{"id":769,"date":"2015-09-15T20:58:22","date_gmt":"2015-09-15T18:58:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=769"},"modified":"2015-09-15T20:58:22","modified_gmt":"2015-09-15T18:58:22","slug":"analisi-critica-dello-ius-superveniens-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/analisi-critica-dello-ius-superveniens-costituzionale\/","title":{"rendered":"Analisi critica dello ius superveniens costituzionale"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-649 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2-300x288.jpg\" alt=\"Libri2\" width=\"300\" height=\"288\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2-300x288.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2.jpg 645w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><strong><em>Analisi critica dello ius superveniens costituzionale: nota minima alla sentenza n. 178 del 2015 sul cosiddetto sbocco degli stipendi pubblici.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>del <strong>Ten. Col. Sebastiano La Piscop\u00eca<\/strong>, cultore di giurisprudenza costituzionale.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>C\u2019era grande attesa per l\u2019esito del giudizio di (in)costituzionalit\u00e0 sulle norme che hanno \u201csospeso\u201d dal 2010, <em>ex abrupto<\/em>, sia la concertazione ministeriale per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti, sia la progressione economica automatica del personale di vari comparti, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico <em>ex<\/em> art. 3 del D.lgs. 165\/2001<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La lettura delle motivazioni della sentenza n. 178\/2015 ha suscitato grande interesse, per\u00f2, non solo tra i beneficiari delle norme censurate dal giudice delle leggi, bens\u00ec anche tra gli studiosi dell\u2019evoluzione diacronica delle tecniche argomentative utilizzate dalla somma giurisprudenza costituzionale<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>La presente nota minima sfiorer\u00e0, senza pretese di esaustivit\u00e0 sistematica, alcuni passaggi ritenuti significativi al fine di commentare, con il massimo rispetto dovuto per il giudice delle leggi, alcuni salienti profili processuali e sostanziali della sentenza in rassegna.<\/p>\n<p>Per inquadrare normativamente il <em>casus, <\/em>rammentiamo che il Tribunale ordinario di Roma in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato nel 2013 la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> e dell\u2019art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, prospettando la violazione degli artt. 2, 3, primo comma, 35, primo comma<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>, 36, primo comma<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>, 39, primo comma<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>, e 53 della Costituzione<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> e che il Tribunale ordinario di Ravenna, anch\u2019esso in funzione di giudice del lavoro, ha analogamente sollevato, un anno pi\u00f9 tardi, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010 e dell\u2019art. 16, comma 1, lettere b) e c), del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53 della Costituzione.<\/p>\n<p>La normativa impugnata, nei termini esposti dai giudici rimettenti concerne quindi, normativamente, le previsioni del d.l. n. 78 del 2010 e del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui sacrificano la libert\u00e0 di accedere alla contrattazione collettiva e circondano di limiti rigorosi l\u2019incremento delle retribuzioni nel lavoro pubblico.<\/p>\n<p>In buona sostanza le parti intervenute nel giudizio, tra cui si annoverano importanti sindacati dei lavoratori, rivendicano con il \u00a0<em>favor<\/em> dei giudici rimettenti, che la sospensione della contrattazione collettiva determina una interruzione delle procedure negoziali che si propongono di garantire la proporzionalit\u00e0 tra il lavoro prestato e la retribuzione dovuta.<\/p>\n<p>In via preliminare il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha disatteso le eccezioni pregiudiziali mosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo soddisfatto il requisito dell\u2019incidentalit\u00e0 in quanto l\u2019esame della questione di legittimit\u00e0 costituzionale rappresenterebbe l\u2019antecedente ineludibile per giungere all\u2019accertamento del diritto (art. 39, primo comma, Cost.), invocato dalla parte ricorrente.<\/p>\n<p>Tali considerazioni confermerebbero la rilevanza della questione, poich\u00e9 il diritto della parte ricorrente ad avviare la contrattazione discenderebbe, appunto, dal vaglio di costituzionalit\u00e0 della norma in esame.<\/p>\n<p>Il prefato giudice rimettente evidenzia, quindi, che la sospensione della contrattazione sui trattamenti retributivi fino al 31 dicembre 2014<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> si accompagna all\u2019impossibilit\u00e0 di qualsivoglia recupero, in quanto si riscontra un prolungamento dei limiti posti all\u2019autonomia collettiva. Peraltro, tali limiti confliggerebbero con il dettato degli artt. 35, primo comma, 36, primo comma, e 39, primo comma della Costituzione.