{"id":753,"date":"2015-07-14T21:01:15","date_gmt":"2015-07-14T19:01:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=753"},"modified":"2015-07-14T21:01:15","modified_gmt":"2015-07-14T19:01:15","slug":"la-riforma-dellappello-civile-e-lappello-davanti-alla-corte-dei-conti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-riforma-dellappello-civile-e-lappello-davanti-alla-corte-dei-conti\/","title":{"rendered":"La riforma dell\u2019appello civile e l\u2019appello davanti alla Corte dei conti."},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-medium wp-image-628 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg\" alt=\"Cortedeiconti\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg 750w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>La riforma dell\u2019appello civile e l\u2019appello davanti alla Corte dei conti. Appunti.<\/strong><br \/>\ndi <em><strong>Stefano Imperiali<\/strong><\/em>, Presidente di sezione della Corte dei conti<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong><em> La crisi dell\u2019appello civile e la riforma del 2012. <\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019appello civile era da tempo considerato come \u201c<em>una sorta di salle des pas perdus\u201d <\/em>in cui i giudizi<em> \u201csostano per anni (di media sei) per essere infine decisi nella maggior parte dei casi (il 68%) in conformit\u00e0 a quanto statuito dal giudice di primo grado\u201d.<\/em>(<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>)<!--more--><\/p>\n<p>Orbene, per alleggerire il carico delle Corti d\u2019appello, senza ricorrere a pi\u00f9 complesse riforme organizzative, l\u2019art. 54 del decreto legge n. 83 del 22.6.2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7.8.2012, ha inteso disincentivare la proposizione di appelli che non individuino con precisione le censure alla sentenza impugnata e non abbiano ragionevoli prospettive di accoglimento. Inoltre, \u201c<em>il legislatore ha colto l\u2019occasione della riforma per limitare il potere di dedurre nuove prove in appello<\/em>\u201d.(<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>)<\/p>\n<p>Fatta eccezione dell\u2019innovazione sul regime delle prove, le nuove disposizioni sull\u2019appello si applicano solamente <em>\u201cai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione<\/em>\u201d (art. 54 cit., comma 2).<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong><em> Il primo filtro all\u2019appello civile: la motivazione dell\u2019atto.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>L\u2019art. 342, comma 1, c.p.c. stabiliva che <em>\u201cl\u2019appello si propone con citazione contenente l\u2019esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell\u2019impugnazione nonch\u00e9 le indicazioni prescritte nell\u2019art. 163\u201d. <\/em>La riforma del 2012 ha modificato il testo della disposizione, che prevede ora: \u201c<em>L&#8217;appello deve essere motivato. La motivazione dell&#8217;appello deve contenere, a pena d&#8217;inammissibilit\u00e0: 1) l&#8217;indicazione delle parti del provvedimento che s&#8217;intende appellare e delle modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l&#8217;indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La riforma, che ha confermato come la sanzione per l\u2019insufficiente motivazione dell\u2019appello sia l\u2019<em>inammissibilit\u00e0<\/em>,(<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>) \u00e8 stata considerata come \u201c<em>un inutile appesantimento dell\u2019atto introduttivo dell\u2019appello<\/em>\u201d, poich\u00e9 gi\u00e0 in precedenza era comunemente ritenuto che l\u2019atto dovesse essere<em> \u201c&lt;sufficientemente motivato&gt; tanto nel senso di permettere al giudice di misurare l\u2019ambito effettivo dell\u2019impugnazione (quali parti della sentenza vengono impugnate), tanto nel senso di contenere una critica puntuale alla sentenza di primo grado\u201d: <\/em>non v\u2019era pertanto<em> \u201cnulla da modificare nella semplice formulazione dell\u2019art. 342, norma che ben riusciva ad arginare gli appelli di chi usava in maniera futile o vessatoria il diritto di impugnazione\u201d<\/em>.(<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>)<\/p>\n<p>Ma \u00e8 stato anche affermato che \u201c<em>la modifica dell\u2019art. 342 c.p.c. oltre ad assumere un significato suo proprio per sollecitare la proposizione di appelli pi\u00f9 mediatati pu\u00f2 giovare per rendere meno aleatorio il giudizio probabilistico sotteso alla valutazione preliminare di cui all\u2019art. 348 bis. c.p.c.\u201d<\/em>,(<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>) oggetto del capitolo che segue.<\/p>\n<p>In ogni caso, \u201c<em>per superare il vaglio di ammissibilit\u00e0\u201d, <\/em>l\u2019atto di appello dovrebbe avere ora<em> \u201cun contenuto vincolato di questo tenore: i) l\u2019appellante deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo)\u201d; \u201cii) l\u2019appellante deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo)\u201d; \u201ciii) l\u2019appellante deve spiegare perch\u00e9 assume che sia stata violata la legge, e quale legge, sostanziale o processuale (profilo censorio)\u201d; \u201civ) l\u2019appellante deve giustificare il rapporto di causa ad effetto fra violazione che deduce e l\u2019esito della lite (profilo di causalit\u00e0)\u201d<\/em>.