{"id":830,"date":"2016-01-05T16:05:49","date_gmt":"2016-01-05T15:05:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=830"},"modified":"2016-01-05T16:11:22","modified_gmt":"2016-01-05T15:11:22","slug":"la-disciplina-relativa-alla-liquidazione-delle-spese-legali-nei-giudizi-di-responsabilita-amministrativo-contabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-disciplina-relativa-alla-liquidazione-delle-spese-legali-nei-giudizi-di-responsabilita-amministrativo-contabile\/","title":{"rendered":"La disciplina relativa alla liquidazione delle spese legali nei giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-628 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg\" alt=\"Cortedeiconti\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg 750w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>La disciplina relativa alla liquidazione delle spese legali nei giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile, alla luce della recente sentenza del T.A.R. del Lazio 9 dicembre 2015 n. <\/strong><strong>13753.<\/strong><\/p>\n<p>di <em>Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><strong>1) Premessa.<\/strong><\/p>\n<p>Lo scrivente, nell\u2019articolo del 2 dicembre 2013 (\u201cNuovi aspetti della problematica relativa alla liquidazione delle spese legali nei giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile\u201d), si \u00e8 gi\u00e0 interessato della normativa in esame, prendendo spunto dalla sentenza n. 310\/2013 della Sezione giurisdizionale della Toscana della Corte dei conti, la quale aveva statuito che \u201cincontestabilmente compete al solo giudice contabile disporre in tema di liquidazione delle spese in favore del dipendente assolto nel merito innanzi alla Corte dei conti\u201d. <!--more-->Nell\u2019articolo, preso atto della opposta giurisprudenza della Cassazione e del giudice amministrativo, lo scrivente aveva concluso sottolineando che, cos\u00ec interpretata, tale normativa risultava caratterizzata da un macroscopico aspetto di illogicit\u00e0, senza precedenti: secondo detta giurisprudenza, da una parte il giudice contabile era deputato a quantificare il credito per spese legali del soggetto prosciolto in giudizio, dall\u2019altra l\u2019Avvocatura dello Stato, nel suo parere obbligatorio e vincolante per l\u2019amm.ne che doveva provvedere al rimborso, era liberissima di non tenere nel minimo conto la statuizione giurisdizionale.<\/p>\n<p>E\u2019 appena il caso di sottolineare la manifesta incongruenza di un <em>sindacato dell\u2019Avvocatura di Stato sul contenuto del <\/em><em>decisum<\/em><em>, in violazione di un principio fondamentale secondo cui quanto deciso in sentenza pu\u00f2 essere riformato solo da un organo giurisdizionale superiore e non certo da un organo forense.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2) La legislazione vigente in materia.<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1038\/1933 dispone che nei procedimenti contenziosi si osservano le norme e i termini della procedura civile, in quanto applicabili e non modificati dalle disposizioni del regolamento, il quale non contiene alcuna statuizione riguardante le spese.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 91 c.p.c. il giudice, quando emette la sentenza nel processo civile, condanna la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e gli onorari per la difesa della controparte, in base al principio della soccombenza. Al momento della liquidazione, il giudice pu\u00f2 escludere le spese ritenute eccessive o superflue ai sensi dell\u2019art. 92 del c.p.c., che conferisce al giudice un ampio potere dispositivo per le spese processuali, tanto che pu\u00f2 compensarle tra le parti.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i giudizi contabili, il regolamento delle spese trova disciplina nell\u2019art. 3, comma 2-bis del d.l. n. 543\/1996 per il quale \u201cin caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell\u2019art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall\u2019amministrazione di appartenenza\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203\/2005, conv. in legge n. 248\/2005, stabilisce che \u201cle<em> disposizioni dell&#8217;art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell&#8217;art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 91 del codice di procedura civile, liquida l&#8217;ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruit\u00e0 dell&#8217;Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all&#8217;amministrazione di appartenenza\u201d<\/em><em>.<\/em> Tale disposizione \u00e8 stata integrata dall\u2019art. 17, comma 30-quinquies del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102\/2009,\u00a0 il quale ha disposto che \u201ca<em>ll&#8217;art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: procedura civile, sono inserite le seguenti: non pu\u00f2 disporre la compensazione delle spese del giudizio\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em><strong>3) La sentenza del T.A.R. Lazio<\/strong><\/em><strong> 9 dicembre 2015 n. <\/strong><strong>13753.