<\/p>\n<p>Le disposizioni censurate, inoltre, si porrebbero in contrasto con l\u2019art. 3, primo comma della Costituzione, anche in relazione all\u2019art. 2 della carta. Le misure di risanamento sarebbero, infatti, destinate a ripercuotersi sulle retribuzioni dei soli pubblici dipendenti, cos\u00ec violando il principio di eguaglianza tra i cittadini e il dovere di solidariet\u00e0 politica, sociale ed economica di cui agli artt. 3, primo comma, e 2 della Costituzione. Tale dovere di solidariet\u00e0, difatti, non potrebbe non gravare sull\u2019intera comunit\u00e0.<\/p>\n<p>In particolare, il summenzionato giudice osserva che \u201c<em>la sospensione delle procedure contrattuali riguardanti gli incrementi retributivi, protraendosi fino al 31 dicembre 2014, con esclusione di ogni possibilit\u00e0 di recupero e di ogni adeguamento dell\u2019indennit\u00e0 di vacanza contrattuale, interrompe la dinamica retributiva, senza presentare quei caratteri di eccezionalit\u00e0 e di temporaneit\u00e0 che la Corte costituzionale ha ritenuto imprescindibili nel vagliare analoghe misure di contenimento della spesa pubblica<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n<p>Alcune Organizzazioni sindacali si esercitano, in via preliminare, nel tentare di dimostrare delle sostanziali analogie tra il blocco della contrattazione collettiva ed il prelievo tributario, secondo cui la norma impugnata istituirebbe, in spregio all\u2019art. 53 della Costituzione, una indebita captazione fiscale volta a pregiudicare il diritto dei lavoratori a percepire una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro svolto, in violazione dei princ\u00edpi di affidamento, di buona fede e di eguaglianza sostanziale, ma l\u2019alta Corte rammenta che \u201c<em>gli elementi indefettibili della prestazione tributaria, enucleati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, si identificano, per un verso, nella presenza di una disciplina legale, finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico. Per altro verso, a definire la natura tributaria concorre l\u2019elemento teleologico.<\/em><\/p>\n<p><em>In particolare, le risorse derivanti dal prelievo e connesse a un presupposto economicamente rilevante, idoneo a porsi come indice della capacit\u00e0 contributiva, devono essere destinate a \u00absovvenire le pubbliche spese\u00bb (sentenza n. 310 del 2013, punto 11. del Considerato in diritto).\u201d<\/em> <a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> Va da s\u00e9 che caduta la costruzione analogica della parte ricorrente circa la natura tributaria del \u201cblocco\u201d, anche le censure di violazione dell\u2019art. 53 Cost. perdono consistenza.\u201d.<\/p>\n<p>I sindacati adombrano, poi, come pure il giudice rimettente del Tribunale di Ravenna, una sorta di disparit\u00e0 di trattamento tra i lavoratori privati ed i lavoratori pubblici, oltre che alcune diversit\u00e0 applicative delle norme in giudizio tra i lavoratori pubblici contrattualizzati ed i lavoratori in regime di diritto pubblico <em>ex<\/em> art. 3 del D.lgs. n. 165\/2001.<\/p>\n<p>Il punto 9.2 del considerato in diritto della sentenza in esame \u00e8 lapidariamente chiaro in merito.<\/p>\n<p>\u201c<em>La disciplina impugnata, che non lascia indenne il personale della carriera diplomatica (sentenza n. 304 del 2013) menzionato come termine di paragone dal giudice ravennate, persegue l\u2019obiettivo di un risparmio di spesa, che \u00abopera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica \u2013 sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono\u00bb (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.5. del Considerato in diritto).<\/em><\/p>\n<p><em>I giudici rimettenti non tengono conto della diversit\u00e0 degli statuti professionali delle categorie appartenenti al lavoro pubblico e comparano fattispecie dissimili, che non possono fungere da utile termine di raffronto. <\/em><\/p>\n<p><em>Il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in s\u00e9guito all\u2019estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.<\/em><\/p>\n<p><em>La medesima eterogeneit\u00e0 dei termini posti a raffronto connota l\u2019area del lavoro pubblico contrattualizzato e l\u2019area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale. Tale eterogeneit\u00e0 preclude ogni plausibile valutazione comparativa sul versante dell\u2019art. 3, primo comma, Cost. e risalta ancor pi\u00f9 netta in ragione dell\u2019irriducibile specificit\u00e0 di taluni settori (forze armate, personale della magistratura), non governati dalla logica del contratto<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\"><strong>[12]<\/strong><\/a> e indicati dal giudice ravennate come tertia comparationis. Si valorizza in tal modo una funzione solidaristica delle misure adottate, strettamente collegata all\u2019eccezionalit\u00e0 della situazione economica generale, in piena armonia con il dettato dell\u2019art. 2 Cost.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Rimanendo nelle argomentazioni della Corte, si evidenzia, con riferimento all\u2019art. 9 del d.l. n. 78\/2010 &#8211; cardine della compressione dei diritti del personale in regime di diritto pubblico dotato di assetto stipendiale dirigenziale &#8211; che il giudice delle leggi ha gi\u00e0 avuto modo di affrontare l\u2019assetto normativo della prefata disposizione, illustrandone portata, margini e profili di costituzionalit\u00e0 (pro-tempore) nel dispositivo di altre importanti sentenze quali la n. 219\/2014<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a> e la n. 310\/2013<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>.