(<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong><em> Il secondo filtro all\u2019appello civile: la ragionevole probabilit\u00e0 di accoglimento <\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il nuovo art. 348 <em>bis<\/em> c.p.c. stabilisce che \u201c<em>fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l&#8217;inammissibilit\u00e0 o l&#8217;improcedibilit\u00e0 dell&#8217;appello, l&#8217;impugnazione \u00e8 dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilit\u00e0 di essere accolta\u201d. <\/em>L\u2019innovazione non si applica nelle \u201c<em>cause\u201d<\/em> nelle quali \u201c<em>il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullit\u00e0 rilevabile d\u2019ufficio<\/em>\u201d, e per l\u2019appello avverso l\u2019\u201c<em>ordinanza<\/em>\u201d che decide il \u201c<em>procedimento sommario di cognizione<\/em>\u201d introdotto dalla legge n. 69\/2009.<\/p>\n<p>Il successivo art. 348 <em>ter<\/em> dispone che \u201cil <em>giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l&#8217;appello, a norma <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC0000015147,__m=document\">dell&#8217;articolo 348-bis<\/a>, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o pi\u00f9 atti di causa e il riferimento a precedenti conformi\u201d. <\/em>L\u2019ordinanza di inammissibilit\u00e0 pu\u00f2 essere pronunciata solo quando sia per l&#8217;impugnazione principale che per quella incidentale<em> \u201cricorrono i presupposti\u201d <\/em><a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC0000015147,__m=document\">dell&#8217;articolo 348 <em>bis<\/em><\/a><em>. <\/em><\/p>\n<p>Il nuovo art. 348 <em>ter<\/em> stabilisce poi anche che qualora sia <em>\u201cpronunciata l&#8217;inammissibilit\u00e0, contro il provvedimento di primo grado pu\u00f2 essere proposto\u201d <\/em>un<em> \u201cricorso per cassazione\u201d<\/em>. Peraltro,<em> \u201cquando l&#8217;inammissibilit\u00e0 \u00e8 fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata<\/em>\u201d, il ricorso per cassazione non pu\u00f2 essere proposto<em> \u201cper omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che \u00e8 stato oggetto di discussione tra le parti\u201d. <\/em>E la stessa improponibilit\u00e0 sussiste, fatta eccezione per i giudizi in cui deve intervenire il pubblico ministero, per il \u201c<em>ricorso per cassazione avverso la sentenza d&#8217;appello che conferma la decisione di primo grado\u201d. <\/em><\/p>\n<p>La <em>ratio<\/em> dell\u2019art. 348 <em>bis<\/em> \u00e8 la stessa dell\u2019art. 360 <em>bis<\/em>, introdotto per il ricorso in cassazione dalla legge n. 69\/2009,(<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>) e anche in questo caso la categoria processualistica dell\u2019inammissibilit\u00e0 \u00e8 impropriamente utilizzata: \u201c<em>l\u2019ammissibilit\u00e0 o meno di una domanda \u00e8 questione che attiene ai presupposti processuali dell\u2019impugnazione, non al merito, mentre la &lt;ragionevole probabilit\u00e0&gt; di accoglimento dell\u2019impugnazione attiene proprio al merito, ed \u00e8 un giudizio sulla fondatezza o meno dell\u2019azione proposta<\/em>\u201d.(<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>)<\/p>\n<p>Peraltro, questo secondo \u201cfiltro\u201d per gli appelli potrebbe non comportare un effettivo alleggerimento del lavoro delle corti d&#8217;appello: queste, per decidere se l&#8217;appello abbia o meno una ragionevole probabilit\u00e0 di essere accolto, dovranno comunque studiare a fondo l&#8217;intera causa.(<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>) Per converso, dovrebbe risultare aggravato il gi\u00e0 critico carico di lavoro della Cassazione.(<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>)<\/p>\n<p>Si tratta di un\u2019innovazione legislativa di incerta interpretazione(<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>) e che secondo alcuni \u201c<em>concede un margine di apprezzamento eccessivo al giudice dell\u2019impugnazione. A fronte di un sottilissimo strato di appelli manifestamente infondati sotto ogni cielo, vi sar\u00e0 la maggior parte dei casi in cui il giudizio d\u2019inammissibilit\u00e0 significher\u00e0 molte cose diverse, a secondo del temperamento e della volont\u00e0 del giudice che lo pronuncia\u201d.<\/em>(<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>)<\/p>\n<p>Va rilevato che \u00e8 stato modificato anche l\u2019art. 383 c.p.c. sulla \u201c<em>cassazione con rinvio<\/em>\u201d, con l\u2019aggiunta di un nuovo comma che dispone: \u201c<em>Nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall&#8217;articolo 382<\/em>\u201d &#8211; ovverosia per motivi diversi dalle <em>\u201cquestioni di giurisdizione e di competenza<\/em>\u201d &#8211; \u201c<em>rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull&#8217;appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza<\/em>\u201d, sul \u201c<em>giudizio di rinvio<\/em>\u201d. In tal modo, sembra in effetti possibile quello che \u00e8 stato considerato come un \u201c<em>folle giro di giostra<\/em>\u201d: \u201c<em>la sentenza di primo grado, appellabile, a) \u00e8 concretamente appellata; b) \u00e8 confermata ma non sostituita dalla declaratoria di inammissibilit\u00e0 dell\u2019appello; c) diviene a questo punto ricorribile per cassazione; d) viene impugnata con tale ricorso; e) a ricorso accolto, la causa viene rinviata al giudice dell\u2019appello che f) tratter\u00e0 la causa secondo le norme ordinarie con pronuncia di regolare sentenza; g) a sua volta ricorribile per cassazione<\/em>\u201d.