{"id":681,"date":"2015-06-03T09:20:07","date_gmt":"2015-06-03T07:20:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=681"},"modified":"2015-06-03T10:14:07","modified_gmt":"2015-06-03T08:14:07","slug":"appunti-sulla-nomofilachia-della-sezioni-riunite-della-corte-dei-conti-in-sede-giurisdizionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/appunti-sulla-nomofilachia-della-sezioni-riunite-della-corte-dei-conti-in-sede-giurisdizionale\/","title":{"rendered":"Appunti sulla nomofilachia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/penna.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"  wp-image-531 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/penna.jpg\" alt=\"penna\" width=\"229\" height=\"137\" \/><\/a><a><strong><span style=\"color: #000000;\">del Dott. Stefano Imperiali<\/span><\/strong><span style=\"color: #000000;\">,<\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><em><a style=\"color: #000000;\"> Presidente di Sezione della Corte dei conti<\/a><\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1<strong><em>.\u00a0L\u2019interpretazione della legge da parte dei giudici.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 94 del progetto della Costituzione prevedeva: \u201c<em>I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano e applicano secondo coscienza<\/em>\u201d. Il richiamo alla \u201c<em>coscienza<\/em>\u201d fu poi abbandonato, perch\u00e9 ritenuto \u201c<em>dichiarazione generica di ovvio significato<\/em>\u201d e quindi superflua, oppure \u201c<em>pericolosa<\/em>\u201d se letta come <!--more-->un\u2019inammissibile accettazione della \u201c<em>costruzione teorica<\/em>\u201d del \u201c<em>cosiddetto &lt;diritto libero&gt;<\/em>\u201d (Ruini).<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>Era stato anche proposto (Laconi) un testo che prevedeva: \u201c<em>I magistrati sono soggetti\u00a0 soltanto alla legge, che interpretano e applicano secondo la volont\u00e0 che vi \u00e8 espressa<\/em>\u201d. Ma l\u2019emendamento non venne accolto, poich\u00e9 fu ritenuto che \u201c<em>l\u2019affermare che la legge va interpretata secondo la volont\u00e0 che vi \u00e8 espressa \u00e8 cos\u00ec elementare e tautologico, che non \u00e8 davvero il caso di inserirlo in una Costituzione\u201d<\/em> (Ruini).<\/p>\n<p>L\u2019art. 94 del progetto fu poi trasfuso nell\u2019art. 101, comma 2, della Costituzione, che stabilisce: \u201c<em>I giudici sono soggetti soltanto alla legge<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Appare chiaro come i Costituenti fossero ispirati dalla teoria dell\u2019interpretazione che ora viene chiamata cognitiva (o normativistica, positivista stretta, legalista-logicista, formalistica etc.): \u201c<em>I documenti normativi sono dotati di un significato proprio antecedente l\u2019interpretazione. Gli interpreti altro non fanno che accertare e dichiarare questo significato gi\u00e0 dato. In tal senso l\u2019interpretazione \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 intellettuale di tipo conoscitivo. E pertanto il discorso interpretativo pu\u00f2 essere vero o falso. E\u2019 vera quella interpretazione che riferisce l\u2019esatto significato delle parole o, alternativamente, quella che penetra la reale volont\u00e0 del legislatore<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p>Attualmente, vieneinvece spessoritenutoche \u201c<em>ciascuna disposizione esprime potenzialmente non gi\u00e0 una sola norma univocamente, ma pi\u00f9 norme alternativamente: tante norme quante sono le possibili interpretazioni confliggenti (o semplicemente divergenti) di quell\u2019unica disposizione\u201d<\/em>.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>Inoltre, \u201c<em>la naturale difficolt\u00e0 delle operazioni ermeneutiche, con l\u2019inevitabile margine di &lt;creativit\u00e0&gt; che esse implicano, \u00e8 oggi accresciuta dalle caratteristiche di estrema complessit\u00e0 di un sistema normativo come il nostro, caratterizzato da un enorme numero di atti normativi in vigore, dalla loro stratificazione, dalla pluralit\u00e0 di soggetti da cui essi provengono, dall\u2019ambiguit\u00e0 (talora voluta) delle formulazioni utilizzate<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>Orbene, la molteplicit\u00e0 dei giudici chiamati a interpretare la stessa disposizione di legge ela conseguente concreta possibilit\u00e0 di risultati interpretativi divergenti possono portare, di fatto, a una vanificazione della fondamentale disposizione dell\u2019art. 3, comma 1,della Costituzione, per il quale<strong> \u201c<\/strong><em>tutti i cittadini\u201d<\/em>sono<em>\u201ceguali davanti alla legge\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>Appare quindi evidente che<em>\u201cl\u2019uniformit\u00e0 della interpretazione\u201d <\/em>costituisce un<em> \u201cvalore essenziale di ogni ordinamento\u201d. \u201cLa interpretazione della legge non pu\u00f2 darsi mai per certa, \u00e8 vero: ma almeno, essa deve essere prevedibile. Preesistenza della legge e prevedibilit\u00e0 della sua &lt;lettura&gt;, per via di un\u2019opera coerente della giurisprudenza, realizzano l\u2019esigenza di fondo dell\u2019esperienza giuridica, cio\u00e8 caratterizzata da norme; &lt;de prima dignitate, ut certaesint&gt;\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>E\u2019 stata pertanto da tempo ravvisata la necessit\u00e0 di un\u2019attivit\u00e0 di <em>nomofilachia<\/em>.<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\"><em><strong>[7]<\/strong><\/em><\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong><em> La nomofilachia nella giurisdizione ordinaria.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 65 del r.d. n. 12\/1941 sull\u2019ordinamento giudiziario dispone che\u201c<em>l<\/em><em>a Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge, l&#8217;unit\u00e0 del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla l<\/em>egge\u201d.Questa disposizionederiva dagli studi del Calamandrei<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> e appare ispirata a una nozione formalistica dell\u2019interpretazione,<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>che presuppone la possibilit\u00e0 di individuare come \u201c<em>esatta<\/em>\u201d una determinata portata della norma.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>Trova comunque corrispondenza in varie disposizioni del vigente codice di procedura civile.