{"id":627,"date":"2015-04-24T15:07:25","date_gmt":"2015-04-24T13:07:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=627"},"modified":"2015-04-24T17:29:23","modified_gmt":"2015-04-24T15:29:23","slug":"societa-pubbliche-la-corte-dei-conti-afferma-la-propria-giurisdizione-a-tutela-del-denaro-pubblico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/societa-pubbliche-la-corte-dei-conti-afferma-la-propria-giurisdizione-a-tutela-del-denaro-pubblico\/","title":{"rendered":"Societ\u00e0 pubbliche, la Corte dei conti afferma la propria giurisdizione a tutela del denaro pubblico"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-medium wp-image-628 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg\" alt=\"Cortedeiconti\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg 750w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><strong>dell&#8217;avv. Paola Maria Zerman<\/strong><br \/>\n<em>(fonte Quotidiano del Sole 24 Ore)<\/em><\/p>\n<p>Nate gemelle eppure cos\u00ec diverse. Anzi opposte. Ci si riferisce a due sentenze depositate entrambe nel medesimo giorno, il 24 marzo del 2015, l\u2019una della <a href=\"http:\/\/www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com\/pa24.php?idDoc=16804519&amp;idDocType=3\">Cassazione (Sezioni unite n. 5848<\/a>), l\u2019altra della sezione centrale d\u2019appello della <a href=\"http:\/\/www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com\/pa24.php?idDoc=16777093&amp;idDocType=3\">Corte dei conti (la numero 249<\/a>) sul medesimo e spinoso argomento. E cio\u00e8 se ed entro quali limiti sussista la<br \/>\n<!--more--><br \/>\ngiurisdizione della Corte dei conti nei confronti di soggetti che abbiamo svolto funzioni amministrative o di controllo (amministratori o sindaci) in societ\u00e0 di capitali costituite e\/o partecipate da Enti pubblici, quando ad essi vengano imputati atti contrari ai loro doveri d\u2019ufficio con conseguenti danni per la societ\u00e0.<\/p>\n<p><b>La posizione della Cassazione<\/b><br \/>\nLe Sezioni unite della Corte di cassazione (quale Giudice della giurisdizione) si sono pi\u00f9 volte espresse sul tema della giurisdizione contabile in materia di responsabilit\u00e0 di gestori e sindaci di societ\u00e0 partecipate da enti pubblici, fenomeno sempre pi\u00f9 vasto e correlato all\u2019uso dello strumento societario privato da parte delle Pubbliche amministrazioni anche per la realizzazione di finalit\u00e0 tipicamente pubblicistiche. Il punto centrale del ragionamento della Cassazione \u00e8 costituito dalla autonomia e separazione del patrimonio della societ\u00e0 di capitali, rispetto al patrimonio dell\u2019Ente pubblico che detiene la partecipazione, sicch\u00e8 non pu\u00f2 dirsi arrecato all\u2019Ente pubblico il danno conseguente alla <i>mala gestio <\/i>degli amministratori e al mancato controllo da parte dei sindaci. La responsabilit\u00e0 nei confronti degli stessi \u00e8 \u2018<i>unicamente esperibile nelle forme stabilite dal diritto civile\u2019<\/i> per la tutela del patrimonio sociale, da parte degli altri soci o sindaci, e non gi\u00e0 da parte della Corte dei conti per danno erariale. Con le uniche eccezioni costituite dal c.d danno indiretto (e cio\u00e8 di responsabilit\u00e0 \u2018<i>in capo all\u2019ente pubblico partecipante\u2019<\/i> quando in qualit\u00e0 di socio abbia trascurato i propri diritti di socio cos\u00ec pregiudicando il valore della partecipazione), o nell\u2019ipotesi in cui la societ\u00e0 sia da considerarsi <i>longa manus<\/i> dell\u2019Ente pubblico (c.d. <i>societ\u00e0 in house<\/i>) in ragione dell\u2019esistenza di un controllo analogoa quello delle proprie articolazioni interne, nonch\u00e9 la propriet\u00e0 integrale da parte dell\u2019ente partecipante e l\u2019attivit\u00e0 svolta a favore prevalentemente dello stesso (v. anche Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 26283 del 2013).<\/p>\n<p>\u2026<b>e quella della Corte dei conti <\/b><br \/>\nBen diversa \u00e8 la posizione assunta dalla Corte dei conti, che pone come discrimine per l\u2019ambito della propria giurisdizione la presenza di capitale pubblico in un organismo, indipendentemente dalla forma, pubblica o privata, che lo stesso rivesta. Anche da ultimo, nella sentenza in commento, la Corte ribadisce il principio che anche nelle ipotesi di societ\u00e0 \u2018<i>non in house\u2019<\/i>, la partecipazione pubblica comporta la necessit\u00e0 di<i>\u2018tutelare l\u2019integrit\u00e0 economica e complessiva del sistema- Paese\u201d<\/i> alla stregua delle Pubbliche amministrazioni. La funzione della Corte \u00e8 quella di tutelare il patrimonio pubblico indipendentemente dalla forma privatistica adottata<i>.