{"id":808,"date":"2015-12-04T10:53:26","date_gmt":"2015-12-04T09:53:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=808"},"modified":"2015-12-15T09:25:46","modified_gmt":"2015-12-15T08:25:46","slug":"corruzione-e-whistleblowing-non-ce-diritto-senza-etica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/corruzione-e-whistleblowing-non-ce-diritto-senza-etica\/","title":{"rendered":"Corruzione e WhistleBlowing: Non c\u2019\u00e8 diritto senza etica"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/corruzione-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-809 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/corruzione-1-300x195.jpg\" alt=\"corruzione\" width=\"300\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/corruzione-1-300x195.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/corruzione-1-1024x665.jpg 1024w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/corruzione-1.jpg 1535w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Corruzione e WhistleBlowing: Non c\u2019\u00e8 diritto senza etica *<\/strong><\/p>\n<p>dell\u2019Avv<strong>. <em>Stefano Fondi<\/em><\/strong><\/p>\n<p>SOMMARIO: 1. <em>La corruzione come problema. 2. Cenni sulla legge n. 190\/12. 3. Il WhistleBlowing. 4. La ricerca di nuovi mezzi anticorruzione. 5. La corruzione tra prevenzione ed etica.<\/em><!--more--><\/p>\n<ol>\n<li><strong><em>La corruzione come problema.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La corruzione \u00e8 il grande male del nostro tempo.<\/p>\n<p>Per <strong><em>\u201ccorruzione\u201d<\/em><\/strong> (sia politica che amministrativa) si intende l\u2019abuso di ruoli e risorse (per la maggioranza pubblici, ma anche privati) al fine di conseguire vantaggi personali.<\/p>\n<p>In Italia il fenomeno corruttivo, come \u00e8 ormai noto, implica costi ingentissimi per il sistema in termini di lesione della libera concorrenza, freno alla crescita per le imprese coinvolte e inefficienza della macchina della Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p>In un\u2019ottica ancora pi\u00f9 a vasto raggio, essa mina la fiducia dei mercati, frena gli investimenti (anche) esteri e determina una perdita di competitivit\u00e0 per gli stati.<\/p>\n<p>Se immediatamente evidente \u00e8 la gravit\u00e0 del problema, pi\u00f9 difficile, anzi problematica, risulta una misurazione del fenomeno in termini di dimensioni.<\/p>\n<p>Paradossale \u00e8, a riguardo, la constatazione del livello inversamente proporzionale tra la corruzione denunciata e sanzionata, rilevata tramite i dati giudiziari, la quale sembra ridimensionarsi e la corruzione c.d. <em>\u201cpercepita\u201d, <\/em>invece in vorticosa crescita.<\/p>\n<p>Quanto alla seconda ci si riferisce al notissimo \u201c<em>Corruption Perception Index<\/em>\u201d della Ong Transparency ed ai dati Ocse, riportati frequentemente, spesso in modo enfatico e acritico, dai media e che vedono l\u2019Italia stabilmente collocata in posizioni poco lusinghiere nelle classifiche internazionali.<\/p>\n<p>Non \u00e8 questa la sede per occuparsi della attendibilit\u00e0 di tale metodologia di rilevazione, piuttosto, preme riflettere proprio sul fatto che tutti i dati giudiziari (denunce, arresti, condanne) nel campo della corruzione, da anni, mostrino una \u201c<em>dinamica discendente<\/em>\u201d (cfr. <em>La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione. Analisi del fenomeno, profili internazionali e proposte di riforma<\/em>, a cura del Governo italiano, 2012, p. 8.).<\/p>\n<p>Oltre a fattori di carattere normativo (pu\u00f2 citarsi la disciplina della prescrizione del reato) ci\u00f2 \u00e8 dovuto essenzialmente a motivi di carattere culturale.