del dispositivo, anche ad ammettere che la norma in discussione avesse una valenza solo in termini di competenza, come sembrerebbe dedursi dal punto 1) del dispositivo medesimo (i cui effetti si riverberano peraltro anche sul punto 2), atteso il collegamento tra i due commi. Peraltro, venendo cos\u00ec al punto f) (la mancata considerazione della ricaduta della pronuncia sull\u2019impostazione prospettica dei bilanci dell\u2019ente), tale incertezza sugli effetti della sentenza mostra un proprio carattere dirompente sull\u2019attivit\u00e0 dei comuni, i quali si trovino ad essere interessati dalla pronuncia, in un contesto in cui non risultano chiari gli effetti giuridici di quest\u2019ultima.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.&nbsp;<\/strong><em>I riflessi giuridici e contabili della pronuncia di incostituzionalit\u00e0 in sede di parificazione sugli esercizi pregressi: il precedente di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>5.1. Da ultimo, merita un rilievo il paragrafo finale del punto 6 del&nbsp;<em>Considerato in diritto<\/em>, che testualmente fa presente che, \u201cconformemente a quanto gi\u00e0 affermato da questa Corte nella sentenza n. 4 del 2020, si deve ribadire che in un simile contesto non \u00e8 necessario che l\u2019amministrazione riapprovi, risalendo all\u2019indietro, i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, \u00abessendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. [\u2026]. Tenuto conto dell\u2019accentuata mutevolezza del \u201ctempo finanziario\u201d che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, \u00e8 proprio il rispetto del principio dell\u2019equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalit\u00e0 costituzionale dei conti e l\u2019esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l\u2019esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l\u2019intero periodo di risanamento\u00bb.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un punto metodologico di estrema rilevanza, perch\u00e9 mette a fuoco uno dei tratti caratteristici della giurisprudenza costituzionale circa gli effetti delle proprie decisioni nella materia finanziaria riguardante gli enti territoriali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Va premesso che, a conclusione del paragrafo immediatamente precedente (secondo capoverso del punto 6 del&nbsp;<em>diritto<\/em>), si afferma che, \u201cfermo restando che non \u00e8 comunque consentita alcuna utilizzazione delle anticipazioni di liquidit\u00e0 per modificare il risultato di amministrazione, va precisato che la presente pronuncia produce un\u2019efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e conseguentemente impone l\u2019adozione di adeguate correzioni atte a porvi rimedio\u201d. Il che significa che correttamente gli effetti della sentenza sono solo prospettici, tralasciando per\u00f2, cos\u00ec, la non secondaria questione delle modalit\u00e0 con cui un ente territoriale possa sistemare in maniera \u201cimmediatamente vincolante\u201d il venir meno, con riferimento a bilanci pregressi, di alcuni istituti su cui era stata fondata la serie di decisioni finanziarie assunte del passato. \u00c8 questo uno dei tratti caratteristici, infatti, della giurisprudenza costituzionale in tali materie, non avere riguardo, cio\u00e8, a quella necessaria gradualit\u00e0 atta a rendere il recepimento delle sentenze non traumatico e ragionevolmente sostenibile per l\u2019ente interessato.<\/p>\n\n\n\n<p>In coerenza con l\u2019\u201cefficacia immediatamente vincolante\u201d ai fini del nuovo disavanzo a seguito della sentenza, viene poi richiamato, nella pronuncia in titolo, il risalente principio di cui all\u2019ultimo capoverso prima riprodotto integralmente, sulla cui logica conviene qui brevemente focalizzare l\u2019attenzione. In sostanza, se correttamente intesa, la giurisprudenza della Corte prescrive contestualmente, da un lato, che occorre immediatamente provvedere all\u2019esecuzione della sentenza, ma che non \u00e8 necessario per\u00f2 riapprovare, \u201crisalendo all\u2019indietro, i bilanci antecedenti alla presente pronuncia\u201d, essendo \u201csufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2. Va