<\/p>\n<p>In primo luogo, l\u2019art. 360 c.p.c.stabilisce che<em>\u201cl<\/em><em>e sentenze pronunciate in grado d&#8217;appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione\u201d, <\/em>tra l\u2019altro,<em> \u201cper violazione o falsa applicazione di norme di diritto\u201d. <\/em>Orbene, appare chiaro che la presenza di un orientamento chiaro e consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, posta al vertice del sistema delle impugnazioni, tenda comunque di per s\u00e9 a indirizzare e uniformare la giurisprudenza dei giudici del primo e del secondo grado. Infatti, \u201c<em>il giudice di merito, il quale pronunci in modo difforme dai principi formulati dalla Corte di Cassazione, ben sa che la sua decisione potr\u00e0 essere impugnata e, se del caso, annullata dalla Suprema Corte: ci\u00f2 concorre a prevenire le difformit\u00e0 di decisione ed a garantire, anche nella giurisprudenza di merito, quella continuit\u00e0 di indirizzi che, a sua volta, favorisce le decisioni simili in casi simili, e che si pu\u00f2 ritenere attuativa del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), nel senso che essa concorre ad evitare irragionevoli difformit\u00e0 di decisioni in controversie simili. In questo senso, il principio di prevedibilit\u00e0 delle decisioni giudiziarie consente, o dovrebbe consentire, di individuare, prima ancora di rivolgersi al giudice, i principi che regolano la materia e il possibile esito della controversia sottoposta al giudice\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a><\/p>\n<p>Una finalit\u00e0 nomofilattica si rinviene anche nell\u2019art. 363 c.p.c., modificato dal d.lgs. n. 40\/2006, che stabilisce: \u201c<em>Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non \u00e8 ricorribile in cassazione e non \u00e8 altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione pu\u00f2 chiedere che la Corte enunci nell&#8217;interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>Peraltro<em>, \u201cil principio di diritto pu\u00f2 essere pronunciato dalla Corte anche d&#8217;ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti \u00e8 dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa \u00e8 di particolare importanza. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito\u201d<\/em>.<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a><\/p>\n<p>La funzione nomofilattica della Cassazione appare poi molto chiara nell\u2019art. 374c.p.c., modificato dall\u2019art. 8 del d.lgs. n. 40\/2006, che ai commi 2 e 3 stabilisce: <em>\u201cInoltre i<\/em><em>l primo presidentepu\u00f2 disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto gi\u00e0 decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La disposizione del comma 2 dell\u2019art. 374 c.p.c., sulla rimessione alle sezioni unite da parte del primo presidente della decisione \u201c<em>sui ricorsi<\/em>\u201d &#8211; si badi: non sulle sole questioni di diritto decise in senso difforme &#8211; era in realt\u00e0 gi\u00e0 prevista nel testo dell\u2019articolo precedente la riforma del 2006. Costituisce invece una rilevante innovazione il vincolo che consegue, per le sezioni semplici, dalla decisione delle sezioni unite.Le sezioni semplici, infatti, qualora intendano discostarsi dal principio enunciato dalle sezioni unite, potranno solo rimettere \u201c<em>la decisione del ricorso<\/em>\u201d a queste ultime, le quali o riaffermeranno il principio gi\u00e0 enunciato oppure muteranno orientamento ed enunceranno un principio di diritto diverso. In sostanza, le sezioni semplici della Corte di Cassazione non hanno l&#8217;obbligo di conformarsi al contenuto del precedente dellesezioni unite, ma solo il divieto di emettere una pronuncia di contenuto difforme.<\/p>\n<p>La nuova disposizione \u201c<em>\u00e8 stata introdotta come ulteriore presidio alla funzione nomofilattica, per evitare che i principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite possano essere elusi da successive pronunce della stesa Corte, come di frequente avveniva in precedenza<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>Peraltro, si tratta di una disposizione \u201c<em>sfornita di specifica sanzione. Il principio di diritto enunziato dalle sezioni unite vincola la sezione semplice da un punto di vista deontologico (e forse disciplinare), ma se quest\u2019ultima se ne discosta, la legge non prevede alcun mezzo di impugnazione della decisione assunta<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong><em> La nomofilachia nella giurisdizione amministrativa.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Se la funzione nomofilattica affidata alla Cassazione \u00e8 indubbia e chiaramente delineata da pi\u00f9 disposizioni, sembrainnegabile che l\u2019ordinamento attribuisca anche \u201c<em>agli altri organi di vertice della giustizia amministrativa e di quella contabile il compito di assicurare &lt;l\u2019esatta osservanza e l\u2019uniforme interpretazione della legge&gt; ciascuno entro i confini della propria giurisdizione\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>Infatti,<em> \u201cal di fuori delle questioni di giurisdizione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti\u201d <\/em>devono essere considerati<em> \u201cgli unici arbitri della propria nomofilachia e nessun intervento della Cassazione \u00e8 possibile in proposito\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a><\/p>\n<p>L\u2019art. 45 del r.d. n. 1054\/1924, modificato dall\u2019art. 5 della legge n. 1018\/1950, gi\u00e0 stabiliva che la sezione semplice del Consiglio di Stato, \u201c<em>se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio pu\u00f2 rimettere il ricorso all&#8217;Adunanza plenaria. Prima della decisione il Presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d&#8217;ufficio pu\u00f2 deferire all&#8217;adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza\u201d<\/em><em>. <\/em><\/p>\n<p>L\u2019art. 99 del d.lgs. n. 104\/2010 sul processo amministrativo, modificato dal d.lgs. n. 160\/2012, ha riprodotto il testo del vecchio art. 45 con tre aggiunte. A) <em>\u201cL&#8217;adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l&#8217;opportunit\u00e0, pu\u00f2 restituire gli atti alla sezione\u201d. <\/em>B)Il presidente del Consiglio di Stato pu\u00f2 deferire un ricorso all\u2019adunanza plenaria anche <em>\u201cper dirimere contrasti giurisprudenziali\u201d. <\/em>C)<em>\u201cSe la sezione cui \u00e8 assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall&#8217;adunanza plenaria, rimette a quest&#8217;ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.L&#8217;adunanza plenaria decide l&#8217;intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente. Se ritiene che la questione \u00e8 di particolare importanza, l&#8217;adunanza plenaria pu\u00f2 comunque enunciare il principio di diritto nell&#8217;interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l&#8217;estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell&#8217;adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Come pu\u00f2 notarsi, per l\u2019art. 99 del d.lgs. n. 104\/2010 la sezione semplice pu\u00f2 rimettere la decisione all\u2019adunanza plenaria solo in caso di \u201c<em>contrasti giurisprudenziali<\/em>\u201d, attuali o potenziali; il Presidente lo pu\u00f2 fare invece anche nel caso della \u201c<em>particolare importanza<\/em>\u201d di una questione \u201c<em>di massima<\/em>\u201d.L\u2019adunanza plenaria pu\u00f2 poi decidere il ricorso (\u201c<em>l\u2019intera controversia<\/em>\u201d) oppure la sola questione controversa o di massima (\u201c<em>il principio di diritto\u201d).