{"id":696,"date":"2015-06-08T15:41:53","date_gmt":"2015-06-08T13:41:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=696"},"modified":"2015-06-08T15:44:35","modified_gmt":"2015-06-08T13:44:35","slug":"la-disciplina-sugli-incarichi-dirigenziali-nella-p-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-disciplina-sugli-incarichi-dirigenziali-nella-p-a\/","title":{"rendered":"La disciplina sugli incarichi dirigenziali nella P.A."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"  wp-image-697 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2-300x150.jpg\" alt=\"gius2\" width=\"276\" height=\"138\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2.jpg 660w\" sizes=\"(max-width: 276px) 100vw, 276px\" \/><\/a><span style=\"color: #000000;\"><a style=\"color: #000000;\">La disciplina sugli incarichi dirigenziali nella P.A.alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale. Esame del disegno di legge A.S. n. 1577, approvato dal Senato il 30 aprile 2015. Profili di responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile, secondo le pi\u00f9 recenti sentenze della Corte dei conti.<\/a><\/span><\/p>\n<p><a style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">di<\/span> <strong><span style=\"color: #000000;\">Antonio Vetro<\/span><\/strong>,<\/a><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><em><a style=\"text-align: left; color: #000000;\">Presidente on. della Corte dei conti<\/a><\/em><\/span><\/p>\n<p>1) La disciplina della dirigenza, alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale.<\/p>\n<p>La disciplina della dirigenza statale, successiva alla c.d. privatizzazione, con particolare riguardo al rapporto tra politica e amministrazione, \u00e8 stata esaminata in modo approfondito dalla Consulta, nella sentenza n. 103\/2007, concernente la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 7, della legge n. 145\/2002, in relazione agli artt. 97 e 98 della Costituzione. La Consulta ha illustrato l\u2019evoluzione legislativa che ha riguardato il settore in esame, a partire dalla <!--more-->cosiddetta \u201cprima privatizzazione\u201d della dirigenza, allo scopo di verificare in quale modo sia stata regolamentata la relazione tra vertice politico e dirigenti sul piano delle rispettive funzioni.<\/p>\n<p>La legge n. 421\/1992 ha autorizzato l&#8217;Esecutivo a stabilire con decreto che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici fossero disciplinati dal diritto civile e regolati mediante contratti individuali e collettivi e, in attuazione della delega, il d.lgs. n. 29\/1993ha disposto l&#8217;applicazione a tali rapporti della disciplina sul lavoro del diritto privato. Riguardo al rapporto tra politica e amministrazione, la legge n. 421\/1992 ha autorizzato il Governo a prevederela separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l&#8217;affidamento ai dirigenti, nell&#8217;ambito delle scelte di programma fissate dal titolare dell&#8217;organo, di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione delle risorse finanziarie e, in attuazione di tale delega, l&#8217;art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 29\/1993 ha previsto che ai dirigenti spettasse \u00abla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l&#8217;adozione di tutti gli atti che impegnano l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo\u00bb, con la precisazione della loro responsabilit\u00e0 per la gestione e per i relativi risultati.<\/p>\n<p>Successivamente, l&#8217;art. 11, comma 4, della legge n. 59\/1997 ha previsto che si dovesse estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche, inizialmente esclusi da tale disciplina, ribadendo il principio della separazione tra compiti e responsabilit\u00e0 di direzione politica e quelli di direzione delle amministrazioni.<\/p>\n<p>In attuazione della predetta legge delega sono stati emanati i decreti legislativi n. 80\/1998 e n. 387\/1998, con i quali \u00e8 stato esteso il regime della contrattualizzazione ai dirigenti generali ed \u00e8 stato previsto l&#8217;accesso alla qualifica di dirigente esclusivamente tramite concorso per esami seguito dalla stipulazione del contratto di lavoro (art. 28), nonch\u00e9 l&#8217;iscrizione dei soggetti, in tal modo selezionati, nel ruolo unico dei dirigenti, articolato in due fasce (art. 23),al quale ruolo ciascuna amministrazione statale avrebbe dovuto rivolgersi per il conferimento dei relativi incarichi, riguardanti tre tipologie: incarichi apicali (segretario gen.le di ministeri ecc.), conferiti con d.P.R., ai dirigenti della prima fascia; incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, attribuiti con d.P.C. ai dirigenti della prima fascia del ruolo unico o, in misura non superiore ad un terzo, ai dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualit\u00e0 professionali;infine, incarichi di direzione degli altri uffici di livello dirigenziale, conferiti dal dirigente dell&#8217;ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio.<\/p>\n<p>Per tutti i predetti incarichi \u00e8 stato previsto il principio della temporaneit\u00e0 degli incarichi, aventi durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni con facolt\u00e0 di rinnovo e, in mancanza di riconferma, il collocamento in disponibilit\u00e0 dell&#8217;interessato presso il ruolo unico, con possibilit\u00e0 di svolgimento, su richiesta delle amministrazioni interessate, di funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca o di altri incarichi. \u00c8 stata anche sancita la cessazione dell&#8217;incarico in conseguenza dell&#8217;accertamento di una responsabilit\u00e0 dirigenziale per risultati negativi dell&#8217;attivit\u00e0 svolta o mancato raggiungimento degli obiettivi.<\/p>\n<p>I citati d.lgs. nn. 80 e 387 del 1998 hanno accentuato il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di Governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti, riconoscendo esplicitamente che il rapporto tra politica e amministrazione non \u00e8 pi\u00f9 ricostruibile in termini di gerarchia, bens\u00ec di coordinamento funzionale e di collaborazione tra i due livelli. Il descritto quadro normativo \u00e8 poi confluito nel d.lgs. n. 165 del 2001.<\/p>\n<p>La Consulta, nella citata sentenza n. 103\/2007, ha precisato che la prevista contrattualizzazione della dirigenza non implica che la pubblica amministrazione abbia la possibilit\u00e0 di recedere liberamente dal rapporto stesso (sentenza n. 313 del 1996), in quanto si verrebbe ad instaurare uno stretto legame fiduciario tra le parti, che non consentirebbe ai dirigenti generali di svolgere in modo autonomo e imparziale la propria attivit\u00e0 gestoria, con la conseguenza che il rapporto di ufficio, pur se caratterizzato dalla temporaneit\u00e0 dell&#8217;incarico, debba essere connotato da specifiche garanzie in modo da assicurare la tendenziale continuit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa ed una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione, al fine di consentire che il dirigente generale possa espletare la propria attivit\u00e0 in conformit\u00e0 ai principi di imparzialit\u00e0 e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.). In tale prospettiva, (sentenza n. 193 del 2002 e ordinanza n. 11 del 2002), vanno previste adeguate garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati e dell&#8217;osservanza delle direttive ministeriali finalizzate alla adozione di un eventuale provvedimento di revoca dell&#8217;incarico per accertata responsabilit\u00e0 dirigenziale.<\/p>\n<p>In questo contesto si colloca la legge n. 145\/2002, che ha ripristinato l&#8217;accesso alla qualifica mediante concorso per esame e corso-concorso selettivo di formazione, ha abolito il ruolo unico, prevedendo il ruolo dei dirigenti per ciascuna amministrazione statale e, riguardo ai criteri di conferimento dell&#8217;incarico, ha stabilito che si debba tenere conto delle capacit\u00e0 professionali del singolo dirigente e dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo del Ministro e che la durata dell&#8217;incarico, correlata agli obiettivi prefissati, non poteva eccedere, per gli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, il termine di tre anni.Inoltre, il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l&#8217;inosservanza delle direttive, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all\u2019art. 5 del d.lgs. n. 286\/1999, comportavano l&#8217;impossibilit\u00e0 di rinnovo dell\u2019incarico dirigenziale.<\/p>\n<p>L\u2019art. 3, comma 7, della citata legge n. 145\/2002 &#8211; che non riguarda la posizione dei dirigenti con incarichi \u201capicali\u201d i quali cessano dalla funzione decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo &#8211; prevede due diversi meccanismi transitori di incidenza sul rapporto di ufficio, in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, stabilendo: a) per gli incarichi di funzioni dirigenziali di livello non generale, che gli stessi possano essere sottoposti, entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della predetta legge, ad un giudizio di revisione e ridistribuzione, intendendosiconfermati, ove nessun provvedimento fosse stato adottato; b) per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, che gli stessi cessino automaticamente il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge.<\/p>\n<p>Secondo la Consulta (sent. cit. n. 103\/2007), la disposizione, relativa al punto b), sulla quale era stata prospettata la questione di legittimit\u00e0, prevedendo un meccanismo (cosiddetto spoilssystemuna tantum) di cessazione automatica, ex lege e generalizzata degli incarichi dirigenziali di livello generale, al termine di sessanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge, si poneva in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione in quanto, determinando una interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso, violava, in carenza di garanzie procedimentali, il principio di continuit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa che \u00e8 strettamente correlato a quello del buon andamento dell&#8217;azione stessa ed, in particolare, il rispetto del canone dell&#8217;efficacia e dell&#8217;efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato.<\/p>\n<p>Quindi, la revoca delle funzioni pu\u00f2 essere determinata soltanto per accertata responsabilit\u00e0 dirigenziale in presenza di determinati presupposti eda seguito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato che assicuri al dirigente la possibilit\u00e0 di far valere il diritto di difesa (sent. n. 193 del 2002), in osservanza dei principi del giusto procedimento, all&#8217;esito del quale dovr\u00e0 essere adottato un atto motivato che consenta un controllo giurisdizionale delle ragioni alla base della determinazione dell&#8217;organo politico, nel rispetto della distinzione funzionale tra azione di governo, di parte politica, e azione dell&#8217;amministrazione, la quale, pur tenendo conto dell&#8217;indirizzo politico, \u00e8 vincolata ad agire al \u00abservizio esclusivo della Nazione\u00bb,ai sensi dell\u2019art. 98 Cost. (sentenze n. 104\/2007, 390\/2008, 304\/2010).<\/p>\n<p>Con analoga motivazione la Consulta, con sentenza n. 161\/2008 ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 161, del d.l. n. 262\/2006, convertito con legge n. 286\/2006,nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale dirigenziale ivi indicato cessino ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 155\/2011 la Corte cost.ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, per violazione dell\u2019art. 117, terzo comma, Cost., della legge di una Regione che consentiva di continuare ad avvalersi, sino alla scadenza, di incarichi dirigenziali regionali, in contrasto con l\u2019art. 14, comma 21, del decreto-legge n. 78\/2010, il quale stabiliva che tali contratti fossero revocati di diritto, in quanto la stessa Regione non aveva rispettato il patto di stabilit\u00e0 interno che, da un lato, indicava \u00ablimiti complessivi di spesa\u00bb e, dall\u2019altro, prevedeva \u00absanzioni volte ad assicurarne il rispetto\u00bb. Infatti, la disciplina regionale censurata si poneva in palese contrasto con i principi di coordinamento finanziario fissati dalle disposizioni legislative statali.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 310\/2011 la Corte cost. ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, per violazione dell\u2019art. 117, secondo comma, lettera l, Cost., di una legge regionale che consentiva la prosecuzione nella validit\u00e0 degli incarichi dirigenziali, in contrasto con l\u2019art. 40 del d.lgs. n. 150\/2009 che, a modifica dell\u2019art. 19 del d.lgs. n. 165\/2001, al comma 6 stabiliva, con riferimento agli incarichi a soggetti esterni ai ruoli dell\u2019amministrazione conferente, che la durata di questi ultimi \u00abnon pu\u00f2 eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni\u00bb. La suddetta normativa statale in materia di incarichi dirigenziali, conferiti a soggetti esterni all\u2019amministrazione, \u00e8 stata ritenuta dalla Corte riconducibile alla materia dell\u2019ordinamento civile di cui all\u2019art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poich\u00e9 il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Nella materia dell\u2019ordinamento civile, devono ritenersi compresi anche i precetti relativi alla durata massima dell\u2019incarico (sentenza n. 324\/2010).<\/p>\n<p>Con sentenza n. 217\/2012 la Corte cost. ha ritenuto in contrasto con l\u2019art. 97 Cost. una legge regionale secondo cui il personale del ruolo regionale che svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato era inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato. La Corte, richiamate le pi\u00f9 recenti sentenze in materia (n. 299\/2011, n. 90, n. 62, n. 51, n. 30 del 2012), ha posto in rilievo che la facolt\u00e0 del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all\u2019art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali al buon andamentoe ricorrano straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimit\u00e0 di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti gi\u00e0 in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall\u2019origine mediante concorso, in rapporti di ruolo.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 81\/2013 la Corte cost. ha puntualizzato che la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell\u2019art. 97 Cost. L\u2019individuazione dell\u2019esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell\u2019organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa, per\u00f2, spetta al legislatore. A sua volta, tale potere incontra un limite nello stesso art. 97 Cost.: nell\u2019identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, il legislatore non pu\u00f2 compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l\u2019imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 27\/2014 la Corte cost., confermando l\u2019indirizzo consolidato espresso, da ultimo, nelle sentenza n. 228\/2011 e n. 152\/2013,ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di norme regionali che prevedevano la decadenza automatica dei direttori generali, nella