valutata dunque quest\u2019ultima affermazione, a prescindere dalla coerenza o meno tra le due statuizioni. Essa sembrerebbe significare che bisogna rivedere le decisioni pregresse, come sarebbe logico attendersi dal periodo precedente e prima riportato (\u201cimmediata efficacia vincolante\u201d), ma che ci\u00f2 non \u00e8 necessario per\u00f2 (\u201canche senza riapprovare i bilanci pregressi\u201d), essendo sufficiente che vengano \u201cridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A questo punto si pone l\u2019interrogativo delle modalit\u00e0 con cui aggiustare tutte le poste dei bilanci pregressi considerate patologiche nel loro prodursi nel tempo senza che ne risultino modificati conseguenzialmente i relativi risultati di bilancio e se questa attivit\u00e0 di revisione non implichi &#8211; necessariamente &#8211; una nuova approvazione degli stessi, non essendo chiari, tra l\u2019altro, n\u00e9 come procedere&nbsp;<em>ex tunc<\/em>&nbsp;n\u00e9 l\u2019organo deputato a siffatta revisione senza che ci\u00f2 si eviti una nuova deliberazione. In altre parole, ci si chiede come si fa a non modificare i bilanci pregressi, dovendosi limitare ad aggiustare le relative poste rivelatesi&nbsp;<em>ex post<\/em>&nbsp;illegittime, e chi dovrebbe legittimamente procedere in tal senso se non l\u2019organo che ha deliberato i bilanci, con la ovvia conseguenza che in tal modo li riapprova, ci\u00f2 che invece \u00e8 escluso dalla pronuncia. Stupisce, insomma, la mancata percezione del fatto che un bilancio pubblico costituisce la raffigurazione contabile di una serie infinita di fatti, atti e decisioni, modificando anche uno dei quali viene irrimediabilmente a modificarsi anche il totale per un mero fatto aritmetico.<\/p>\n\n\n\n<p>5.3. Anche il riferimento alle \u201cespressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo\u201d costituisce poi un passaggio tra i pi\u00f9 rilevanti e carico di conseguenze. Viene ad evidenziarsi in tal modo una visione fluttuante e in qualche modo&nbsp;<em>in progress<\/em>&nbsp;dei fenomeni finanziari pubblici, quale trova una consacrazione nell\u2019ultimo periodo della citata sentenza n. 4 del 2020, richiamato nella sentenza n. 224 in titolo al riportato, ultimo capoverso del punto 6. A suggello della citata visione mutevole ed instabile dei bilanci nel corso del tempo viene infatti soggiunto, a mo\u2019 di conclusione, che, \u201ctenuto conto dell\u2019accentuata mutevolezza del \u2018tempo finanziario\u2019 che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, \u00e8 proprio il rispetto del principio dell\u2019equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalit\u00e0 costituzionale dei conti e l\u2019esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l\u2019esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l\u2019intero periodo di risanamento\u201d. Bisogna ora focalizzare, dunque, l\u2019attenzione su questo ulteriore&nbsp;<em>dictum<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si suggella cos\u00ec anzitutto il concetto di \u201ctempo finanziario\u201d, che non viene per\u00f2 definito e che, dunque, si pu\u00f2 prestare a notevoli interpretazioni. Quale che sia il modo di procedere per dare un senso a tale concetto, non pu\u00f2 essere dimenticato per\u00f2 che i fatti finanziari sia pubblici che privati debbono rispettare scadenze dettate dall\u2019ordinamento e non rappresentano un&nbsp;<em>quid<\/em>che si va conformando nel tempo in talora informe, talaltra proteiforme. Nonostante la vaghezza del concetto, nella sentenza se ne trae per\u00f2 la conseguenza che tale \u201ctempo finanziario\u201d \u201cdetermina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa\u201d. Nella visione della Corte costituzionale i bilanci, anche pregressi, rappresentano dunque riquadri contabili che si modificano continuamente e che potrebbero non risultare mai chiusi, di conseguenza, anche quando essi siano stati definiti con una risalente legge che ne approva il rendiconto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un principio, se questa \u00e8 l\u2019interpretazione, dalla portata che si pu\u00f2 intuire essere difficilmente