<\/p>\n<p>Si \u00e8 precisato, in tali occasioni che le prospettive necessariamente pluriennali del ciclo di bilancio non consentono analogie con situazioni risalenti in cui le manovre economiche si ponevano obiettivi temporalmente delimitati.<\/p>\n<p>A tale riguardo, la Corte ha valorizzato \u00ab<em>[l]a recente riforma dell\u2019art. 81 Cost., a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l\u2019attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell\u2019articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l\u2019introduzione, tra l\u2019altro, di regole sulla spesa, e dell\u2019art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell\u2019art. 119 Cost.<\/em>\u00bb (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.4. del Considerato in diritto).<\/p>\n<p>Con specifico riguardo alla dell\u2019art. 81 della Costituzione l\u2019autore avr\u00e0 modo &#8211; nella parte conclusiva di questa beve nota &#8211; di esporre alcune considerazioni che vanno al di l\u00e0 di una semplice analisi sostanziale della <em>ratio decidendi<\/em> della sentenza in argomento.<\/p>\n<p>Pienamente condivisibile appare poi l\u2019impianto giurisprudenziale che evidenzia la non protraibilit\u00e0 <em>sine die <\/em>dei periodi di sospensione delle procedure negoziali e contrattuali: ci\u00f2 evidenzia l\u2019irragionevolezza (da parte del legislatore) del bilanciamento tra principi costituzionali in assenza di un limite temporale definito e certo.<\/p>\n<p>Con specifico riferimento ai limiti temporali di ragionevolezza del summenzionato bilanciamento, si evidenzia come al punto 12.1 del considerato in diritto, la sentenza n. 178\/2015 abbia anche menzionato espressamente la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011\/85\/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri) che corrobora la necessit\u00e0 di considerare le politiche di bilancio in una dimensione pluriennale, puntualizzando che \u00ab<em>la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale<\/em>\u00bb.<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a><\/p>\n<p>Alla stregua di tali rilievi, la Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure\u00a0 dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilit\u00e0 di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto).<\/p>\n<p>In buona sostanza, la natura pluriennale delle politiche di bilancio, evidenzia una spiccata dimensione programmatica della contrattazione collettiva che, in presenza di una congiuntura economica sfavorevole, giustifica, secondo il criterio definito dall\u2019autore del <em>tempus economicus regit legem<\/em>, la legittimit\u00e0 delle misure ricordate, oltre che per la prospettiva programmatica ora esposta, per la ragionevolezza che ne ispira le linee direttrici.<\/p>\n<p>Al punto 14.1 del considerato in diritto, la sentenza in esame ribadisce, tuttavia, con riferimento alla mutata situazione economica congiunturale, che \u201c<em>in linea di principio (\u2026) l\u2019emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non pu\u00f2 avvalorare un irragionevole protrarsi del \u201cblocco\u201d delle retribuzioni. Si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalit\u00e0 della retribuzione, riferito alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro svolto (sentenza n. 124 del 1991, punto 6. del Considerato in diritto). Tale criterio \u00e8 strettamente correlato anche alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, ed \u00e8 destinato a proiettarsi positivamente nell\u2019orbita del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)<\/em>.\u201d.<\/p>\n<p>Tale importante statuizione di principio sembra quindi preludere ad una importante menzione nel dispositivo della sentenza, ad una declaratoria di incostituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 36 della Costituzione, ma, come vedremo, cos\u00ec non \u00e8.<\/p>\n<p>Il giudice delle leggi si sofferma ampiamente, invece, sull\u2019articolo 39 primo comma statuendo che \u201c<em>Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libert\u00e0 sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e gi\u00e0 vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all\u2019interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma,Cost.)<\/em>.\u201d<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a><\/p>\n<p>Sarebbe stato bello se la Corte Costituzionale avesse anche citato, al riguardo, l\u2019art. 8 del Regolamento (UE) n. 472\/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 intitolato \u201cCoinvolgimento delle parti sociali e della societ\u00e0 civile\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019importanza della norma richiamata non sfugge agli analisti pi\u00f9 attenti.<\/p>\n<p>Tale<em> Regolamento sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficolt\u00e0 per quanto riguarda la loro stabilit\u00e0 finanziaria nella zona euro<\/em>, che nell\u2019ambito della riforma generale della <em>governance<\/em> economica dell\u2019Unione si colloca nel cosiddetto \u201ctwo pack\u201d<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>, evidenzia l\u2019importante necessit\u00e0 di \u201csentire\u201d le parti sociali al fine di creare il massimo consenso possibile.