<\/p>\n<p>Essi si sostanziano nella <em>\u201cperdita di fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario\u201d <\/em>(cos\u00ec testualmente <em>La corruzione in Italia, cit, p. 7<\/em>) e nel consolidarsi di un \u201c<em>sistema\u201d <\/em>corruttivo, inteso come<em> \u201cprassi stabile e strutturata, rete istituzionalizzata di relazioni e scambi illeciti, coinvolgente tutti i gruppi sociali, dalle <\/em><em>\u00e9lites ai comuni cittadini\u201d <\/em>(G. Fiandaca).<\/p>\n<p>Come \u00e8 stato ben notato quando fu enucleato il concetto di <em>\u201cconcussione ambientale\u201d<\/em>, si \u00e8 ormai creato un <em>\u201cclima culturale di regole antagonistiche (rispetto a quelle legali)\u201d<\/em> e un <em>\u201csistema di valori eteronomo\u201d<\/em> (C. E. Paliero).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong><em>Cenni sulla legge n. 190\/12.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La <strong>legge n. 190\/2012<\/strong>, ha cercato di dare una prima (non esaustiva) risposta a questo grave fenomeno.<\/p>\n<p>Essa \u00e8 da leggere in uno con i successivi provvedimenti legislativi che, con pregi e difetti, si sono occupati dei c.d. <em>\u201creati collegati\u201d<\/em> (introduzione del reato di autoriciclaggio, riforme dei reati di false comunicazioni sociali e scambio elettorale politico-mafioso).<\/p>\n<p>Sul versante della corruzione <em>\u201cpolitica\u201d<\/em> sono intervenuti, poi, il d.lgs. n. 235\/2012 sulle incandidabilit\u00e0 e sul divieto di ricoprire cariche pubbliche a seguito di condanne e la legge n. 13\/2014 su trasparenza e democraticit\u00e0 nei partiti.<\/p>\n<p>La legge del 2012, oltre ad agire, sul piano repressivo, provvedendo &#8211; seppur con gravi lacune &#8211; alla riforma dei reati contro la P.A., tenta di predisporre, unitamente alla normativa emanata in attuazione delle deleghe in essa conferite, un articolato sistema anticorruzione da adottare nel settore dell\u2019Amministrazione Pubblica.<\/p>\n<p>Esso dovrebbe agire a pi\u00f9 livelli: preventivo, gestionale e informativo.<\/p>\n<p>La lotta all\u2019illegalit\u00e0 \u00e8 un tema che lambisce trasversalmente fondamentali principi che presidiano l\u2019organizzazione e l\u2019azione amministrativa: i principi di legalit\u00e0, buon andamento e imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione (art. 97, comma 2 Cost.) nonch\u00e9 quello di responsabilit\u00e0 (art. 28 Cost.).<\/p>\n<p>La<strong> trasparenza e la pubblicit\u00e0<\/strong>, come applicazioni del citato principio di imparzialit\u00e0, sono il dato da cui \u00e8 partito il legislatore per rendere l\u2019amministrazione controllabile e verificabile dal cittadino, sul presupposto che nell\u2019opacit\u00e0 si nascondano i comportamenti di <em>maladministration<\/em> (cfr. gli obblighi di cui al d.lgs. n. 33\/2013 sulla pubblicazione di documenti e dati inerenti le risorse utilizzate e i servizi erogati; il diritto di accesso civico spettante ad ogni cittadino in ordine ai dati suddetti, a prescindere dalla titolarit\u00e0 di interessi procedimentali).<\/p>\n<p>Su questa amministrazione <em>\u201caperta\u201d<\/em>, su questa <em>\u201caccessibilit\u00e0 totale\u201d<\/em> si innestano le procedure di contrasto all\u2019illegalit\u00e0 quali: l\u2019adozione di un modello di <em>risk management <\/em>per la mappatura dei rischi, \u00a0l\u2019adozione in ogni Amministrazione di un piano triennale di prevenzione della corruzione modellato sul Piano Nazionale approvato dall\u2019Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione (ANAC), la disciplina sui conflitti di interessi ed anche le norme sulla inconferibilit\u00e0 ed incompatibilit\u00e0 degli incarichi (d.lgs. 39\/2013).