inquadrabile all\u2019interno di una finanza pubblica ordinata e che proceda per cicli successivi, laddove quelli che man mano sopravvengono si innestano sulla base di quelli precedenti e formalmente certificati. La certezza dei fenomeni finanziari non sembra rappresentare una preoccupazione, invece, e l\u2019ordinamento non ha certezze in tal modo, neanche per fatti pregressi. Se ne potrebbe dedurre, anzi, sul piano letterale, la possibilit\u00e0 di ritornare&nbsp;<em>ad infinitum<\/em>&nbsp;su decisioni gi\u00e0 assunte e conchiuse, rimettendo peraltro cos\u00ec in continua discussione anche i bilanci successivi, pur se gi\u00e0 approvati in sede o preventiva o successiva o per entrambi i versi.<\/p>\n\n\n\n<p>5.4. A questo punto interviene, nella richiamata sentenza n. 4 del 2020, un altro concetto, ossia quello dell\u2019\u201cequilibrio dinamico\u201d, che, se riferito all\u2019ottica di medio periodo del Patto di stabilit\u00e0 e crescita, pu\u00f2 avere un senso, ma che, se invece collegato al descritto percorso finanziario dell\u2019ente pubblico immaginato in continua evoluzione anche in riferimento a bilanci pregressi e chiusi, rischia di confermare la illustrata visione fluttuante e mai definita dei fenomeni finanziari dell\u2019ente territoriale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ma all\u2019interno di questa visione polimorfa e caleidoscopica dei bilanci \u2013 come per altri aspetti, peraltro \u2013 non sembra vengano in rilievo profili di assoluta delicatezza, come gli eventuali aspetti civilisti dei bilanci pubblici ed in particolare (ma non solo) quelli nascenti dalla sopraggiunta illegittimit\u00e0 di tali bilanci. Argomento, questo, poco affrontato sia dalla dottrina che dalla giurisdizione di contabilit\u00e0 pubblica di ogni ordine e grado. Sia consentita qui solo un\u2019istantanea su questo tema di enorme rilevanza, su cui occorrer\u00e0 prima o poi ritornare.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Se tutto scorre e nulla \u00e8 definito e se sopraggiungono pronunciamenti in sede giurisdizionale di illegittimit\u00e0 di bilanci pregressi, come si desume per es., da ultimo, dalle due recenti sentenze n. 39 e 58 della Corte costituzionale, prima o poi non potr\u00e0 non essere considerato (oltre alle conseguenze dell\u2019immediato aggiustamento degli effetti di tali pronunce, come prima rilevato) soprattutto l\u2019effetto giuridico del vuoto nell\u2019ordinamento quale si determina per l\u2019assenza dei bilanci per alcuni esercizi. Escludendo, infatti, che questi ultimi possano essere riapprovati in forma modificata (non essendo tra l\u2019altro chiari i relativi parametri), nel qual caso comunque si modificherebbe tutta la sequenza dei bilanci successivi, compreso quello in corso di gestione alla data di entrata in vigore della sentenza, forse \u00e8 arrivato il momento di mettere a fuoco gli effetti che si possono ipotizzare nel rapporto tra debitori e creditori dell\u2019ente pubblico interessato a seguito della sopravvenuta assenza di bilanci per uno ovvero alcuni anni. Il che rileva non solo per l\u2019incertezza in cui vanno ad essere collocate retroattivamente le situazioni giuridiche degli interessati che abbiano avuto rapporti creditori e debitori con l\u2019ente, ma anche per le conseguenti tutele giurisdizionali che l\u2019ordinamento prevede per ciascuna fattispecie. Forse si avvicina dunque il momento in cui si dovrebbe iniziare a riflettere sul fatto che il bilancio di un ente locale (cos\u00ec come, ovviamente, dello Stato), in quanto punto di equilibrio tra il dare e l\u2019avere nei confronti della collettivit\u00e0, costituisce il titolo giuridico per rapporti anche civilistici in termini di crediti e di debiti nel rapporto tra ente e terzi, per cui la sua assenza, anche per anni lontani nel tempo, pu\u00f2 rischiare di innescare effetti giuridicamente rilevanti.