(<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>)<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong><em> La limitazione alla produzione di nuove prove nell\u2019appello civile.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Non molti anni prima della riforma del 2012, il legislatore era gi\u00e0 intervenuto sull\u2019ammissibilit\u00e0 di nuove prove in appello. La legge n. 69\/2009 aveva infatti recepito la pi\u00f9 recente giurisprudenza della Cassazione secondo la quale l\u2019inammissibilit\u00e0 dei nuovi mezzi di prova si estendeva anche alle produzioni documentali.(<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>) Nel testo modificato dalla riforma del 2009, l\u2019art. 345, comma 3, c.p.c. disponeva infatti: \u201c<em>non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabili<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La legge n. 134\/2012, di conversione del d.l. n. 83\/2012, ha di nuovo modificato l\u2019art. 345, comma 3, c.p.c., eliminando l\u2019inciso \u201c<em>che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa\u201d.<\/em> In tal modo, l\u2019appello risulta ora \u201c<em>blindato contro la possibilit\u00e0 dell\u2019esperimento di una qualsivoglia fase istruttoria<\/em>\u201d, fatta salva la possibilit\u00e0 di una \u201c<em>rimessione in termini\u201d<\/em>, come previsto in generale dall\u2019art. 153, comma 2, c.p.c.(<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>)<\/p>\n<p>La reintroduzione nell\u2019art. 345 c.p.c., che gi\u00e0 escludeva le \u201c<em>domande nuove<\/em>\u201d, del divieto di \u201c<em>nuove eccezioni\u201d<\/em> (legge n. 353\/1990) e altres\u00ec la sempre pi\u00f9 rigida esclusione di \u201c<em>nuovi mezzi di prova<\/em>\u201d (legge n. 353\/1990, legge n. 69\/2009, d.l. n. 183\/2012) \u201c<em>restituiscono al giudizio di appello la natura di controllo e di rinnovazione del giudizio di primo grado sulla base dei medesimi elementi (revisio prioris instantiae), eliminando quegli elementi spuri che lo avevano avvicinato ad una sorta di prosecuzione di quel giudizio\u201d.<\/em>(<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>)<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong><em> L\u2019appello davanti alla Corte dei conti: due premesse<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Sull\u2019appello davanti alla Corte dei conti, va preliminarmente evidenziato che l\u2019art. 1, comma 5, del d.l. n. 453\/1993 convertito nella legge n. 19\/1994, modificato dal d.l. n. 543\/1996 convertito nella legge n. 639\/1996, stabilisce che &#8220;<em>nei giudizi in materia di pensioni, l\u2019appello \u00e8 consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermit\u00e0, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all\u2019aggravamento di infermit\u00e0 o lesioni<\/em>&#8220;. Queste limitazioni all\u2019ambito del giudizio comportano un chiaro distacco dal modello generale di appello dell\u2019ordinamento processuale: l\u2019appello in materia pensionistica davanti alla Corte dei conti <em>non<\/em> \u00e8 una impugnazione \u201ca critica libera\u201d &#8211; il <em>proprium<\/em> dell\u2019appello(<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>) &#8211; e si avvicina invece al ricorso per Cassazione.(<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>)<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, va anche e soprattutto rilevato che l\u2019art. 26 del r.d. n. 1038\/1933 tuttora richiama, per i \u201c<em>procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti<\/em>\u201d in genere, e quindi anche per i giudizi di appello, \u201c<em>le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati<\/em>\u201d da disposizioni speciali.(<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>) Com\u2019\u00e8 stato da tempo chiarito, si tratta di un rinvio che pone \u201c<em>un collegamento permanente tra i due complessi normativi, di guisa che ogni modificazione del codice comporta automaticamente un adattamento del regolamento di procedura<\/em>\u201d.(<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>)<\/p>\n<p>Peraltro, \u201c<em>la condizione per il richiamo alle norme del c.p.c. va riguardata sotto un duplice ordine di profili costituiti da una parte dall\u2019attitudine delle norme richiamate ad integrare, laddove carente, il sistema processuale di cui al ripetuto reg. n. 1038\/1933 e successive modificazioni, e dall\u2019altra dalla loro compatibilit\u00e0 ed adattabilit\u00e0 ad un ambito diverso da quello civilistico originariamente loro proprio<\/em>\u201d.(<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>)<\/p>\n<p>In sostanza, la presenza di una specifica disposizione di legge per il giudizio davanti alla Corte dei conti \u00e8 generalmente ritenuta sufficiente per escludere l\u2019applicabilit\u00e0 di disposizioni del codice di procedura civile successivamente intervenute, anche se pi\u00f9 \u201cfunzionali\u201d e\/o conformi ai principi costituzionali.