{"id":662,"date":"2015-05-15T23:19:45","date_gmt":"2015-05-15T21:19:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=662"},"modified":"2015-05-15T23:19:45","modified_gmt":"2015-05-15T21:19:45","slug":"necessita-di-unadeguata-motivazione-della-legge-restrittivamente-incidente-nella-sfera-giuridica-dei-cittadini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/necessita-di-unadeguata-motivazione-della-legge-restrittivamente-incidente-nella-sfera-giuridica-dei-cittadini\/","title":{"rendered":"Necessit\u00e0 di un\u2019adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera giuridica dei cittadini?"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/cortecos.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"  wp-image-663 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/cortecos-300x200.jpg\" alt=\"cortecos\" width=\"260\" height=\"173\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/cortecos-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/cortecos.jpg 638w\" sizes=\"(max-width: 260px) 100vw, 260px\" \/><\/a><strong>dell\u2019Avv. Gabriele Pepe.<\/strong><br \/>\n<em>(Commento a sentenza Corte cost. n. 70\/2015<\/em>)<\/p>\n<p>La pronuncia in commento si segnala per l\u2019accoglimento di una delle censure presentate dai ricorrenti con conseguente declaratoria di incostituzionalit\u00e0 di una disposizione della c.d. legge Fornero e, segnatamente, dell\u2019art. 24, co. 25, d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall\u2019art. 1, co. 1, l. 22 dicembre 2011, n. 214. Si tratta della disposizione che, in una prospettiva di risanamento dei conti pubblici,<!--more--> ha imposto risparmi di spesa attraverso il blocco della indicizzazione di taluni trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013.<\/p>\n<p>Il presente articolo non mira ad una ricostruzione analitica dell\u2019intera pronuncia della Corte bens\u00ec intende soffermarsi su due passaggi della sentenza, che sia pur incidentalmente, sembrano presentare nei termini in cui sono stati espressi, elementi di novit\u00e0 per l\u2019ordinamento italiano. Inoltre l\u2019articolo riserva talune considerazioni finali al sindacato di ragionevolezza operato dalla Consulta la quale, nella valutazione comparativa degli interessi costituzionalmente rilevanti, ha pretermesso di considerare l\u2019interesse prioritario al pareggio di bilancio (art. 81 I co. Cost.).<\/p>\n<p>In due passaggi della sentenza, anche se non tra i profili apparentemente fondamentali, la Corte sembra introdurre un principio rivoluzionario per il sistema giuridico italiano: il principio secondo cui ogni legge che incida negativamente nella sfera giuridica dei destinatari necessiti di una congrua ed adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni della scelta normativa compiuta. Tale proposizione \u00e8 chiarita dalla Corte nella parte della sentenza in cui statuisce che \u201cla disposizione concernente l\u2019azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell\u2019art. 25 del d. l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la \u201ccontingente situazione finanziaria\u201d, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi cos\u00ec fortemente incisivi\u201d<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>. Inoltre, sottolinea la Consulta, come l\u2019interesse dei pensionati ed in particolare di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, sia finalizzato alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui coerentemente discende il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata. Aggiunge, infine, che \u201ctale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio\u201d.<\/p>\n<p>Tali brevi ma significative statuizioni, pur rappresentando quasi un obiter nel contesto della pronuncia, hanno un fortissimo impatto sull\u2019ordinamento italiano, sancendo, per la prima volta in modo cos\u00ec esplicito, la necessit\u00e0 di una congrua e pertinente motivazione dell\u2019atto legislativo<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, ineludibile ai fini della valutazione comparativa degli interessi su cui \u00e8 costruito il sindacato di legittimit\u00e0 costituzionale<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>. Tale profilo innovativo si coglie agevolmente richiamando la distinzione, autorevolmente sostenuta in dottrina, tra ratio legis e motivazione. La prima si identifica negli interessi che l\u2019atto intende regolare ed \u00e8 ricavabile in ogni caso dal contesto normativo; la seconda, invece, va intesa quale esternazione (eventuale) dei motivi della legge<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>; un elemento considerato tradizionalmente non necessario ai fini della validit\u00e0 dell\u2019atto legislativo.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di motivazione, nei termini formulati dalla pronuncia, appare inedito nella giurisprudenza della Corte, pur inquadrandosi agevolmente nel trend evolutivo che ha caratterizzato la legge, e pi\u00f9 in generale i pubblici poteri, nell\u2019ordinamento italiano ed europeo.<\/p>\n<p>A partire dalla Rivoluzione francese la legge, espressione della volont\u00e0 popolare, \u00e8 stata ritenuta l\u2019atto politico per eccellenza quale atto libero nel fine (atto cio\u00e8 cui nessun fine \u00e8 precluso)<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>. In altri termini la legge si \u00e8 identificata per molto tempo nella fonte posta al vertice dell\u2019ordinamento, incarnando nel XIX e XX secolo l\u2019egemonia della sovranit\u00e0 statale sulla produzione normativa<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>; (c.d. onnipotenza legislativa frutto dell\u2019esasperazione del positivismo giuridico). Un\u2019egemonia che nell\u2019esercizio della funzione di indirizzo politico l\u2019atto legislativo ha esplicitato nella capacit\u00e0 di individuare da s\u00e9 i fini pubblici da perseguire, senza limiti o forme di controllo, salvo vincoli autoimposti; per lungo tempo, infatti, la migliore dottrina ha ritenuto che il legislatore non fosse obbligato a motivare le proprie scelte a meno che non lo volesse<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p>Nell\u2019ordinamento italiano tale fenomeno ha caratterizzato il proscenio giuridico per tutta la vigenza dello Statuto albertino del 1848 (definito nel preambolo Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia)<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>; una Costituzione che, pur formalmente sovraordinata alla legge, in ragione della sua natura di Carta flessibile, poteva essere da una legge ordinaria modificata e derogata in ogni momento.<\/p>\n<p>L\u2019avvento della Costituzione repubblicana del 1948, quale Costituzione rigida<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>, ha progressivamente incrinato il consolidato assetto legicentrico del sistema giuridico italiano. Infatti la legge, sino a quel momento atto collocato al vertice dell\u2019ordinamento, \u00e8 stata imbrigliata in un sistema delle fonti avente alla propria sommit\u00e0 la Carta costituzionale; quest\u2019ultima prescrive principi da osservare e obiettivi da realizzare al legislatore (statale e regionale) nell\u2019esercizio della funzione di indirizzo politico<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>. Un duplice vincolo (positivo e negativo) viene, dunque, a gravare, sulla legge, la quale, da un lato, non deve porsi in contrasto con i principi, le regole ed i valori della Costituzione<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> e, dall\u2019altro, \u00e8 tenuta a dare attuazione ai criteri e alle direttive, specie nel caso di norme di scopo (contenute nella Costituzione stessa) impropriamente chiamate in modo tralaticio norme programmatiche<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>. Per assicurare l\u2019osservanza in concreto di tali precetti \u00e8 stato istituito un apposito organo (la Consulta) cui \u00e8 demandato, in via esclusiva, il compito di verificare la conformit\u00e0 delle leggi ai dicta e ai valori espressi dalla Costituzione<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n<p>Evidentemente ci\u00f2 non pu\u00f2 che rappresentare il primo elemento tangibile tanto della dequotazione dello strumento legislativo quanto della progressiva trasformazione dei suoi caratteri tipici<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>. Ad affievolire ulteriormente la centralit\u00e0 della legge nel sistema delle fonti hanno contribuito le Comunit\u00e0 europee prima e l\u2019Unione europea poi<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>. Del resto, le norme dell\u2019ordinamento sovranazionale primeggiano in un sistema delle fonti policentrico e multilivello, adagiandosi su un piano gerarchicamente sovraordinato tanto alla Costituzione quanto alla legge nazionale (statale e regionale); in particolare l\u2019atto legislativo \u00e8 tenuto ad uniformarsi, a pena di illegittimit\u00e0, a tutte le norme europee, scritte e non<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>. Tale vincolo che sin dal \u201948 rinviene il proprio fondamento nell\u2019art. 11 Cost., sulle limitazioni di sovranit\u00e0 dello Stato in favore delle organizzazioni internazionali ivi previste cui esso partecipa<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>, \u00e8 oggi espressamente positivizzato dall\u2019art. 117 I co. novellato<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>. Ai sensi di tale disposizione \u201cla potest\u00e0 legislativa \u00e8 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch\u00e9 dei vincoli derivanti dall\u2019ordinamento comunitario\u201d. Conseguentemente nell\u2019attuale sistema delle fonti, la legge viene ad essere progressivamente conformata (e limitata) tanto in ambito nazionale quanto in sede sovranazionale, dovendo rispettare vincoli e prescrizioni in passato sconosciuti.