specie, delle aziende sanitarie locali, per violazione dell\u2019art. 97 Cost. sotto diversi profili: contrasto con il principio di buon andamento, perch\u00e9 il meccanismo di decadenza automatica incide sulla continuit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa; violazionedei principi di efficienza e di efficacia, perch\u00e9 impedisce una valutazione oggettiva dell\u2019operato del funzionario; violazione del principio di imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, perch\u00e9 introduce un\u2019ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall\u2019incarico del direttore generale dipendente da un atto dell\u2019organo politico; violazionedel principio del giusto procedimento, perch\u00e9 non prevede \u00abil diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione\u00bb (sentenze n. 34 del 2010 e n. 390 del 2008).<\/p>\n<p>Con sentenza n. 37\/2015 la Corte cost. ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell\u2019art. 8, comma 24, del d.l. n. 16\/2012, convertito con legge n. 44\/2012, il quale faceva salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali gi\u00e0 affidati dalle Agenzie delle entrate a propri funzionari, e consentiva, nelle more dell\u2019espletamento delle procedure concorsuali, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata era fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Secondo la Consulta, tale disposizione ha contribuito all\u2019indefinito protrarsi nel tempo di un\u2019assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Al contrario, il conferimento di incarichi dirigenziali nell\u2019ambito della p.a. deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, ed il concorso \u00e8 necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti gi\u00e0 in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l\u2019accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni pi\u00f9 elevate ed \u00e8 soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2) La nuova normativa contenuta nel disegno di legge A.S. n. 1577, approvato dal Senato il 30 aprile 2015: osservazioni su profili di illegittimit\u00e0 costituzionale e di irragionevolezza.<\/p>\n<p>Prima di esaminare il disegno di legge in questione, che ha previsto radicali modifiche all\u2019istituto della dirigenza presso la p.a., con particolare riguardo ai rapporti con il potere politico, \u00e8 opportuno enucleare i principi formulati dalla Consulta sui requisiti di costituzionalit\u00e0 da osservare, alla luce delle sopracitate sentenze, particolarmente significative, nell\u2019ambito delle numerose decisioni emesse in materia.<\/p>\n<ol>\n<li>Uno stretto legame fiduciario con il potere politico non consente ai dirigenti generali di svolgere in modo autonomo e imparziale la propria attivit\u00e0 gestoria la quale, pur tenendo conto dell&#8217;indirizzo politico, \u00e8 vincolata nell\u2019azione al \u00abservizio esclusivo della Nazione\u00bb, ai sensi dell\u2019art. 98 Cost.<\/li>\n<li>La chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione persegue la finalit\u00e0 di consentire al dirigente generale di espletare la propria attivit\u00e0 in conformit\u00e0 ai principi di imparzialit\u00e0 e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.).<\/li>\n<li>Il legislatore, nell\u2019identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, non pu\u00f2 compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l\u2019imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione.<\/li>\n<li>Un meccanismo (c.d. spoilssystemuna tantum) di cessazione automatica, ex lege e generalizzata degli incarichi dirigenziali si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione:in particolare, con il principio di buon andamento, con i principi di efficienza e di efficacia, con il principio di imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, con il principio del giusto procedimento.<\/li>\n<li>La revoca delle funzioni pu\u00f2 essere determinata soltanto per accertata responsabilit\u00e0 dirigenziale in presenza di determinati presupposti e all&#8217;esito di un procedimento di garanzia che garantisca il diritto di difesa: in osservanza dei principi del giusto procedimento, dovr\u00e0 essere adottato un atto motivato che consenta un controllo giurisdizionale delle ragioni del provvedimento emesso dall\u2019organo politico.<\/li>\n<li>La disciplina regionale in materia di conferimento di incarichi dirigenziali che si ponga in contrasto con i principi di coordinamento finanziario fissati dalle disposizioni legislative statali, riguardo al patto di stabilit\u00e0 interno sui limiti complessivi di spesa e sulle sanzioni volte ad assicurarne il rispetto, comporta la violazione dell\u2019art. 117, terzo comma, Cost.<\/li>\n<li>La prosecuzione nella validit\u00e0 degli incarichi dirigenziali regionali, in contrasto con la normativa statale, violal\u2019art. 117, secondo comma, lettera l, Cost., in quanto la normativa statale \u00e8 riconducibile alla materia dell\u2019ordinamento civile previsto nella citata disposizione costituzionale, tenuto conto che il conferimento di incarichi dirigenziali si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato.<\/li>\n<li>La facolt\u00e0 del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, previsto dall\u2019art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali al buon andamento e ricorrano straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Di conseguenza, il conferimento di incarichi dirigenziali nell\u2019ambito della p.a. deve avvenire, in linea generale,previo esperimento di un pubblico concorso, necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti gi\u00e0 in servizio o di passaggio ad una fascia funzionale superiore.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019art. 9 del nuovo disegno di legge delega, approvato da uno dei rami del Parlamento, prevede, in sintesi, i seguenti principi e criteri direttivi:<\/p>\n<ol>\n<li>Articolazione in ruoli unificati del sistema della dirigenza pubblica caratterizzato dalla piena mobilit\u00e0tra i ruoli;<\/li>\n<li>Inquadramento: I) dei dirigenti dello Stato, con istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, eliminazione della distinzione in due fasce, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo, istituzione presso la P.C.M., Dipartimento della funzione pubblica, di una Commissione per la dirigenza statale, previsione delle relative funzioni sul rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi, attribuzione delle funzioni gi\u00e0 di competenza del Comitato dei garanti; II) dei dirigenti delle regioni: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti regionali, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo, attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale; III) dei dirigenti degli enti locali: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali, attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale; IV) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura, attribuzione alla dirigenza dei compiti di attuazione dell&#8217;indirizzo politico, coordinamento dell&#8217;attivit\u00e0amministrativa e controllo della legalit\u00e0dell&#8217;azione amministrativa, inserimento di coloro che sono iscritti all&#8217;albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nelle fasce professionali A e B nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali e soppressione del predetto albo.<\/li>\n<li>Accesso alla dirigenza: I) per corso-concorso con titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, cadenza annuale del corso-concorso, immissione in servizio dei vincitori come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; II) per concorso con titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, cadenza annuale del concorso per i posti disponibili nella dotazione organica, assunzione a tempo determinato e successiva a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell&#8217;esame di conferma.<\/li>\n<li>Sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione della Scuola nazionale dell\u2019amministrazione.<\/li>\n<li>Definizione di obblighi formativi dei dirigenti.<\/li>\n<li>Ampliamento delle ipotesi di mobilit\u00e0tra amministrazioni pubbliche nonch\u00e9 tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato.<\/li>\n<li>Conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilit\u00e0di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli dei dirigenti statali, regionali e degli enti locali; definizione dei requisiti necessari; conferimento degli incarichi mediante procedura con avviso pubblico, requisiti definiti dall&#8217;amm.ne secondo criteri generali indicati dalle Commissioni; preselezione di candidati per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni e scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruit\u00e0successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; previsione di procedure selettive e comparative per gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso concorso o corso-concorso.<\/li>\n<li>Durata degli incarichi dirigenziali: quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolt\u00e0di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; possibilit\u00e0di proroga dell\u2019incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;<\/li>\n<li>dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, gi\u00e0 maturati e loro collocamento in disponibilit\u00e0\u00a0; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilit\u00e0\u00a0; loro diritto all&#8217;aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilit\u00e0.<\/li>\n<li>Valutazione dei risultati per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali.<\/li>\n<li>Responsabilit\u00e0dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilit\u00e0dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, esclusiva imputabilit\u00e0ai dirigenti della responsabilit\u00e0per l&#8217;attivit\u00e0gestionale.<\/li>\n<li>Retribuzione: (omissis)<\/li>\n<li>Disciplina transitoria: confluenza dei dirigenti nel ruolo unico<\/li>\n<li>Conferimento degli incarichi a dirigenti del Servizio sanitario nazionale: (omissis).