(<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>)<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong><em> L\u2019applicabilit\u00e0 nei giudizi davanti alla Corte dei conti dell\u2019art. 348 bis c.p.c.. <\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Orbene, \u00e8 certamente non applicabile ai giudizi davanti alla Corte dei conti il \u201cfiltro\u201d della \u201c<em>ragionevole probabilit\u00e0\u201d <\/em>dell\u2019accoglimento dell\u2019appello previsto dal nuovo art. 348 <em>bis<\/em> c.p.c. (v. <em>supra<\/em> al capitolo 3).<\/p>\n<p>In primo luogo, va rilevato che \u201c<em>l\u2019udienza-filtro non \u00e8 strumento applicabile nelle cause in cui sia obbligatoria la presenza del Pubblico ministero (art. 348-bis, lett. &lt;a&gt;), quelle cio\u00e8 che si caratterizzano per una connotazione pubblicistica; e tale evenienza senza dubbio ricorre, come noto, in tutti giudizi in materia di contabilit\u00e0 pubblica (giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativa e contabile, giudizi di conto e anche quelli ad istanza di parte, di cui agli artt. 56 e segg. del t.u. n. 1214\/1934: v., in particolare, gli artt. 54, 56 e 58 del citato reg. proc.)\u201d.<\/em>(<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a>)<\/p>\n<p>In secondo luogo, e al di l\u00e0 delle incertezze interpretative\/applicative sulle nuove disposizioni dell\u2019art. 348 <em>bis<\/em> e dell\u2019art. 348 <em>ter<\/em> (v. <em>supra <\/em>al capitolo 3), \u00e8 comunque indubbio il collegamento tra queste due disposizioni. Ora, l\u2019art. 348 <em>ter<\/em> stabilisce che \u201c<em>quando \u00e8 pronunciata l&#8217;inammissibilit\u00e0, contro il provvedimento di primo grado pu\u00f2 essere proposto, a norma <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC00005029,__m=document\">dell&#8217;articolo 360<\/a>, ricorso per cassazione\u201d. <\/em>E poich\u00e9 contro le sentenze della Corte dei conti \u201c<em>il ricorso in cassazione \u00e8 ammissibile per i soli motivi inerenti alla giurisdizione\u201d <\/em>(art. 111, ultimo comma, Cost.) appare appunto indubbia, come si diceva, l\u2019inapplicabilit\u00e0 davanti alla stessa Corte (non solo dell\u2019art. 348 <em>ter<\/em> ma anche) dell\u2019art. 348 <em>bis <\/em>c.p.c.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong><em> L\u2019applicabilit\u00e0 nei giudizi davanti alla Corte dei conti del nuovo art. 342 c.p.c.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong>Sulla motivazione dell\u2019appello, l\u2019art. 98 del r.d. n. 1038\/1933 richiede \u201c<em>la specificazione dei motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame<\/em>\u201d. Secondo l\u2019interpretazione prevalente del rinvio alle disposizioni del codice di rito disposto dall\u2019art. 26 del r.d. n. 1038\/1933 (v. <em>supra<\/em> al capitolo 5), questa specifica disposizione avrebbe dovuto escludere l\u2019applicazione dell\u2019art. 342 c.p.c.<\/p>\n<p>Ritenendo evidentemente che la \u201c<em>specificazione dei motivi in fatto e in diritto<\/em>\u201d dell\u2019art. 98 del r.d. n. 1038\/1933 e \u201c<em>l\u2019esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell\u2019impugnazione<\/em>\u201d dell\u2019art. 342 c.p.c. (nel testo precedente la riforma del 2012) fossero locuzioni non incompatibili, la giurisprudenza ha invece spesso richiamato, nel valutare la sufficienza della motivazione degli appelli, ambedue le disposizioni: quella del regolamento di procedura e quella del codice di rito.(<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a>) Molto spesso, la giurisprudenza ha anzi richiamato solamente l\u2019art. 342 c.p.c.(<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>)<\/p>\n<p>Soprattutto, sono stati costantemente applicati i principi definiti dalla Corte di cassazione(<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>) secondo cui \u201c<em>la specificit\u00e0 dei motivi di appello prevista dall&#8217;art. 342 c.p.c. richiede che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell&#8217;appellante, in modo che alla parte volitiva del gravame si accompagni una parte appunto argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice\u201d.<\/em>(<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>)<\/p>\n<p>Orbene, sono state talora ritenute applicabili al processo contabile anche le nuove disposizioni del 2012 (v. <em>supra<\/em> al capitolo 2) che hanno modificato l\u2019art. 342 c.p.c.(<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>) Sennonch\u00e9, \u00e8 stato anche affermato che il \u201c<em>principio di specificit\u00e0 dei motivi di appello<\/em>\u201d previsto dall\u2019art. 98 del r.d. n. 1038\/1933 \u201c<em>si pone come del tutto analogo, quanto agli effetti pratici, a quello introdotto dalla legge n. 134\/2012 con la nuova formulazione dell\u2019art. 342 c.p.c<\/em>.\u201d; che \u201c<em>la forma e modalit\u00e0 di presentazione dell\u2019appello\u201d <\/em>ha<em> \u201cuna sua precisa e dettagliata regolamentazione nelle norme riguardanti il processo contabile<\/em>\u201d(<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a>); che \u201c<em>si tratta dunque, con tutta evidenza, di una disciplina complessiva che si pone come specifica e (sopra tutto) compiuta; di conseguenza, la normativa<\/em> <em>contenuta nel codice di rito &#8211; a prescindere dalla sua presunta difformit\u00e0 con quella del processo giuscontabile, di cui s\u2019\u00e8 detto innanzi, non appare in alcun modo applicabile<\/em>\u201d.