<\/p>\n\n\n\n<p>5.5. Sempre in tema di \u201cequilibrio dinamico\u201d, premesso che una sua definizione sarebbe stata necessaria anche per orientare l\u2019interprete e soprattutto chi \u00e8 chiamato a dare attuazione alla sentenza, non pu\u00f2 non essere ricordato poi che detto principio va valutato anche alla luce di quello costituzionale di annualit\u00e0, che &#8211; sia pur con l\u2019attenuazione della concatenazione dei bilanci degli enti territoriali per poste di riporto tra i vari esercizi (di contro alla maggiore rigidit\u00e0 del bilancio dello Stato da questo punto di vista) &#8211; rimane tuttavia asse fondante del nostro ordinamento in base all\u2019art. 81, quarto comma, Cost.. Pu\u00f2 essere sufficiente al riguardo considerare il solo motivo di base secondo cui alle spese di un certo periodo \u00e8 correlato l\u2019assolvimento dell\u2019obbligo di contribuzione da parte della collettivit\u00e0, appunto, in riferimento a determinate finalit\u00e0 di spesa per un determinato periodo di tempo: sono i tre tratti di fondo della contabilit\u00e0 pubblica moderna, con il corollario della doverosa espressione di detta contabilit\u00e0 secondo i canoni di quella finanziaria e non dunque di quella economico-patrimoniale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Non pu\u00f2 sfuggire, dunque, che, sulla base di tali considerazioni, l\u2019asserita dinamicit\u00e0 dell\u2019equilibrio di bilancio va vista con grande cautela, perch\u00e9 con tutta evidenza essa non pu\u00f2 travalicare il limite dell\u2019annualit\u00e0 prevista in Costituzione, per la&nbsp;<em>ratio<\/em>&nbsp;ivi sottesa ed appena illustrata, tale da affondare le radici nell\u2019essenza stesso di buona parte del diritto finanziario pubblico contemporaneo. Ci\u00f2 a parte l\u2019impossibilit\u00e0 di rendere fluttuanti &#8211; anche retroattivamente &#8211; i rapporti estinti del dare e dell\u2019avere tra l\u2019ente e i terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>5.6. Prosegue poi la citata sentenza n. 4 che \u201c\u00e8 proprio il rispetto del principio dell\u2019equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalit\u00e0 costituzionale dei conti e l\u2019esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l\u2019esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l\u2019intero periodo di risanamento\u201d, con ci\u00f2 ponendo in correlazione tre concetti distinti: principio di legalit\u00e0 costituzionale, esigenza di un graduale risanamento del deficit e relativa coerenza rispetto all\u2019esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante il periodo di risanamento. Ebbene, a tal riguardo vanno effettuate due osservazioni metodologiche: anzitutto, non esiste di per s\u00e9 alcuna conseguenzialit\u00e0 ed alcun nesso tra i tre suddetti concetti, che anzi molto probabilmente presentano elementi intrinsecamente contraddittori (risanamento&nbsp;<em>versus<\/em>soddisfacimento dei diritti), ed in secondo luogo si tratta di concetti che, a parte quello di cui alla legalit\u00e0 costituzionale, rappresentano obiettivi non certo giuridici, ma politici. Tanto per offrire qualche&nbsp;<em>flash<\/em>, non si pu\u00f2 non osservare, quanto al risanamento del deficit, a parte l\u2019indeterminatezza del riferimento (quale deficit?), che non sono mancate certo, in qualche anno, manovre espansive da parte dei Governi, per es., ma non per questo si \u00e8 potuto ipotizzare una loro illegittimit\u00e0: il risanamento del deficit \u00e8 una questione di politica economica, ma non direttamente ed immediatamente una circostanza giudiziabile, come dimostra quanto \u00e8 avvenuto (anzi!) dall\u2019entrata in vigore del Patto di stabilit\u00e0 e crescita in sede europea e dalla conseguente ricezione in Costituzione (con riferimento anche agli enti territoriali). Circa poi il contemperamento tra risanamento del deficit e rispetto dei LEP,&nbsp;&nbsp;anche qui si tratta di proposte e di scenari politici, ma non di criteri giuridici su cui impostare una sentenza, non essendo, tra l\u2019altro, ancora definiti tutti i LEP ed i relativi fabbisogni finanziari in un quadro coerente con gli equilibri di bilancio: come \u00e8 noto, infatti, al momento la materia \u00e8 tutta da definire, anche in quanto collegata a provvedimenti legislativi ancora&nbsp;<em>in itinere<\/em>, e che comunque \u00e8 legata a scelte anzitutto discrezionali e solo successivamente giuridiche.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.