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in dettaglio, il summenzionato art. 8 del Regolamento n. 472\/2013 cos\u00ec recita : \u201c<em>Nella preparazione dei suoi progetti dei programmi di aggiustamento macroeconomico, uno Stato membro consulta le parti sociali e le organizzazioni della societ\u00e0 civile interessate al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito ai relativi contenuti.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Va osservato, al riguardo, che gli interventi legislativi d\u2019urgenza utilizzati in fattispecie hanno, invece, per utilizzare la stessa terminologia della Corte<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>, \u201cannichilito la libert\u00e0 sindacale\u201d di cui all\u2019art. 39, primo comma della Costituzione sul quale \u00e8 \u201ccaduta l\u2019impalcatura difensiva\u201d dell\u2019Avvocatura dello Stato.<\/p>\n<p>L\u2019autore tenter\u00e0 ora di comprendere le ragioni dello schema decisorio della Corte raffrontando, anche in via analogica, la sentenza in rassegna sia all\u2019importante sentenza n. 70\/2015 che ha censurato il blocco della rivalutazione dei provvedimenti pensionistici disposto nel 2011 dal Governo Monti, sia alla sentenza n. 10 del 2015 sulla cosiddetta <em>Robin Tax<\/em><a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>.<\/p>\n<p>Autorevole dottrina<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>, sulle motivazioni che hanno \u201coriginato il diritto agli arretrati\u201d per i pensionati ha avuto modo di precisare che \u201c<em>proprio il riferimento alla non definitivit\u00e0 della riduzione dell&#8217;adeguamento del trattamento pensionistico, ha impedito alla Corte di applicare al caso in questione quel principio elaborato recentemente dalla stessa Corte nella sentenza n. 10 del 2015 in ordine alla delimitazione degli effetti temporali dell&#8217;annullamento a partire dal momento della pubblicazione della sentenza stessa. Infatti, \u00e8 chiaro che tale delimitazione avrebbe determinato in concreto proprio ci\u00f2 che nel caso di specie viene sanzionato dalla Corte, cio\u00e8 la definitiva soppressione dell&#8217;adeguamento per il periodo di tempo gi\u00e0 disciplinato dalla legge. In altre parole, se la Corte avesse circoscritto il suo intervento, rendendo l&#8217;annullamento efficace soltanto ex nunc, sarebbe incorsa nello stesso vizio di costituzionalit\u00e0 sulla cui base ha pronunciato la sentenza in esame.\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La particolarit\u00e0 notata dall\u2019autore \u00e8 che nella sentenza n. 70\/2015 c\u2019\u00e8 un inevitabile riferimento esplicito all\u2019art. 38 della Costituzione che di fatto struttura la tecnica argomentativa della Corte, mentre nella sentenza n. 178\/2015 il riferimento alle censure dell\u2019art. 36, primo comma \u00e8 opinabilmente e marginalmente relegato ad una \u201cassenza di dimostrazione del contrario\u201d<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p>Infatti il punto 14.1 del considerato in diritto della sentenza n. 178\/2015 recita: \u201c<em>A questo riguardo, l\u2019ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Ravenna non offre una dimostrazione puntuale del \u00abmacroscopico ed irragionevole scostamento\u00bb, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 126 del 2000, punto 5. del Considerato in diritto), in difetto di un principio cogente di costante allineamento delle retribuzioni, denota il contrasto della legge con il precetto dell\u2019art. 36, primo comma, Cost.\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Orbene, pur tralasciando le colorite aggettivazioni che la Corte<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a> riserva<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a> all\u2019indimostrata tesi per cui un una fortissima carenza organica causata dal blocco del <em>turn over<\/em> genera un inevitabile aumento del carico di lavoro, ad avviso dell\u2019autore<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a>, va notato che il \u201cglissare\u201d<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a> sull\u2019art. 36 della Carta adombra il dubbio che la tecnica argomentativa della Corte costituzionale \u201cschivi\u201d il principio della proporzionalit\u00e0 della retribuzione alla qualit\u00e0 e quantit\u00e0 del lavoro svolto, per evitare &#8211; con una sentenza di \u201cincostituzionalit\u00e0 sopravvenuta\u201d<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a> &#8211; l\u2019inevitabile corollario dell\u2019infondatezza di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie o, in parole semplici, \u201cil pagamento degli arretrati\u201d<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, come per la menzionata sentenza n. 10\/2010 (che ha evitato ai ricorrenti la restituzione dei tributi versati), autorevole dottrina<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a> ha intravisto un caso di \u201cipergiurisdizionalismo\u201d della Corte, non sembra inopinabile che anche nella sentenza n. 178\/2015 possa rinvenirsi una sorta <em>ius superveniens<\/em> in carenza di motivazione specifica sulla irretroattivit\u00e0 della sentenza.