(<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a>)<\/p>\n<p>A quest\u2019ultimo orientamento, sembra potersi obiettare che se il regime del r.d. n. 1038\/1933 sulla motivazione degli appelli fosse stato effettivamente \u201ccompiuto\u201d, e avesse escluso l\u2019applicazione di altre disposizioni, la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria della Corte dei conti non avrebbe avuto ragione di richiamare anche l\u2019art. 342 c.p.c., nel testo precedente la riforma del 2012 (v. <em>supra<\/em>). Sembra pertanto doversi invece ritenere che il nuovo testo dell\u2019art. 342 c.p.c. possa anche essere considerato come un\u2019esplicitazione delle modalit\u00e0 di \u201c<em>specificazione dei motivi in fatto e in diritto<\/em>\u201d dell\u2019art. 98 del r.d. n. 1038\/1933.(<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a>)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong> <em>L\u2019applicabilit\u00e0 nei giudizi davanti alla Corte dei conti del nuovo art. 345, comma 3, c.p.c.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Nel riformare l\u2019art. 345, comma 3, c.p.c., la legge n. 69\/2009 aveva fatta salva l\u2019ammissibilit\u00e0 di nuove prove e nuovi documenti anche ove il collegio li avesse ritenuti \u201c<em>indispensabili ai fini della decisione della causa<\/em>\u201d. Ma questa possibilit\u00e0 \u00e8 stata soppressa dall\u2019art. 54, comma 1, del d.l. n. 83\/2012 convertito nella legge n. 143\/2012, che ha conservato solo la possibilit\u00e0 di ammettere prove o documenti nuovi ove \u201c<em>la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile<\/em>\u201d (v. <em>supra<\/em>, al capitolo 4).<\/p>\n<p>Orbene, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto applicabili queste limitazioni anche al regime delle prove nei giudizi d\u2019appello davanti alla Corte dei conti.(<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a>)<\/p>\n<p>Fa eccezione una sentenza della Seconda Sezione, la n. 710\/2014: \u201c<em>N<\/em><em>ella pur scarna disciplina del giudizio d\u2019appello contenuta nel r.d. n. 1038\/1933 \u00e8 previsto, all\u2019art. 67 comma 1, che &lt;\u2026 ad istanza della parte pi\u00f9 diligente, il presidente della sezione, con suo decreto \u2026, fissa il giorno dell\u2019udienza ed il termine entro cui le parti possono presentare nuovi documenti e memorie difensive&gt;. Deve, quindi, affermarsi che il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti consente la presentazione di nuovi documenti in appello; e, ai sensi dell\u2019art. 26 dello stesso regolamento, tale espressa previsione prevale su quella (eventualmente difforme ratione temporis) recata dal codice di procedura civile. In definitiva, nei giudizi d\u2019appello celebrati dinanzi alla Corte dei conti non trova applicazione l\u2019art. 345 c.p.c. nella parte in cui preclude la produzione di nuovi documenti<\/em>\u201d. Ma si tratta di un orientamento che contrasta con l\u2019evoluzione dell\u2019ordinamento processuale, che ha sempre pi\u00f9 configurato l\u2019appello come mera <em>revisio prioris instantiae<\/em> e non come <em>novum iudicium<\/em> (v. <em>supra<\/em>, al capitolo 4). Inoltre, l\u2019art. 67, comma 1, del r.d. n. 1038\/1933 in realt\u00e0 non indica <em>quali<\/em> siano i \u201c<em>nuovi documenti<\/em>\u201d che possono essere presentati &#8211; e ancor meno che <em>tutti<\/em> i \u201c<em>nuovi documenti<\/em>\u201d possano essere prodotti <em>&#8211;<\/em> ma solo <em>quando<\/em> possono essere prodotti. In sostanza, una lettura sistematico-evolutiva dell\u2019art. 67 del r.d. n. 1038\/1933 non esclude e anzi richiede che la risalente disposizione si riferisca <em>ora<\/em> solamente ai \u201c<em>nuovi documenti<\/em>\u201d che la parte non aveva potuto produrre in primo grado \u201c<em>per causa a essa non imputabile<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Non potrebbe poi sostenersi la tesi, che peraltro almeno nella pi\u00f9 recente giurisprudenza non sembra in realt\u00e0 espressamente prospettata, secondo cui non solo i \u201c<em>nuovi documenti<\/em>\u201d, ma ogni nuova prova sarebbe ammissibile in appello, in ragione del carattere inquisitorio o sindacatorio del processo contabile.(<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a>) In effetti, l\u2019esistenza di un regime inquisitorio in primo grado non comporta di per s\u00e9 che lo stesso regime sussista anche per l\u2019acquisizione delle prove in appello: l\u2019art. 421 c.p.c. sul processo del lavoro, ad esempio, attribuisce al giudice ampi poteri istruttori d\u2019ufficio, ma gli stessi poteri non sono certamente ammessi nel giudizio d\u2019appello dall\u2019art. 437 c.p.c. Inoltre e soprattutto, ove fosse possibile chiedere e\/o disporre <em>ad libitum<\/em> l\u2019acquisizione di nuove prove nell\u2019appello contabile, questo sarebbe chiaramente un <em>novum iudicium<\/em>, sia pure sugli stessi fatti allegati in primo grado, laddove l\u2019appello \u201cmoderno\u201d ha invece sempre pi\u00f9 assunto le caratteristiche di una mera <em>revisio prioris instantiae<\/em> (v. <em>supra<\/em> al capitolo 4).