{"id":775,"date":"2015-09-16T20:49:51","date_gmt":"2015-09-16T18:49:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=775"},"modified":"2015-09-16T20:49:51","modified_gmt":"2015-09-16T18:49:51","slug":"brevi-note-sulle-riforme-in-atto-nei-vari-settori-della-pubblica-amministrazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/brevi-note-sulle-riforme-in-atto-nei-vari-settori-della-pubblica-amministrazione\/","title":{"rendered":"Brevi note sulle riforme in atto nei vari settori della pubblica amministrazione"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-649 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2-300x288.jpg\" alt=\"Libri2\" width=\"300\" height=\"288\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2-300x288.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2.jpg 645w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Brevi note sulle riforme in atto nei vari settori della pubblica amministrazione: in particolare,\u00a0 sul \u201cRiordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti\u201d di cui all\u2019art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124.<\/p>\n<p>del <strong>Presidente \u00a0On. della Corte dei conti, Antonio Vetro.<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 90px;\">1)Premessa.<\/p>\n<p>Lo scrivente ha gi\u00e0 avuto modo di svolgere le proprie osservazioni su alcuni aspetti delle attuali \u201criforme\u201d che, secondo i ripetuti annunzi governativi, avrebbero portato ad una buona scuola, ad una organizzazione burocratica efficiente, ad una giustizia impeccabile ecc.<!--more--><\/p>\n<p>Riguardo alla scuola, \u00e8 sufficiente richiamare le vibrate e reiterate proteste della maggior parte dei componenti che avrebbero dovuto godere dei benefici effetti della riforma: alunni, genitori degli alunni, insegnanti, personale amm.vo, proteste che sarebbero dovute, secondo la tesi governativa, a mere carenze di informazione.<\/p>\n<p>Riguardo all\u2019organizzazione burocratica di vertice, nell\u2019articolo dello scrivente del 5 giugno 2015 (La disciplina sugli incarichi dirigenziali nella p.a. alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale. Esame del disegno di legge A.S. n. 1577, approvato dal Senato il 30 aprile 2015), \u00e8 stato posta in evidenza la concreta finalit\u00e0 della riforma governativa e cio\u00e8 quella di accentuare la precariet\u00e0 dei dirigenti, di estendere la discrezionalit\u00e0 nelle nomine sino ai limiti dell\u2019arbitrio &#8211; tanto \u00e8 vero che non \u00e8 previsto neppure l\u2019obbligo della motivazione per le scelte effettuate \u2013 da parte del potere politico, garantendo da una parte la propria impunit\u00e0 e riversando dall\u2019altra ogni responsabilit\u00e0 gestoria sui dirigenti, fermo restando che l\u2019eventuale, mancata acquiescenza al volere della politica pu\u00f2 comportare per costoro la perdita dello status acquisito. E\u2019 stato sottolineato come l\u2019insegnamento della Corte costituzionale in materia fosse destinato a rimanere lettera morta: 1) a nulla rilevando il principio secondo cui \u201cuno stretto legame fiduciario con il potere politico non consente ai dirigenti generali di svolgere in modo autonomo e imparziale la propria attivit\u00e0 gestoria la quale, pur tenendo conto dell&#8217;indirizzo politico, \u00e8 vincolata nell\u2019azione al \u00abservizio esclusivo della Nazione\u00bb, ai sensi dell\u2019art. 98 Cost.\u201d; 2) a nulla rilevando il principio sancito dalla stessa Corte secondo cui un meccanismo di cessazione automatica, <em>ex lege<\/em> e generalizzata degli incarichi dirigenziali si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione: in particolare, con il principio di buon andamento, con i principi di efficienza e di efficacia, con il principio di imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, con il principio del giusto procedimento, mentre con la riforma, per i dirigenti privi di incarico, vige la previsione del collocamento in disponibilit\u00e0 e la decadenza dal ruolo unico, in sostanza, dell\u2019automatico licenziamento. In altri termini, con tale riforma, specie nell\u2019attuale momento storico dominato dalla corruzione, si apre la strada a possibili misure di sottogoverno, di favoritismo e di ogni genere di abuso, nella negazione del rispetto per il bene comune.