<\/p>\n<p>Alla luce del quadro ordinamentale vigente la legge, allora, non pu\u00f2 pi\u00f9 essere qualificata atto libero nel fine insindacabile e non motivabile<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>. Del resto, l\u2019atto legislativo soggiace all\u2019osservanza di fonti gerarchicamente superiori nei cui riguardi \u00e8 tenuto sia ad evitare azioni di effrazione sia a porre in essere azioni di implementazione ed attuazione dei fini generali in esse consacrati. Ne discende come la mancata osservanza degli obblighi gravanti sulla legge venga esplicitamente sanzionata, da un lato, con il sindacato della Consulta che pu\u00f2 dichiarare l\u2019illegittimit\u00e0 di una disposizione di legge lesiva della Costituzione, espungendola dall\u2019ordinamento; dall\u2019altro con l\u2019obbligo di disapplicazione gravante sui giudici italiani ma anche sulle Pubbliche Amministrazioni domestiche avente ad oggetto le leggi nazionali in contrasto con le regole ed i principi europei<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>. Tali fenomeni hanno rivestito un ruolo decisivo nella trasformazione, non sempre adeguatamente percepita, della legge da atto cui nessun fine \u00e8 precluso (libero cio\u00e8 nel fine) in atto i cui fini sono conformati ed imposti da fonti superiori (la Costituzione e le norme europee); la legge si \u00e8, conseguentemente, trasformata in un atto discrezionale, sia pure espressione di un\u2019ampia discrezionalit\u00e0 qual \u00e8 la discrezionalit\u00e0 politica.<\/p>\n<p>Il discrimen tra libert\u00e0 e discrezionalit\u00e0 di un atto o di un\u2019attivit\u00e0 ha ricadute applicative rilevantissime, condizionando fortemente il modus operandi del soggetto o dell\u2019organo chiamati ad agire. La nozione giuridica di libert\u00e0, applicata all\u2019atto legislativo, implica il potere di individuazione dei fini da perseguire, con le modalit\u00e0 ed i mezzi ritenuti pi\u00f9 opportuni, senza preclusione alcuna; inoltre essa postula l\u2019assenza di organi e forme di controllo che verifichino la conformit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 posta in essere a parametri di ordine superiore.<\/p>\n<p>Diversamente la nozione giuridica di discrezionalit\u00e0<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a> si esplica in un\u2019attivit\u00e0 di implementazione e di scelta sulla base e nei limiti di quanto statuito da una fonte normativa attributiva o comunque regolativa del potere. La discrezionalit\u00e0 politica, pur con i suoi caratteri peculiari, \u00e8 pur sempre una species del pi\u00f9 ampio genus della discrezionalit\u00e0, mutuando da questa taluni elementi comuni. Del resto, la discrezionalit\u00e0 \u00e8 una categoria di teoria generale<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a> di cui costituiscono specificazioni la discrezionalit\u00e0 politico-legislativa, la discrezionalit\u00e0 amministrativa<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a> e la discrezionalit\u00e0 giurisdizionale, ciascuna con i propri elementi tipici.<\/p>\n<p>Coerentemente la legge, lungi dall\u2019essere qualificata oggi quale atto libero nel fine, deve viceversa considerarsi un atto discrezionale<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a>, sia pure particolare, ma comunque attratto nell\u2019orbita del regime giuridico e dei limiti tipici di una funzione connotata da discrezionalit\u00e0.<\/p>\n<p>La categoria generale della discrezionalit\u00e0, in particolare, si ricollega indissolubilmente al concetto di potest\u00e0, quale situazione giuridica soggettiva mista attraverso cui si svolge una data funzione pubblica (c.d. munus) teleologicamente orientata alla cura di interessi pubblici<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>, ossia di interessi non propri del soggetto agente ma ad esso alieni. La potest\u00e0 si articola al proprio interno in un forza attiva (potere) cui necessariamente si affianca un quid di doverosit\u00e0. Del resto, come autorevolmente sostenuto \u201cnella potest\u00e0 si riscontra a fondamento dell\u2019attribuzione dei poteri il dovere di esercitarli nell\u2019interesse altrui\u201d<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che nell\u2019esercizio di ciascuna potest\u00e0 pubblica \u00e8 indefettibilmente incluso un elemento di doverosit\u00e0<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>, che tuttavia non esaurisce il contenuto della funzione, affiancandosi ad esso una forza attiva intesa quale potere di scelta discrezionale. L\u2019indissolubile collegamento tra potest\u00e0 e funzione fa s\u00ec che la nozione giuridica di funzione si traduca, inoltre, in un comportamento giuridicamente doveroso, comportamento viceversa non configurabile nelle attivit\u00e0 e negli atti liberi nel fine. A ci\u00f2 si affianca l\u2019esercizio di un potere discrezionale esplicantesi in una valutazione comparativa dei vari interessi in rilievo; valutazione all\u2019esito della quale si realizza l\u2019opzione tra pi\u00f9 soluzioni tutte legittime, ragionevoli e plausibili; tale potere assume massima latitudine proprio nella discrezionalit\u00e0 politico-legislativa, rinvenendo, tuttavia, limiti e vincoli conformativi in fonti di rango superiore quali la Costituzione e le norme europee<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>.<\/p>\n<p>Venendo all\u2019esame della giurisprudenza costituzionale, la prima pronuncia della Corte, volta ad effettuare un controllo sulla discrezionalit\u00e0 politica del legislatore \u00e8 la sentenza 22 gennaio 1957, n. 29 che si fonda sulla ricerca della ratio dell\u2019atto legislativo nella verifica di conformit\u00e0 ai principi costituzionali<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a>.<\/p>\n<p>Come detto, l\u2019applicazione alla discrezionalit\u00e0 politico-legislativa e all\u2019atto di essa espressivo del regime generale della discrezionalit\u00e0 postula, inevitabilmente, un imprescindibile obbligo di motivazione o comunque di giustificazione delle scelte compiute; un obbligo di motivazione che tende progressivamente a generalizzarsi sino a definirsi in termini di congruit\u00e0 e adeguatezza nella pronuncia in commento. Tale evoluzione in ordine al contenuto dell\u2019atto legislativo \u00e8 certamente favorita dagli studi sulla motivazione degli atti amministrativi<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a>, giurisdizionali<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a> ed europei.<\/p>\n<p>Con riferimento alla discrezionalit\u00e0 amministrativa l\u2019obbligo di motivazione \u00e8 formalmente previsto in via generale (e salvo talune eccezioni<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a>) dall\u2019art. 3 I co. l. 241\/90 secondo cui \u201cogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l\u2019organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. (\u2026) La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell\u2019amministrazione, in relazione alle risultanze dell\u2019istruttoria\u201d. Tuttavia, ancor prima dell\u2019entrata in vigore della l. 241\/90, la giurisprudenza amministrativa imponeva l\u2019obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi negativamente incidenti sulla sfera giuridica degli amministrati<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a> e, segnatamente, in ciascun atto che comportasse una valutazione comparativa di interessi in conflitto<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[34]<\/a>. Per quanto concerne, poi, gli atti adottati dal potere giudiziario l\u2019art. 111 co. VI Cost. significativamente statuisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati. La motivazione si configura anche in questo caso quale strumento di controllo circa il corretto e legittimo esercizio della funzione discrezionale (specie giudiziaria).<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di motivazione \u00e8 altres\u00ec, espressamente previsto, in relazione agli atti normativi, dai Trattati europei ed in special modo dal Trattato di Lisbona che all\u2019art. 296 TFUE (gi\u00e0 art. 253 TCE) prevede che \u201cgli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai Trattati\u201d; da tale disposizione di evince come regolamenti, direttive e decisioni necessitino della motivazione come requisito essenziale ai fini del perfezionamento e della legittimit\u00e0 dell\u2019atto<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a>; dunque per ogni atto normativo europeo occorre sempre l\u2019indicazione della base giuridica di riferimento in omaggio al principio delle competenze di attribuzione.<\/p>\n<p>Diversamente nell\u2019ordinamento italiano non si rintraccia alcuna norma di diritto positivo<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[36]<\/a> n\u00e9 di rango ordinario n\u00e9 di rango costituzionale che espressamente prescriva un generale obbligo di motivazione per gli atti legislativi<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[37]<\/a>. (Un implicito obbligo di motivazione potrebbe riconoscersi eccezionalmente nelle ipotesi di decreti legge e leggi-provvedimento)<a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[38]<\/a>.<\/p>\n<p>Ciononostante la problematica de qua deve essere osservata dal prisma di un esame integrato e contestuale delle norme costituzionali ed europee, in ragione, altres\u00ec, dell\u2019evoluzione dei pubblici poteri e, segnatamente, del potere legislativo. Dal mutato contesto di riferimento in cui la legge attualmente si colloca quale atto di discrezionalit\u00e0 politica, pu\u00f2 implicitamente ricavarsi un obbligo di motivazione, dalla portata ormai sempre pi\u00f9 generalizzata. E di tutto ci\u00f2 sembra rinvenirsi conferma nella sentenza in commento.