<\/em><a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a><\/p>\n<p>Con \u201c<em>formulazione derivata direttamente dall\u2019art. 374, terzo comma, c.p.c.<\/em>\u201d, \u00e8 stato poi introdotto \u201c<em>un vero e proprio vincolo (&lt;rimette&gt; e non, come suggerito dalla Commissione per il codice amministrativo, &lt;pu\u00f2 rimettere&gt;)<\/em>\u201d, per le sezioni semplici del Consiglio di Stato che ritengano \u201c<em>di non condividere un principio di diritto enunciato dall&#8217;adunanza plenaria\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>4.La nomofilachia nella giurisdizione contabile:A) l\u2019art. 4 della legge n. 161\/1953.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 4 della legge n. 161\/1953 aveva stabilito: \u201c<em>Ove una sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali pu\u00f2, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle sezioni riunite. Prima della discussione il presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, pu\u00f2 rimettere alle sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. Per i giudizi per i quali \u00e8 ammesso l&#8217;appello alle sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle sezioni medesime previsto dai commi precedenti \u00e8 subordinato al consenso delle parti<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a><\/p>\n<p>Come pu\u00f2 notarsi, si trattava di una disposizione simile a quella dell\u2019allora vigente art. 45 del r.d. n. 1054\/1924; come quella, prevedeva due distinte legittimazioni alla rimessione del \u201c<em>giudizio<\/em>\u201d &#8211; si badi bene: del \u201c<em>giudizio<\/em>\u201d, e non solo del <em>\u201cpunto di diritto\u201d<\/em> o della questione \u201c<em>di massima\u201d<\/em> &#8211; alle sezioni riunite: una della <em>\u201csezione giurisdizionale<\/em>\u201d chiamata a decidere la controversia e un\u2019altra, da esercitare \u201c<em>prima della discussione<\/em>\u201d, del \u201c<em>presidente della Corte dei conti<\/em>\u201d. E come nella disposizione sul Consiglio di Stato, i presupposti erano diversi: \u201c<em>contrasti giurisprudenziali<\/em>\u201d per la sezione, una questione \u201c<em>di massima di particolare importanza<\/em>\u201d per il presidente.<\/p>\n<p>Era invece nuovala previsione di un \u201c<em>consenso delle parti<\/em>\u201d. Nel giudizio davanti alla Corte dei conti, questo \u201c<em>consenso<\/em>\u201d era ritenuto in particolare necessario per i giudizi di responsabilit\u00e0. Poich\u00e9 infatti per questi giudizi <em>&#8211;<\/em> non anche per quelli pensionistici &#8211; l\u2019ordinamento dell\u2019epoca prevedeva la possibilit\u00e0 di un appello alle sezioni riunite, la rimessione del \u201c<em>giudizio<\/em>\u201d alle stesse sezioni riunite comportava, di fatto, la perdita di un grado di giudizio.<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong><em> Segue: B) L\u2019art. 1, comma 7,del d.l. n. 453\/1993 convertito nella legge n. 19\/1994.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>In concomitanza con il decentramento della Corte dei conti che ha portato all\u2019istituzione di una sezione giurisdizionale in ogni regione, l\u2019art. 1, comma 7, del d.l. n. 453\/1993 convertito nella legge n. 19\/1994 ha stabilito:\u201c<em>Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali ovvero su richiesta del procuratore generale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Anche nella nuova disposizione &#8211; tuttora vigente ma con rilevanti integrazioni (v. <em>infra<\/em> al capitolo 6) &#8211; erano previste due diverse legittimazioni alla proposizionedi una questione alle sezioni riunite: A) la sezione giurisdizionale, centrale o regionale; B) il procuratore generale, anzich\u00e9 il <em>\u201cpresidente della Corte dei conti<\/em>\u201dcom\u2019era previsto dalla precedente disposizione dell\u2019art. 4 della legge n. 161\/1953.<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a><\/p>\n<p>Sull\u2019oggetto della rimessione, era stato precisato chele sezioni riunite \u201c<em>decidono solo relativamente al punto di diritto oggetto della questione di massima\u201d<\/em>e che<em> \u201cla sentenza di queste non si sostituisce a quella del giudice remittente anche se questi &lt;\u00e8 tenuto a formare il suo convincimento con riguardo a ci\u00f2 che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa&gt; (Corte cost. n. 375\/1996)\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a><\/p>\n<p>In dottrina, \u00e8 stata ritenuta<em>\u201csignificativa\u201d <\/em>questa<em>\u201cscelta del legislatore di non inserire come ipotesi di deferimento alle Sezioni riunite il contrasto giurisprudenziale, fenomeno considerato evidentemente fisiologico con la diffusione degli organi giurisdizionali prevista dalla riforma\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a><\/p>\n<p>Ma in realt\u00e0, la giurisprudenza delle sezioni riunite si era orientata in un senso sostanzialmente differente. Era stato infatti affermato che \u201c<em>l<\/em><em>e questioni di massima debbono investire problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessit\u00e0 ed aventi rilevanza generale, in quanto suscettibili di diffusa applicazione. Nell&#8217;ambito cos\u00ec delimitato il punto di maggiore incisivit\u00e0 \u00e8 dato dalla obiettiva difficolt\u00e0 interpretativa di una norma (o di un sistema normativo) suscettibile di pi\u00f9 significati secondo i vari criteri ermeneutici adottati dall&#8217;ordinamento\u201d. <\/em>E questa<em>\u201cdifficolt\u00e0 interpretativa pu\u00f2 essere attestata dalla esistenza sul punto di contrasti giurisprudenziali, i quali rendono evidente che la norma consente pi\u00f9 interpretazioni tra loro contrastanti<\/em><em>\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a><\/p>\n<p>Il \u201cpassaggio\u201d ulteriore era poi consistito nel ritenere, pi\u00f9 o meno esplicitamente, che <em>solo<\/em> il contrasto giurisprudenziale &#8211; ovverosia proprio il presupposto processuale <em>non<\/em> pi\u00f9 menzionato dal d.l. n. 453\/1993 &#8211; consentisse la rimessione di una questione alle sezioni riunite. In sostanza, se la \u201c<em>questione<\/em>\u201d era gi\u00e0 stata uniformemente decisa e risolta dalla giurisprudenza non vi era contrasto giurisprudenziale enon vi erano quindi ragioni &#8211; si riteneva &#8211; per chiedere una decisione delle sezioni riunite sulla stessa \u201c<em>questione<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a><\/p>\n<p>Inoltre, era stato precisato che il contrasto doveva essere \u201c<em>orizzontale<\/em>\u201d:<em>\u201c<\/em><em>Il deferimento alle Sezioni riunite per la soluzione di contrasto giurisprudenziale non pu\u00f2 essere utilizzato per sovvertire i livelli di giudizio previsti dall&#8217;ordinamento. Sulla base di detto presupposto la giurisprudenza di queste Sezioni riunite \u00e8 costante nel ritenere che il deferimento della questione \u00e8 consentito solo quando il contrasto di giurisprudenza sia orizzontale investendo sentenze pronunciate nello stesso grado di giudizio, mentre non \u00e8 ammissibile in ipotesi di contrasto verticale e cio\u00e8 di difformit\u00e0 di pronunce di grado diverso\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a><\/p>\n<p>Peraltroquesto principio &#8211; la necessit\u00e0 di un contrasto di giurisprudenza \u201c<em>orizzontale<\/em>\u201d &#8211; non era stato sempre coerentemente applicato. Per questioni che possono costituire oggetto di giudizi solo davanti alle due sezioni siciliane di primo e di secondo grado-evidentemente senza alcuna possibilit\u00e0 di un contrasto di giurisprudenza \u201c<em>orizzontale<\/em>\u201d &#8211; era stato infatti affermato che pu\u00f2 formare oggetto di questione di massima anche un conflitto \u201c<em>verticale<\/em>\u201d, ovverosia fra la sezione di primo grado e quella di appello.<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a><\/p>\n<p>Sull\u2019efficacia delle decisioni delle sezioni riunite era stato poi chiarito che \u201c<em>i<\/em><em>l principio di diritto affermato in sede di questione di massima non pu\u00f2 non valere in tutte le fasi e gradi dello stesso giudizio\u201d <\/em>e<em> \u201cpertanto, il giudice d\u2019appello resta vincolato al detto principio, anche se la questione sia stata deferita dal giudice di primo grado\u201d. <\/em>Ed era stato inoltre chiarito, con riferimento all\u2019<em>\u201cefficacia della pronuncia in giudizi diversi da quello a quo\u201d, <\/em>che<em>\u201cdopo l\u2019intervenuta pronuncia delle Sezioni riunite, sorge la doverosit\u00e0, ma non l\u2019obbligo giuridico, di adeguarsi ad essa per le Sezioni singole, sia di primo grado che di appello. Ci\u00f2 in ragione del superiore principio della certezza del diritto, a tutela del quale le Sezioni riunite sono istituite, quale giudice delle questioni di massima, per ricondurre ad unit\u00e0 gli orientamenti difformi. Tale doverosit\u00e0 di adeguamento alle decisioni di massima pu\u00f2 venire meno laddove il ragionamento seguito dalle Sezioni riunite sembra non del tutto convincente sulla base di ulteriori elementi e argomentazioni della sezione, purch\u00e9 non si tratti di motivazioni apodittiche o comunque non sorrette da adeguate considerazioni in diritto<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong><em> Segue: C) L\u2019a<\/em><\/strong><strong><em>rt. 42, comma 2, della legge n. 69\/2009.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 42, comma 2, della legge n. 69\/2009 ha aggiunto, all\u2019art. 1, comma 7, del d.l. n. 453\/1993,i seguenti periodi: \u201c<em>Il presidente della Corte pu\u00f2 disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto gi\u00e0 decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Come pu\u00f2 notarsi, la legge n. 69\/2009 ha aggiunto una nuova (anzi vecchia) legittimazione alla proposizione di una \u201c<em>questione<\/em>\u201d alle sezioni riunite: una \u201c<em>questione<\/em> pu\u00f2 essere ora proposta non solo \u201c<em>dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali\u201d <\/em>e dal <em>\u201cprocuratore generale<\/em>\u201d, com\u2019era stato previsto dal d.l. n. 453\/1993, ma anche, appunto dal \u201c<em>presidente della Corte\u201d, <\/em>com\u2019era in precedenza previsto dalla legge n. 161\/1953.<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a><\/p>\n<p>Inoltre e soprattutto, la nuova normativa del 2009 ha previsto un vincolo nomofilattico, derivante dalla decisione delle sezioni riunite, analogo a quello gi\u00e0 previsto dall\u2019art. 374 c.p.c.,<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a> modificato dall\u2019art. 8 del d.lgs. n. 40\/2006, e certamente pi\u00f9 \u201cstringente\u201d di quello derivante dalle disposizioni in precedenza vigenti (v. <em>infra<\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong><em> Segue: D) la giurisprudenza sulla riforma disposta dall\u2019art. 42 della legge n. 69\/2009.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel biennio successivo all\u2019entrata in vigore della riforma prevista dall\u2019art. 42, comma 2, della legge n. 69\/2009, le sezioni riunite hanno esaminato le non semplicissime problematiche interpretative derivate dalla stessa riforma.<\/p>\n<p>In primo luogo, la decisione delle sezioni riunite n. 4\/QM\/2010 ha chiarito che \u201c<em>l<\/em><em>a regola dettata dal secondo periodo, aggiunto dall\u2019art. 42, comma 2, della legge 18.6.2009 n. 69 al comma 7 dell\u2019art. 1 del decreto-legge n. 453\/1993, convertito in legge 14.1.1994 n. 19, sulla rimessione della decisione del giudizio alle Sezioni riunite, in caso di non condivisione, da parte della Sezione centrale o regionale, del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite medesime, deve intendersi riferita sia alle ipotesi in cui l\u2019enunciazione del principio di diritto sia contenuta in sentenze emanate a seguito del deferimento presidenziale previsto dal primo comma aggiunto, sia alle ipotesi in cui tale enunciazione sia contenuta in sentenze emanate a seguito delle altre tipologie di deferimento previste dal su detto comma 7, con riferimento alle pronunzie successive all\u2019entrata in vigore della legge n. 69\/2009<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La stessa decisione n. 4\/QM\/2010 aveva anche prospettato, sull\u2019oggetto del giudizio davanti alle sezioni riunite, un\u2019interpretazione delle nuove disposizioni che avrebbe comportato una rilevante innovazione rispetto alla precedente giurisprudenza delle stesse sezioni riunite: \u201c<em>il nuovo istituto di cui alla novella normativa del 2009 introduce, nel sistema della giustizia contabile, uno spostamento di competenza funzionale, dal Giudice &lt;semplice&gt; verso le Sezioni riunite, che pertanto decideranno anche nel merito le vertenze in tutti quei casi in cui il Giudice adito dalle parti ritenesse di non condividere un principio di diritto precedentemente enunciato dalle Sezioni riunite medesime<\/em>\u201d. E aveva precisato: \u201c<em>la competenza decisoria delle Sezioni riunite estesa anche al merito &#8211; nel caso di non condivisione, da parte del Giudice di merito, del principio di diritto da esse enunciato \u2013 potr\u00e0 operare per i giudizi diversi da quello oggetto