<\/p>\n<p>Infine sono state rilevate nell\u2019articolo vistose carenze, alle quali si rinvia per motivi di brevit\u00e0, anche sotto il profilo della ragionevolezza, della logica, della chiarezza espositiva, della linearit\u00e0 procedimentale. E\u2019 sufficiente ricordare che, in carenza di qualsiasi logica elementare, possa essere spostato arbitrariamente un dirigente da uno all\u2019altro dei tre ruoli introdotti dalla riforma, sulla base dalla previsione della piena<\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>mobilit\u00e0, con la conseguenza, per fare un esempio, che un dirigente ministeriale, esperto nella disciplina delle Amministrazioni centrali, possa essere destinato a dirigere un Comune, senza avere la minima cognizione delle complesse problematiche che riguardano gli enti locali, con intuibili effetti, sul buon andamento dell\u2019azione amm.va, sui quali \u00e8 superfluo soffermarsi.<\/p>\n<p>Riguardo al settore della giustizia, nell\u2019articolo in data 8 aprile 2015 (La nuova disciplina sulla responsabilit\u00e0 civile dei magistrati, ai sensi della legge 27 febbraio 2015 n. 18), \u00e8 stato evidenziato come l\u2019incredibile diffusione del fenomeno corruttivo non ha trovato apprezzabili ostacoli nell\u2019ambito della pubblica amministrazione, anche per la progressiva, assurda, eliminazione di validi strumenti di controllo e per l\u2019adozione di incongrue norme privatistiche (basta pensare alle \u201csuperfetazioni\u201d costituite da decine di migliaia di inutili ed onerosissime societ\u00e0 partecipate) che hanno agevolato abusi e sperperi di ogni sorta, mentre l\u2019unico serio fattore di lotta alla corruzione era rappresentato dalle azioni giudiziarie dei pubblici ministeri, penali e contabili, che svolgono un\u2019intensa azione, a tutela della legalit\u00e0 e del pubblico erario. In tale situazione sarebbe stato logico aspettarsi il massimo sostegno, da parte delle istituzioni, per tale opera meritoria mentre, al contrario, da tempo ed ancor pi\u00f9 nel tempo presente, si assiste ad una tendenza volta obbiettivamente a depotenziare la magistratura. Cos\u00ec si assiste: alla riduzione degli organici dei magistrati, che nel caso specifico della Corte dei conti ha raggiunto livelli impensabili, con una carenza pari ad oltre un terzo dell\u2019organico di diritto; alla drastica riduzione del personale amministrativo, specie di cancelleria; alla insufficiente presenza di personale di supporto e di polizia giudiziaria; alla mancanza di mezzi e di attrezzature; alla incongrua decisione di anticipare di ben cinque anni il collocamento a riposo dei magistrati; alla altrettanto incongrua decisione di ridurre drasticamente il periodo delle ferie, senza tener conto che una parte del periodo feriale viene necessariamente utilizzato per la stesura delle sentenze, relative alle cause discusse nelle ultime udienze prima delle ferie. Come se ci\u00f2 non bastasse, ad aggravare la situazione \u00e8 intervenuta la normativa sulla responsabilit\u00e0 civile che, esponendo il magistrato a subire azioni a contenuto intimidatorio con la prospettiva di possibili condanne risarcitorie di elevato ammontare (sino a sei mesi di stipendio), potrebbe indurre ad un atteggiamento di maggiore \u201cprudenza\u201d nei confronti dei soggetti in grado di porre in essere misure di ritorsione, ora ammesse senza particolari misure di salvaguardia.<\/p>\n<p>Anche in materia risulta calpestato l\u2019insegnamento della Corte costituzionale riguardo alla necessit\u00e0 della presenza di imprescindibili \u201cmisure e cautele idonee a salvaguardare l&#8217;indipendenza dei magistrati nonch\u00e9 l&#8217;autonomia e la pienezza dell&#8217;esercizio della funzione giudiziaria\u201d, con particolare riguardo alla limitatezza e tassativit\u00e0 delle fattispecie in cui \u00e8 ipotizzabile una colpa grave del giudice, all&#8217;autonomia di valutazione dei fatti e delle prove ed all&#8217;imparziale interpretazione delle norme di diritto, alla previsione del giudizio di ammissibilit\u00e0 della domanda per garantire il giudice dalla proposizione di azioni &#8220;manifestamente infondate&#8221;, che possano turbarne la serenit\u00e0, impedendo, al tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l&#8217;astensione e la ricusazione, tutte misure contenute nella precedente normativa ed eliminate con un colpo di spugna nella nuova, con la motivazione, totalmente falsa, che la pi\u00f9 severa configurazione della responsabilit\u00e0 civile del magistrato \u00e8 stata imposta dalla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, mentre, al contrario, le relative decisioni hanno riguardato esclusivamente la responsabilit\u00e0 dello Stato e non dei magistrati.<\/p>\n<p>E\u2019 stata recentemente preannunziata la riforma dei Tribunali amministrativi regionali: dati i precedenti indicati, c\u2019\u00e8 da aspettarsi una drastica limitazione nelle funzioni di competenza, a salvaguardia della legalit\u00e0 degli atti amministrativi.