<\/p>\n<p>A ben vedere la Corte costituzionale ha ritenuto in passato come la Costituzione non imponesse ma al tempo stesso nemmeno vietasse la motivazione delle leggi<a href=\"#_ftn39\" name=\"_ftnref39\">[39]<\/a>, rimettendo quindi la scelta circa l\u2019esplicitazione delle ragioni dell\u2019atto alla volont\u00e0 del legislatore. A partire dalla sentenza 24 febbraio 1964, n. 14, tuttavia, la Consulta, pur non imponendo alcun obbligo motivazionale al legislatore<a href=\"#_ftn40\" name=\"_ftnref40\">[40]<\/a>, si \u00e8 orientata alla ricerca di una qualche motivazione dell\u2019atto legislativo, tentando di ricostruirne le ragioni attraverso un sindacato esterno circa la palese arbitrariet\u00e0 o manifesta irragionevolezza della legge<a href=\"#_ftn41\" name=\"_ftnref41\">[41]<\/a>; ci\u00f2 denota quindi il primo tentativo latente di conferire implicita rilevanza alla motivazione nel bilanciamento degli interessi in rilievo ai fini del giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale. Le successive pronunce della Consulta tra cui le sentenze 4-11 luglio 1989, n. 390 e 6 dicembre 2004, n. 379 sembrano collocarsi nel sentiero tracciato dalla sentenza del 1964, in quanto la Corte ha accentuato progressivamente il rilievo della motivazione della legge nel quadro del sindacato di costituzionalit\u00e0. In special modo la pronuncia n. 379 del 2004, riallacciandosi all\u2019art. 3 II co. l. 241\/90 sulla motivazione degli atti amministrativi, ha evidenziato come nell\u2019ordinamento europeo la motivazione degli atti normativi rappresenti una regola di ordine generale<a href=\"#_ftn42\" name=\"_ftnref42\">[42]<\/a>.<\/p>\n<p>Tuttavia sino alla sentenza che si annota la Consulta non si \u00e8 mai spinta ad affermare in modo cos\u00ec esplicito e categorico la necessit\u00e0 di una congrua e pertinente motivazione della legge, specie se idonea ad incidere in modo afflittivo nella sfera giuridica dei destinatari. Il principio affermato assume, pertanto, un ruolo fortemente innovativo poich\u00e9 rivela nell\u2019ambito del sindacato di costituzionalit\u00e0 l\u2019esigenza di una motivazione, puntuale e circostanziata, ai fini del bilanciamento degli interessi in conflitto; inoltre l\u2019obbligo motivazionale, cos\u00ec come affermato dalla Consulta, rappresenta l\u2019ennesima prova dell\u2019irreversibile trasformazione della legge in un atto di discrezionalit\u00e0 politica, da motivarsi necessariamente ove negativamente incidente su talune categorie di cittadini (e non sulla platea di tutti i consociati)<a href=\"#_ftn43\" name=\"_ftnref43\">[43]<\/a>.<\/p>\n<p>Tra le righe della pronuncia della Consulta pu\u00f2 evincersi come l\u2019esercizio della funzione legislativa sia comunque espressione di una funzione discrezionale (politica), che sia pur ampia, va progressivamente conformandosi con l\u2019imposizione di limiti, vincoli e direttive programmatiche, alla stregua di quanto accade per ogni potest\u00e0 discrezionale. Del resto l\u2019esercizio di qualsivoglia forma di discrezionalit\u00e0 postula necessariamente l\u2019assolvimento di un obbligo, pi\u00f9 o meno intenso, di motivazione che, giustificando la scelta compiuta, assicuri la legittimit\u00e0 della funzione esercitata.<\/p>\n<p>La Corte, tuttavia, non si limita nel caso di specie a prescrivere una motivazione purchessia, generica o meramente apparente, bens\u00ec richiede una motivazione particolareggiata che illustri in dettaglio le ragioni economico-finanziarie tali da giustificare un intervento restrittivo su alcune categorie di pensionati. In tale prospettiva la motivazione sembrerebbe divenire un requisito necessario dell\u2019atto legislativo, traducendosi in elemento imprescindibile per il corretto bilanciamento degli interessi in rilievo (Rangordnung der interessen) che la Corte \u00e8 chiamata ad operare<a href=\"#_ftn44\" name=\"_ftnref44\">[44]<\/a>.<\/p>\n<p>Il quesito cui occorre fornire soluzione concerne le ricadute applicative di una legge che non motivi adeguatamente la compressione della sfera giuridica dei destinatari incisi dall\u2019intervento normativo. Nella vicenda de qua dall\u2019accoglimento di uno dei motivi di ricorso, \u00e8 possibile evincere l\u2019invalidit\u00e0 costituzionale della legge Fornero per irragionevolezza dovuta ad un eccesso di potere; in altri termini il cattivo esercizio della funzione discrezionale legislativa, determinato altres\u00ec dall\u2019assenza di un\u2019adeguata motivazione della legge, comporterebbe la declaratoria di illegittimit\u00e0 di quest\u2019ultima.<\/p>\n<p>Ictu oculi emergono chiari profili di novit\u00e0. Del resto, mentre in origine il giudice delle leggi era solito limitarsi ad un sindacato di ragionevolezza dell\u2019atto legislativo<a href=\"#_ftn45\" name=\"_ftnref45\">[45]<\/a>, essenzialmente fondato sulla violazione del principio di uguaglianza, progressivamente la Consulta si \u00e8 andata sganciando da questo collegamento necessario, rafforzando con la pronuncia in commento tale ultima posizione. In ogni caso la Corte costituzionale ha sempre rifiutato (come d\u2019altronde anche nel caso di specie) l\u2019uso della locuzione tecnica eccesso di potere legislativo<a href=\"#_ftn46\" name=\"_ftnref46\">[46]<\/a> per non dare l\u2019impressione di estendere il proprio sindacato al merito delle scelte politiche riservato al legislatore, circoscrivendo ogni verifica ai profili di esclusiva legittimit\u00e0. Ci\u00f2 in ossequio alla disposizione dell\u2019art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87 ai sensi della quale \u201cil controllo di legittimit\u00e0 della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull&#8217;uso del potere discrezionale del Parlamento\u201d. Tale ultimo inciso che vieterebbe il sindacato della Consulta sull\u2019esercizio della funzione discrezionale legislativa \u00e8 stato ritenuto infelicissimo da autorevole dottrina, la quale sottolinea l\u2019uso in senso atecnico della nozione di discrezionalit\u00e0 in luogo della pi\u00f9 appropriata nozione di merito<a href=\"#_ftn47\" name=\"_ftnref47\">[47]<\/a>.<\/p>\n<p>Ciononostante la Corte costituzionale, rompendo talora gli argini di un controllo di pura e semplice legittimit\u00e0, (pur senza mai confessarlo), ha frequentemente reso sempre pi\u00f9 penetrante il proprio controllo di conformit\u00e0 a Costituzione della legge, senza tuttavia spingersi ad enunciare un obbligo di motivazione puntuale ed adeguato. Viceversa nella sentenza che si annota il giudice delle leggi sembra voler imporre l\u2019idea di una nozione di legge giusta, una legge, cio\u00e8, conformata e funzionalizzata dai principi, dalle regole e dai valori della Carta costituzionale. D\u2019altronde nel sistema dei pubblici poteri l\u2019obbligo di motivazione ha sempre pi\u00f9 una portata generalizzata che lo rende estensivamente applicabile a qualsivoglia atto espressione di autorit\u00e0 idoneo a restringere la sfera dei rispettivi destinatari. Come autorevolmente sostenuto in dottrina \u201clo Stato di diritto, insomma, si configura come uno Stato che si giustifica\u201d (Rechtsstaat als rechtfertigender Staat) nell\u2019esercizio delle sue funzioni<a href=\"#_ftn48\" name=\"_ftnref48\">[48]<\/a>.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019applicazione dell\u2019obbligo motivazionale agli atti dell\u2019Unione europea, atti al vertice del sistema delle fonti, rappresenta un argomento ad adiuvandum per estendere siffatto obbligo anche alle leggi nazionali, sempre pi\u00f9 conformate dai vincoli sia costituzionali sia europei. A ci\u00f2 si aggiunga come l\u2019esigenza di una motivazione esprima la definitiva evoluzione del baricentro dell\u2019azione pubblica dal polo dell\u2019autorit\u00e0 verso il polo delle libert\u00e0 dei privati, i quali in ogni momento devono essere in grado di conoscere e di apprezzare le ragioni delle decisioni pubbliche siano essi provvedimenti giurisdizionali, amministrativi o politico-legislativi. Ci\u00f2 si riallaccia, del resto, ad esigenze di pienezza ed effettivit\u00e0 della tutela dei destinatari delle scelte pubbliche.<\/p>\n<p>Un altro interrogativo che occorre porsi \u00e8 ove debba ricavarsi la motivazione della legge. Certamente non dai lavori preparatori (a differenza di quanto affermava in passato la scuola dell\u2019esegesi francese), poich\u00e9 le norme dell\u2019atto legislativo, una volta che questo \u00e8 promulgato ed entrato in vigore, vivono di vita propria cio\u00e8 si oggettivizzano, inserendosi in un sistema che si evolve e, quindi, contrariamente all\u2019atto che si esaurisce nel porre le norme stesse, si separano dalle loro fonti, prescindendo dalla voluntas dei propri autori<a href=\"#_ftn49\" name=\"_ftnref49\">[49]<\/a>. Anche perch\u00e9 nella volont\u00e0 degli atti delle pubbliche autorit\u00e0, secondo l\u2019insegnamento della migliore dottrina, non devono rinvenirsi sfondi meramente psicologici ma tale volont\u00e0 va considerata come una ipostasi<a href=\"#_ftn50\" name=\"_ftnref50\">[50]<\/a>. La motivazione deve evincersi chiaramente all\u2019interno della legge medesima o dal complesso dell\u2019articolato normativo o da singole sue parti come, ad esempio, dalle premesse al dispositivo<a href=\"#_ftn51\" name=\"_ftnref51\">[51]<\/a>.<\/p>\n<p>In base all\u2019odierna pronuncia della Corte un\u2019implicita o generica motivazione non risulta pi\u00f9 idonea a preservare la legge da censure di legittimit\u00e0 costituzionale ove l\u2019atto legislativo incida negativamente, con restrizioni, nella sfera giuridica dei destinatari; ne discende allora l\u2019obbligo per il legislatore di esplicitare in maniera razionalmente congrua e pertinente le opzioni politiche compiute, facendole emergere espressamente dal contesto dell\u2019atto compiuto. Diversamente, nell\u2019ottica di un giudizio fondato sul pervasivo canone della ragionevolezza, l\u2019atto legislativo esprimer\u00e0 un qualcosa di analogo ad una tradizionale figura sintomatica di eccesso di potere, alle volte sulla falsariga di quanto avviene per gli atti amministrativi<a href=\"#_ftn52\" name=\"_ftnref52\">[52]<\/a>. L\u2019irragionevolezza e l\u2019irrazionalit\u00e0 della legge determinano, coerentemente, la declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale<a href=\"#_ftn53\" name=\"_ftnref53\">[53]<\/a> e quindi la caducazione, normalmente ex tunc dell\u2019atto legislativo per un profilo che attinge anche la motivazione.