<\/strong>&nbsp;<em>L\u2019onere finanziario: inscindibilit\u00e0 dei profili di competenza e di cassa<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Merita, infine, un breve approfondimento il precedente punto d), per la parte in cui ci si riferisce al punto 1) del dispositivo, nel senso che la sentenza dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 della norma richiamata in quanto non tale da non prevedere effetti solo di cassa. A tal riguardo, si \u00e8 gi\u00e0 osservato che non \u00e8 chiaro il senso dell\u2019evocazione del concetto di cassa. Anzitutto, non esiste, se non previa esplicita previsione legislativa in tal senso, una spesa disposta solo in termini di cassa ovvero solo in termini di competenza, attesa l\u2019inscindibilit\u00e0 tra i due profili, almeno al tempo della entrata in vigore della legge. In secondo luogo, la presunta previsione, da parte di una norma di legge, solo dei profili di competenza non impedisce un risultato non desiderato e, anzi, da evitare quale un fittizio miglioramento dei saldi di bilancio dell\u2019ente interessato. Ma, in terzo luogo, ove mai la sentenza sottintendesse che la disposizione impugnata \u00e8 illegittima in quanto tale da non recare il riferimento alla cassa, come si afferma nel dispositivo, punto 1), si verrebbe a toccare cos\u00ec uno dei punti di fondo, non inquadrato dalla pronuncia, sui rapporti tra competenza e cassa nella valutazione degli effetti contabili della legislazione ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Semplicemente merita di essere ricordato al riguardo che, nell\u2019impianto costituzionale di cui all\u2019art. 81 Cost., a prescindere dalla versione anteriore o successiva al 2012, nel momento in cui si fissa, all\u2019attuale comma 3, che ogni legge onerosa comporta la relativa copertura, il primo aspetto da sottolineare \u00e8 che \u00e8 la legge, non altri fonti normative, a fissare obblighi per il bilancio dello Stato, appunto in quanto il contesto \u00e8 quello dello Stato di diritto<a href=\"applewebdata:\/\/1E9B62E1-6CFD-45F1-85A4-FF389651AFBD#_ftn5\"><sup>[5]<\/sup><\/a>. Ne deriva<em>&nbsp;&#8211;<\/em>essendo coinvolto il principio supremo della separazione dei poteri nel nostro ordinamento &#8211; che l\u2019indicazione di un onere in una legge ordinaria non pu\u00f2 che fissare un&nbsp;<em>quantum<\/em>&nbsp;di prestazione a carico dello Stato in termini sia di competenza che di cassa, trattandosi infatti, successivamente alla sua approvazione, solo di darvi corso avuto riguardo alle varie fasi della spesa, che partono dall\u2019impegno (competenza) e terminano con il pagamento (cassa).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Per motivi costituzionali, dunque, non \u00e8 consentito ipotizzare un onere di una legge solo in termini di competenza e non di cassa, in quanto ci\u00f2 significherebbe che chi adempie potrebbe non disporre il pagamento della prestazione. Questo \u00e8 esattamente l\u2019effetto di una recentissima riforma, tale da introdurre una nuova nozione di impegno (ad esigibilit\u00e0 e dunque pagabilit\u00e0 di cassa), che potrebbe non avere nulla a che vedere con il dettato legislativo: si tratta di una questione sui cui aspetti di legittimit\u00e0 costituzionale occorrer\u00e0 soffermarsi meglio, ma che comunque non inerisce alla norma oggetto della sentenza, che quindi non poteva essere dichiarata illegittima per mancata previsione della cassa, dal momento che, per motivi costituzionali, come si \u00e8 rilevato, la competenza non si pu\u00f2 divaricare dalla cassa in un contesto di Stato di diritto, che registra, come da Costituzione, la legge come strumento per impegnare finanziariamente lo Stato (con tutte le implicazioni di tale evidenza che non appare qui opportuno neanche farvi cenno). Inconsapevolmente (tant\u2019\u00e8 che manca qualsiasi motivazione sul punto), per\u00f2, la sentenza divarica competenza e cassa, con le implicazioni di natura anzitutto costituzionale che ci\u00f2 comporta sotto il profilo del rapporto tra legge e bilancio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta, dunque a ben vedere, di profili di particolare rilevanza \u2013 in merito ai rapporti tra competenza e cassa \u2013 che attendono ulteriori approfondimenti sia dal punto di vista concettuale che interpretativo, anche per i riflessi di ordine costituzionale. Ci\u00f2 anche in riferimento al nuovo regime instauratosi a partire dal 2019 in riferimento alla possibilit\u00e0 di divaricare \u2013 senza alcuna trasparenza \u2013 l\u2019effetto del titolo giuridico sul bilancio e la relativa esigibilit\u00e0 (pagabilit\u00e0).