{"id":705,"date":"2015-06-12T21:44:47","date_gmt":"2015-06-12T19:44:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=705"},"modified":"2015-06-12T21:46:43","modified_gmt":"2015-06-12T19:46:43","slug":"tecnica-di-redazione-e-completezza-di-sintesi-dei-provvedimenti-giudiziari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/tecnica-di-redazione-e-completezza-di-sintesi-dei-provvedimenti-giudiziari\/","title":{"rendered":"Tecnica di redazione e completezza di sintesi dei provvedimenti giudiziari"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-medium wp-image-628 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg\" alt=\"Cortedeiconti\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg 750w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Tecnica di redazione e completezza di sintesi dei provvedimenti giudiziari.<\/strong><br \/>\ndi<strong> <em>Luisa Motolese<\/em><\/strong>,<br \/>\n<em>Consigliere della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il problema legato ad una adeguata redazione degli atti giudiziari ha ricevuto molta attenzione da parte della Corte di Cassazione tanto da formare oggetto di raccomandazione al Consiglio Nazionale Forense. In questo senso si pongono le prescrizioni anche della Corte Europea dei diritti dell\u2019uomo e del cittadino che fissa il limite<!--more--> di 20 pagine cos\u00ec come quelle del Consiglio di Stato che suggerisce, per i ricorsi e le memorie il limite di 20-25 pagine. La novella del codice del processo amministrativo prevede inoltre che il rispetto della sintesi degli atti venga valutato ai fini delle spese di giudizio.<\/p>\n<p>Sempre pi\u00f9 urgente ed ineludibile \u00e8 divenuta l\u2019esigenza affinch\u00e9 gli atti degli attori coinvolti nel processo &#8211; giudici ed avvocati &#8211; abbiano determinati requisiti quali la completezza, la sintesi, la incisivit\u00e0, la facile comprensione.<\/p>\n<p>La nuova realt\u00e0 del processo richiede dunque un nuovo approccio nella redazione degli atti<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Per ci\u00f2 che concerne i giudici l\u2019obbligo della motivazione \u00e8 antico ed ineludibile; il giudice motiva spiegando le ragioni del decidere; altrimenti si sarebbe in presenza di un verdetto puro e semplice.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di motivare risale alla Rivoluzione Francese ma non mancano esempi anche in periodi pi\u00f9 recenti, per esempio la Rota Fiorentina nel 1502 ed il Dispaccio di Tannucci nel 1774 sotto il regno di Carlo e Ferdinando IV di Borbone (<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>).<\/p>\n<p>Nei paese di <em>common law<\/em> nessuna norma sancisce l\u2019 obbligo di motivare e si parla a tale proposito di motivazione spontanea; in Italia tale obbligo \u00e8 costituzionalizzato (art. 111).<\/p>\n<p>La norma non tutela solo le parti quanto la funzione del decidere ed i suoi destinatari sociali. La motivazione sottopone il giudice ad un controllo che elimina il rischio di un uso scorretto od irresponsabile dell\u2019esercizio della giurisdizione.<\/p>\n<p>Ma \u00e8 proprio la motivazione la causa \u2013 secondo larga parte degli addetti ai lavori &#8211; della crisi della giustizia civile. La nuova realt\u00e0 del processo, come si \u00e8 accennato, impone un nuovo approccio.<\/p>\n<p>In questo senso si \u00e8 mossa la Cassazione .<\/p>\n<p>\u00c8 significativa al riguardo una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la n. 642\/2015 che si inserisce, peraltro, in un filone di pronunce dirette a potenziare il principio della sinteticit\u00e0 delle sentenze cos\u00ec da renderle, da una parte, rispettose di quel nucleo motivazionale minimo tale da consentire la verifica della congruit\u00e0 e della correttezza logica e, dall\u2019altra sufficientemente motivate con riferimento all\u2019art. 132 c.p.c. ed agli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel passato.<\/p>\n<p>Anche il legislatore \u00e8 intervenuto in tal senso con la legge n. 69\/2009 e modificando l\u2019art. 118 Disp. Att. del codice di procedura civile ha statuito che la motivazione della sentenza consta della succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.<\/p>\n<p>La Corte Suprema, \u00a0nella menzionata sentenza ha passato in rassegna le riforme legislative intervenute e le pronunce pi\u00f9 significative in materia di sinteticit\u00e0 della sentenza ed una volta osservata la natura sociale del provvedimento giudiziario \u201csempre pi\u00f9 sentito dalla collettivit\u00e0 in ragione della crescente influenza mediatrice\u201d ha affermato che \u201cla sentenza non \u00e8 opera dell\u2019ingegno di carattere creativo appartenente alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all\u2019architettura, al teatro ed alla cinematografia e come tale non pu\u00f2 essere oggetto del diritto d\u2019autore ai sensi dell\u2019art. 3575 c.c., nelle due espressioni (morale e patrimoniale) considerate dal legislatore. Non viene dunque in considerazione per l\u2019ordinamento come opera letteraria bens\u00ec quale espressione di una funzione dello Stato, come accade per gli atti amministrativi e legislativi. Continua ancora la Corte \u201cnella sentenza non viene in rilievo l\u2019eventuale originalit\u00e0 dei contenuti e\/o delle relative modalit\u00e0 espressive. Nella sentenza pu\u00f2 essere riportato e richiamato testualmente in tutto od in parte il contenuto di altre sentenze, di atti amministrativi e legislativi o di atti del processo (perizie, prove testimoniali, scritti difensivi) senza che si ponga sotto entrambi gli aspetti un problema di individuazione di paternit\u00e0; come sarebbe possibile con riguardo alle opere dell\u2019ingegno opere letterarie od artistiche.