<br \/>\n<\/i>Del resto, come la Corte illustra nella decisione in commento, la normativa non solo comunitaria ma nazionale \u00e8 sempre pi\u00f9 indirizzata all\u2019adozione di un parametro di natura sostanziale e non solo formale, che individui nell\u2019utilizzo del denaro pubblico il discrimine decisivo per fondare la responsabilit\u00e0 pubblicistica amministrativo-contabile.Si pensi all\u2019estensione della legge sul procedimento amministrativo (articolo 29 legge 241\/1990 come modificato dalla legge 69\/2009) alle societ\u00e0 con totale o prevalente capitale pubblico in relazione alle funzioni amministrative esercitate. Egualmente il Dlgs 33\/2013 relativo agli obblighi di trasparenza della PA, si applica anche alle societ\u00e0 di diritto privato in controllo pubblico (articolo 11, comma 2). <i><br \/>\n<\/i>\u00c8ben noto, poi, che anche la nozione penale di \u201c<i>incaricato di pubblico servizio<\/i>\u201d in ordine ai reati di corruzione e concussione, prescinde da qualificazioni unicamente formalistiche, per valorizzare quello oggettivo-funzionale, non richiedendosi che \u2018<i>l\u2019attivit\u00e0 svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, ma \u00e8 sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalit\u00e0 pubbliche<\/i>\u2019 (Cassazione n. 53578\u00a0 del 2014 a proposito della finalit\u00e0 pubblica costituita dalla \u201c<i>promozione dell\u2019attivit\u00e0 sportiva nell\u2019interesse della collettivit\u00e0<\/i>\u201d realizzata dal Coni).<br \/>\nDel resto la recente Legge europea 2013-bis (legge n. 161\/2014) prevede che <i>\u201cper valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti, nell\u2019ambito delle sue funzioni di controllo, pu\u00f2 richiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo<\/i>\u201d attribuendo cos\u00ec i potere alla Corte di chiedere direttamente alle Societ\u00e0 partecipate quei dati (bilancio, consulenze ecc.) che ben possono fondare una responsabilit\u00e0 degli amministratori, e che comunque obbligano gli stessi alla trasparenza e al rendere conto alla Corte.<\/p>\n<p><b>La lotta alla corruzione e le societ\u00e0 partecipate con denaro pubblico<\/b><br \/>\nL\u2019inquietante e diffuso fenomeno della corruzione che ogni giorno di pi\u00f9 sta venendo alla luce come un cancro che mina alla radice le stesse basi di una sana economia del Paese, ha indotto il legislatore a rendere pi\u00f9 stringenti i controlli nella gestione del denaro pubblico ed ad emanare la ben nota legge n. 190 del 2012 diretta alla \u201c<i>repressione della corruzione e dell\u2019illegalit\u00e0 nella pubblica amministrazione<\/i>\u201d. Assai significativa \u00e8 la circostanza che la legge, per volont\u00e0 esplicitamente indicata nell\u2019articolo 1 comma 34, si applica non solo alle PA e agli Enti pubblici nazionali, ma anche alle \u201c<i>societ\u00e0 partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell\u2019art. 2359 c.c.<\/i>\u201d. L\u2019estensione appare particolarmente importante, e manifesta la presa di coscienza da parte del legislatore, di quanto il fenomeno della corruzione sia spesso annidato proprio nella societ\u00e0 partecipate da Enti pubblici, specie locali.<br \/>\nE ci\u00f2 per una serie di ragioni di intuibile rilievo, che cos\u00ec si possono schematizzare:<br \/>\na)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presenza di denaro (pubblico);<br \/>\nb)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Modesta estensione della societ\u00e0, con possibilit\u00e0 di un agevole controllo della gestione da parte degli amministratori;<i>\u00a0 <\/i><br \/>\nc)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nomina fiduciaria degli amministratori (spesso privi di adeguata competenza) da parte dell\u2019organo politico locale (a tal proposito, infatti, il comma 39 dell\u2019articolo 1 della legge 190 impone ora l\u2019obbligo di pubblicit\u00e0 e trasmissione dei dati di dirigenti di societ\u00e0 partecipate da Stato ed Enti pubblici senza adeguata selezione).<br \/>\nd)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A ci\u00f2 si aggiunga, la mancanza di controllo da parte della Corte dei conti al fine della responsabilit\u00e0 erariale, fattore che, al di l\u00e0 delle conseguenze patrimoniali, costituisce, spesso, anche valido deterrente dal punto di vista psicologico-comportamentale.<\/p>\n<p><b>Conclusioni<\/b><br \/>\nGli elementi sopra descritti sembra debbano imporre un ripensamento alla soluzione formalistica adottata dalla Corte di cassazione. Che peraltro, non pare debba fare affidamento, per la tutela del patrimonio pubblico, alle azioni di responsabilit\u00e0 o impugnazione delle delibere sociali illegittime previste dal codice civile. \u00c8 ben noto, infatti, che il clima di ricatto, intimidazione, reciproci favori ed influenze che si creano a livello locale, specie laddove si verificano consolidate pratiche di corruzione e abuso d\u2019ufficio, impediscono o comunque frenano l\u2019azione di controllo e responsabilit\u00e0 interna alla societ\u00e0.Di questo deve dunque tener conto la Suprema Corte di cassazione laddove sia nuovamente chiamata a pronunciarsi, in quanto giudice della giurisdizione, sulle sentenze della Corte dei conti, chiamata per Costituzione a tutelare il denaro dei cittadini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>dell&#8217;avv. Paola Maria Zerman (fonte Quotidiano del Sole 24 Ore) Nate gemelle eppure cos\u00ec diverse. Anzi opposte. 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