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> G. Ludovici, <em>\u201cProva d\u2019appello: le ultime modifiche al codice di rito civile\u201d,<\/em> in <em><a href=\"http:\/\/www.iudicium.it\">www.iudicium.it<\/a>. <\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Pagni, \u201c<em>Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva<\/em>\u201d, in Foro Italiano 2012 V, pag. 299, evidenziava che<em> \u201cla durata di un giudizio in corte d\u2019appello, dove di solito non si svolge alcuna istruttoria, \u00e8 superiore a quella dei giudizi di primo grado\u201d<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le ragioni di questi ritardi venivano spesso ravvisate nell\u2019<em>\u201cintroduzione generalizzata del giudice unico di primo grado\u201d <\/em>a seguito della quale,<em> \u201ca parte le pronunce del giudice di pace, dal 2000 in poi gli appelli contro le sentenze di primo grado confluiscono tutti nelle omonime corti, rimaste, per\u00f2, immutate nelle sedi, nel numero dei magistrati addetti e nel personale ausiliario\u201d<\/em>: G. Monteleone, \u201c<em>Proposte concrete per salvare l\u2019appello civile\u201d,<\/em> in <em>www.iudicium.it<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> R. Caponi, <em>\u201cLa riforma dell\u2019appello civile<\/em>\u201d, in Foro Italiano 2012, V, pag. 294.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> In tal senso, v. gi\u00e0, <em>ex aliis<\/em>, Cass. n. 16\/2000 (SS.UU.), n. 5493\/2001, n. 24834\/2005, n. 11935\/2011, n. 23299\/2011 (SS.UU).<\/p>\n<p>E\u2019 chiara \u201c<em>l\u2019importanza a livello di conseguenze pratiche di classificare un vizio come inammissibilit\u00e0 o come nullit\u00e0; la nullit\u00e0 infatti \u00e8 suscettibile di sanatoria retroattiva o non retroattiva e di per s\u00e9 non preclude mai la riproposizione dell\u2019appello, l\u2019inammissibilit\u00e0 \u00e8 una sanzione molto pi\u00f9 rigida che, una volta pronunciata, lascia spazio solo alla proposizione di altri mezzi di impugnazione (revocazione, regolamento di competenza, ecc.), se i termini non sono ancora decorsi\u201d<\/em>: A. Proto Pisani, \u201c<em>Lezioni di diritto processuale civile<\/em>\u201d, Napoli 2014, pagg. 497 e segg.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> B. Sassani, \u201c<em>Lineamenti del processo civile italiano\u201d<\/em>, Milano 2014, pagg. 529 e seg.<\/p>\n<p>Per l\u2019A., le prime applicazioni delle nuove disposizioni sui motivi di appello hanno mostrato che \u201c<em>non esiste ormai pi\u00f9 appellato che non impieghi pagine e pagine della propria comparsa di risposta a contestare l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019appello sotto il profilo della sua ammissibilit\u00e0 dal modello legale. Di qui lo sforzo dell\u2019appellante di ricapitolare in maniera puntigliosa tutti i passaggi della sentenza di primo grado, cosa che si risolve normalmente in un allungamento del testo scritto, in ripetizioni e appesantimenti che scatenano, a loro volta, la caccia all\u2019omissione (una caccia a cui partecipa, oltre l\u2019appellato, anche il giudice, spesso animato dalla &#8211; poco professionale ma molto umana &#8211; speranza di liberarsi di complesse questioni di merito con un\u2019agevole dichiarazione di inammissibilit\u00e0)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> <em>Ex aliis<\/em>, M. Fabiani, \u201c<em>Oggetto e contenuto dell&#8217;appello civile\u201d<\/em>, in Foro Italiano, 2012, V, pag. 284.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> M. Fabiani, <em>op. cit.<\/em>, pagg. 284 e seg.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> L\u2019art. 360 <em>bis<\/em> stabilisce che il ricorso per cassazione \u201c<em>\u00e8 inammissibile<\/em>\u201d allorch\u00e9 \u201c<em>il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l\u2019esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l\u2019orientamento della stessa\u201d<\/em>, oppure \u201c<em>quando \u00e8 manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> G. Impagnatiello, <em>\u201cIl &lt;filtro&gt; di ammissibilit\u00e0 dell\u2019appello<\/em>\u201d, in Foro Italiano, 2012, V, pag. 284.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> G. Monteleone, \u201c<em>Il processo civile in mano al governo dei tecnici<\/em>\u201d, in <em><a href=\"http:\/\/www.judicium.it\">www.judicium.it<\/a>. <\/em><\/p>\n<p>Per G. Scarselli<em>, <\/em>\u201c<em>Sul nuovo filtro per proporre appello<\/em>\u201d, in Foro Italiano 2012, V, pag. 287,<em> \u201cse nessun giudice dell\u2019appello penser\u00e0 di poter dichiarare inammissibile una impugnazione senza lo studio scrupoloso del fascicolo, questa riforma \u00e8 inutile; mentre se qualche giudice penser\u00e0 di poter dichiarare l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019impugnazione con uno sguardo superficiale delle carte, allora questa riforma \u00e8 dannosa, assai dannosa\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> <em>Ex aliis<\/em>, G. Monteleone, <em>op. ult. cit.