<\/p>\n<ul>\n<li>Le nuove norme procedurali sul processo contabile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nell\u2019art. 20 della legge delega 7 agosto 2015 n. 124, comma 2, sono formulati i principi e criteri direttivi che i decreti delegati dovranno osservare.<\/p>\n<p>I)Fra questi, sotto la lettera a), vi \u00e8 quello di \u201cadeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 appena il caso di osservare come l\u2019estrema vaghezza di tali prescrizioni in realt\u00e0 non comporti alcun serio limite all\u2019azione del delegato, che pu\u00f2 statuire tutto ed il contrario di tutto, tanto pi\u00f9 che nella stessa legge delega sussistono disposizioni che si pongono esse stesse in manifesto contrasto con la giurisprudenza costituzionale o delle giurisdizioni superiori.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, sotto la lettera o) \u00e8 previsto che si debbano \u201cridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l&#8217;esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarit\u00e0 di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell&#8217;esecuzione mobiliare o immobiliare\u201d.<\/p>\n<p>Tale disposizione contrasta con la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, nei giudizi dinanzi alle SS.UU. per questioni di giurisdizione, \u201call&#8217;udienza il P.G. (presso la Corte dei conti), quale organo del P.M., \u00e8 rappresentato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione\u201d (sent. n. 1282\/82; n. 6178\/83; n. 6437\/85, n. 404\/91). Ancora, \u201cil Procuratore generale della Corte dei conti \u00e8 presente nella fase dibattimentale davanti a queste Sezioni Unite &#8211; stante la c.d. unitariet\u00e0 della figura del Pubblico Ministero &#8211; attraverso l&#8217;organo requirente che partecipa all&#8217;udienza\u201d (sent. n. 12866\/92).<\/p>\n<p>In altri termini, prevedere, sotto la lett. o), la presenza del P.M. contabile nelle udienze dinanzi al giudice civile rappresenta uno \u201cstrappo\u201d al sistema e la violazione di quei principi generali che la legge delega prescrive di osservare sotto la lett. a), che in campo processuale non consentono la contemporanea presenza di magistrati ordinari e speciali nella fase dibattimentale dei giudizi.<\/p>\n<p>In teoria, si potrebbe allora pensare ad un\u2019altra soluzione, prevedendo che, nelle udienze dell\u2019esecuzione, il P.M. contabile sia rappresentato dal P.M. civile, ma anche tale soluzione non sarebbe praticabile, in quanto in sede civile la presenza del P.M. \u00e8 assolutamente eccezionale, limitata a casi particolari,\u00a0 come in materia di volontaria giurisdizione.<\/p>\n<p>Sul piano pratico la riforma porterebbe a risultati assolutamente controproducenti, obbligando il P.M. contabile, la sui sede istituzionale \u00e8 presente nei soli capoluoghi di regione, a spostarsi continuamente presso la varie province, sedi dei giudici civili dell\u2019esecuzione, aggravando cos\u00ec in modo esponenziale l\u2019esistente, enorme, carico di lavoro che, oltre tutto, attualmente questi non \u00e8 in grado di svolgere compiutamente, per la riprovevole carenza di uomini e mezzi, gi\u00e0 denunziata, alla quale non si vuole porre rimedio.<\/p>\n<p>II)Nel punto b) della legge delega si prescrive di \u201cdisciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarit\u00e0 degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell&#8217;effettivit\u00e0 della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche\u201d.<\/p>\n<p>Trattasi di prescrizioni in parte ovvie e banali, come quando si richiama la \u201cpeculiarit\u00e0 degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti\u201d, in parte inutili in quanto meramente ripetitive di principi da tempo consolidati anche in norme costituzionali.<\/p>\n<p>III)Riguardo al punto c), dove si parla di \u201cdisposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni\u201d, l\u2019estrema indeterminatezza della prescrizione non pone, anche qui, \u00a0alcun limite nella formulazione del decreto delegato.<\/p>\n<p>IV)Nel punto d) viene prevista, in particolare, \u201cl&#8217;interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora\u201d.<\/p>\n<p>Tale disposizione, in linea con le attuali tendenze gi\u00e0 denunziate, mira anch\u2019essa a depotenziare l\u2019azione del P.M., a considerare l\u2019azione del Procuratore regionale di rango inferiore rispetto a quella di qualsiasi cittadino che agisca in sede civile per la salvaguardia dei propri diritti e per i quali tale limitazione non sussiste, a considerare, in ultima analisi, il bene comune della collettivit\u00e0 meritevole di una tutela ridotta rispetto a quella prevista per i privati.