del deferimento; per il giudizio a quo, infatti, il giudice di merito resta in ogni caso vincolato all\u2019enunciazione del punto di diritto<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a><\/p>\n<p>La tesi di un\u2019estensione della decisione delle sezioni riunite al \u201c<em>merito<\/em>\u201d del giudizio \u00e8 stata per\u00f2 subito abbandonata.Esaminando le analogie e le differenze tra la nuova disposizione dell\u2019art. 42, comma 2, della legge n. 69\/2009 e l\u2019art. 374, comma 3, c.p.c., modificato dal d.lgs. n. 40\/2006, la sentenza delle sezioni riunite n. 6\/QM\/2010 ha infatti precisato: \u201c<em>L\u2019identit\u00e0 delle norme \u00e8 solo apparente: non pu\u00f2 invero essere trascurata la considerazione che le disposizioni apparentemente identiche si indirizzano a soggetti giuridici totalmente differenti. La disposizione di cui all\u2019art. 374 c.p.c. concerne le sezioni &lt;semplici&gt; delle Corte di cassazione<\/em>\u201d, ovverosia \u201c<em>organi del medesimo grado di giudizio in quanto il presupposto \u00e8 la pendenza di un ricorso per cassazione e, quindi, di un giudizio di legittimit\u00e0 introdotto con ricorso avverso una sentenza di merito non appellabile. Viceversa, la disposizione di cui all\u2019ultima parte del comma 2 dell\u2019art. 42 della l. n. 69 del 2009 concerne i &lt;giudici di merito&gt;, di primo grado e d\u2019appello della Corte dei conti in sede giurisdizionale, che, all\u2019evidenza, non possono essere considerati &lt;del medesimo grado&gt; rispetto alle Sezioni Riunite della stessa Corte dei conti, alle quali, peraltro, appare estranea la funzione di giudicante nel merito delle controversie<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La sentenza delle sezioni riunite n. 7\/QM\/2010 ha poi ribadito che \u201cl<em>a novella normativa<\/em>\u201d prevista dall\u2019art. 42, comma 2, della legge n. 69\/2009, \u201c<em>lungi dall\u2019aver voluto creare una nuova competenza (quella di esame del merito della controversia) in capo al Supremo Organo giurisdizionale, deve essere interpretata nell\u2019unico significato possibile e costituzionalmente orientato, consistente nel principio che la rimessione del giudizio, in caso di dissenso, in tanto sia possibile in quanto sia diretta ad approfondire e a riesaminare sotto diversi profili la sola questione di diritto, ragioni che devono essere congruamente esplicitate nell\u2019ordinanza di deferimento. In sostanza, le Sezioni riunite potrebbero, in caso di dissenso adeguatamente motivato, rivedere il principio di diritto affermato o dare una diversa soluzione alla questione di massima presentata rispetto a quanto in precedenza enunciato, rimettendo, poi, la definizione del merito della fattispecie agli organi giurisdizionali remittenti\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Subito dopo, la decisione delle sezioni riunite n. 8\/QM\/2010 ha precisato che <em>\u201ci<\/em><em>l potere di deferimento, di cui al nuovo art. 1, comma 7, della l. n. 19\/1994, spetta a tutti i giudici di questa Corte, di primo e di secondo grado (collegiali e monocratici), oltre che com\u2019\u00e8 ovvio al Procuratore Generale ed &#8211; ora &#8211; anche al Presidente della Corte stessa (espressamente considerati), data l\u2019importanza &#8211; di &lt;base&gt; &#8211; che riveste l\u2019esatta interpretazione della legge nel concreto esplicarsi della funzione di nomofilachia; il potere di remissione, previsto dall\u2019art. 42, comma 2, secondo periodo, della l. n. 69\/2009, spetta\u201d <\/em>invece<em> \u201calle sole sezioni di appello, in quanto espressivo della funzione nomofilattica di uniforme interpretazione della legge, con esclusione &#8211; com\u2019\u00e8 ovvio &#8211; del Presidente della Corte e del Procuratore Generale, ma anche degli organi giurisdizionali (collegiali o monocratici) di primo grado\u201d. <\/em>Infatti, la \u201c<em>non condivisione del principio di diritto<\/em>\u201d da parte della Sezione di primo grado\u201c<em>resta soggetta\u201d,<\/em> ai fini della <em>remissione <\/em>prevista dall\u2019art. 42, comma 2, della legge n. 69\/2009, \u201c<em>al vaglio del giudice di appello, quale organo intermedio di nomofilachia per l\u2019uniforme interpretazione della legge, cos\u00ec che l\u2019adesione di quest\u2019ultimo alla motivazione di &lt;dissenso&gt; del primo ne rafforza intrinsecamente la consistenza, equiparandola &#8211; nei suoi effetti ultimi &#8211; ad un &lt;giudicato&gt; in senso sostanziale<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a><\/p>\n<p>La sentenza delle sezioni riunite n. 6\/QM\/2011 ha invece ribadito il principio, sostanzialmente gi\u00e0 affermatosi nella giurisprudenza precedente la legge n. 69\/2009, secondo il quale <em>\u201cla soluzione data ad una questione, ancorch\u00e9 in maniera uniforme da parte delle sezioni giurisdizionali regionali, per\u00f2 divergente da quella seguita dalle sezioni di appello, non pu\u00f2 essere assunta quale presupposto per il deferimento della questione stessa alle sezioni riunite, poich\u00e9 la sua proposizione finirebbe con l&#8217;alterare il sistema processuale e costituirebbe un espediente per aggirare l&#8217;eventuale ed effettivo diverso orientamento del giudice d&#8217;appello. Ci\u00f2 in quanto &#8211; affinch\u00e9 sia ritenuta ammissibile &#8211; la questione di massima deve investire un contrasto giurisprudenziale orizzontale, poich\u00e9 la difformit\u00e0 di indirizzo in senso verticale trova la sua soluzione funzionale nella decisione del giudice d&#8217;appello\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[34]<\/a><\/p>\n<p>Non sembra che questi principi siano stati modificati dalla successiva giurisprudenza delle sezioni riunite.<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong><em> Conclusioni.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 8 del d.lgs. n. 40\/2006 per la Cassazione, l\u2019art. 42, comma 2, della legge n. 69\/2009 per la Corte dei contie l\u2019art. 99 del d.lgs. n. 104\/2010 per il Consiglio di Stato hanno introdotto un particolare effetto nomofilattico che consiste come si \u00e8 detto nell\u2019onere, per la sezione che dissenta da un \u201cprecedente\u201d delle sezioni unite (o delle sezioni riunite o dell\u2019adunanza plenaria) di rimettere la decisione allo stesso giudice del \u201cprecedente\u201d<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a>.