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Basti considerare che l\u2019ordinanza della Seconda Sezione della Cassazione n. 223\/2015 ha rilevato che \u201c<em>sull&#8217;impugnabilit\u00e0 dell&#8217;ordinanza di filtro si registra un contrasto di giurisprudenza\u201d. <\/em>Infatti<em>, \u201csecondo un orientamento (Sez. 6^-2, 27 marzo 2014, n. 7273), l&#8217;ordinanza di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;appello ex art. 348 ter c.p.c., se emanata nell&#8217;ambito suo proprio, cio\u00e8 per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non \u00e8 ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacch\u00e9 il medesimo art. 348 ter, comma 3, consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado; viceversa, tale ordinanza \u00e8 ricorribile per cassazione ove dichiari l&#8217;inammissibilit\u00e0 dell&#8217;appello per ragioni processuali, essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;appello per questioni di rito non pu\u00f2 essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell&#8217;art. 348 bis c.p.c., deve essere pronunciata con sentenza\u201d. <\/em>Invece,<em> \u201csecondo un altro orientamento (Sez. 6^-3, 17 aprile 2014, n. 8940), il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non \u00e8 mai esperibile avverso l&#8217;ordinanza che dichiari l&#8217;inammissibilit\u00e0 dell&#8217;appello ex art. 348 bis c.p.c., e ci\u00f2 a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne \u00e8 consentita l&#8217;adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all&#8217;esperibilit\u00e0 del ricorso ordinario, la lettera dell&#8217;art. 348 ter c.p.c., comma 3, (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitivit\u00e0 dell&#8217;ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, della quale si chiede tutela, e non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l&#8217;appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti, nonch\u00e9 al rispetto delle regole processuali fissate dall&#8217;art. 348 ter c.p.c.\u201d.<\/em> Pertanto, l\u2019ordinanza n. 223\/2015 ha rimesso \u201c<em>gli atti al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione dei ricorsi riuniti alle Sezioni Unite<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Nel momento in cui vengono redatti questi appunti, non risulta ancora pubblicata la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> <em>Ex aliis<\/em>, R, Caponi, op. cit., pag. 293.<\/p>\n<p>Per G. Verde, \u201c<em>Diritto Processuale civile<\/em>\u201d II, Bologna 2015, pag. 208, \u201c<em>la garanzia del doppio grado diventa del tutto aleatoria, non essendoci alcun controllo avverso la decisione del secondo giudice che apoditticamente affermi che le questioni poste a base della decisione impugnata non hanno ragionevole probabilit\u00e0 di essere accolte. E se tali questioni fossero di natura prevalentemente fattuale, verrebbe meno qualsiasi controllo, escluso anche quello della Corte di cassazione\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Sulle prime applicazioni della riforma, L. Viola, \u201c<em>Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali<\/em>\u201d, in <em>www.altalex.com<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> B. Sassani, <em>op. cit<\/em>., pag. 560.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Cass. n. 8202 e n. 8203\/2005 (SS.UU), n. 217\/2007, n. 5323\/2007, n. 9274\/2008, n. 12652\/2008 etc.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> B. Sassani, <em>op. cit.,<\/em> pagg. 543 e segg.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> C. Mandrioli &#8211; A. Carratta, \u201c<em>Corso di diritto processuale civile\u201d<\/em> II, Torino 2010, pag. 270.<\/p>\n<p>Nello stesso senso, G. Verde, <em>op. cit.<\/em>, pag. 218.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> <em>Ex multis<\/em>, A. Proto Pisani, op.cit., pag. 484.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Gi\u00e0 la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10\/QM\/1998 aveva rilevato che, al di l\u00e0 del <em>nomen iuris<\/em> usato, con la limitazione ai soli motivi di diritto il legislatore non aveva \u201c<em>inteso dare ingresso, nella materia pensionistica, ad un vero e proprio giudizio d\u2019appello, ma ad un giudizio dai contenuti pi\u00f9 limitati<\/em>\u201d, assimilabile piuttosto a quello davanti alla Corte di Cassazione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Con sentenza n. 41\/1973, La Corte Costituzionale ha riconosciuto valore di legge al r.d. n. 1038\/933, emanato in attuazione della delega contenuta nell&#8217;art. 32 della legge n. 255\/1933.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> <em>Ex multis<\/em>, Sezioni Riunite, n. 60\/1958.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> <em>Ex aliis<\/em>, Sezioni Riunite n. 23\/QM\/1998.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> Ad esempio: per la proposizione del ricorso per revocazione, viene comunemente ritenuto tuttora applicabile il \u201c<em>termine di tre anni<\/em>\u201d, con l\u2019aggiunta di ripetute sospensioni durante il periodo feriale in applicazione della legge n. 742\/1969, previsto dall\u2019 in applicazione dell\u2019art. 68 del r.d. n. 1214\/1934: un termine manifestamente contrastante con la \u201c<em>ragionevole durata<\/em>\u201d del processo richiesta dall\u2019art. 111, comma 2, della Costituzione.<\/p>\n<p>Il principio non risulta peraltro sempre seguito. Ad esempio, \u00e8 da tempo disapplicato l\u2019art. 23 del r.d.