<\/p>\n<p>Inoltre: la previsione di un codice di comportamento per i dipendenti della P.A la cui violazione da luogo a responsabilit\u00e0 disciplinare (art. 54 d.lgs. 165\/01), temporanei divieti di <em>pantouflage<\/em> \u00a0(passaggio al settore privato) per chi ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A., l\u2019istituzione <em>delle white list<\/em> presso le Prefetture con l\u2019elenco delle imprese appaltatrici non soggette ad infiltrazione mafiosa, divieti e limiti all\u2019assegnazione di funzioni per i condannati per reati contro la P.A. (anche in via non definitiva).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong><em>Il WhistleBlowing.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Rilevante \u00e8, nell\u2019ambito della legge del 2012, la norma prevista per attuare una <em>\u201crete di protezione\u201d<\/em> nei confronti del dipendente che segnala gli illeciti (<strong><em>whistleblowing<\/em><\/strong>).<\/p>\n<p>Il nuovo <strong>art. 54 bis del d.lgs 165\/01<\/strong> prevede che<em> \u201cFuori dei casi di responsabilit\u00e0 a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell\u2019<\/em><a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/codicecivile.htm#2043\"><em>articolo 2043 del codice civile<\/em><\/a><em>, il pubblico dipendente che denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o alla Corte dei conti o all&#8217;Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non pu\u00f2 essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La norma prosegue, poi, disciplinando il divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari (la tutela della privacy \u00e8 fondamentale per incentivare la segnalazione), con un importante limite tuttavia: <em>\u201cQualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l&#8217;identit\u00e0 pu\u00f2 essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell&#8217;incolpato\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Infine \u00e8 previsto il controllo del Dipartimento della Funzione Pubblica su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori e la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge n. 241\/90 sul procedimento amministrativo.<\/p>\n<p>La norma \u00e8, dunque, riferita esclusivamente ai dipendenti del settore pubblico e presuppone l\u2019identificazione del segnalante (non riguarda le segnalazioni anonime).<\/p>\n<p>Restano fuori anche le segnalazioni di cittadini o imprese, le quali, comunque possono essere ricevute dall\u2019ANAC pur seguendo, naturalmente, un iter procedurale diverso da quelle di cui all\u2019art. 54 bis.<\/p>\n<p>L\u2019oggetto della segnalazione riguarda sia le fattispecie di reato contro la P.A, sia altre pratiche distorsive \u2013 a prescindere dalla rilevanza penale &#8211; concretizzanti abuso di funzioni e risorse, malfunzionamenti e inquinamenti (esterni) dell\u2019azione amministrativa.<\/p>\n<p>Chiaramente la segnalazione ha bisogno di essere il pi\u00f9 possibile circostanziata e non sono ammissibili &#8211; al fine di evitare attivit\u00e0 inutili e dispendiose &#8211; segnalazioni basate su meri sospetti o voci.<\/p>\n<p>Come visto, la protezione del dipendente decade nei \u201c<em>casi di responsabilit\u00e0 a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell\u2019art. 2043 del codice civile<\/em>\u201d. La norma tutela, dunque, la segnalazione di buona fede.<\/p>\n<p>Alla luce del generico riferimento alla <em>\u201cresponsabilit\u00e0\u201d<\/em>, si ritiene che &#8211; a tutela del dipendente &#8211; la protezione debba cessare solo a seguito di accertamento giudiziale di questa, vale a dire in presenza di una sentenza (anche di primo grado).