<\/p>\n<p>Il principio dell\u2019obbligo di congrua motivazione pare, altres\u00ec, porsi quale monito per il legislatore che in futuro dovr\u00e0 adeguarsi al dictum della Corte per scongiurare altrettante declaratorie di invalidit\u00e0 in casi simili. Dunque con la pronuncia in commento la Consulta ha intrapreso la strada di una tendenziale parificazione sotto il profilo dell\u2019obbligo motivazionale degli atti legislativi nazionali agli atti normativi europei alla luce di un sistema integrato e multilivello delle fonti<a href=\"#_ftn54\" name=\"_ftnref54\">[54]<\/a>.<\/p>\n<p>Inquadrando l\u2019obiter sull\u2019obbligo di motivazione della legge nel pi\u00f9 ampio contesto della sentenza \u00e8 importante rilevare come la Corte, pur invocando pi\u00f9 volte la violazione del principio di ragionevolezza, perpetrata dal blocco della indicizzazione delle pensione, trascuri di considerare ed esplicitare nel proprio bilanciamento di interessi il principio del pareggio di bilancio introdotto dall\u2019art. 81 I co. Cost. novellato<a href=\"#_ftn55\" name=\"_ftnref55\">[55]<\/a>. Tuttavia, in senso contrario potrebbe obiettarsi l\u2019inapplicabilit\u00e0 della norma agli interventi previsti dalla c.d. legge Fornero del 2011 per gli anni 2012 e 2013, in ragione della decorrenza applicativa dell\u2019art. 81 Cost. a partire dall\u2019esercizio finanziario 2014; ad adiuvandum sembrerebbe rafforzare la tesi sopra enunciata l\u2019argomento della retroattivit\u00e0 delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale.<\/p>\n<p>L\u2019obiezione prospettata, tuttavia, non coglie nel segno in quanto la sentenza della Consulta pur rivolgendosi al passato, ad un periodo cio\u00e8 antecedente l\u2019anno 2014, ha ricadute finanziarie successive, producendo una voragine nei conti pubblici dello Stato nell\u2019esercizio finanziario 2015. Dirimente \u00e8 poi la considerazione secondo cui l\u2019art. 81 I co. Cost. fosse operativo nell\u2019ordinamento giuridico, sin dall\u2019anno di esercizio 2014, ergo l\u2019anno antecedente la pronuncia di incostituzionalit\u00e0 in commento. Infine, la stessa retroattivit\u00e0 della sentenza di accoglimento, secondo il principio del factum infectum fieri nequit<a href=\"#_ftn56\" name=\"_ftnref56\">[56]<\/a>, rinverrebbe un limite nell\u2019esaurimento degli esercizi finanziari degli anni 2012 e 2013, rivelando viceversa un effetto di ultrattivit\u00e0 sull\u2019esercizio presente e sugli esercizi futuri (anni 2015 e seguenti)<a href=\"#_ftn57\" name=\"_ftnref57\">[57]<\/a>. Ne discende, come corollario, l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 81 I co. Cost. alla fattispecie de qua, che palesa chiaramente l\u2019omissione della Corte la quale, nel sindacare l\u2019atto legislativo, ha trascurato di valutare nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti il principio del pareggio di bilanciamento. In base a tale fondamentale principio \u201clo Stato assicura l&#8217;equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico\u201d<a href=\"#_ftn58\" name=\"_ftnref58\">[58]<\/a> <a href=\"#_ftn59\" name=\"_ftnref59\">[59]<\/a>.<\/p>\n<p>Il principio del pareggio di bilancio, discendente in origine dal Patto di stabilit\u00e0 e crescita<a href=\"#_ftn60\" name=\"_ftnref60\">[60]<\/a> e, successivamente, dall\u2019Euro Plus Pact<a href=\"#_ftn61\" name=\"_ftnref61\">[61]<\/a>, dal Six pack<a href=\"#_ftn62\" name=\"_ftnref62\">[62]<\/a>e dal Fiscal compact<a href=\"#_ftn63\" name=\"_ftnref63\">[63]<\/a> sottoscritti dagli Stati in ambito europeo e sovranazionale, rappresenta un principio primario, di cui la Corte dovrebbe sempre tener conto nel proprio bilanciamento di interessi. Un principio che, essendo previsto da fonti europee, risulterebbe gi\u00e0 applicabile all\u2019interno dell\u2019ordinamento italiano indipendentemente dalla previsione dell\u2019art. 81 I co. Cost.<a href=\"#_ftn64\" name=\"_ftnref64\">[64]<\/a>; in questo modo la Corte Costituzionale, obliterandone la valutazione, avrebbe violato un duplice parametro, costituzionale ed europeo, giungendo ad una soluzione giuridica non del tutto scevra di profili di irragionevolezza<a href=\"#_ftn65\" name=\"_ftnref65\">[65]<\/a>. Ci\u00f2 anche alla luce della considerazione che la sentenza della Consulta, aprendo una voragine nei conti pubblici, determina pesanti ricadute politiche sul Governo ed il Parlamento nazionali<a href=\"#_ftn66\" name=\"_ftnref66\">[66]<\/a>, esponendo altres\u00ec lo Stato italiano ad una procedura di infrazione<a href=\"#_ftn67\" name=\"_ftnref67\">[67]<\/a> per violazione del vincolo europeo (oggi costituzionalizzato) del pareggio di bilancio<a href=\"#_ftn68\" name=\"_ftnref68\">[68]<\/a>.<\/p>\n<p>Occorre poi osservare come secondo gli indirizzi formulati in sede europea non sia consentito imputare spese, sia pure di rispettiva pertinenza, ad un dato esercizio qualora tali spese ricadano finanziariamente su esercizi successivi. Nel caso di specie il rimborso delle somme da mancata indicizzazione delle pensioni, pur afferendo agli anni di esercizio 2012 e 2013, si ripercuote inevitabilmente sull\u2019esercizio attuale, con conseguente obbligo del Governo di rinvenire nelle pieghe del bilancio, anche mediante manovra correttiva, le relative coperture. L\u2019omissione della Corte si rivela, altres\u00ec, irragionevole in considerazione della circostanza che pochi mesi fa con la pronuncia 11 febbraio 2015, n. 10 la stessa Corte ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 della c.d. Robin Tax<a href=\"#_ftn69\" name=\"_ftnref69\">[69]<\/a> limitando, tuttavia, la decorrenza degli effetti retroattivi dal giorno della pubblicazione della sentenza. Ci\u00f2, proprio, in ossequio al principio di cui all\u2019art. 81 I co. Cost. cui la Consulta ha dato prevalente applicazione nel bilanciamento degli interessi, al precipuo fine di scongiurare un grave squilibrio nel bilancio dello Stato. Soluzione analoga, del resto, la Corte avrebbe potuto (e dovuto) adottare nella vicenda in commento. La Consulta avrebbe, per esempio, potuto limitare gli effetti retroattivi della pronuncia facendoli decorrere ex nunc e dunque esclusivamente pro futuro; in alternativa avrebbe potuto adottare una sentenza additiva di principio, affermando s\u00ec l\u2019obbligo della rivalutazione ma per gli esercizi futuri, rinviando ogni intervento alle scelte politiche di Parlamento e Governo<a href=\"#_ftn70\" name=\"_ftnref70\">[70]<\/a>.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 infatti sottacersi come il principio del pareggio tre entrate e uscite di bilancio assuma nell\u2019odierno scenario italiano ed europeo un palpitante rilievo giuridico, politico ed economico-finanziario; conseguentemente la Corte nelle proprie sentenze non dovrebbe in nessun caso pretermetterne la valutazione nella comparazione degli interessi in rilievo, atteso il momento di gravissima congiuntura economica che sta vivendo il nostro Paese<a href=\"#_ftn71\" name=\"_ftnref71\">[71]<\/a>. Ci\u00f2 sarebbe imposto al giudice delle leggi non soltanto dalla Carta costituzionale ma direttamente dall\u2019ordinamento europeo, le cui norme, come \u00e8 noto, conformano l\u2019esercizio di tutti i pubblici poteri, allocandosi quale parametro di legittimit\u00e0 dei rispettivi atti (ivi incluse le pronunce della Corte costituzionale)<a href=\"#_ftn72\" name=\"_ftnref72\">[72]<\/a>.<\/p>\n<p>In definitiva, l\u2019imposizione di un\u2019adeguata motivazione al legislatore, pur rilevante ai fini di un pi\u00f9 idoneo sindacato di legittimit\u00e0 della legge, stride con l\u2019omissione imputabile alla Consulta, la quale ha ingiustificabilmente pretermesso nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti la valutazione del principio del pareggio di bilancio; in tal modo la Corte ha dato prova di esercitare in modo non pienamente ragionevole la funzione di controllo sulle legge assegnatale dalla Costituzione. Inoltre da indiscrezioni giornalistiche, non smentite, pare che, nonostante la delicatezza della questione esaminata, il collegio abbia assunto la decisione di accoglimento con il voto decisivo del Presidente in ragione della parit\u00e0 dei suffragi favorevoli e contrari (6 a 6)<a href=\"#_ftn73\" name=\"_ftnref73\">[73]<\/a>. Una simile circostanza \u00e8 elemento che a fortiori conferma i dubbi espressi sul contenuto di una pronuncia che, obliterando del tutto le primarie esigenze economico-finanziarie imposte dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali<a href=\"#_ftn74\" name=\"_ftnref74\">[74]<\/a>, rischia di riverberare pericolosi effetti tanto sulla sostenibilit\u00e0 del bilancio pubblico italiano<a href=\"#_ftn75\" name=\"_ftnref75\">[75]<\/a> quanto sulla stabilit\u00e0 del globale assetto dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Inoltre, prosegue la sentenza, \u201canche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non \u00e8 dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall\u2019art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante \u00abLegge di contabilit\u00e0 e finanza pubblica\u00bb (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale \u00abpuntualizzazione tecnica\u00bb dell\u2019art. 81 Cost.)\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> In dottrina si vedano, a titolo esemplificativo, i contributi di A. DE VALLES, La validit\u00e0 degli atti amministrativi, Roma, 1927, pp. 134 ss.. V. CRISAFULLI, Sulla motivazione degli atti legislativi, in Riv. dir. pubbl., I, 1937, pp. 415-444, spec. p. 415: \u201cPer motivazione pu\u00f2 intendersi, tecnicamente, l&#8217;enunciazione, esplicita o implicita, contestuale o non, dei motivi che precedettero e determinarono l&#8217;emanazione di un atto giuridico, compiuta dallo stesso soggetto dal quale proviene l&#8217;atto motivato\u201d. In tema pi\u00f9 di recente S. BOCCALATTE, La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali, Cedam, Padova, 2008, pp. 1 ss.. M. PICCHI, L\u2019obbligo di motivazione delle leggi, Giuffr\u00e8, Milano, 2011, pp. 1 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2007, p. 46: \u201cIl giudizio costituzionale \u00e8 istituzionalmente concepito come rivolto alla composizione della tensione tra legislazione e Costituzione, al fine di rendere la prima conforme o non incompatibile con la seconda, ossia le scelte, le discipline legislative non difformi, non contrastanti, ma conformi alle norme e ai principi costituzionali\u201d,<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> M.S. GIANNINI, voce Motivazione dell\u2019atto amministrativo, in Enc. dir., vol. XXVII, Milano, 1977, p. 258.