{"id":781,"date":"2015-10-01T11:45:33","date_gmt":"2015-10-01T09:45:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=781"},"modified":"2015-10-07T09:34:10","modified_gmt":"2015-10-07T07:34:10","slug":"la-trasposizione-del-ricorso-straordinario-al-vaglio-della-corte-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-trasposizione-del-ricorso-straordinario-al-vaglio-della-corte-europea\/","title":{"rendered":"La trasposizione del ricorso straordinario al vaglio della corte europea."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-628 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg\" alt=\"Cortedeiconti\" width=\"257\" height=\"171\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg 750w\" sizes=\"(max-width: 257px) 100vw, 257px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>LA TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO\u00a0<\/strong><strong>AL VAGLIO DELLA CORTE EUROPEA.<\/strong><\/p>\n<p>del Prof. Avv.<strong><em> Pietrangelo Jaricci<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con un meditato parere interlocutorio (n. 01023\/2015 del 15 luglio 2015), la Sezione II del Consiglio di Stato affronta l\u2019ostico problema della trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale prevista dall\u2019art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e, successivamente, dall\u2019art. 48 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).<!--more--><\/p>\n<p>Il parere, disattese le consuete, capziose eccezioni della burocrazia ministeriale (altro aspetto deleterio dell\u2019<em>iter<\/em> procedimentale) ha, d\u2019ufficio, esaminato il problema &#8211; forse il pi\u00f9 rilevante &#8211; che ancora depotenzia pesantemente il ricorso straordinario: cio\u00e8 a dire, la facolt\u00e0 riconosciuta alle controparti di chiedere la trasposizione del gravame dinanzi al competente Tribunale amministrativo.<\/p>\n<p>In termini pi\u00f9 realistici, la trasposizione si sostanzia nella possibilit\u00e0, offerta su un piatto d\u2019argento, a chi usa la giustizia come utile espediente per guadagnare tempo e, quindi, rinviare <em>sine die<\/em> la decisione finale di una controversia, dopo due gradi di giudizio e l\u2019eventuale fase della revocazione.<\/p>\n<p>Invero, l\u2019esercizio del diritto di trasposizione del ricorso concretizza un vero e proprio \u201cdiritto potestativo processuale\u201d in quanto il ricorrente nulla pu\u00f2 opporre qualora sussistano i presupposti di legge (legittimazione attiva e termine perentorio per proporlo, la cui verifica compete al Tribunale <em>ad quem<\/em>).<\/p>\n<p>Il parere di cui trattasi, a tale riguardo, ricorda che l\u2019istituto della trasposizione ripete la sua <em>ratio <\/em>dal <em>favor iurisdictionis<\/em>, dato che, anteriormente all\u2019art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il procedimento decisorio del ricorso straordinario non era in tutto e per tutto assimilabile ad un procedimento giurisdizionale, dal momento che il Governo poteva disattendere il parere del Consiglio di Stato mediante una delibera del Consiglio dei ministri (art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971, poi abrogato dall\u2019art. 69, comma 2, lett. <em>b<\/em>), della legge 18 giugno 2009, n. 69).<\/p>\n<p>Correttamente il parere evidenzia che a rafforzare la definitiva trasformazione in rimedio giurisdizionale del ricorso straordinario \u00e8 anche intervenuto il primo comma del citato art. 69, in virt\u00f9 del quale il Consiglio di Stato pu\u00f2, pure in tale sede, sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale: prerogativa questa riservata unicamente alle autorit\u00e0 giurisdizionali (art. 23, comma 1, legge 11 marzo 1953, n. 87).<\/p>\n<p>Inoltre, ulteriori elementi a favore della definitiva giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario sono la sua sottoposizione al contributo unificato (art. 13, comma 6 <em>bis<\/em>, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dell\u2019art. 37, comma 6, lett. <em>s<\/em>), d.l. 6 luglio 2011, n. 98), nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di esperire il ricorso in ottemperanza per l\u2019esecuzione delle decisioni sul ricorso stesso, ai sensi dell\u2019art. 112, commi 1 e 2, lett. <em>b<\/em>) e <em>d<\/em>), del codice del processo amministrativo, in quanto anche la pi\u00f9 recente giurisprudenza della Corte di cassazione e delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ha superato ogni perplessit\u00e0 in materia (sul punto, diffusamente G. P. Jaricci, <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica<\/em>, Roma, 2011, 204 ss.).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 stante, la Sezione adita pone, altres\u00ec, nel dovuto risalto come \u201cuna volta che al procedimento di decisione al ricorso straordinario sia stata riconosciuta natura giurisdizionale, e che dunque l\u2019originaria motivazione fondata sul <em>favor iurisdictionis<\/em> non possa ormai pi\u00f9 considerarsi attuale\u201d, l\u2019esercizio del diritto di trasposizione equivale sostanzialmente ad un\u2019alterazione del giudice naturale e ad una modificazione del giusto processo per effetto di una richiesta avanzata unilateralmente da una sola delle parti, pur in assenza di una valida ed apprezzabile motivazione, determinando cos\u00ec anche un ingiustificato svantaggio per le parti pi\u00f9 deboli del processo.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultime, infatti, vedono la propria azione paralizzata per effetto dell\u2019avvenuto esercizio della facolt\u00e0 di trasposizione, la cui legittimit\u00e0 &#8211; \u00e8 bene ribadirlo &#8211; potr\u00e0 essere valutata soltanto dal giudice <em>ad quem<\/em>.