<\/p>\n<p>Orbene, \u00e8 stato affermato, non senza qualche sottigliezza, che in realt\u00e0 \u201c<em>non vi \u00e8 alcun vincolo giuridico, tra sezioni semplici e Sezioni Unite, vincolo che tra l\u2019altro non troverebbe conforto nel nostro sistema che tuttora non conosce il principio del precedente vincolante (n\u00e9 in quella direzione va letta l\u2019intentio della riforma del 2006). Si tratta piuttosto di un vincolo di natura processuale, nel senso che, ove le sezioni vogliano discostarsi dal precedente delle Sezioni Unite, possono farlo, ma sono tenute a convogliare il loro dissenso in una ordinanza che investa della decisione le Sezioni Unite, nella quale siano indicati i motivi che inducono al dissenso<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[36]<\/a><\/p>\n<p>Diversamente, \u00e8 stato per\u00f2 anche ritenuto che la disposizione dell\u2019art. 8 del d.lgs. n. 40\/2006 \u201c<em>costituisca una patente violazione dell\u2019art. 101, secondo comma, Cost., che prescrive che i giudici debbano essere subordinati solo &lt;alla legge&gt;, non all\u2019interpretazione che di questa forniscano altri giudici. In sostanza, tolto il giustificabile vincolo per il giudice del rinvio\u201d <\/em>in quanto<em> \u201cla fase che si svolge davanti a lui \u00e8 un prosieguo del giudizio di cassazione, \u00e8 difficilmente comprensibile l\u2019idea di un\u2019opzione interpretativa della legge fatta da un giudice (sia pure nella massima composizione) che possa vincolare un altro giudice, al pari di quanto possa fare la legge stessa\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[37]<\/a><\/p>\n<p>Ad avviso di chi scrive, il vincolo nomofilattico <em>de quo<\/em> costituisce un ragionevole e opportuno contemperamento di esigenze diverse e tendenzialmente divergenti: la soggezione di <em>ogni giudice<\/em> soltanto alla legge in applicazione dell\u2019art. 101 della Costituzione e l\u2019uguaglianza di <em>ogni cittadino<\/em> davanti alla legge in applicazione dell\u2019art. 3 della stessa Costituzione.<a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[38]<\/a><\/p>\n<p>Occorre per\u00f2 che l\u2019organo di nomofilachia resti un\u2019espressione, un\u2019\u201c<em>articolazione<\/em>\u201d delle stesse sezioni le cui decisioni condiziona, con la ricordata obbligatoria procedura di dissenso, in misura indubbiamente incisiva. In effetti, ci\u00f2 avviene per la Cassazione e per il Consiglio di Stato.<\/p>\n<p>Per la Corte dei conti, l\u2019attuale composizione dell\u2019organo nomofilattico con magistrati tratti non solo dalle sezioni d\u2019appello ma anche in gran parte dalle sezioni territoriali di primo grado sembra invece giustificare pi\u00f9 di qualche perplessit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Stefano Imperiali<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><em><strong>[1]<\/strong><\/em><\/a><em>www.nascitacostituzione.it<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> R. Guastini, \u201c<em>Interpretazione\u201d<\/em>, in \u201c<em>Enciclopedia Giuridica<\/em>\u201d, Roma 1990. L\u2019A., critico nei confronti di questa teoria-dottrina, riconosce per\u00f2 che si fonda su \u201c<em>una concezione democratica e liberale dello Stato e del diritto. E\u2019 del pensiero politico democratico ritenere che le decisioni politiche (quali sono le statuizioni di norme) debbano essere competenza esclusiva di organi elettivi e politicamente responsabili, e non di organi burocratici e irresponsabili, come sono i giudici<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> R. Guastini, <em>op. cit.<\/em> Nello stesso senso, <em>ex aliis<\/em>, L. Lombardi Vallauri, \u201c<em>Giurisprudenza<\/em>\u201d, in \u201c<em>Enciclopedia Giuridica<\/em>\u201d, Roma 1986. Sul punto, v. anche M. Dogliani, \u201c<em>Interpretazione<\/em>\u201d, in \u201c<em>Dizionario di Diritto Pubblico<\/em>\u201d a cura di S. Cassese, IV, Milano 2006, pag. 3187.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> M. Mengozzi, in <em>www.osservatorioaic.it<\/em>,marzo 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> S. Furfaro, \u201c<em>Nomofilachia<\/em>\u201d, in \u201c<em>Digesto Penale<\/em>\u201d, Aggiornamento 2011, richiama anche il principio di \u201c<em>sicurezza giuridica<\/em>\u201d &#8211; che troverebbe fondamento negli artt. 2 della Costituzione e 8 della Carta Europea dei Diritti dell\u2019Uomo (CEDU) &#8211; \u201c<em>intesacompiutamente come diritto alla conoscenza certa di tutte le conseguenze giuridiche\u201d <\/em>\u00a0alle quali l\u2019individuo<em> \u201csi espone a seguito della sua condotta e alla prevedibilit\u00e0 delle decisioni che lo riguardano, non ultime (anzi, l\u2019esatto contrario) quelle relative alla tutela giudiziale delle proprie posizioni soggettive, entro gli ovvi limiti dell\u2019alea normalmente insita in ogni scelta o decisione affidata a terzi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> E. Fazzalari, \u201c<em>Istituzioni di diritto processuale\u201d<\/em>, Padova 1989, pagg. 389 e seg.<\/p>\n<p>Sottolinea il legame tra funzione nomofilattica e attuazione dell\u2019art. 3 della Costituzione, <em>ex aliis<\/em>, anche A. Proto Pisani, <em>\u201cLezioni di diritto processuale civile\u201d,<\/em> Napoli 2002, pag. 504.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a><em>\u201cIl termine nomofilachia (o nomofilac\u00eca), come tutti sanno, deriva dal combinarsi delle parole greche n\u00f2mos (legge) e <\/em><em>phylax<\/em><em> (<\/em><em>proteggere con lo sguardo): guardiano della legge. Nell\u2019antica Grecia, la nomofilac\u00eca era la magistratura incaricata di custodire il testo originale delle leggi e di assicurare una certa stabilit\u00e0 alla legislazione. La nomofilachia, quindi, si distingueva dalla nomotesia, che all\u2019opposto, in Atene, puntava alla revisione del nomos. I nomofilachicustodivano il nomos originario; i nomateti, invece, lo adeguavano al divenire dei tempi\u201d. <\/em>Cos\u00ec F.M. Longavita, nell\u2019accurato ed esauriente studio \u201c<em>la nomofilachia nelle SS.RR. della Corte dei Conti in sede giurisdizionale<\/em>\u201d, in <em>www.amcorteconti.it<u>.<\/u><\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> V., soprattutto,P. Calamandrei,<em> La Cassazione civile, <\/em>Milano 1920.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> M. Taruffo, <em>La Corte di Cassazione e la legge<\/em>, in <em>Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile<\/em> 1990, pag. 349.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Sul punto, v. <em>supra<\/em> al capitolo 1.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> G. Arieta &#8211; F. De Santis, \u201c<em>Corso base di diritto processuale civile<\/em>\u201d, Padova 2013, pag. 550.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> \u201c<em>Non siamo in presenza di un ricorso per cassazione in senso proprio, in quanto l\u2019iniziativa del procuratore generale non ha ad oggetto l\u2019impugnazione del provvedimento del giudice di merito, ma trae spunto da quel provvedimento per sollecitare, nell\u2019interesse generale, l\u2019esercizio della funzione nomofilattica. In pratica, la procura generale attiva le funzioni della Corte non a beneficio delle singole parti del processo, ma a beneficio dell\u2019ordinamento nel suo complesso<\/em>\u201d:\u00a0 G. Arieta &#8211; F. De Santis, op. cit., pag. 551.