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Sulla tradizionale concezione della legge quale atto libero nel fine, tra i tanti, in dottrina S. ROMANO-V. FEROCI, Principi generali del diritto e diritto costituzionale, Milano, 1928, pp. 1 ss.. G. ZANOBINI, L\u2019attivit\u00e0 amministrativa e la legge, in Riv. dir. pubbl. 1924, ora in Id. (a cura di), Scritti vari di diritto pubblico, Giuffr\u00e8, Milano, 1955, pp. 205 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> P. GROSSI, Il costituzionalismo moderno fra mito e storia, in Giorn. st. cost., n. 11\/2006, pp. 25 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> C.M. IACCARINO, Studi sulla motivazione (con speciale riguardo agli atti amministrativi), Roma, 1933, pp. 49 ss. e 129 ss.. G. LOMBARDI, voce Motivazione (Diritto costituzionale), in Noviss. Dig. it., vol. X, Torino, 1964, pp. 954 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> \u00c8 convincimento diffuso che la denominazione Statuto, dovuta forse al suggerimento del segretario del re nobile Giovannetti sia stata accolta per evitare il temuto significato rivoluzionario dell\u2019espressione Costituzione. Il termine che si collega alla tradizione legislativa riconducibile agli Statuti sabaudi (in proposito M. RUGGERO L\u2019eredit\u00e0 di Carlo Alberto, Milano, 1995, p. 295) ha avuto in seguito molta fortuna, venendo utilizzato anche in et\u00e0 Repubblicana per definire importanti settori dell\u2019ordinamento italiano (Statuti regionali, Statuto dei lavoratori, Statuto del contribuente etc&#8230;).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Una Costituzione non pi\u00f9 modificabile con semplice legge ordinaria bens\u00ec secondo una procedura aggravata descritta dall\u2019art. 138 Cost.. (E. CHELI, Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, pp. 24 ss.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Sulla funzione di indirizzo politico si rinvia, senza pretese di completezza, agli studi di E. CHELI, Atto politico e funzione d\u2019indirizzo politico, Giuffr\u00e8, Milano, 1961, pp. 1 ss.. T. MARTINES, voce Indirizzo politico, in Enc. dir., vol. XXI, Milano, 1971, pp. 134 ss.. M. DOGLIANI, voce Indirizzo politico, in Dig. disc. pubbl., vol. VIII, Torino, 1993, pp. 244 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> F. MODUGNO, L\u2019invalidit\u00e0 della legge. Teoria dell\u2019atto legislativo e oggetto del giudizio costituzionale, vol. II, Giuffr\u00e8, Milano, 1970, pp. 335 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffr\u00e8, Milano, 1952, pp. 36 e 48.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Pi\u00f9 in generale sul fenomeno dell\u2019interpretazione costituzionalmente orientata della legge M. RUOTOLO, Interpretare: nel segno della Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Per un\u2019analisi pi\u00f9 generale della crisi dello strumento legislativo U. VINCENTI (cura di), Inchiesta sulla legge nell\u2019Occidente giuridico, Giappichelli, Torino, 2005, spec. p. 7.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Sul depotenziamento della legge statale si rinvia a G. PEPE, Principi generali dell\u2019ordinamento comunitario e attivit\u00e0 amministrativa, Roma, 2012, pp. 26-34. Con riferimento alla necessit\u00e0 di un\u2019interpretazione comunitariamente orientata delle leggi nazionali G. PISTORIO, Interpretazione e giudici. Il caso dell\u2019interpretazione conforme al diritto dell\u2019Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, spec. pp. 111 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> C. PAGOTTO, La disapplicazione della legge, Giuffr\u00e8, Milano, 2008, p. 342: \u201cDeve parimenti giungersi alla necessaria conclusione che la legge dello Stato \u00e8 ad oggi sottoposta ad una molteplicit\u00e0 di influssi che tendono ad orientarne gli effetti sotto forma di apertura ad un maggior numero di parametri di legittimit\u00e0 ed in deroga al modello tradizionale nel quale solo gli autovincoli legislativi possono incidere in modo concreto sulla libert\u00e0 del legislatore\u201d. In tema di autovincoli legislativi A. PACE, Potere costituente, rigidit\u00e0 costituzionale, autovincoli legislativi, II ed. riv. e ampl., Cedam, Padova, 2002.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Ai sensi dell\u2019art. 11 Cost. \u201cl&#8217;Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert\u00e0 degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parit\u00e0 con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit\u00e0 necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo\u201d. In particolare con l\u2019evoluzione delle Comunit\u00e0 europee nell\u2019Unione europea l\u2019Italia ha ceduto ulteriori porzioni della propria sovranit\u00e0 specie in ambito economico, finanziario e monetario. Infatti gravano sul nostro ordinamento vincoli di bilancio assai stringenti che impongono, tra le altre cose, l\u2019adozione di piani di rientro del debito (M. STIPO, Una lettera \u201canomala\u201d (la lettera Trichet-Draghi indirizzata al Primo Ministro italiano &#8211; Frankfurt\/Rome, 5 August 2011), in Studi in onore di Claudio Rossano, vol. IV, Jovene, Napoli, 2013, pp. 2391 ss.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Articolo modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione, in Gazz. uff. n. 248 del 24 ottobre 2001). In dottrina sul superamento della tradizionale concezione della legge quale atto libero nel fine a seguito della novella costituzionale N. LUPO, La motivazione delle leggi alla luce del nuovo titolo V Cost., in www.consiglio.regione.toscana.it, 2002, pp. 9 ss.. B.G. MATTARELLA, voce Motivazione (Dir. com.), in Diz. dir. pubbl., vol. IV, a cura di S. Cassese, Giuffr\u00e8, Milano, 2006, p. 3749.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Tuttavia una parte della dottrina continua ad escludere un obbligo generale di motivazione delle leggi anche dopo l\u2019avvento della Costituzione e dell\u2019ordinamento europeo in ragione della loro giustificazione democratica assicurata dalla pubblicit\u00e0 del procedimento legislativo e dal controllo diffuso dei cittadini (G. SCACCIA, Motivi della legge e valori preparatori nel giudizio costituzionale, in It. legis. n. 3\/1998, pp. 15 ss.. M. PICCHI, L\u2019obbligo di motivazione delle leggi, op. cit., pp. 3-4.)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> G. PEPE, Principi generali dell\u2019ordinamento comunitario e attivit\u00e0 amministrativa, op. cit., pp. 130 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Sulle differenze tra arbitrio e discrezionalit\u00e0 N. TOMMASEO, Dizionario dei sinonimi della lingua italiana, VII ed., Milano, 1884, p. 493: \u201cNell\u2019arbitrio c\u2019\u00e8 esercizio assoluto della volont\u00e0 buona o cattiva ch\u2019ella sia; nella discrezione tale esercizio \u00e8 regolato da conoscenza e da giudizio\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> F. CORDERO, Le situazioni soggettive nel processo penale: studi sulle dottrine generali del processo penale, Giappichelli, Torino, 1956, pp. 161 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> In dottrina, tra i contributi pi\u00f9 significativi, M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi, Milano, 1939, spec. pp. 78 ss. A. PIRAS, voce Discrezionalit\u00e0 amministrativa, in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, pp. 65 ss.. C. MORTATI, voce Discrezionalit\u00e0, in Noviss. dig. it., vol. V, Torino, 1964, pp. 1098 ss.. L. BENVENUTI, La discrezionalit\u00e0 amministrativa, Cedam, Padova, 1986, pp. 1 ss.. G. AZZARITI, Dalla discrezionalit\u00e0 al potere, Cedam, Padova, 1989, spec. pp. 317 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> Contra G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Giuffr\u00e8, Milano, 2000, pp. 175 ss.. R. DICKMANN, Procedimento legislativo e coordinamento delle fonti, Cedam, Padova, 1997, pp. 385 ss., il quale nega la possibilit\u00e0 di configurare il vizio di eccesso di potere, sul postulato della natura libera e non gi\u00e0 discrezionale della funzione legislativa.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> F. MODUGNO, voce Funzione, in Enc. dir., vol. VIII, Milano, 1969, pp. 301 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> M. STIPO, L\u2019interesse legittimo nella prospettiva storica, Atti dei convegni per le celebrazioni dell\u2019opera Giustizia amministrativa (1903) del Prof. Cino Vitta, 21 novembre 2003 e 16 luglio 2004, Consiglio di Stato, in Studi per il centenario della Giustizia amministrativa (1903) di Cino Vitta, a cura di M. Stipo, Tiellemedia, Roma, 2006, p. 107.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> S. PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935, pp. 24 ss.. Il concetto viene successivamente ripreso e chiarito da A. PIRAS, Interesse legittimo e giudizio amministrativo, Milano, 1962, vol. I, pp. 56 ss., vol. II, p. 53 ss, pp. 69 ss. e pp. 283 ss. F. BENVENUTI, Eccesso di potere per vizio della funzione, in Rass. dir. pubbl. 1950, pp. 1 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> Sui principi generali europei quali parametri della legittimit\u00e0 dei pubblici poteri nazionali PEPE G., Principi generali dell\u2019ordinamento comunitario e attivit\u00e0 amministrativa, op. cit., spec. pp. 33, 51, 72 e 243.