<\/p>\n<p>Se infatti la sentenza n. 10\/2015 sottolinea, per lo meno, che il legislatore non ha provveduto a corredare le disposizioni censurate di \u201c<em>strumenti atti a verificare il perdurare della congiuntura posta a giustificazione della pi\u00f9 severa imposizione<\/em>\u201d &#8211; evidenziando cos\u00ec un conflitto logico interno alla legge &#8211; non si comprende perch\u00e9 nella sentenza n. 178\/2010 la Corte non corredi il proprio schema argomentativo di motivazioni che illustrino l\u2019avvenuta fine della congiuntura economica negativa proprio alla data di pubblicazione della sentenza !<\/p>\n<p>Con riferimento alla decorrenza dell\u2019effetto ablativo, il sospetto di una \u201csentenza manipolativa\u201d<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a> sembra in linea con le osservazioni di affermata dottrina<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a>: \u201c<em>La \u201csopravvenienza\u201d in parola rimanda, infatti, ad un mutamento del parametro intervenuto in un tempo posteriore alla produzione dell\u2019atto oggetto del giudizio. Il mutamento pu\u00f2, poi, essere essenzialmente di due tipi: <\/em><em>normativo <\/em><em>e <\/em><em>fattuale<\/em><em>; pu\u00f2, cio\u00e8, interessare direttamente o esclusivamente la norma-parametro oppure riguardare elementi del mondo reale (del \u201cfatto\u201d, appunto) idonei ad essere sussunti entro il parametro stesso e, perci\u00f2, a farsi, per la loro parte, parametro.\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Va osservato che la pi\u00f9 volte menzionata sentenza n. 178\/2015<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a>, di cui si riporta in nota il dispositivo accoglitivo, bench\u00e9 solo pindaricamente rassegnata per ragioni di sinteticit\u00e0 espositiva, non reca alcun passaggio dimostrativo che suffraghi il sindacato di ragionevolezza con un giudizio di congruit\u00e0 che fotografi, alla data della pubblicazione della sentenza, fatti e norme \u201csecondo valore\u201d.<\/p>\n<p>Una tale carenza di motivazione corre il rischio di impedire, in fattispecie al lavoratore pubblico, la comprensione di quale possa essere la \u201cmisura del limite\u201d oltre cui le conseguenze finanziarie di una sentenza retroattiva &#8211; ossia in linea con l\u2019art. 136 della Costituzione oltre che con il disposto dell\u2019art. 30 della legge n. 87\/1953<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a> &#8211; possano determinare una cos\u00ec significativa compressione dei diritti.<\/p>\n<p>Se quindi la prassi giurisprudenziale supera la norma in una sorta di gerarchia delle fonti <em>sui generis<\/em>, non sembra allora irrispettoso parlare di <em>ius superveniens <\/em>del giudice delle leggi.<\/p>\n<p>Questo senso di incertezza dell\u2019affidamento incalzato dall\u2019altalenante giurisprudenza costituzionale brevemente tratteggiata nel presente scritto, non aiuta n\u00e9 l\u2019interprete n\u00e9 il <em>conditor iuris<\/em> nel fornire un univoco orientamento di giustizia.<\/p>\n<p>Ad avviso dell\u2019autore, il rischio latente di questa sommessa ma apparentemente inesorabile \u201cderiva giurisprudenziale\u201d \u00e8 che la prassi legislativa emergente potrebbe conseguentemente, e pericolosamente, subire un \u201cripetitivo effetto mantice\u201d sulla compressione di diritti costituzionalmente garantiti quando essi siano anche, sfortunatamente, solidalmente onerosi per la collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>Solo successivamente l\u2019alta Corte potrebbe ristabilire, individuandone il <em>dies a quo<\/em>, la garanzia della prima delle leggi.<\/p>\n<p>In particolare, nella sentenza n. 178\/2015, l\u2019accentuata modulazione dell\u2019enfasi relativa al menzionato articolo 81 della Costituzione pare avvicinare la separazione dei poteri sempre pi\u00f9 in un\u2019ottica politica<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a>, nel senso greco del termine.<\/p>\n<p>E ci\u00f2 sembra calibrare in senso creativo i valori costituzionali da bilanciare nel tempo, senza che a ci\u00f2 corrisponda un approfondimento ragionieristico dell\u2019analisi d\u2019impatto finanziaria della norma oggetto di censura.<\/p>\n<p>Va rilevato, tuttavia, che la valutazione dei cosiddetti \u201coneri riflessi\u201d pare pi\u00f9 una competenza del Ministero dell\u2019Economia e Finanze<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[34]<\/a> o comunque dei redattori di relazioni tecniche<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a> da sottoporre al suddetto Dicastero, pi\u00f9 che una inevitabile mansione della Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>Se cos\u00ec non fosse non ci sarebbe stata la soppressione, nel 2000, dell\u2019Ufficio per la documentazione e quantificazione finanziaria, istituito presso la Corte nel 1995 sotto la presidenza Baldassarre.<\/p>\n<p>Secondo acuti studiosi<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[36]<\/a>, \u201c<em>Se la costituzione di tale ufficio testimonia, infatti, l\u2019attenzione che da sempre la Corte ha sempre tributato agli effetti concreti sugli equilibri di bilancio delle proprie pronunce, la sua soppressione pare sottendere la scelta di un metodo informale di istruttoria processuale in relazione a tali questioni.<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[37]<\/a><\/p>\n<p><em>Currenti calamo<\/em>, se per\u00f2 tale metodo informale contribuisce a snellire troppo, per non dire a snaturare, la motivazione posta a base delle decisioni del giudice delle leggi, il rischio non implausibile \u00e8 quello di assistere, sempre pi\u00f9, a \u201csentenze manipolative di tipo diacronico\u201d<a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[38]<\/a>.