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a>La disposizione dell\u2019art. 363 c.p.c. \u00e8 stata applicata anche con riferimento a un giudizio davanti alla Corte dei conti. Con la sentenza n. 28653\/2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti \u201c<em>enunciato a norma dell\u2019art. 363 c.p.c., nell\u2019interesse della legge, il seguente principio di diritto: &lt;Qualora il Procuratore generale presso la Corte dei conti richieda alle Sezioni Riunite della stessa Corte la soluzione di una questione di massima, il giudice della causa in relazione alla quale la questione \u00e8 sollevata non pu\u00f2 rifiutare la trasmissione del fascicolo processuale alle Sezioni Riunite che gliene abbiano fatto richiesta e non pu\u00f2 decidere senza attendere la pronunzia di detto organo&gt;<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il principio \u201c<em>enunciato<\/em>\u201d \u00e8 certamente condivisibile (sul punto, v. anche <em>infra<\/em>), ma in realt\u00e0 non riguarda questioni \u201c<em>inerenti alla giurisdizione<\/em>\u201d (art. 111, comma 8, della Costituzione): la sua affermazione presuppone pertanto, erroneamente, una qualche funzione nomofilattica anche nei confronti delle Sezioni giurisdizionali contabili. Sul punto, v. anche subito <em>infra<\/em> al capitolo 3.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> G. F. Ricci, \u201c<em>Il giudizio civile di cassazione\u201d,<\/em> Torino 2013, pag. 445.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> G. Arieta &#8211; F. De Santis, <em>op. cit.,<\/em> pag. 563. Conf. M. Taruffo, \u201c<em>Una riforma della Cassazione civile?\u201d,<\/em> in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 2006, pag. 773.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> A. Storto, <em>Decisioni della plenaria e vincolo di conformazione<\/em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> G. F. Ricci, op. cit., pag. 432. V. peraltro la decisione della Cassazione ricordata alla nota 13.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a>E\u2019 stato precisato che l\u2019adunanza plenaria, investita di una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale, in omaggio al principio di economia processuale e per esigenze di celerit\u00e0, di regola decide la controversia anche nel merito, a meno che non risultino ulteriori esigenze istruttorie: C.d.S., ad. plen., n. 22\/2012, <em>idem<\/em>n. 31\/2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> A. Storto, op. cit. L\u2019A. peraltro si interroga sulle <em>\u201cconseguenze di una eventuale &lt;ribellione&gt; delle sezioni semplici che risolvano in modo patente una questione in termini difformi da un precedente della Plenaria, in assenza della previsione, ad opera dell\u2019art. 99 c.p.a., di sanzioni processuali esplicite\u201d.<\/em>Sull\u2019analoga questione con riferimento alle sezioni semplici della Cassazione, v. <em>supra<\/em> al capitolo 2.<\/p>\n<p>E\u2019 stato rilevato che le discipline sulla nomofilachia delle sezioni unite della Cassazione e dell\u2019adunanza plenaria del Consiglio di Stato hanno<em> \u201csempre manifestato un reciproco notevole condizionamento, stimolando l\u2019adeguamento dell\u2019una all\u2019altra, in un processo quasi &lt;circolare&gt;. Ricordiamo che il previgente art. 45 t.u.Cons. St. sull\u2019Adunanza Plenaria era stato modificato fin dal 1950, con la legge n. 1018, per avvicinare la disciplina della medesima a quella delle sezioni unite della Corte di Cassazione, stabilita nel codice di procedura civile all\u2019art. 374. A sua volta, tale articolo sul deferimento alle Sezioni Unite, non previsto nel codice del 1865, era stato introdotto nel 1940 proprio ispirandosi alle disposizioni dettate per il Consiglio di Stato, fin dal r.d. n. 6166 del 1989, con l\u2019art. 38, e, poi, nel testo unico del 1924\u201d. <\/em>Cos\u00ec M. Mengozzi, <em>op. cit<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> L\u2019art. 4 della legge n. 161\/1953 viene talora considerato come la prima disciplina compiuta sulla nomofilachia nei giudizi davanti alla Corte dei conti. Ma in realt\u00e0, \u201c<em>uno strumento di questo genere<\/em>\u201d era stato \u201c<em>per la prima volta previsto dal R.D. 28 giugno 1941 n. 856, che con l\u2019art. 3 istitu\u00ec, sul modello del collegio avente la stessa denominazione nel Consiglio di Stato (art. 45 del t.u. del 1924 del Consiglio di Stato) l\u2019Adunanza plenaria, alla quale le sezioni giurisdizionali per le pensioni ordinarie e di guerra (non quelle del contenzioso contabile) potevano deferire le controversie che &lt;su un punto di diritto al loro esame \u2026 avevano dato luogo a decisioni difformi&gt;. Successivamente, con il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, istitutivo della sezione siciliana, questo rimedio venne esteso anche ai giudizi di contabilit\u00e0 pubblica\u201d<\/em> : AA.VV. (a cura di F.Garri), \u201c<em>La Corte dei conti &#8211; controllo e giurisdizione &#8211; contabilit\u00e0 pubblica\u201d<\/em>, Milano 2012, pag. 1110.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> \u201c<em>Ci\u00f2 comport\u00f2 che la maggior parte dei deferimenti riguardassero le controversie pensionistiche, che si svolgevano in unico grado, mentre i giudizi di responsabilit\u00e0 raramente venivano deferiti alle sezioni riunite, perch\u00e9 era difficile che si avesse il consenso delle parti in primo grado<\/em>\u201d (AA.VV. \u201c<em>La Corte dei conti etc.\u201d<\/em>cit, pag. 1111). La prassi cambi\u00f2, ma nel contempo la previsione sul \u201c<em>consenso delle parti<\/em>\u201d perse la sua giustificazione, allorch\u00e9 con sentenza n. 29\/1974 le sezioni riunite mutarono orientamento, ritenendo che la loro sentenza dovesse deciderenon l\u2019intero giudizio, ma solo la questione di diritto oggetto appunto del deferimento.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> Era stata prospettata una questione di legittimit\u00e0 costituzionale della disposizione, \u201c<em>nella parte in cui prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sulle questioni di massima a richiesta del procuratore generale<\/em>\u201d. Con sentenza n. 375\/1996, la questione \u00e8 stata reputata \u201c<em>inammissibile, per quanto attiene alla lamentata violazione degli art. 3, 24, 25\u201d. <\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a><em>Ex aliis<\/em>: SS.RR. n. 7\/QM\/1998.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> L. Savagnone, \u201c<em>La funzione nomofilattica nelle supreme magistrature<\/em>\u201d, in <em>\u201cRivista della Corte dei conti\u201d<\/em> n. 6\/2007, pag. 309.