\u00a0 n. 1038\/1933, secondo il quale \u201c<em>la decisione deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo, fatta dal segretario in una delle udienze successive al giorno in cui la decisione stessa \u00e8 stata firmata e depositata in segreteria. In caso di urgenza pu\u00f2 essere pubblicata nella stessa udienza<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> Prima Sezione d\u2019appello n. 31\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> <em>Ex aliis<\/em>: Prima Sezione n. 482\/2012; Seconda Sezione n. 301\/2013, n. 452\/2013, n. 649\/2013, n. 758\/2013, n. 61\/2014, n. 81\/2014, n. 84\/2014, n. 90\/2014, n. 100\/2014, n. 103\/2014, n. 110\/2014, n. 114\/2014, n. 115\/2014, n. 202\/2014, n. 310\/2014, n. 551\/2014, n. 767\/2014, n. 773\/2014, n. 25\/2015, n. 103\/2015, n. 129\/2015, n. 244\/2015; Terza Sezione n. 257\/2012; Sezione Appello Sicilia n. 103\/2014, n. 409\/2014, n. 311\/2014, n. 404\/2014, n. 409\/2014, n. 432\/2014, n. 59\/2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> In tal senso, <em>ex aliis<\/em>: Prima Sezione n. 871\/2014; Seconda Sezione n. 135\/2010, n. 155\/2010, n. 381\/2012, n. 445\/2012, n. 775\/2013, n. 781\/2013, n. 50\/2014, n. 342\/2014; Terza Sezione 27\/2010, n. 394\/2010, n. 397\/2010, n. 373\/2011, n. 223\/2012, n. 299\/2012, n. 348\/2012, n. 648\/2012, n. 780\/2012, n. 378\/2013, n. 3\/2014, n. 87\/2014, n. 165\/2014, n. 433\/2014; Sezione Appello Sicilia n. 5\/2013, n. 185\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> V., <em>ex multis<\/em>, Cass. n. 12984\/2006, n. 9244\/2007, n. 23299\/2011 (SS.UU.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> Seconda Sezione n. 155\/2010. V. anche, <em>ex aliis<\/em>, Prima Sezione n. 514\/2010, n. 482\/2012; Seconda Sezione n. 307\/2012, n. 458\/2013, n. 532\/2013, n. 115\/2014, n. 342\/2014, n. 767\/2014, n. 25\/2015, n. 32\/2015, n. 103\/2015; Terza Sezione n. 223\/2012, n. 257\/2012, n. 3\/2014, n. 87\/2014, n. 165\/2014, n. 433\/2014; Sezione Appello Sicilia n. 5\/2013, n. 409\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> Prima Sezione n. 871\/2014; Seconda Sezione n. 342\/2014; Sezione Appello Sicilia n. 185\/2014, n. 311\/2014, n. 404\/2014, n. 432\/2014, n. 59\/2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> Vengono richiamati in particolare: l\u2019art. 98 del r.d. n. 1038\/1933, per il quale l\u2019appello, \u201c<em>fermo il disposto degli articoli 1 e 2<\/em>\u201d, deve \u201c<em>contenere l&#8217;indicazione dei capi della decisione, per i quali s&#8217;intende appellare, e la specificazione dei motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame<\/em>\u201d; l\u2019art. 1 dello stesso r.d., per il quale \u201c<em>l<\/em><em>e istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla corte dei conti devono contenere il nome, il cognome, il domicilio o la residenza o dimora dell&#8217;attore e del convenuto, la esposizione dei fatti e la qualit\u00e0 nella quale furono compiuti, l&#8217;oggetto della domanda e l&#8217;indicazione dei titoli su cui \u00e8 fondata\u201d<\/em>; il successivo art. 2, che disciplina la firma degli \u201c<em>atti che promanano dal procuratore generale\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> Prima Sezione n. 31\/2014, <em>idem<\/em> n. 38\/2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> Non dissimilmente, in sostanza, da quanto gi\u00e0 avviene per l\u2019errore di fatto utile ai fini della revocazione. La nozione di \u201c<em>errore di fatto<\/em>\u201d, previsto dall\u2019art. 68 del r.d. n. 1214\/1934 come motivo di revocazione delle decisioni ma in quella sede non meglio specificato, \u00e8 infatti definita dall\u2019art. 395, n. 4, c.p.c., pacificamente ritenuto applicabile anche nei giudizi davanti a questa Corte per il rinvio dell\u2019art. 26 del r.d. n. 1038\/1933. Si tratta, stabilisce il codice di rito, di \u201c<em>un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi \u00e8 questo errore quando la decisione \u00e8 fondata sulla supposizione di un fatto la cui verit\u00e0 \u00e8 incontrastabilmente esclusa, oppure quando \u00e8 supposta l\u2019inesistenza di un fatto la cui verit\u00e0 \u00e8 positivamente stabilita, e tanto nell\u2019uno quanto nell\u2019altro caso se il fatto non costitu\u00ec un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Prima Sezione n. 518\/2009, n. 182\/2010, n. 992\/2014; Seconda Sezione n. 566\/2009, n. 558\/2014; Terza Sezione n. 75\/2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> E\u2019 tuttora previsto che il collegio giudicante possa disporre di ufficio tutte le prove \u201c<em>che creder\u00e0 del caso<\/em>\u201d (art. 15 del r.d. n. 1038\/1933) e ammettere i \u201c<em>mezzi istruttori che ritenga necessari<\/em>\u201d (art. 73 del r.d. n. 1214\/1934).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La riforma dell\u2019appello civile e l\u2019appello davanti alla Corte dei conti. Appunti. di Stefano Imperiali, Presidente di sezione della Corte dei conti \u00a0 La crisi dell\u2019appello civile e la riforma del 2012. L\u2019appello civile era da tempo considerato come \u201cuna sorta di salle des pas perdus\u201d in cui i giudizi \u201csostano per anni (di media [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[22,1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-753","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-corte-dei-conti","7":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/753"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=753"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/753\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":755,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/753\/revisions\/755"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=753"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=753"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=753"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}