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> Per maggiori approfondimenti su veda M. PICCHI, L\u2019obbligo di motivazione delle leggi, op. cit., pp. 21 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> Sulla motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, senza pretese di esaustivit\u00e0, si vedano i contributi di A QUARTAPELLE, La motivazione degli atti amministrativi, Roma, 1940, pp. 1 ss.. G. FAZIO, Sindacabilit\u00e0 e motivazione degli atti amministrativi discrezionali, Giuffr\u00e8, Milano, 1965, pp. 1 ss.. L. VANDELLI, Osservazioni sull\u2019obbligo di motivazione degli atti amministrativi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, pp. 1595 ss.. G. BERGONZINI, La motivazione degli atti amministrativi, Vicenza, 1979, pp. 1 ss.. A. ROMANO TASSONE, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimit\u00e0, Giuffr\u00e8, Milano, 1987, pp. 1 ss.. R. SCARGIGLIA, La motivazione dell\u2019atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica, Giuffr\u00e8, Milano, 1999, passim. G. CORSO, voce Motivazione dell\u2019atto amministrativo, in Enc. dir., vol. V, Agg. Milano, 2001, pp. 774 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> Con riferimento alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, a titolo esemplificativo, si vedano i contributi P.S. SAMPERI, Motivazione delle sentenze, Roma, 1937, pp. 1 ss.. M. TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, Cedam, Padova, 1974, pp. 1 ss.. E. AMODIO, voce Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir., vol. XXVII, Milano, 1977, pp. 181 ss.. S. EVANGELISTA, voce Motivazione della sentenza civile, in Enc. dir., vol. XXVII, Milano, 1977, pp. 154-180. B. PELLINGRA, La motivazione della sentenza penale, Giuffr\u00e8, Milano, 1985, pp. 1 ss.. E. FAZZALARI, voce Sentenza civile, in Enc. dir., vol. XLI, Milano, 1989, pp. 1245 ss.. F. SANTANGELI, L\u2019interpretazione della sentenza civile, Milano, 1996, spec. pp. 50 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Ai sensi dell\u2019art. 3 II co. l. 241\/90 \u201cla motivazione non \u00e8 richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> Per i provvedimenti amministrativi adottati in carenza di motivazione e caducati in sede giurisdizionale \u00e8 consentito alla Pubblica Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, di adottare, ora per allora, un nuovo provvedimento perfettamente motivato. Ci\u00f2, risulta, viceversa, inammissibile per gli atti legislativi, in quanto \u00e8 preclusa al legislatore la possibilit\u00e0 di intervenire ex post, con efficacia retroattiva, su una precedente legge, censurata per illegittimit\u00e0 costituzionale, al fine di aggiungere od integrare la motivazione del precedente atto. Il potere legislativo deve, dunque, considerarsi consumato ed in ogni caso non pu\u00f2 essere esercitato in elusione del dictum della Consulta.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a> Prima degli anni 90\u2019 del XX sec. la giurisprudenza aveva imposto la motivazione degli atti amministrativi restrittivi della sfera giuridica del destinatario, nella prospettiva della loro sindacabilit\u00e0 in sede giurisdizionale. Inoltre l \u2019obbligo di motivazione veniva, tradizionalmente, ricavato dal principio di imparzialit\u00e0 di cui all\u2019art. 97 II co. Cost.. In passato l\u2019assenza di motivazione avrebbe rappresentato una figura sintomatica di eccesso di potere. (M.S. GIANNINI, voce Motivazione dell\u2019atto amministrativo, in Enc. dir., vol. XXVII, op. cit., pp. 258 ss.). Viceversa con l\u2019entrata in vigore dell\u2019art. 2 l. 241\/90 la carenza di motivazione integra il diverso vizio di violazione di legge.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[35]<\/a> S. BOCCALATTE, La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali, op. cit., pp. 267 ss.. G. TESAURO, Diritto dell\u2019Unione europea, VII ed., Cedam, Padova, 2012, pp. 152 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[36]<\/a> Tale circostanza viene tradizionalmente evidenziata in dottrina da C.M. IACCARINO, Studi sulla motivazione (con speciale riguardo agli atti amministrativi), op. cit., pp. 129-130. V. CRISAFULLI, Sulla motivazione degli atti legislativi, in Riv. dir. pubbl., op. cit., p. 425. M.S. GIANNINI, voce Motivazione dell\u2019atto amministrativo, in Enc. dir., vol. XXVII, op. cit., pp. 258 ss.. L\u2019Autore sottolinea come, a differenza dell\u2019ordinamento italiano, nell\u2019ordinamento francese sia invalsa la prassi di motivare gli atti legislativi, pur in assenza di un obbligo positivamente sancito.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[37]<\/a> Sulla configurabilit\u00e0 di un obbligo implicito di motivazione delle leggi, tra i tanti, in dottrina M. CARLI, Motivare le leggi: perch\u00e9 no?, in Poteri, garanzie, diritti a Sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de\u2019 Santi, a cura di A. Pisaneschi, L. Violini, vol. I, Giuffr\u00e8, Milano, 2007, pp. 255-266. M. PICCHI, L\u2019obbligo di motivazione delle leggi, op. cit., passim, spec. p. 251: \u201cLa motivazione costituisce (\u2026) una componente sostanziale dell\u2019atto legislativo; diviene, cio\u00e8, lo strumento in grado di confermare e valorizzare la prevalenza della legittimazione costituzionale, soddisfacendo ad un tempo anche la necessit\u00e0 di evidenziare la funzionalit\u00e0 oggettiva della scelta compiuta, agevolandone il recepimento da parte della comunit\u00e0 e, in ultima analisi, la sua effettivit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[38]<\/a> C. MORTATI, Le leggi provvedimento, Giuffr\u00e8, Milano, 1968, pp. 134 ss. e 244 ss.. A. BARBERA, Leggi di piano e sistema delle fonti, Giuffr\u00e8, Milano, 1968, pp. 79 ss.. V. ITALIA, La deroga nel diritto pubblico, Giuffr\u00e8, Milano, 1977, pp. 123 ss.. R. BIN, Atti normativi e norme programmatiche, Giuffr\u00e8, Milano, 1988, pp. 310 ss.. P. CARETTI, voce Motivazione (diritto costituzionale), in Enc giur. Treccani, vol. XX, Roma, 1990, pp. 1-6. F. SORRENTINO, Lezioni sul principio di legalit\u00e0, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 33 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref39\" name=\"_ftn39\">[39]<\/a> G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, op. cit., p. 122, il quale afferma l\u2019insussistenza di un obbligo generale di motivazione della legge in ragione del silenzio serbato in proposito dalla Costituzione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref40\" name=\"_ftn40\">[40]<\/a> Puntualizza la sentenza: \u201cdi norma non \u00e8 necessario che l\u2019atto legislativo sia motivato, recando la legge in s\u00e9, nel sistema che costituisce, nel contenuto e nei caratteri dei suoi comandi, la giustificazione e le ragioni della propria apparizione nel mondo del diritto\u201d. In tale pronuncia la Corte ha fatto attenzione a non sovrapporre la motivazione o giustificazione della legge al movente politico. Per un commento a tale pronuncia M. PICCHI, L\u2019obbligo di motivazione delle leggi, op. cit., pp. 27-28: \u201cSecondo la Corte costituzionale, perci\u00f2, non sarebbe necessario dare una veste specifica alla motivazione, ma deve pur sempre essere possibile ricostruire le ragioni della scelta: devono sussistere gli elementi necessari e sufficienti per poter verificare l\u2019adeguatezza della decisione assunta mettendo in relazione la finalit\u00e0 perseguita col criterio di ragionevolezza e i parametri costituzionali\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref41\" name=\"_ftn41\">[41]<\/a> F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, op. cit., p. 10: \u201c\u00c8 fin troppo noto che la forma argomentativa della ragionevolezza sorge nell\u2019ambito del giudizio sull\u2019uguaglianza delle leggi. Il controllo di uguaglianza (fuori dalle ipotesi di vera e propria discriminazione) \u00e8 comunemente considerato il livello minimale del sindacato di ragionevolezza\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref42\" name=\"_ftn42\">[42]<\/a> C. PINELLI, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione di \u201catti con forza di legge\u201d, in La Corte costituzionale vent&#8217;anni dopo la svolta, Atti seminario Stresa, 12 novembre 2010, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino, J. Luther, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 305-315.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref43\" name=\"_ftn43\">[43]<\/a> La pronuncia della Corte costituzionale in commento sancisce il de profundis della concezione della legge quale atto libero nel fine espressivo della volont\u00e0 popolare; una tesi pervicacemente viva anche dopo l\u2019avvento della Costituzione e dell\u2019ordinamento europeo tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref44\" name=\"_ftn44\">[44]<\/a> Pi\u00f9 in generale sul bilanciamento tra diritti, interessi, principi e valori nel giudizio di costituzionalit\u00e0 della legge N. BOBBIO, L\u2019et\u00e0 dei diritti, Einaudi, Torino, 1990, pp. 9 ss.. A. BALDASSARRE, Fonti normative, legalit\u00e0 e legittimit\u00e0: l\u2019unit\u00e0 della ragionevolezza, in Queste istituzioni, 1991, p. 64. R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffr\u00e8, Milano, 1992, passim. F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, op. cit., pp. 33 ss.. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite: legge, diritti, giustizia, Einaudi, Torino, 2013, p. 13 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref45\" name=\"_ftn45\">[45]<\/a> A. MOSCARINI, Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 1 ss.. G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, op. cit., passim.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref46\" name=\"_ftn46\">[46]<\/a> In tema C. MORTATI, Sull\u2019eccesso di potere legislativo, in Giur. it., I, 1949, pp. 457 ss.. L. PALADIN, Osservazioni sulla discrezionalit\u00e0 e sull\u2019eccesso di potere del legislatore ordinario, in Riv. trim. dir. pubbl. 1956, pp. 993 ss.. V. CRISAFULLI, Appunti di diritto costituzionale. La Corte costituzionale, Lezioni raccolte da Modugno, Cerri, Baldassarre, Bulzoni, Roma, 1967, pp. 108-109. C. PAGOTTO, La disapplicazione della legge, op. cit., pp. 42 ss.. M., PICCHI, L\u2019obbligo di motivazione delle leggi, op. cit., pp. 147 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref47\" name=\"_ftn47\">[47]<\/a> In dottrina V. CRISAFULLI, Appunti di diritto costituzionale. La Corte costituzionale, Lezioni raccolte da Modugno, Cerri, Baldassarre, op. cit., pp. 108-109. Secondo l\u2019Autore il legislatore parla atecnicamente di discrezionalit\u00e0 laddove vuole dire merito, come invece sarebbe pi\u00f9 proprio.