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Unaprimaosservazionesiimpone:l\u2019attualestrutturaordinamentaledelladirigenzapubblica, &#8211; malgrado i ripetuti riferimenti nelle relative disposizioni ai canoni dell\u2019efficienza, dell\u2019efficacia, dell\u2019imparzialit\u00e0, del buon andamento, della \u201cmeritocrazia\u201d &#8211; non ha risolto minimamente i problemi che affliggono da tempo le pubbliche amministrazioni, a partire dalla dilagante corruzione, accompagnata, o meglio, agevolata dal prevalente disconoscimento del merito soppiantato dal mero favoritismo, dai cronici ritardi, dalla farraginosit\u00e0 delle procedure, dalla scarsa chiarezza delle norme, dalla mancata consapevolezza di essere al servizio della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>Come precisato dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, nel rapporto per il 2014 sul coordinamento della finanza pubblica, nel capitoloriguardante la dirigenza pubblica, \u201cparticolari criticit\u00e0 permangono nell\u2019assetto ordinamentale della dirigenzapubblica amministrativa. A fronte di una sostenuta dinamica retributiva, non \u00e8 maientrato a regime un idoneo sistema di valutazione della capacit\u00e0 manageriale,presupposto per la corresponsione della cosiddetta retribuzione di risultato.La normativa sul reclutamento e sulla attribuzione degli incarichi, inoltre, non hagarantito il contemperamento delle necessarie esigenze di flessibilit\u00e0 organizzativa conla garanzia di un\u2019effettiva autonomia gestionale dei dirigenti nei confronti degli organipolitici.Quanto sopra alla luce degli ampi margini di discrezionalit\u00e0 tutt\u2019ora esistenti per la riconferma del dirigente o l\u2019attribuzione di un incarico di livello superiore\u201d.<\/p>\n<p>Di conseguenza una profonda riforma dell\u2019attuale assetto era senz\u2019altro auspicabile, ma non certo secondo i criteri adottati nel disegno di legge, nel quale le criticit\u00e0 denunziate sono destinate ad aumentare in modo esponenziale.<\/p>\n<p>A prescindere dalle consuete, vuote, enunciazioni di principio relative all\u2019efficienza et similia, sulle quali non \u00e8 il caso di soffermarsi, alla luce delle precedenti esperienze, la finalit\u00e0 della riforma governativa \u00e8 pi\u00f9 che evidente: accentuare la precariet\u00e0 dei dirigenti, estendere la discrezionalit\u00e0 sino ai limiti dell\u2019arbitrio &#8211; tanto \u00e8 vero che non \u00e8 previsto neppure l\u2019obbligo della motivazione per le scelte effettuate &#8211; del potere politico, di cui le \u201cCommissioni\u201d costituiscono un\u2019appendice, riversare ogni responsabilit\u00e0 gestoria sui dirigenti, fermo restando che l\u2019eventuale mancata, acquiescenza al volere della politica pu\u00f2 comportare per costoro la perdita dello status acquisito.<\/p>\n<p>Per tale disegno di legge l\u2019insegnamento della Corte costituzionale \u00e8 destinato a rimanere lettera morta: a nulla rileva il principio secondo cui \u201cuno stretto legame fiduciario con il potere politico non consente ai dirigenti generali di svolgere in modo autonomo e imparziale la propria attivit\u00e0 gestoria la quale, pur tenendo conto dell&#8217;indirizzo politico, \u00e8 vincolata nell\u2019azione al \u00abservizio esclusivo della Nazione\u00bb, ai sensi dell\u2019art. 98 Cost.\u201d.<\/p>\n<p>Ancora, per i dirigenti privi di incarico, la previsione del collocamento in disponibilit\u00e0 e la decadenza dal ruolo unico, in sostanza, dell\u2019automatico licenziamento, collide totalmente con i principi affermati dalla Corte costituzionale secondo cui un meccanismo di cessazione automatica, ex lege e generalizzata degli incarichi dirigenziali si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione: in particolare, con il principio di buon andamento, con i principi di efficienza e di efficacia, con il principio di imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, con il principio del giusto procedimento.<\/p>\n<p>Ma anche sotto il profilo della ragionevolezza il disegno di legge presenta vistose carenze. Cos\u00ec, non si comprende con quale logica possa essere spostato arbitrariamente un dirigente da uno all\u2019altro dei tre ruoli introdotti dalla riforma, sulla base dalla previsione della piena<\/p>\n<p><span style=\"line-height: 1.5;\">Ancora, nella farraginosa normativa sull\u2019accesso alla dirigenza si ravvisano inutili complicazioni procedimentali come, ad esempio, la previsione di un esame, seguito da un ulteriore esame di conferma.<\/span>mobilit\u00e0, con la conseguenza, per fare un esempio, che un dirigente ministeriale, esperto nella disciplina delle Amministrazioni centrali, possa essere destinato a dirigere un Comune, senza avere la minima cognizione delle complesse problematiche che riguardano gli enti locali, con intuibili effetti, sul buon andamento dell\u2019azione amm.va, sui quali \u00e8 superfluo soffermarsi.