<\/p>\n<p>\u201cIn definitiva, si attribuisce ad una soltanto delle parti un potere privo di alcuna logica corrispondente al diritto di difesa, tale da menomare in modo significativo le posizioni del ricorrente e delle restanti parti del giudizio\u201d.<\/p>\n<p>Vero \u00e8, invece, nonostante resistenze, anche attuali, non adeguatamente giustificate e, comunque, in aperto contrasto con la normativa di riferimento e la pi\u00f9 accreditata giurisprudenza, che il ricorso straordinario rappresenta un attuale, utile strumento di tutela dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, offrendo innegabili vantaggi rispetto al ricorso giurisdizionale, nonostante l\u2019intervento frenante della burocrazia ministeriale.<\/p>\n<p>Dopo di che il parere <em>de quo<\/em> dubita fondatamente della compatibilit\u00e0 con il diritto comunitario della trasposizione in sede giurisdizionale, cos\u00ec come delineata dall\u2019attuale disciplina del ricorso straordinario.<\/p>\n<p>Anzitutto, il principio secondo cui \u201cogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge\u201d (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea) trova esplicito riconoscimento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>Inoltre, \u201cil principio pienamente accolto sia nel diritto comunitario, sia in quello costituzionale nazionale, per il quale nessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, non consente in alcun modo che l\u2019individuazione dell\u2019ufficio giudiziario avente giurisdizione e competenza ad esaminare una determinata controversia\u201d possa addirittura avvenire per effetto della scelta di una sola parte e, a maggior ragione, \u201cper mero calcolo di convenienza o di tattica processuale a vantaggio soltanto di una di esse\u201d (cos\u00ec, testualmente, il parere in esame).<\/p>\n<p>Infine, \u00e8 da considerare che l\u2019art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, concernente il divieto dell\u2019abuso di diritto \u201cnon consente di interpretare alcuna delle disposizioni ivi contenute come suscettibile di limitare anche solo parzialmente le libert\u00e0 e le garanzie riconosciute\u201d nella stessa.<\/p>\n<p>Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione giudicante ha ritenuto di sottoporre all\u2019esame della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, ai sensi dell\u2019art. 267, paragr. 1, lett. <em>a<\/em>) e paragr. 2 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea, le seguenti questioni: \u201c<em>se l\u2019art. 47, secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (2000\/C 364\/01), ove prescrive che ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e sancisce il diritto al giusto processo, ed il successivo art. 54 l\u00e0 dove previene l\u2019abuso del diritto, nonch\u00e9 l\u2019art. 6, paragr. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, l\u00e0 dove vi si prevede che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, ostino ad una normativa nazionale che, ai sensi dell\u2019art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell\u2019art. 48 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, permette ad una sola delle parti del giudizio straordinario in unico grado dinanzi al Consiglio di Stato di ottenerne la trasposizione in primo grado dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, senza il consenso od il concorso del ricorrente o di qualunque altra parte dello stesso giudizio<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La lodevole iniziativa della Sezione remittente merita incondizionato consenso. Onde, a questo punto, c\u2019\u00e8 solo da augurarsi che a seguito della emananda decisione della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea venga rimosso dal nostro ordinamento l\u2019anacronistico istituto della trasposizione che attualmente, in virt\u00f9 della ormai riconosciuta natura sostanzialmente giurisdizionale del ricorso straordinario, rappresenta solo un pesante viatico per quanti intendono avvalersi di tale strumento di tutela, peraltro gi\u00e0 impastoiato da discutibili intralci burocratici che originano da \u201cmodelli organizzativi e culture professionali, oggi assolutamente inadeguati\u201d (G. Melis, <em>La burocrazia<\/em>, Bologna, 1998, 103).<\/p>\n<p>Sia consentito concludere queste rapide notazioni richiamando ancora l\u2019incisiva considerazione del parere e cio\u00e8 che, attualmente, nonostante la mutata natura del ricorso straordinario, \u201cl\u2019esercizio del diritto di trasposizione equivale sostanzialmente ad un\u2019alterazione del giudice naturale e ad una modificazione del giusto processo\u201d.<\/p>\n<p>N\u00e8 va, poi, sottaciuto che il codice del processo amministrativo (pur se sgangherato in pi\u00f9 parti) ben diversamente avrebbe potuto e dovuto intervenire sulla disciplina del ricorso straordinario avendo la normativa regolatrice dello stesso gi\u00e0 subito, prima del luglio 2010, profondi e significativi rivolgimenti e, quindi, eliminare anzitutto l\u2019istituto della trasposizione che, in definitiva, si risolve nel discutibile trasferimento del gravame, su iniziativa anche di una sola parte, da un giudice ad altro giudice, senza necessit\u00e0 di alcuna motivazione e, come tale, sicuramente inammissibile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO\u00a0AL VAGLIO DELLA CORTE EUROPEA. del Prof. Avv. 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