<\/p>\n<p>Le conseguenze in concreto sono rilevanti<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>\u201cIl giudice motivando, potr\u00e0 richiamare testualmente gli atti di parte, salvo ovviamente esprimere la propria condivisione in merito agli stessi. Si eviter\u00e0 cos\u00ec da parte del giudice la faticosa rielaborazione dei suddetti atti di parte superando il disagio per molti giudici di riportare nel provvedimento gli argomenti di un solo procuratore e che prima della sentenza citata determinava la ricerca di precedenti giurisprudenziali diversi da quelli richiamati dagli avvocati proprio per dimostrare di aver approfondito la causa\u201d <a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>Anche gli avvocati comunque sono chiamati ad uno sforzo di sintesi; basti pensare al Decreto n. 40 del 25 maggio 2015 sulla sinteticit\u00e0 degli atti difensionali adottato dal Presidente del Consiglio di Stato in attuazione del decreto-legge n. 90\/14, convertito nella legge n.114\/14<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>Il decreto dunque si colloca sempre in questa ottica di sintesi e di chiarezza espositiva e soprattutto in vista della riforma del codice degli appalti. Il decreto come pu\u00f2 rilevarsi elenca in maniera sintetica le nuove regole in materia di presentazione dei ricorsi al Consiglio di Stato. \u00c8 lo stesso Presidente che nella relazione introduttiva specifica il valore sperimentale del provvedimento soggetto al monitoraggio da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con la raccomandazione finale che la massima sobriet\u00e0 e sinteticit\u00e0 deve anche caratterizzare le pronunce giurisdizionali, in parallelo, per consentire la piena realizzazione delle finalit\u00e0 della norma.<\/p>\n<p>Si impongono alcune osservazioni. Questi limiti, in termini quantitativi e qualitativi, concernono dunque entrambi gli attori coinvolti e proprio perch\u00e9 dettati dalle Supreme Corti dovranno applicarsi senza dubbio alle corti giudicanti di ogni grado e di ogni ordine giudiziario. La legge di riforma del processo amministrativo la n. 205\/2001 aveva gi\u00e0 previsto, per ci\u00f2 che concerne la Corte dei Conti, la decisione in forma semplificata (art. 9, commi 1 e 3) \u201cove si ravvisano la manifesta fondatezza, la manifesta irricevibilit\u00e0, inammissibilit\u00e0, improcedibilit\u00e0 o infondatezza del ricorso\u201d, ed hanno soddisfatto pienamente queste esigenze di semplificazione e di smaltimento dell\u2019arretrato.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 nel menzionato convegno erano emerse suggestioni interessanti, menzionate come consigli per l\u2019acquisto per entrambi i protagonisti:<\/p>\n<p>l\u2019esposizione in diritto non deve tramutarsi in un copia \u2013incolla di precedenti giurisprudenziali, rifuggire dall\u2019idea che la forza dell\u2019 argomentazione in diritto sia una questione quantitativa, le allegazioni e le contestazioni da parte degli avvocati deve essere pertinente e specifica, inutili le frasi quali <em>contrariis rejectis<\/em>, \u00a0la forma enfatica ridondante.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a>Tra sintesi necessaria e completezza sufficiente. Lo stile di redazione degli atti giudiziari. Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a Milano, Palazzo di Giustizia il 23 aprile 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\"><\/a>2.Bernardo Tannucci \u00e8 stato un importante uomo politico, \u00a0Ministro e reggente nel Regno di Napoli durante il Regno di Carlo e Ferdinando IV in www.EnciclopediaTreccani.it<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a>Nicol\u00f2 Vallini Vaccari in Commento alla sentenza della Cassazione n.642\/15 in www.studiocataldi.it<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Sempre N.Vallini Vaccari nell\u2019articolo citato.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> L\u2019avvocato dovrebbe fare contento il cliente e convincere il giudice; il rischio \u00e8 di redigere un atto che garantisce piena soddisfazione morale all\u2019interessato e che non gli consentir\u00e0 di ottenere alcuna ragione sostanziale in giudizio\u2026\u2026,cos\u00ec Chiara Colosimo nel suo intervento nel convegno citato del 23 aprile 2015.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tecnica di redazione e completezza di sintesi dei provvedimenti giudiziari. di Luisa Motolese, Consigliere della Corte dei conti &nbsp; Il problema legato ad una adeguata redazione degli atti giudiziari ha ricevuto molta attenzione da parte della Corte di Cassazione tanto da formare oggetto di raccomandazione al Consiglio Nazionale Forense. 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