<\/p>\n<p>Non mancano casi di assoluta mancanza di chiarezza, come quando si richiama una oscura \u201cmancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, rimane da comprendere se la misteriosa formula della \u201cesclusiva imputabilit\u00e0 ai dirigenti della responsabilit\u00e0 per l\u2019attivit\u00e0 gestionale\u201d, oltre a mettere al riparo da qualsiasi responsabilit\u00e0 gestoriai politici &#8211; i qualioltre tutto attualmente sono beneficiari dell\u2019aberrante c.d. \u201cesimente politica\u201d prevista dall\u2019art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20\/1994 -escluda anche la responsabilit\u00e0 degli impiegati e funzionari che abbiano curato direttamente la formazione degli atti amministrativi causativi di responsabilit\u00e0, incrementando cos\u00ec inammissibili sacche di impunit\u00e0, peraltro gi\u00e0 presenti per i politici.<\/p>\n<p>Sul punto \u00e8 da ricordare un\u2019ulteriore, innovativa, estensione dell\u2019area dell\u2019impunit\u00e0, anche al di fuori della c.d. esimente politica, recentemente introdotta a favore di un presidente di Provincia, poi divenuto presidente del Consiglio dei ministri, condannato in primo grado, ma prosciolto in appello sulla base della sola,ipotetica,presunzione che lo stesso potesse essere un \u201cnon addetto ai lavori\u201d. Questi, peraltro,aveva indicato nominativamente i destinatari del provvedimento di conferimento dell\u2019incarico, causativo del danno erariale, aveva preso visione dei curriculadei beneficiari ed aveva sottoscritto il relativoprovvedimento. Ci\u00f2 nonostante, secondo la Sezione d\u2019appello, avrebbe rivestito carattere di totale esimente per la responsabilit\u00e0 del politico, oltre alla asserita qualifica di \u201cnon addetto ai lavori\u201d, ancheil mero esito favorevole dell\u2019istruttoria amministrativa e dei pareri espressi al riguardo (v. sent. Corte conti I Sez. app. n. 107\/2015\/A).<\/p>\n<p>3) Profili di responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile per violazione delle disposizioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali nella p.a.<\/p>\n<p>Numerosissime(centinaia) sono le sentenze della Corte dei conti in ordine alla liceit\u00e0 degli incarichi professionali attribuiti soprattutto dagli enti territoriali: per brevit\u00e0, un\u2019esposizione di sintesi illustrer\u00e0 soltanto le decisioni di maggior rilievo, limitatamente al corrente anno.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 272\/2015 la Sez. I app., esaminato l\u2019appello relativo alla nomina del direttore generale presso un ente locale,pur rilevando che al momento la normativa consentiva tale nomina, poich\u00e9 la nuova legge finanziaria (legge n. 191\/2009) che la inibiva non era stata ancora pubblicata, ha ritenuto che, in ogni caso, un buon amministratore, che agisca secondo le regole del buon padre di famiglia, abbia il dovere di prendere in considerazione ci\u00f2 che il legislatore sta approntando ai fini di una pi\u00f9 accorta gestione amministrativa, attraverso misure organizzative e di contenimento della spesa, specie tenuto conto che si trattava di aspettare un solo giorno per avere la certezza del regime nel quale si sarebbe andati ad operare. E\u2019 stata quindi statuita la condanna dei responsabili, anche perch\u00e9 la stipula del contratto era avvenuta dopo l\u2019entrata in vigore della nuova normativa.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 48\/2015 la Sez. Lombardia,premesso che la fattispecie in esame rientrava all\u2019ambito di applicazione del comma 1 dell\u2019art.110 TUEL, ha rilevato il profilo di illegittimit\u00e0 derivante dalconferimento diretto dell\u2019incarico ad personam, sulla base di una valutazione personaleampiamente discrezionale, senza che fossero preventivamente fissati i criteri per la selezione e la valutazione dei curricula dei potenziali aspiranti n\u00e9 adottateidonee misure di pubblicit\u00e0. Secondo la Sezione, anche a voler seguire l\u2019impostazione difensiva, secondo cui l\u2019avvenuto conferimento troverebbe disciplina nell\u2019art.110, comma 2, TUEL, altri profili di illegittimit\u00e0 si evidenzierebbero, in particolare l\u2019assenza di professionalit\u00e0 analoghe all&#8217;interno dell&#8217;ente, requisito richiesto in modo cogente dal richiamato comma 2, tenuto conto che nell\u2019organico dell\u2019ente vi era un funzionario cat. D 3, munito di laurea che quelle funzioni aveva gi\u00e0 ricoperto per diversi anni. Comunque, entrambe le ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 dell\u2019art.110 TUEL prevedono il rispetto dei requisiti richiesti &#8220;dalla qualifica da ricoprire&#8221; e, nella fattispecie, l\u2019incarico per l\u2019assunzione di un funzionario (categoria D3), in conformit\u00e0 al CCNL enti locali, richiedeva il diploma di laurea, requisito non posseduto dall\u2019interessato.