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> SS.RR. n. 7\/QM\/1998 cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a><em>Ex multis<\/em>: SS.RR. n. 22\/QM\/1998, n. 26\/QM\/1998, n. 17\/QM\/2003, n. 3\/QM\/2004, n. 6\/QM\/2004, n. 8\/QM\/2009.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a><em>Ex multis<\/em>: SS.RR. n. 5\/QM\/2004.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a><em>Ex aliis<\/em>: SS.RR. n. 5\/QM\/2006. La decisione \u00e8 stata criticata da L. Savagnone, per la quale \u201c<em>le difficolt\u00e0 interpretative di particolare complessit\u00e0\u201d <\/em>non possono <em>\u201ccostituire motivo di deferimento quando il punto controverso \u00e8 stato risolto e deciso dal giudice d\u2019appello in modo univoco\u201d <\/em>(<em>op. cit.<\/em>, pag. 310).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a><em>Ex aliis<\/em>: SS.RR. n. 5\/QM\/2008.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> Su questa nuova (anzi vecchia) legittimazione del presidente della Corte, alla proposizione di una questione alle sezioni riunite, con ordinanza n. 1\/QM\/2010 le stesse sezioni riunite hanno prospettato dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale, con riferimento agli artt. 24 comma 1, 25 comma 1, e 111 della Costituzione.<\/p>\n<p>Ma con decisione n. 30\/2011, la Corte costituzionale ha affermato: <em>\u201cnon si comprende, a prescindere dalla genericit\u00e0 della censura prospettata, la ragione per la quale la previsione del potere di deferimento attribuito al Presidente della Corte dei conti possa recare un vulnus al diritto di difesa tutelato dall\u2019evocata norma costituzionale<\/em>\u201d; \u201c<em>il principio di certezza del giudice, di cui all\u2019art. 25, primo comma, Cost., \u00e8 efficacemente espresso nel concetto di &lt;pre-costituzione del giudice&gt;, &lt;vale a dire nella previa determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro, non gi\u00e0, a posteriori, in relazione, come si dice, a una regiudicanda gi\u00e0 insorta&gt;\u201d; <\/em>lo stesso principio, invece, \u201c<em>non pu\u00f2 operare nella ripartizione, tra sezioni interne, &lt;dei compiti e delle attribuzioni spettanti ad un determinato ordine giurisdizionale&gt;\u201d; <\/em>\u201c<em>al Presidente della Corte, anche nell\u2019esercizio di detto peculiare potere di deferimento, deve essere riconosciuta senza dubbio la qualit\u00e0 di &lt;giudice terzo e imparziale&gt;, la cui attivit\u00e0 \u00e8 esclusivamente diretta ad assicurare l\u2019esatta osservanza della legge, nell\u2019interesse, in definitiva, degli utenti del &lt;servizio giustizia&gt;\u201d<\/em>; le sezioni centrali di appello <em>\u201cnon si trovano affatto nella situazione di differenziazione ordinamentale richiamata dall\u2019ordinanza di rimessione\u201d<\/em>, poich\u00e9 le sezioni riunite sono in realt\u00e0 <em>\u201cuna articolazione interna della Corte nella sede giurisdizionale di appello avverso le sentenze rese dai primi giudici in sede regionale<\/em>\u201d; non \u201c<em>assume un particolare rilievo significativo\u201d <\/em>nemmeno<em> \u201cla circostanza che la questione di massima sia portata all\u2019esame di &lt;un giudice costituito nominativamente dallo stesso Presidente della Corte&gt;\u201d<\/em>, in applicazione dell\u2019art. 11, comma 7, della legge n. 15\/2009, poich\u00e9 non vi \u00e8 <em>\u201calcuna differenziazione nelle modalit\u00e0 di composizione delle Sezioni riunite con specifico riguardo alla ipotesi in cui il deferimento delle questioni di massima involga controversie rientranti nella competenza del giudice di appello<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> Questa voluta analogia \u00e8 confermata anche dai lavori preparatori della riforma del 2009: \u201c<em>tale disposizione riproduce in parte il testo dell\u2019art. 374 del codice di procedura civile relativo alle pronunce a sezioni unite della Corte di cassazione\u201d. <\/em>Sul punto,SS.RR. n. 4\/QM\/2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Sia pure in un <em>obiterdictum<\/em>, nella gi\u00e0 citata sentenza n. 30\/2011 anche la Corte costituzionale ha ritenuto che le sezioni riunite giudichino sull\u2019intera controversia, ove una sezione dissenta da una precedente pronuncia delle sezioni riunite stesse.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> Secondo le Sezioni Riunite, questo \u201cpotere di <em>remissione\u201d <\/em>\u00e8 \u201c<em>previsto, al singolare, solo per la &lt;Sezione giurisdizionalecentrale o regionale&gt;. L\u2019indicazione letterale della norma, pertanto, \u00e8 piuttosto pregnante nel lasciar ritenere che il ridetto potere spetti alle sole Sezioni di appello, agevolmente individuabili, appunto, nelle tre &lt;Sezioni Centrali&gt; (espressamente considerate dalla norma), alle quali si aggiunge l\u2019unica, analoga &lt;Sezione Regionale&gt; titolare di funzioni di appello, individuabile (anch\u2019essa agevolmente) nella Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana<\/em>\u201d (SS.RR. n. 8\/QM\/2010 cit.).<\/p>\n<p>Il principio per il quale la remissione alle Sezioni riunite per dissenso da una precedente decisione delle stesse riunite \u00e8 riservata ai \u201c<em>soli Giudici di appello<\/em>\u201d \u00e8 stato confermato, tra le altre, da SS.RR. n. 12\/QM\/2011 e n. 16\/QM\/2011.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a>SS.RR. n. 17\/QM\/2011 ha poi ribadito \u201c<em>il principio generale per cui, ai fini del deferimento di una questione di massima alle Sezioni riunite ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 7 della legge n. 19\/1994, costituisce presupposto necessario il (solo) contrasto orizzontale fra Sezioni d\u2019appello\u201d<\/em>, ma ove gi\u00e0 avvenga, \u201c<em>il deferimento della questione di massima\u201d<\/em> \u00e8 possibile anche da parte dei \u201c<em>Giudici di primo grado<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[35]<\/a> V. <em>supra<\/em>, ai capitoli 2, 3 e 6.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[36]<\/a> R. Tiscini, \u201c<em>Il giudizio di cassazione<\/em>\u201d, in \u201c<em>Le impugnazioni civili<\/em>\u201d, a cura di F.P.Luiso &#8211; R. Vaccarella, Torino 2013, pag. 427.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[37]<\/a> G. F. Ricci, op. cit., pagg. 445 e seg.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[38]<\/a> V. <em>supra<\/em> al capitolo 1.<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>del Dott. Stefano Imperiali, Presidente di Sezione della Corte dei conti &nbsp; 1.\u00a0L\u2019interpretazione della legge da parte dei giudici. L\u2019art. 94 del progetto della Costituzione prevedeva: \u201cI magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano e applicano secondo coscienza\u201d. 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