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref48\" name=\"_ftn48\">[48]<\/a> J. BR\u00dcGGEMANN, Die richterliche Begr\u00fcndungspflicht, Berl\u00edn, 1971, p. 161.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref49\" name=\"_ftn49\">[49]<\/a> Per descrivere la relazione che intercorre tra la legge ed i lavori preparatori si pu\u00f2 ricorrere alla metafora del frutto separato dall\u2019albero. In se stessa la legge deve rinvenire tutti gli elementi utili al suo perfezionamento ed alla sua validit\u00e0, indipendentemente dai lavori preparatori. (V. CRISAFULLI, voce Atto normativo, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, p. 258. Id., Sulla motivazione degli atti legislativi, in Riv. dir. pubbl., op. cit., pp. 432 ss.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref50\" name=\"_ftn50\">[50]<\/a> M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, III ed., Giuffr\u00e8, Milano, 1993, p. 550.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref51\" name=\"_ftn51\">[51]<\/a> Leggi italiane presentano, frequentemente, una giustificazione, vaga e generica, nel preambolo dell\u2019atto legislativo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref52\" name=\"_ftn52\">[52]<\/a> V. CRISAFULLI, Appunti di diritto costituzionale. La Corte costituzionale, Lezioni raccolte da Modugno, Cerri, Baldassarre, op. cit., pp. 111-112. L\u2019Autore opera una distinzione tra l\u2019eccesso di potere legislativo in senso lato e l\u2019eccesso di potere legislativo in senso stretto. Nel primo caso \u201cetichettiamo come eccesso di potere tutte quelle ipotesi in cui il parametro alla stregua del quale va condotto il controllo di costituzionalit\u00e0 di una legge o di norme di legge \u00e8 di carattere complesso, perch\u00e9 risulta bens\u00ec da norme deducibili dal testo della Costituzione o di altre leggi formalmente costituzionali\u201d o da altre norme o criteri comunque \u201crichiamati dalle norme formalmente costituzionali come condizioni di validit\u00e0 della legge in determinate materie\u201d. Diversamente nel secondo caso \u201cil vizio della legge si pu\u00f2 configurare come eccesso di potere in senso stretto (\u2026). Si pensi all\u2019ipotesi in cui la motivazione di una legge (quando vi sia) appaia in contrasto con le disposizioni della stessa legge; oppure si consideri l\u2019ipotesi in cui i titoli interni, nei quali si ripartisce la legge, o le rubriche siano in contrasto col contenuto normativo e le disposizioni dell\u2019articolato\u201d. In casi del genere ammettendo il sindacato di legittimit\u00e0 della Corte \u201cnon si tratta evidentemente di valutare la legge o la norma di legge rispetto al parametro costituzionale (\u2026) ma sembra invece che si adombrino figure di eccesso di potere in senso stretto, paragonabili a quelle che nel diritto amministrativo vengono dette contraddittoriet\u00e0 del provvedimento e contrasto fra motivazione e dispositivo adottato\u201d. (\u2026) In questi casi non sussisterebbe violazione di nessun parametro costituzionale, ma vi sarebbe soltanto un vizio logico intrinseco della legge \u2013che si potrebbe considerare come un vizio della volont\u00e0 legislativa, in quanto esisterebbe un volere e disvolere nella stessa legge- il quale \u00e8 molto simile alla figura dell\u2019eccesso di potere nel diritto amministrativo\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref53\" name=\"_ftn53\">[53]<\/a> Sul giudizio di ragionevolezza delle leggi, tra i tanti, in dottrina, J. LUTHER, voce Ragionevolezza (delle leggi), in Dig. disc. pubbl., vol. XII, Torino, 1997, pp. 341 ss.. L. PALADIN, voce Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, pp. 901 ss.. A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Giuffr\u00e8, Milano, 2001, pp. 275 ss. A. CERRI voce Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur. Treccani, vol. XXV, Roma, 2005, pp. 10 ss.. G. SCACCIA, voce Ragionevolezza delle leggi, in Diz. dir. pubbl., vol. V, a cura di S. Cassese, Giuffr\u00e8, Milano, 2006, pp. 4805 e ss.. F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, op. cit., pp. 1 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref54\" name=\"_ftn54\">[54]<\/a> L\u2019evoluzione prospettica della Corte, in favore del riconoscimento di un obbligo di adeguata motivazione per le leggi afflittive, sembra un fenomeno ormai irreversibile anche alla luce di un inevitabile processo di uniformazione con l\u2019ordinamento europeo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref55\" name=\"_ftn55\">[55]<\/a> L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 rubricata: \u201cIntroduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale\u201d, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall&#8217;esercizio finanziario relativo all&#8217;anno 2014. L\u2019art. 81 I co. Cost. richiama, poi, la disposizione di cui all\u2019art. 97 I co. secondo cui \u201cle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea, assicurano l&#8217;equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 del debito pubblico\u201d. Tra le Pubbliche Amministrazioni rientra, a pieno titolo, anche l\u2019Inps.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref56\" name=\"_ftn56\">[56]<\/a> Come \u00e8 noto la retroattivit\u00e0 degli effetti delle pronunce di annullamento delle leggi della Corte costituzionale non pu\u00f2 spingersi sino a far rivivere ci\u00f2 che \u00e8 morto e, con peculiare riferimento alla materia contabile, non pu\u00f2 determinare la riapertura di esercizi di bilancio ormai chiusi ed esauriti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref57\" name=\"_ftn57\">[57]<\/a> In una visione realistica e non meramente formalistica del diritto le spese o uscite dello Stato, relative alla fattispecie de qua, vanno imputate non gi\u00e0 secondo il criterio della competenza agli anni 2012 e 2013 bens\u00ec secondo il criterio di cassa all\u2019anno 2015, anno in cui effettivamente verranno erogati i \u201crimborsi\u201d ai destinatari della mancata indicizzazione dei trattamenti pensionistici.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref58\" name=\"_ftn58\">[58]<\/a> Prosegue poi l\u2019art. 81 Cost.: \u201cIl ricorso all&#8217;indebitamento \u00e8 consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L&#8217;esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l&#8217;equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princ\u00ecpi definiti con legge costituzionale\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref59\" name=\"_ftn59\">[59]<\/a> Secondo gli economisti la nozione di equilibrio di bilancio divergerebbe dalla nozione di pareggio di bilancio, intendendosi con la prima un discostamento non eccessivo delle uscite dalle entrate, mentre con la seconda una loro perfetta coincidenza. Ciononostante, in una prospettiva strettamente giuridica, l\u2019art. 81 I co. Cost. deve essere oggetto di un\u2019interpretazione univocamente orientata nel senso dell\u2019imposizione dell\u2019obbligo del pareggio di bilancio, trattandosi di una disposizione puntualmente attuativa di norme sovranazionali ed europee che vincolano gli Stati, appunto, alla realizzazione di tale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref60\" name=\"_ftn60\">[60]<\/a> Il Patto di stabilit\u00e0 e crescita \u00e8 stato consacrato in due regolamenti ed in una risoluzione del Consiglio europeo (regolamento CE, 7 luglio 1997, n. 1466, regolamento CE, 7 luglio 1997, n. 1467 e risoluzione 17 luglio 1997). In proposito CORSO G., Manuale di diritto amministrativo, VII ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 128. Secondo l\u2019Autore l\u2019obiettivo a medio termine del Patto di crescita e stabilit\u00e0 \u201c\u00e8 quello di raggiungere il pareggio del bilancio (o un avvicinamento al pareggio dello 0,5%) salvi i periodi di recessione. In precedenza il Trattato di Maastricht aveva portato ad una modifica del Trattato di Roma del 1957. Sicch\u00e8 oggi l\u2019art. 104 di quest\u2019ultimo prevede:<\/p>\n<p>-che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi;<\/p>\n<p>-che il rapporto tra disavanzo pubblico e prodotto interno lordo non deve superare un valore di riferimento (che il protocollo annesso al Trattato fissa nel 3%);<\/p>\n<p>-che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo non deve superare un valore di riferimento (che il protocollo fissa nel 60%);<\/p>\n<p>-che la Commissione europea sorveglia l\u2019evoluzione della situazione di bilancio e dell\u2019entit\u00e0 del debito pubblico degli Stati membri\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref61\" name=\"_ftn61\">[61]<\/a> Tale accordo \u00e8 stato approvato nel marzo 2011 dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona Euro e successivamente confermato dal Consiglio. Attraverso l\u2019Euro Plus Pact gli Stati contraenti si sono vincolati alla realizzazione di alcuni prioritari obiettivi, tra cui la sostenibilit\u00e0 delle rispettive finanze pubbliche e la stabilit\u00e0 finanziaria del proprio ordinamento giuridico. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I Paesi membri, poi, hanno deciso di recepire in Costituzione o nella legislazione ordinaria le regole contenute nell\u2019accordo. (In proposito G. DELLA CANANEA, La disciplina giuridica delle finanze dell\u2019Unione e delle finanze nazionali, in Diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti, Giuffr\u00e8, Milano, 2013, pp. 314-316).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref62\" name=\"_ftn62\">[62]<\/a> Il Six pack \u00e8 un insieme di misure approvate nel novembre 2011 in sede europea. Tale pacchetto si compone di una direttiva e cinque regolamenti, direttamente attuativi sia degli artt. 121, 126, 136 TFUE sia del Protocollo n. 12 del Trattato di Lisbona.