<\/p>\n<p>V)Ancor pi\u00f9 censurabile \u00e8 il punto f), che consente inammissibili regalie a favore degli amministratori e dipendenti pubblici incapaci che per colpa grave arrechino danni all\u2019erario, prevedendo \u201cla definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato\u201d e, in appello, una condanna \u201cper somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione\u201d.<\/p>\n<p>Anche qui va sottolineato che i benefici a favore dei colpevoli si trasformano in ulteriori balzelli a carico dei cittadini onesti.<\/p>\n<p>VI)Nel punto g) si intende \u201criordinare la fase dell&#8217;istruttoria e dell&#8217;emissione di eventuale invito a dedurre\u201d. Per i principi ivi indicati, occorre fare una distinzione:<\/p>\n<p>1)In parte tali principi sono completamente inutili in quanto gi\u00e0 da tempo pacificamente riconosciuti e disciplinati come la \u00a0\u201cspecificit\u00e0 e concretezza della notizia di danno\u201d, il fatto che \u00a0\u201cnell&#8217;invito a dedurre devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto\u201d, che sia consentito \u201cpieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione\u201d, che sia \u201cobbligatorio lo svolgimento dell&#8217;audizione personale\u201d.<\/p>\n<p>2)In parte sono estremamente preoccupanti, nella parte in cui prevedono la \u201cspecificazione delle modalit\u00e0 di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero\u201d. Dati i precedenti, riguardo alla gi\u00e0 denunziata azione volta a ostacolare l\u2019azione giudiziaria, non pu\u00f2 che paventarsi il rischio di misure intese ad \u201cimbavagliare\u201d l\u2019azione del P.M. contabile.<\/p>\n<p>3)In parte sono gravemente carenti, laddove si limitano a prescrivere, senza ulteriori specificazioni, la \u201cformalizzazione del provvedimento di archiviazione\u201d.<\/p>\n<p>Sul punto l\u2019odierno sistema presenta una vistosa anomalia che la legge delega avrebbe dovuto colmare e cio\u00e8 la mancanza di controllo del giudice sulle archiviazioni, cos\u00ec come previsto in sede penale. Solo con tale riforma, risulterebbe giustificata la prevista \u201cpreclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto gi\u00e0 destinatario di formalizzata archiviazione\u201d (punto g) n. 6).<\/p>\n<p>E\u2019 opportuno in proposito richiamare l\u2019ordinanza della Corte costituzionale n. 261\/2006 riguardante la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, avente ad oggetto la configurazione dell\u2019archiviazione nonch\u00e9 la forma di tale atto, sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo e definita con declaratoria di inammissibilit\u00e0 per irrilevanza. Sono di rilievo le considerazioni del giudice remittente che aveva sollevato tale questione di legittimit\u00e0 costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, concludendo nel senso che fosse \u201cnecessario un controllo giudiziale sull\u2019esercizio dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 e del connesso potere di archiviazione\u201d.<\/p>\n<p>VII)Nel punto l) si prescrive di \u201criordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura civile\u201d.<\/p>\n<p>In proposito, non merita commenti l\u2019inutile ripetizione di concetti, gi\u00e0 noti a chiunque, come \u201cspeditezza procedurale\u201d, \u201cconcentrazione\u201d, \u201cragionevole durata del processo\u201d, \u201csalvaguardia del contraddittorio tra le parti\u201d, \u201cimparzialit\u00e0 e terziet\u00e0 del giudice\u201d.<\/p>\n<p>Merita un approfondimento la disposizione processuale, sull&#8217;integrazione del contraddittorio, che deve essere \u201criordinata\u201d.<\/p>\n<p>Secondo una parte consistente della giurisprudenza della Corte dei conti, nel processo amministrativo-contabile non vi \u00e8 spazio per la chiamata in causa di soggetti diversi da quelli destinatari dell\u2019atto di citazione del procuratore regionale, unico soggetto legittimato ad esercitare l\u2019azione di danno erariale, anche se in giudizio viene riconosciuta la corresponsabilit\u00e0 di tali soggetti nella produzione del danno erariale.