<\/p>\n<p>Nonostante ci\u00f2, fortunatamente, una legge pur rispettosa dell\u2019articolo 81 che punti a generare un risparmio di spesa &#8211; s\u00ec da penalizzare alcune categorie di cittadini costretti a sacrificare fondamentali diritti costituzionalmente garantiti &#8211; non potrebbe comunque sfuggire <em>ad libitum <\/em>alla sua intrinseca incostituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Di seguito, il testo dell\u2019art. 3 del D.Lgs. 165\/2001: \u201c<em>1. (\u2026) In\u00a0 deroga\u00a0 all&#8217;articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai\u00a0 rispettivi\u00a0 ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,\u00a0 gli\u00a0 avvocati\u00a0 e\u00a0 procuratori\u00a0 dello\u00a0 Stato, il personale militare\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 Forze\u00a0 di\u00a0 polizia\u00a0 di\u00a0 Stato, il personale della carriera\u00a0\u00a0 diplomatica\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 della\u00a0 carriera\u00a0 prefettizia\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 i dipendenti\u00a0 degli\u00a0 enti (\u2026).<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0 1-bis. (\u2026) del Corpo nazionale\u00a0 dei\u00a0 vigili\u00a0 del\u00a0 fuoco,\u00a0 esclusi\u00a0 il personale volontario (\u2026)<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0 1-ter.\u00a0 (\u2026) il personale della carriera\u00a0 dirigenziale\u00a0 penitenziaria (\u2026).<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em> Il\u00a0 rapporto\u00a0 di\u00a0 impiego\u00a0 dei\u00a0 professori\u00a0 e\u00a0 dei, ricercatori universitari\u00a0 resta\u00a0 disciplinato\u00a0 dalle disposizioni rispettivamente vigenti (\u2026)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Tra i quali, sia concesso, l\u2019autore si riconosce. Al riguardo si sottolinea che le argomentazioni dottrinarie dello scrivente sono assolutamente personali, ragion per cui si solleva l\u2019Amministrazione di appartenenza da ogni eventuale forma di responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u00e0 economica, convertito, con modificazioni, dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Sul diritto al giusto salario.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Sulla libert\u00e0 sindacale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Sul principio di gradualit\u00e0 dei sacrifici imposti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> In realt\u00e0, dopo la remissione del giudizio di incostituzionalit\u00e0, per effetto dell\u2019art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u2013 legge di stabilit\u00e0 2015), la sospensione delle procedure negoziali \u00e8 (era) destinata a protrarsi, per la parte economica, fino al 31 dicembre 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Cfr. punto 1.1. del ritenuto in fatto.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Cfr. punto 9.1 del considerato in diritto.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Pur nel rispetto della generale previsione <em>ex<\/em> art. 23 del D.lgs. n. 150\/2009 che recita:<\/p>\n<p>\u201c\u00a0 <em>1<\/em><em>.\u00a0 Le\u00a0 amministrazioni\u00a0 pubbliche\u00a0 riconoscono\u00a0 selettivamente\u00a0 le progressioni\u00a0 economiche\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come\u00a0 introdotto dall&#8217;articolo\u00a0 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai\u00a0 contratti\u00a0 collettivi\u00a0 nazionali\u00a0 e\u00a0 integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em> Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali\u00a0 ed\u00a0 ai\u00a0 risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.<\/em><\/li>\n<li><em> La collocazione nella fascia di merito alta ai\u00a0 sensi dell&#8217;articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualita&#8217; anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell&#8217;attribuzione delle progressioni economiche.<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Ove il giudice rimettente espone di essere stato ad\u00ecto da docenti e insegnanti in servizio presso istituti scolastici ricompresi nell\u2019ambito della propria competenza territoriale, i quali chiedevano, da un lato, dichiararsi l\u2019illegittimit\u00e0 della sospensione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici disposta dal comma 23 dell\u2019art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, con il conseguente riconoscimento del diritto al trattamento giuridico e retributivo spettante in virt\u00f9 delle previsioni contrattuali vigenti, senza tener conto delle contestate riduzioni, a tal fine prospettando violazione di legge e sollevando dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale della suddetta disposizione, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 41, 42, 53, 97 e 98 Cost.; dall\u2019altro, accertare l\u2019avvenuta abrogazione della disciplina sull\u2019indennit\u00e0 di buonuscita a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2011, per effetto del comma 10 dell\u2019art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, con conseguente declaratoria di illegittimit\u00e0 del perdurante prelievo del 2,50 per cento sull\u201980 