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref63\" name=\"_ftn63\">[63]<\/a> Il Fiscal Compact \u00e8 un Trattato internazionale che a rigore non rientra direttamente nell\u2019ordinamento giuridico europeo, pur se ad esso \u00e8 riconducibile attraverso il rinvio operato dai Trattati UE, nei limiti di compatibilit\u00e0 con le norme europee. Gli Stati contraenti si sono impegnati a sostenere la Commissione nelle sue proposte e raccomandazioni relative all\u2019applicazione della procedura per disavanzi eccessivi agli Stati membri, salvo vengano respinte dal Consiglio a maggioranza qualificata. A riguardo CORSO G., Manuale di diritto amministrativo, VII ed., op. cit., p. 128: \u201cIl recente Fiscal Compact prevede che alla percentuale del 60% nel rapporto debito-pil gli Stati membri pi\u00f9 indebitati (in prima linea l\u2019Italia) debbano tornare con una riduzione annua del debito pari ad un ventesimo dell\u2019eccedenza: il che dovrebbe implicare una riduzione progressiva del rapporto per effetto della crescita, cio\u00e8 con l\u2019aumento del denominatore. Tra le implicazioni di questi vincoli vi \u00e8 stata, in Italia (ma non solo), una vasta campagna di privatizzazione allo scopo di conseguire entrate straordinarie da destinare al ripiano del debito. La privatizzazione dovrebbe comportare anche la dismissione di attivit\u00e0 pubbliche che non \u00e8 necessario mantenere in ambito pubblico e la conseguente riduzione della spesa\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref64\" name=\"_ftn64\">[64]<\/a> A. PACE, Pareggio di bilancio: qualcosa si pu\u00f2 fare, in www.rivistaaic.it, 2011. G.L. TOSATO, I vincoli europei sulle politiche di bilancio, in www.apertacontrada.it, 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref65\" name=\"_ftn65\">[65]<\/a> Diversamente la Consulta con la sentenza 17 dicembre 2013, n. 310 ha agito in un caso analogo in senso diametralmente opposto, considerando legittimo il blocco degli automatismi previsto per il personale non contrattualizzato della Pubblica Amministrazione, in base al principio del pareggio di bilancio.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref66\" name=\"_ftn66\">[66]<\/a> Da indiscrezioni giornalistiche sembra che il Governo italiano intenda richiedere un parere non vincolante alla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea per chiarire l\u2019incidenza della pronuncia della Corte costituzionale su eventuali profili di diritto europeo, al fine di intraprendere ogni azione necessaria per ottemperare alla pronuncia.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref67\" name=\"_ftn67\">[67]<\/a> Per ora da quanto appreso dai principali quotidiani la Commissione europea avrebbe posto sotto sorveglianza il nostro Paese per la voragine nel bilancio cagionata dalla sentenza della Corte costituzionale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref68\" name=\"_ftn68\">[68]<\/a> G. DI GASPARE, Innescare un sistema in equilibrio della finanza pubblica ritornando all\u2019art. 81 della Costituzione, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2005. G. BOGNETTI, Costituzione e bilancio dello stato: il problema delle spese in deficit, in www.astrid-online.it, 2009. L. GIANNITI, Il pareggio di bilancio nei lavori della costituente, in www.astrid-online.it, 2011.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref69\" name=\"_ftn69\">[69]<\/a> La questione era stata proposta nel 2011 dalla <a href=\"http:\/\/www.ipsoa.it\/documents\/fisco\/dichiarazioni-fiscali\/quotidiano\/2011\/04\/13\/la-robin-tax-al-vaglio-della-consulta\">Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia<\/a> in relazione alle disposizioni del D.L. n. 112\/2008 che hanno introdotto, per il periodo d\u2019imposta 2008, un prelievo aggiuntivo, qualificato come addizionale all\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0 (IRES), pari al 5,5%, da applicarsi ai soggetti operanti nei settori petrolifero ed energetico (tra cui, per esempio, le imprese che commercializzano benzine, petroli, gas e oli lubrificanti), con ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d&#8217;imposta 2007.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref70\" name=\"_ftn70\">[70]<\/a> L\u2019Assemblea Costituente, nell\u2019istituire la Corte costituzionale ha prefigurato, due soli possibili esiti al giudizio di legittimit\u00e0 delle leggi: l\u2019uno di accoglimento, l\u2019altro di rigetto. Tuttavia, nel corso dei decenni la Consulta ha progressivamente superato le strettoie di questa tradizionale e netta alternativa, adottando pronunce di nuovo conio e dagli effetti peculiari (si pensi per esempio alle sentenze additive, alle sentenze con decorrenza ex nunc, alle sentenze monito etc..). In questo modo la Corte ha manifestato, in pi\u00f9 di un\u2019occasione, la volont\u00e0 di calibrare il proprio sindacato, caso per caso, in ragione di una valutazione degli interessi costituzionalmente rilevanti, che considerasse, sia pure a latere, le ricadute politiche, economiche e finanziarie delle proprie sentenze sul sistema Paese.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref71\" name=\"_ftn71\">[71]<\/a> La Corte costituzionale riveste un ruolo sui generis, svolgendo un\u2019attivit\u00e0 giuridica che agli albori del terzo millennio ha ricadute politiche, economiche e finanziarie di non poco momento che il giudice delle leggi deve tenere in considerazione. D&#8217;altronde gi\u00e0 autorevole dottrina (H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, trad. it. Treves, Milano, 1952, passim) definiva la Corte costituzionale un organo di natura politica. A testimonianza di ci\u00f2 milita poi la circostanza che l\u2019Assemblea costituente decise di eliminare il precedente sindacato estrinseco sulla forma e sulla procedura della legge affidato dallo Statuto albertino alla Suprema Corte di Cassazione (C. ESPOSITO, La validit\u00e0 delle leggi: studio sui limiti della potest\u00e0 legislativa, i vizi degli atti legislativi e il controllo giurisdizionale, Cedam, Padova, 1934, passim). Diversamente, i Padri costituenti hanno voluto, in netta discontinuit\u00e0 con il passato, istituire un nuovo organo (la Consulta) cui affidare un sindacato (di ragionevolezza) diverso e pi\u00f9 stringente sulla legge alla luce di una Carta costituzionale di tipo rigido. Da un\u2019attenta analisi, infatti, pu\u00f2 evincersi come l\u2019odierno sindacato legittimit\u00e0 delle leggi, lungi dall\u2019essere esclusivamente tecnico, presenti una portata necessariamente pi\u00f9 ampia, non potendo la Consulta trascurare le conseguenze politiche, economiche e finanziarie delle proprie sentenze. In particolare nell\u2019odierno contesto giuridico-politico, caratterizzato dall\u2019appartenenza dell\u2019Italia all\u2019ordinamento europeo, ai sensi degli artt. 11 e 117 I co. Cost., tutti gli organi pubblici sono tenuti all\u2019osservanza di puntuali vincoli di bilancio, vincoli che nemmeno la Corte costituzionale pu\u00f2 disattendere.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref72\" name=\"_ftn72\">[72]<\/a> A. CELOTTO-F. MODUGNO, L\u2019impatto del diritto comunitario sulla giustizia costituzionale: il controllo misto sulle leggi, cap. XII, La giustizia costituzionale, in Lineamenti di diritto pubblico, a cura di F. Modugno, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 734 ss.: \u201cL\u2019impatto del diritto dell\u2019Unione europea sul nostro ordinamento ha carsicamente eroso il sistema di giustizia costituzionale, modificandolo profondamente e addirittura stravolgendolo. (\u2026). Si pensi che una legge interna se conforme a norma costituzionale, ma difforme da norma comunitaria, \u00e8 comunque illegittima; mentre se difforme da norma costituzionale, ma conforme a norma comunitaria, pu\u00f2 divenire persino\u2026legittima, o quanto meno efficace. (\u2026) Tali devastanti effetti fanno addirittura pensare che oggi non si possa pi\u00f9 parlare semplicemente, in Italia, di controllo di legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi, ma occorra precisare che il controllo sugli atti legislativi \u00e8 di tipo costituzional-comunitario (o qualcosa di simile)\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref73\" name=\"_ftn73\">[73]<\/a> Sulla prevalenza del voto del presidente della Corte costituzionale, a parit\u00e0 di suffragi, G. PEPE, Principi generali dell\u2019ordinamento comunitario e attivit\u00e0 amministrativa, op. cit., pp. 194 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref74\" name=\"_ftn74\">[74]<\/a> In base agli artt. 11 e 117 I co. Cost. l\u2019adesione dell\u2019Italia all\u2019ordinamento europeo impone al nostro sistema giuridico l\u2019osservanza dei vincoli di bilancio statuiti in sede sovranazionale e recepiti, segnatamente, all\u2019art. 81 I co. Cost.. Il rispetto di tali vincoli non pu\u00f2 non ripercuotersi anche sull\u2019attivit\u00e0 della Corte costituzionale la quale oggi, forse pi\u00f9 che in passato, \u00e8 tenuta a valutare le conseguenze economico-finanziarie che le proprie pronunce possono riverberare, in via diretta o riflessa, sui conti pubblici del Paese. Del resto, impreviste ed insostenibili voragini nel bilancio pubblico nazionale rischierebbero di condurre l\u2019Italia al default; un default che imporrebbe la ripartizione dei relativi costi finanziari tra tutti gli Stati membri con conseguenze imprevedibili per la stabilit\u00e0 dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref75\" name=\"_ftn75\">[75]<\/a> La Corte costituzionale in una nota ufficiale ha voluto smentire alcune indiscrezioni filtrate dalle agenzie di stampa sulla natura auto-applicativa della sentenza in base alla quale la pronuncia avrebbe un\u2019immediata efficacia erga omnes, senza necessit\u00e0 di ricorsi da parte dei pensionati beneficiari. La Consulta si \u00e8 viceversa affrettata a puntualizzare che dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione gli interessati possono intraprendere le iniziative ritenute necessarie e gli organi politici, ove lo ritengano, possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>dell\u2019Avv. Gabriele Pepe. 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