<\/p>\n<p>L\u2019istituto, ovviamente, non interferisce con la diversa disciplina relativa al generale obbligo gravante su pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio di riferire notizie di reato.<\/p>\n<p>Proprio la figura del <em>whistleblower<\/em> \u00e8 attualmente al centro di ferventi dibattiti in quanto esso \u00e8 visto come veicolo indispensabile per l\u2019acquisizione di informazioni inerenti irregolarit\u00e0 e attivit\u00e0 illecite \u00a0(l\u2019istituto \u00e8 stato recepito anche in materia di vigilanza bancaria come previsto dall\u2019art. 52 bis T.U.B. introdotto dal d.lgs. 72\/2015).<\/p>\n<p>Da pi\u00f9 parti si lamenta che per rendere effettivo il sistema di segnalazione e la protezione del segnalante sia necessario rinforzare la normativa, ritenuta <em>\u201cgenerale ed astratta\u201d<\/em>, come sottolineato anche dall\u2019ANAC nelle sue <em>\u201cLinee guida\u201d<\/em> emanate con determina n. 6\/2015.<\/p>\n<p>Proprio l\u2019ANAC ha, comunque, tentato di specificare la normativa mediante le disposizioni inserite nel \u00a7 3.1.11 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e con l\u2019indicazione di un modello procedurale nella <em>\u201cLinee guida\u201d <\/em>appena citate.<\/p>\n<p>In Parlamento sono attualmente in corso i lavori inerenti una proposta di legge volta (nelle intenzioni) a dare disciplina compiuta al <em>whistleblowing<\/em> (Atti Camera n. 1751 e n. 3365).<\/p>\n<p>Il compimento dell\u2019iter legislativo del provvedimento (che si applicherebbe anche al settore privato), potrebbe, quindi, a breve far mutare la disciplina dell\u2019istituto, le cui linee essenziali sono, tuttavia, gi\u00e0 sostanzialmente delineate.<\/p>\n<p>Problema che richiama l\u2019attenzione non \u00e8 solo la privacy del <strong><em>whistleblower<\/em><\/strong> ma anche la <strong>previsione di un sistema premiale<\/strong>, volto ad incentivare la segnalazione.<\/p>\n<p>Spesso &#8211; con poca attenzione al dato tecnico-giuridico &#8211; si cita come modello di efficacia incentivante l\u2019esempio della legislazione statunitense (<em>False Claim Act<\/em>) dove il premio all\u2019informatore \u00e8 commisurato a quanto recuperato dal Governo dagli illeciti per merito delle segnalazioni.<\/p>\n<p>Si sono tentate anche quantificazioni del premio, ad esempio, basandolo sulla corresponsione di una somma di denaro parametrata in termini percentuali a quella oggetto di recupero a seguito della sentenza di condanna (definitiva) della Corte dei Conti per danno all\u2019erario o danno all\u2019immagine.<\/p>\n<p>Esattamente su questa linea si muoveva, in modo frettoloso e superficiale, la prima versione del disegno di legge sopra citato (n. 1751).<\/p>\n<p>Sulla opportunit\u00e0 delle misure premiali, c\u2019\u00e8 sostanziale unanimit\u00e0: un meccanismo incentivante \u00e8 indubbiamente decisivo per stimolare le segnalazioni.<\/p>\n<p>Tuttavia, la strada della condanna parametrata al danno all&#8217;erario o per danno all&#8217;immagine \u00e8, per varie ragioni, difficilmente praticabile.<\/p>\n<p>La precisa quantificazione del danno derivante dal patto corruttivo \u00e8 il primo ostacolo.<\/p>\n<p>La corruzione non determina soltanto passaggi diretti di denaro tra privato e pubblico funzionario, ma anche, si pensi al caso degli appalti di lavori pubblici, pi\u00f9 ampi ed articolati effetti dannosi come, ad esempio, l\u2019aumento del costo dei lavori in conseguenza di ritardi nella consegna dell&#8217;opera o a causa di perizie di variante inutili. Oppure (\u00e8 il caso delle forniture), si pensi al danno conseguenza della qualit\u00e0 scadente della fornitura.