<\/p>\n<p>Peraltro, come osservato dallo scrivente nell\u2019articolo del 2 marzo 2011 (\u201cIl \u201cpotere sindacatorio\u201d della Corte dei conti: l\u2019integrazione del contraddittorio su disposizione del giudice contabile\u201d.) \u00a0l\u2019art. 47 dell\u2019attuale regolamento per la procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1038\/1933, prevede che \u201cchiunque abbia interesse nella controversia pu\u00f2 intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione. L\u2019intervento pu\u00f2 essere anche ordinato dalla Sezione, d\u2019ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti\u201d. La disposizione &#8211; come l\u2019analoga norma contenuta nell\u2019art. 107 c.p.c. &#8211; \u00e8 perfettamente in linea con i principi del giusto processo. Non sembra logico affermare &#8211; sia pure in via ipotetica, ma in ultima analisi con caratteri di concretezza, &#8211; la responsabilit\u00e0 di un soggetto senza prima aver sentito le proprie ragioni giustificative che avrebbero anche potuto portare ad un diverso convincimento sull\u2019esistenza o sul grado della responsabilit\u00e0 stessa. Inoltre, si osserva una manifesta violazione del diritto di difesa: un soggetto, cui non viene notificato alcun avviso di discussione di una causa che pu\u00f2 interessare il suo onore e la sua reputazione, si trova coinvolto in giudizi di presunta colpevolezza, sia pure solo astrattamente sanzionata, per fatti che possono anche essere di natura infamante, senza avere la minima possibilit\u00e0 di difendersi. Anche se il P.M. ha comunque la possibilit\u00e0 di procedere alla citazione in giudizio di tali soggetti in un secondo momento &#8211; ma ci\u00f2 non risulta sia mai avvenuto &#8211;\u00a0 questi avranno comunque una possibilit\u00e0 di difesa che potrebbe essere pregiudicata dal fatto che, sulla contestata vicenda, il giudice che dovrebbe esprimersi si \u00e8 gi\u00e0 pronunziato, sia pure nei confronti degli altri soggetti coinvolti. Devesi quindi aderire a quanto statuito dalla Sez. I App. con sentenza n. 407\/08, che ha sottolineato \u201cl\u2019interesse di ottenere l\u2019economia dei giudizi ed evitare i rischi di giudicati contraddittori in relazione a cause caratterizzate da elementi comuni, decise separatamente\u201d. Occorre infine sottolineare che, quando il giudice ravvisi ulteriori corresponsabilit\u00e0 che dovrebbero essere perseguite e non chiama in giudizio i presunti responsabili, la conseguenza paradossale &#8211; contraria a criteri costituzionali di ragionevolezza \u2013 che ne deriva consiste nel fatto che il contribuente e non il corresponsabile del danno erariale venga gravato dell\u2019onere relativo alla quota a lui imputata.<\/p>\n<p>In conclusione, la riforma dovrebbe prevedere l\u2019obbligo, e non la mera facolt\u00e0, per il giudice contabile, di ordinare a cura del P.M. l\u2019integrazione del contraddittorio dei soggetti ritenuti presunti responsabili o corresponsabili del danno erariale, non chiamati in giudizio dalla Procura regionale, al fine di evitare le manifeste incongruenze sopra indicate.<\/p>\n<p>VIII) Nel punto p) si richiama il \u201crispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell&#8217;ambito di un eventuale procedimento per responsabilit\u00e0 amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell&#8217;effettiva sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo della responsabilit\u00e0 e del nesso di causalit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>A parte la considerazione che la disposizione sembra di contenuto didattico, con l\u2019intento di insegnare ai magistrati dal P.M. ed a quelli giudicanti come debba essere condotta un\u2019istruttoria o formulata una decisione, non si tiene conto del fatto che, in sede consultiva, i pareri sono resi su questioni di massima e che le concrete determinazioni sul singolo provvedimento rimangono di esclusiva competenza e connesse responsabilit\u00e0 dei rappresentanti dell\u2019ente locale.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p>Un\u2019osservazione conclusiva:<\/p>\n<p>Nella legge delega in esame \u00e8 previsto che \u201cper la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 \u00e8 istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento\u201d.<\/p>\n<p>Sorge spontaneo, quindi, verificare il grado di competenza del capo del Dipartimento in materia processuale in generale ed in particolare in quella relativa ai giudizi contabili. Dal curriculum pubblicato dal Dipartimento e consultabile in via informatica, peraltro, dalla multiforme attivit\u00e0 svolta da tale soggetto, che si \u00e8 interessato particolarmente al settore della polizia urbana, non emerge il bench\u00e9 minimo riferimento allo svolgimento di studi in campo processuale.<\/p>\n<p>Roma 13 settembre 2015,<\/p>\n<p>Antonio VETRO<\/p>\n<p>Presidente on. Corte dei conti<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Brevi note sulle riforme in atto nei vari settori della pubblica amministrazione: in particolare,\u00a0 sul \u201cRiordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti\u201d di cui all\u2019art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124. del Presidente \u00a0On. della Corte dei conti, Antonio Vetro. 1)Premessa. 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