<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/1E9B62E1-6CFD-45F1-85A4-FF389651AFBD#_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>&nbsp;Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, n. 7\/2021; sezione regionale di controllo per la Calabria n. 3\/2020\/PRSP; sezione regionale di controllo per il Lazio n. 108\/2021\/PRSP, nonch\u00e9 sezione regionale di controllo per l\u2019Umbria, n. 1\/2021\/PAR).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/1E9B62E1-6CFD-45F1-85A4-FF389651AFBD#_ftnref2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>&nbsp;S\u2019intende, laddove le previsioni di entrata, in attesa della cui riscossione si \u00e8 fatto ricorso ad anticipazione, non si realizzino come previsto nel bilancio di previsione, cronicizzando lo iato temporale tra la realizzazione delle entrate e l\u2019effettuazione delle spese.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/1E9B62E1-6CFD-45F1-85A4-FF389651AFBD#_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>&nbsp;Corte cost. sentt. n. 181\/2015; n. 80\/2021; n. 4\/2020.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/1E9B62E1-6CFD-45F1-85A4-FF389651AFBD#_ftnref4\"><sup>[4]<\/sup><\/a>&nbsp;Va, peraltro, evidenziato che anche le anticipazioni di liquidit\u00e0, se non correttamente sterilizzate, possono dare luogo al fenomeno del miglioramento del surrettizio risultato di amministrazione: cfr., A. Brancasi,&nbsp;<em>La Corte costituzionale torna sulla nozione di anticipazioni di cassa e sulle modalit\u00e0 della loro contabilizzazione<\/em>&nbsp;(Nota a: Corte costituzionale, 23 luglio 2015, n.181), in&nbsp;<em>Giurisprudenza Costituzionale<\/em>, fasc.4, 2015, pag. 1380.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/1E9B62E1-6CFD-45F1-85A4-FF389651AFBD#_ftnref5\"><sup>[5]<\/sup><\/a>&nbsp;Corte dei conti, Decisione n. 23\/SSRRCO\/PARI\/23,&nbsp;<em>Giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato 2022<\/em>, in particolare, Relazione allegata,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.corteconti.it\/Download?id=b857367b-7d53-4020-b210-53255571e0aa\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Volume I Tomo II &#8211;<em>&nbsp;I conti dello Stato e le politiche di bilancio 2022<\/em><\/a>; in argomento,&nbsp;<em>funditus<\/em>, Corte conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, delibera n. 8\/SSRRCO\/RQ\/2024, cit., cfr. punto&nbsp;<em>d. Gli effetti dell\u2019entrata in vigore della c.d. \u201ccompetenza potenziata\u201d<\/em>&nbsp;p. 43.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0Clemente Forte\u00a0\u2013\u00a0Presidente di Sezione onorario della Corte dei conti,\u00a0e\u00a0Marco Pieroni\u00a0\u2013\u00a0Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte Sommario:&nbsp;1.&nbsp;L\u2019\u201cantefatto\u201d dell\u2019ordinanza di rimessione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Umbria in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2023: la sentenza n. 224\/2023 della Corte costituzionale;&nbsp;2.&nbsp;Le questioni sottoposte [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1116,"featured_media":1183,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1864","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/corte-dei-conti.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1864"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1116"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1864"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1864\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1867,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1864\/revisions\/1867"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1183"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}