per cento della retribuzione \u2013 operato a titolo di rivalsa sull\u2019accantonamento per l\u2019indennit\u00e0 di buonuscita \u2013 e domanda di restituzione degli accantonamenti eseguiti, prospettando, in via subordinata, questione di legittimit\u00e0 costituzionale per la disparit\u00e0 di trattamento a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico rispetto ai lavoratori privati, non assoggettati ad alcun prelievo in relazione all\u2019accantonamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi promossi da docenti universitari di ruolo, ordinari, straordinari, associati, ricercatori, nei confronti, nel complesso, delle rispettive universit\u00e0 degli studi, del Ministero dell\u2019istruzione dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, del Ministero dell\u2019economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri, per ottenere l\u2019accertamento del diritto alla corresponsione del proprio trattamento economico senza l\u2019applicazione delle misure di blocco previste dall\u2019art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Ci\u00f2 appare in armonia con gli articoli 3, 119-144, 136, 219 e 282-284 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE), con il Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi e con il protocollo n. 13 sui criteri di convergenza allegato al TFUE.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Punto 17 del considerato in diritto.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Cfr. Jost ANGERER,\u201c<em>Un nuovo quadro per le politiche di bilancio<\/em>\u201d, 2014, su http:\/\/www.europarl.europa.eu\/aboutparliament\/it\/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.1.html<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Vedasi punto 1.5 del ritenuto in fatto della sentenza n. 178\/2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con ordinanza emessa il 26 marzo 2011 e depositata in pari data, ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 117 della Costituzione.<\/p>\n<p>Con le disposizioni impugnate \u00e8 stato previsto \u2013 a decorrere dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 \u2013 un prelievo aggiuntivo, qualificato \u00abaddizionale\u00bb all\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0 di cui all\u2019art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, pari al 5,5 per cento, da applicarsi alle imprese operanti in determinati settori, tra cui la commercializzazione di benzine, petroli, gas e oli lubrificanti, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ponendo a carico dei soggetti passivi il divieto di traslazione sui prezzi al consumo (\u2026).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Cfr. Giulio M. SALERNO, \u201c<em>La sentenza n. 70 del 2015: una pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente<\/em>\u201d, 2015, su\u00a0 http:\/\/www.federalismi.it\/nv14\/articolo-documento.cfm?Artid=29549<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Cosiddetta tecnica argomentativa \u201cad ignorantiam\u201d: \u201c<em>una fallacia logica che si registra nei casi in cui si accetta una conclusione appellandosi illegittimamente all\u2019ignoranza, ossia al fatto che una dimostrazione non si riesce a dimostrare come falsa; ma non per questo \u00e8 da ritenersi vera<\/em>\u201d. Cfr. Domenico MASSARO, Questioni di verit\u00e0, Napoli, 2005, pag. 194.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> Che parla di \u201cargomento suggestivo\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> Al predetto punto 14.1 del considerato in diritto.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> Che da funzionario pubblico vive la difficilissima realt\u00e0 della crescente carenza di risorse umane disponibili.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> Verosimilmente ed auspicabilmente inavvertitamente.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> Per l\u2019utilizzo di tale terminologia Cfr. Conferenza stampa del Presidente Francesco SAJA, \u201c<em>La giustizia costituzionale nel 1989<\/em>\u201d, su http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/download\/pdf\/Saja_confstampa160190.pdf<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> \u201c<em>Melius est reprehendant nos grammatici quam non intelligant populi\u201d, <\/em>ossia \u201c\u00e8 meglio che i grammatici biasimino noi, piuttosto che la gente non comprenda\u201d, <em>Enarrationes in Psalmos<\/em> (&#8220;Esposizioni sui salmi&#8221;) (138, 20) di <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Sant%27Agostino_d%27Ippona\">Sant&#8217;Agostino<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> Cfr. Ilenia MASSA PINTO, \u201c<em>La sentenza della Corte Costituzionale n. 10 tra irragionevolezza come conflitto logico interno \u00a0alla \u00a0legge \u00a0e \u00a0irragionevolezza \u00a0come \u00a0eccessivo \u00a0sacrificio \u00a0di un \u00a0principio \u00a0costituzionale: \u00a0ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale<\/em>\u201d su http:\/\/www.costituzionalismo.it\/download\/Costituzionalismo_201501_502.pdf<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> Finalizzata a limitare l\u2019effetto retroattivo delle sentenze allo scopo di evitare che alcune pronunce, se operative su tutti i rapporti non ancora esauriti, producano danni cos\u00ec rilevanti da porre in secondo piano gli effetti