<\/p>\n<p>I tempi del processo contabile &#8211; sarebbe necessaria una sentenza definitiva \u2013 sono, poi, tali da azzerare l\u2019efficacia incentivante di eventuali premi ad esso legati.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 anche nel caso in cui l&#8217;Amministrazione danneggiata riuscisse a quantificare esattamente l&#8217;ammontare del danno complessivo costituendosi in giudizio.<\/p>\n<p>Inoltre \u00e8 da tenere a mente che questi processi, in particolare dopo il d.l. 78\/2010, si celebrano dopo quelli penali: in particolare il danno all&#8217;immagine \u00e8 stato rigidamente ancorato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per un reato contro la P.A.<\/p>\n<p>N\u00e9, naturalmente, si potrebbe pagare una somma prima che la sentenza passi in giudicato.<\/p>\n<p>Ulteriori cause che renderebbero incerto il parametro sono l\u2019ampio uso, da parte della Corte, del potere riduttivo dell&#8217;addebito (nonostante il dolo della condotta) ed il fattore prescrizione che, in questa materia, spesso compie il proprio corso.<\/p>\n<p>Il nuovo testo del disegno di legge sopra citato sembra comunque aver tagliato di netto il problema ed il premio in denaro \u00e8 stato sostituito da generiche ed indefinite <em>\u201cforme di premialit\u00e0\u201d<\/em> da concordarsi in sede contrattuale.<\/p>\n<p>Il tema &#8211; caratterizzato finora da assoluta improvvisazione &#8211; richiederebbe una riflessione seria: qualsiasi forma di premialit\u00e0 dovrebbe tener conto di una ineludibile <strong>esigenza di certezza del fatto presupposto del danno<\/strong>, dovendosi conseguentemente legare alla definitivit\u00e0 dei relativi giudizi (penale e contabile).<\/p>\n<p>La ragione \u00e8 ovvia: un premio connesso ad un fatto non certo darebbe luogo a forme maligne di incentivazione delle segnalazioni.<\/p>\n<p>Quindi anche pensando ad un sistema premiante modellato su quello gi\u00e0 teorizzato nel campo delle risorse umane del settore privato oppure ad un piano da definirsi contrattualmente, ci si dovrebbe confrontare sempre con la suddetta realt\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019argomento, dunque, \u00e8 impegnativo, molto di pi\u00f9 di quanto gli sbrigativi lavori parlamentari potevano far pensare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong><em>La ricerca di nuovi mezzi anticorruzione.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Pi\u00f9 in generale, nell\u2019ambito della pi\u00f9 vasta riflessione sulla corruzione, si chiede un <strong>potenziamento complessivo della disciplina normativa.<\/strong><\/p>\n<p>Si va dalle richieste di <strong>aumento dei poteri dell\u2019ANAC <\/strong>(poteri di organo vigilante e regolatore del mercato degli appalti pubblici e sanzionatori sembrano in cantiere nell\u2019ambito della riforma che toccher\u00e0 questa materia) fino alla <strong>rimodulazione della risposta repressiva.<\/strong><\/p>\n<p>Per quest\u2019ultima si auspica un pi\u00f9 ampio uso di misure interdittive e di tipo patrimoniale, nonch\u00e8 l\u2019introduzione di benefici per la collaborazione <em>post delictum.<\/em><\/p>\n<p>Tuttavia l\u2019aspetto pi\u00f9 critico \u00e8 l\u2019opportunit\u00e0, avanzata da molti, di istituire le figure degli <strong><em>\u201cinfiltrati\u201d<\/em><\/strong> e degli <strong><em>\u201cagenti provocatori\u201d <\/em><\/strong>in funzione anticorruzione.