<\/p>\n<p>Con sent. n. 306\/2015 la Sezione Campania ha individuato un danno erariale nell\u2019ammontare complessivo della remunerazione per un incarico dirigenziale conferito in violazione delle norme di contenimento delle spese per il personale. Infatti, il Comune non aveva rispettato gli obiettivi del patto di stabilit\u00e0 per le annualit\u00e0 2005 e 2007, con ci\u00f2 risultando carente ab initio uno dei presupposti indicati nella legge finanziaria del 2008 per essere ammessi a deroghe sull\u2019obbligo di riduzione delle spese per il personale, ovverosia l\u2019assenza di violazioni del patto medesimo nel triennio precedente. Riguardo alla quantificazione del danno, la Sezione ha statuito che non poteva applicarsi il principio della \u201ccompensatio lucri cumdamno\u201d. in quanto, se un dato organo non poteva essere istituito, gli oneri finanziari conseguenti sono contra legem, e costituiscono integralmente danno erariale, restando preclusa qualsivoglia operazione compensativa.Altra voce di danno ha riguardato il conferimento al segretario comunale dell\u2019incarico di direttore generale dell\u2019ente, ritenuto illegittimo in quanto collocato in un contesto finanziario dell\u2019ente locale caratterizzato da un grave disallineamento del livello di spesa per il personale ed inoltre ingiustificato non essendo comprovati motivi di specifica necessit\u00e0 e urgenza in un comune di modeste dimensioni.<\/p>\n<p>Con sent. n. 31\/2015 la Sez. Abruzzoha ritenuto che non fossero ravvisabili ex ante i peculiari motivi necessari per la nomina a direttore generale in un comune di appena 1.900 abitanti, non evidenziandosi specifiche, eccezionali ed oggettive problematiche,con l\u2019effetto che il conferimento dell\u2019incarico si risolvesse nella attribuzione di un mero incremento salariale al segretario.<\/p>\n<p>Con sent. n. 141\/2015 la Sez. Lazio ha esaminato il caso di un incarico conferito per la collaborazione coordinata e continuativa con uffici di diretta collaborazione del ministro (art. 2, comma 3, d.P.R. n.198\/2008) rientrante nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019art. 14, comma 2, deld.lgs. n. 165\/2001 ed ha osservato che, per accertare la sussistenza dell\u2019effettiva necessit\u00e0 di procedere al reclutamento di un soggetto esterno per l\u2019espletamento di compiti all\u2019interno di tali uffici, occorre tener conto delle esigenze di attivit\u00e0 del tutto peculiari che si caratterizzano per un contenuto particolarmente discrezionale.<\/p>\n<p>Con sent. n. 3\/2015 la Sez. Emilia-Romagna ha ricordato che l\u2019art. 108, primo comma, T.U.E.L. riconosce la possibilit\u00e0, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 unit\u00e0, da parte del sindaco di nominare il direttore generale scegliendolo al di fuori del personale dei ruoli dell\u2019ente locale, anche con contratto a tempo determinato. I requisiti per essere ammessi a posizioni dirigenziali nel pubblico impiego, all\u2019epoca dei fatti, erano formulati dal combinato disposto degli artt. 19 e 28 d.l.vo n. 165\/2001 (nell\u2019enunciato antecedente al DPR n. 70\/2013). Tra questi vi erano il possesso del titolo di studio della laurea e aver prestato periodo minimo di servizio.Questi requisiti valevano anche per la dirigenza degli enti locali. Va quindi escluso che si possa invocare un principio di fiduciariet\u00e0 per la designazione del c.d. \u201ccity manager\u201d onde giustificare la scelta di un soggetto non in possesso del requisito della laurea.<\/p>\n<p>Infine, degna di nota \u00e8 la sentenza n. 7495\/2015 con la quale la Cass. Sez. Lavoro ha ricordato che gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall\u2019amministrazione con la capacit\u00e0 e i poteri del privato datore di lavoro e che le norme contenute nell\u2019art. 19, comma 1, d. l.vo n. 165\/2001 vincolano l\u2019amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, applicabili alla stregua dei principi di imparzialit\u00e0 e di buon andamento di cui all\u2019art. 97 della Costituzione, per cui la p.a. \u00e8 obbligata a formulare valutazioni anche comparative, ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicch\u00e9, ove l\u2019amministrazione non abbia fornito nessun elemento al riguardo, \u00e8 configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.<\/p>\n<p>Da ultimo, si rammenta che l\u2019art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267\/2000, in tema di personale delle Regioni e degli Enti locali, \u00e8 stato modificato dall\u2019art. 11, comma 1, lett.\u00a0a), del d.l. n. 90\/2014, convertito nella legge n. 114\/2014, secondo cui\u201clo statuto pu\u00f2 prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unit\u00e0. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalit\u00e0 nelle materie oggetto dell&#8217;incarico\u201d.Si \u00e8 cos\u00ec notevolmente estesa (in misura percentuale che dal 5 \u00e8 passata al 30% dei posti previsti in organico)la possibilit\u00e0 di attribuire incarichi dirigenziali senza concorso, ritenendosi sufficiente una semplice, e ben pi\u00f9 sbrigativa, \u201cselezione pubblica\u201d, con quali effetti per le garanzie di imparzialit\u00e0 \u00e8 superfluo soffermarsi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La disciplina sugli incarichi dirigenziali nella P.A.alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale. 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