di giustizia innovati dalla dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 (cfr. sentenza n. 266\/1988 e n. 50\/1989). Cfr. http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/relazioni_internazionali\/Parigi201304_Silvestri.pdf<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> Cos\u00ec Antonio RUGGERI, \u201c<em>La Corte Costituzionale e la gestione sempre pi\u00f9 \u201csregolata\u201d dei suoi processi. Nota minima alla sentenza della Consulta n. 178 del 2015<\/em>\u201d su http:\/\/www.giurcost.org\/decisioni\/2015\/0178s-15.html<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> \u201c<em>Dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall\u2019art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell\u2019articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u2013 Legge di stabilit\u00e0 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u2013 Legge di stabilit\u00e0 2015).<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Di cui, per memoria, si riporta il testo: \u201c<em>La sentenza\u00a0 che\u00a0 dichiara\u00a0 l&#8217;illegittimita&#8217; costituzionale di una legge\u00a0 o\u00a0 di\u00a0 un\u00a0 atto\u00a0 avente\u00a0 forza\u00a0 di\u00a0 legge dello Stato o di una Regione,\u00a0 entro\u00a0 due\u00a0 giorni\u00a0 dal\u00a0 suo\u00a0 deposito\u00a0 in\u00a0 cancelleria, e&#8217; trasmessa,\u00a0 di\u00a0 ufficio,\u00a0 al\u00a0 Ministro\u00a0 di\u00a0 grazia\u00a0 e giustizia ed al Presidente della Giunta regionale affinche&#8217; si proceda immediatamente e,\u00a0 comunque,\u00a0 non\u00a0 oltre\u00a0 il\u00a0 decimo\u00a0 giorno, alla pubblicazione del dispositivo\u00a0 della\u00a0 decisione\u00a0 nelle\u00a0 medesime forme stabilite per la pubblicazione dell&#8217;atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0 La\u00a0 sentenza,\u00a0 entro\u00a0 due\u00a0 giorni\u00a0 dalla\u00a0 data del deposito, viene, altresi&#8217;,\u00a0 comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinche&#8217;,\u00a0 ove\u00a0 lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0 <u>Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.<\/u><\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0 Quando\u00a0 in\u00a0 applicazione della norma dichiarata incostituzionale e&#8217; stata\u00a0 pronunciata\u00a0 sentenza\u00a0 irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.\u201d<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> Sul punto, cfr. E. CHELI, \u201c<em>Il giudice delle leggi. La Corte Costituzionale nella dinamica dei poteri\u201d,<\/em> Bologna, 1996.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a> Che non a caso tende ad evitare il pi\u00f9 possibile l\u2019emanazione delle cosiddette \u201cnorme interpretative\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[35]<\/a> Lo scrivente fa riferimento ad sua esperienza di <em>legistica<\/em> in materia di concertazione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri \u2013 Funzione pubblica.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[36]<\/a> Cos\u00ec, lucidamente, Agatino LANZAFAME, \u201c<em>La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di illegittimit\u00e0 costituzionale tra tutela sistemica dei principi costituzionali e bilanciamenti impossibili. A margine di Corte Costituzionale n. 10\/2015<\/em>.\u201d\u00a0 su http:\/\/www.rivistaaic.it\/la-limitazione-degli-effetti-retroattivi-delle-sentenze-di-illegittimit-costituzionale-tra-tutela-sistemica-dei-principi-costituzionali-e-bilanciamenti-impossibili-a-margine-di-corte-costituzionale-n-10-2015.html<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[37]<\/a> Per approfondimenti, cfr. G.A. FERRO, \u201c<em>Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale\u201d<\/em>, Torino, 2012, pag. 192 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[38]<\/a> Per dirla con Ilenia MASSA PINTO, di cui si riporta per la bibliografia di approfondimento la nota n. 19 dell\u2019 <em>Op. cit.<\/em>.: \u201cPer tutti cfr. G. Zagrebelsky \u2013 V. Marcen\u00f2, <em>Giustizia costituzionale<\/em>, cit., p. 346: \u00abNon spetta alla decisione della Corte disporre circa le conseguenze della declaratoria di incostituzionalit\u00e0: la Corte si occupa della \u201cdichiarazione\u201d di illegittimit\u00e0 di una disposizione, ma non pu\u00f2 \u201cgestire\u201d gli effetti che ne conseguono, n\u00e9 estendendoli n\u00e9 circoscrivendoli\u00bb. Nel medesimo senso v. E. Malfatti \u2013 S. Panizza \u2013 R. Romboli, <em>Giustizia costituzionale<\/em>, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 140-141.<\/p>\n<p><em>Contra <\/em>A. Celotto \u2013 F. Modugno, <em>La giustizia costituzionale<\/em>, in F. Modugno (a cura di), <em>Diritto pubblico<\/em>, Giappichelli, Torino, 2012, p. 719, secondo i quali \u00abil contrasto con il sistema risultante dagli artt. 136 Cost., 1, legge cost. n. 1\/1948 e 30, legge n. 87\/1953 pu\u00f2 essere superato se si ammette che alla Corte non \u00e8 precluso di circoscrivere alle norme diacronicamente ricavabili dagli enunciati la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0\u00bb.\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analisi critica dello ius superveniens costituzionale: nota minima alla sentenza n. 178 del 2015 sul cosiddetto sbocco degli stipendi pubblici. del Ten. Col. 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