<\/p>\n<p>La considerazione di fondo \u00e8 l\u2019assimilazione, a livello di fenomenologia e contrasto, tra corruzione e criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n<p>Il sistema penale conosce la figura degli \u201c<em>infiltrati\u201d<\/em> nel campo degli stupefacenti, della criminalit\u00e0 organizzata o in materia di armi ed esplosivi (art. 9 legge 146\/06 &#8211; <em>\u201cattivit\u00e0 sotto copertura\u201d<\/em>) la cui attivit\u00e0 \u00e8 giustificata, in base al paradigma dell\u2019adempimento di un dovere ex art. 51 c.p., al solo fine di raccolta delle prove (ad esempio l\u2019infiltrato compie il <em>\u201csimulato acquisto\u201d<\/em> di armi o stupefacenti).<\/p>\n<p>Oppure pu\u00f2 citarsi la figura della <em>falsa vittima<\/em>, cio\u00e8 di colui che agisce per far uscire allo scoperto l\u2019autore di reati volti a coartare la volont\u00e0 o ingannare (concussione e truffa).<\/p>\n<p>Tuttavia si deve tener contro dei rigorosi limiti operativi che incontrano figure di tal genere (il c.d. <em>\u201cinfiltrato\u201d<\/em> \u00e8 una particolare figura di agente provocatore ma i limiti sono comuni, poich\u00e9 unica \u00e8 la disciplina del concorso di persone nel reato).<\/p>\n<p>In particolare, \u00e8 esclusa la punibilit\u00e0 nelle sole ipotesi in cui l\u2019attivit\u00e0 si risolve in osservazione, controllo e contenimento delle azioni illecite altrui: \u00e8 consentito solo svelare l\u2019attivit\u00e0 illecita esistente ma non indurre o istigare al reato l\u2019indagato, altrimenti il soggetto risponde di concorso (morale) nell\u2019illecito.<\/p>\n<p>Come \u00e8 stato autorevolmente sottolineato (M. Gallo) il confine tra indagine e istigazione \u00e8 labile e la liceit\u00e0 dell\u2019agire richiede complesse e problematiche valutazioni da farsi caso per caso.<\/p>\n<p>Non \u00e8 casuale che la soluzione in esame &#8211; mentre abbia riscontrato immediati favori tra i sostenitori di un approccio marcatamente <em>\u201cinquirente\u201d<\/em> &#8211; abbia suscitato perplessit\u00e0 nella dottrina pi\u00f9 attenta e accorta.<\/p>\n<p>La criticit\u00e0 della figura \u00e8 esemplificata, del resto, anche da noti casi giudiziari che sono scaturiti delle attivit\u00e0 sotto copertura.<\/p>\n<p>Tutto da verificare, infine, sarebbe l\u2019impatto sull\u2019azione amministrativa di queste figure, cos\u00ec come, quello degli auspicati <em>\u201ccollaborati di giustizia\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong><em>La corruzione tra prevenzione ed etica.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Tirando le fila del discorso sul generale tema della lotta alla corruzione, va sicuramente dato un ruolo primario alla <strong>prevenzione<\/strong>, ormai essendo il controllo formale di legalit\u00e0 inidoneo da solo a scovare la <em>maladministration<\/em> e quelle repressivo penale di per s\u00e9 tardivo e necessariamente <em>post factum<\/em> (pur avendo efficacia deterrente).<\/p>\n<p>Dall\u2019altro lato \u00e8 anche vero, per\u00f2, che l\u2019effettivit\u00e0 del sistema preventivo non deve costruire una Amministrazione occupata pi\u00f9 nel controllarsi che nell\u2019agire.<\/p>\n<p>Basti ricordare che l\u2019attuale sistema produce l\u2019effetto per il quale i meccanismi anticorruzione si sovrappongono, integrandoli, agli ordinari procedimenti amministrativi (anche con incidenza della politica sull\u2019Amministrazione, poich\u00e8 i piani anticorruzione sono approvati dagli organi di indirizzo politico), le amministrazioni devono ottemperare a nuovi e gravosi compiti, non solo di monitoraggio, ma anche di tipo programmatico per elaborare i piani.<\/p>\n<p>Dal punto di vista organizzativo manca una struttura tecnica per definire e gestire la politica di prevenzione e l\u2019unica figura creata \u00e8 il responsabile per la prevenzione che dovrebbe agire &#8211; nelle intenzioni della legge &#8211; in solitaria nonostante sia gravato da oneri complessi e responsabilit\u00e0 notevoli (ma la necessit\u00e0 di un adeguato supporto \u00e8 avvertita dalla Circolare 1\/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).<\/p>\n<p>Il punto chiave \u00e8 che tale complesso sistema \u2013 che comunque appesantisce il quadro giuridico \u2013 \u00e8 da attuarsi senza aver previsto investimenti aggiuntivi a supporto.<\/p>\n<p>Senza risorse \u00e8 difficile che tale sistema possa sfuggire al rischio di formalismo e di burocratizzazione della macchina amministrativa.<\/p>\n<p>Parlando di norme \u00e8 inevitabile un richiamo all\u2019esigenza di <strong>chiarezza <\/strong>(la CEDU parla di accessibilit\u00e0 e conoscibilit\u00e0): bisogna semplificare il quadro normativo afflitto da una moltitudine e sovrapposizione di leggi che aumentano l\u2019incertezza e, di conseguenza, il contenzioso. L\u2019incertezza normativa \u00e8 tale da minare lo stesso principio di legalit\u00e0 dell\u2019Amministrazione di cui all\u2019art. 97 Cost. nel suo significato pi\u00f9 autentico<\/p>\n<p>In ogni caso nessuna norma pu\u00f2 arginare, da sola, un problema socio-culturale quale \u00e8 lo <strong>scadimento del senso dell\u2019etica pubblica.<\/strong><\/p>\n<p>In questo senso si deve iniziare una <strong>battaglia culturale<\/strong>, come via maestra nella lotta all\u2019illegalit\u00e0: la legge n. 190\/2012, sul piano della promozione della cultura della legalit\u00e0, compie solo un timido passo, consistente nell&#8217;avvio di percorsi formativi dedicati ai temi del rispetto delle regole e dell&#8217;etica pubblica, destinati (solamente) ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni statali, affidandone l\u2019elaborazione alla Scuola Superiore della P.A.<\/p>\n<p>Di rilievo sono anche <em>le white list<\/em> di cui sopra ed il <em>rating di legalit\u00e0<\/em> su base volontaria per le imprese rilasciato dall\u2019Antitrust, cenni della creazione di una cultura delle reputazione, elemento essenziale per rinsaldare i legami di fiducia in un contesto sociale, come quello italiano, che ormai sembra averli\u00a0 persi.<\/p>\n<p>Resta da fare ancora tantissimo: la stessa legge del 2012, sembra, invero, pi\u00f9 adempimento a sollecitazioni internazionali che espressione di una volont\u00e0 politica di risolvere un problema etico e morale.<\/p>\n<p>Impietose e &#8211; purtroppo &#8211; condivisibili risultano la parole di Gabrio Forti proprio sulla centralit\u00e0 del problema morale:<em> \u201clo\u00a0 scoramento e lo scarso rispetto di s\u00e9 e della propria funzione (\u2026) costituisce il principale fattore di indebolimento del sistema immunitario dei pubblici funzionari nei confronti del morbo corruttivo<\/em>\u201d e ci\u00f2 \u00e8 in insanabile contrasto con l\u2019art. 54, comma 2 Cost. che richiama i principi di disciplina ed onore per chi adempie una funzione pubblica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>*Articolo destinato alla rivista <em>Logos<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corruzione e WhistleBlowing: Non c\u2019\u00e8 diritto senza etica * dell\u2019Avv. Stefano Fondi SOMMARIO: 1. La corruzione come problema. 2. Cenni sulla legge n. 190\/12. 3. Il WhistleBlowing. 4. La ricerca di nuovi mezzi anticorruzione. 5. La corruzione tra prevenzione ed etica.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-808","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/808"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=808"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/808\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":817,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/808\/revisions\/817"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}