<\/strong><\/p>\n<p>Nella sentenza si afferma che il quadro normativo deve essere interpretato tenendo conto della circostanza che, alla luce anche della giurisprudenza della Cassazione (S.U. n. 5918\/2011), la controversia concernente il rimborso delle spese defensionali attiene al rapporto tra dipendente e amministrazione datrice di lavoro e pertanto esula dalla giurisdizione contabile ed appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro. La sentenza di proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito che \u00e8 attribuito dalla legge e che il giudice contabile, per i giudizi di sua competenza, \u00e8 deputato a quantificare, salva comunque la definitiva determinazione del suo ammontare da compiere, su parere dell\u2019Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell\u2019amministrazione di appartenenza. (Cass. S.U. n. 6996\/2010). L\u2019autonomia del rapporto tra amministrazione e proprio dipendente, avente ad oggetto il diritto al rimborso delle spese legali rispetto al giudizio contabile da un lato, unitamente al correlato dovere dell\u2019assistito al pagamento delle spese legali a favore del proprio difensore in base alle tariffe forensi, a prescindere da quale sia l\u2019importo liquidato in sentenza, comporta \u2013 come ineludibile conseguenza \u2013 che il rimborso dovuto dalla amministrazione al proprio dipendente possa prescindere dalla liquidazione effettuata in sentenza dal giudice contabile o dalla eventuale compensazione delle spese in quella sede disposta, e che esso vada invece determinato sulla base del parere di congruit\u00e0 espresso dall\u2019Avvocatura dello Stato. A queste conclusioni si deve giungere anche in ragione di un\u2019ulteriore argomentazione. Come si \u00e8 visto, il legislatore ha introdotto il divieto per il giudice contabile di disporre la compensazione delle spese in caso di proscioglimento dell\u2019incolpato. Qualora un tale divieto venisse violato, tuttavia, non potrebbe certo negarsi il diritto del ricorrente ad ottenere un congruo rimborso spese, sulla base del parere di congruit\u00e0 espresso dall\u2019Avvocatura. Se questo \u00e8 vero, nemmeno pu\u00f2 dunque negarsi il diritto del pubblico dipendente ad ottenere un congruo rimborso spese nel caso in cui il giudice contabile, anzich\u00e9 disporre la compensazione, abbia liquidato le spese legali, ma in misura simbolica o comunque inferiore a quanto effettivamente dovuto dall\u2019assistito al proprio difensore. In caso contrario, infatti, il parere di congruit\u00e0 dell\u2019Avvocatura dello Stato, in questo secondo caso, verrebbe ad essere completamente pretermesso. Spetta all\u2019Avvocatura dello Stato effettuare la propria valutazione di congruit\u00e0 circa l\u2019entit\u00e0 del diritto al rimborso delle spese legali, anche in presenza di una liquidazione effettuata dal giudice contabile sulle spese. In questi termini, peraltro, si \u00e8 espressa la stessa Avvocatura generale dello Stato nella circolare n. 6 del 2012.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4) La giurisprudenza della Cassazione.<\/strong><\/p>\n<p><em>Sentenza n. 17014\/2003: <\/em>La legge n. 639\/1996 ha stabilito che l&#8217;incolpato, poi assolto, ha diritto di chiedere all&#8217;amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di responsabilit\u00e0. Al quesito se la sentenza, che ha provveduto sulle spese del giudizio contabile, mediante dichiarazione di compensazione, ecceda i limiti della giurisdizione della Corte dei conti deve darsi risposta negativa, in base al principio che la statuizione sulle spese del giudizio \u00e8 oggetto della sentenza ed i possibili errori su questo sono di diritto e non espressione di esorbitanza dai limiti esterni della giurisdizione della Corte di conti.<\/p>\n<p>Sentenza n. 6996\/2010: La materia \u00e8 attualmente disciplinata dal d.l. n. 67\/1997, art. 18, conv. con l. n. 135\/1997, dal d.l. n. 203\/2005, art. 10-bis conv. con l. n. 248\/2005, dal d.l. n. 78\/2009, art. 17, conv. con l. n. 102\/2009. La sentenza di proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito che \u00e8 attribuito dalla legge e che il giudice contabile, per i giudizi di sua competenza, \u00e8 deputato a quantificare, salva comunque la definitiva determinazione del suo ammontare da compiere, su parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell&#8217;amministrazione di appartenenza. La controversia cui tale provvedimento eventualmente d\u00e0 luogo esula dalla giurisdizione della Corte dei conti e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro intercorrente tra l&#8217;amministrazione e il suo dipendente: il giudice ordinario, nella generalit\u00e0 dei casi; il giudice amministrativo, in ipotesi di impiego non &#8220;privatizzato&#8221;.<\/p>\n<p>Sentenza n. 5918\/2011: La Corte di merito ha ritenuto che &#8220;l&#8217;avvenuta compensazione delle spese di giudizio e legali per entrambi i gradi di giudizio&#8221;, statuita dal giudice contabile, risolvendosi in una &#8220;sostanziale negazione del diritto al rimborso dall&#8217;amministrazione di appartenenza&#8221; costituisse esercizio della giurisdizione in tema di regolamento delle spese, non sindacabile dal giudice di merito. Cos\u00ec statuendo, per\u00f2, non ha tenuto conto che il giudicato esterno, che si era formato, era relativo soltanto al regolamento delle spese del giudizio contabile conclusosi con il proscioglimento del convenuto, ma non riguardava il rapporto sostanziale fra dipendente ed amministrazione di appartenenza che esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Sentenza n. 15238<strong>\/<\/strong>2011: La controversia, concernente il rimborso delle spese defensionali sostenute da soggetti sottoposti a giudizio di responsabilit\u00e0 dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro intercorrente tra la p.a. ed il suo dipendente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>5) La giurisprudenza contabile.<\/strong><\/p>\n<p>Le recenti sentenze delle Sezioni territoriali e centrali d\u2019appello della Corte dei conti continuano, senza alcuna remora, a liquidare le spese legali, a favore dei convenuti prosciolti nel merito delle contestazioni formulate dai P.M., senza tener conto della loro, presumibile, assoluta irrilevanza sulla base di una diversa valutazione dell\u2019Avvocatura dello Stato. Cos\u00ec la I Sezione centrale d\u2019appello, ad es. nella sentenza n. 519\/2015, con una clausola da considerare ormai \u201cdi stile\u201d, ha statuito che \u201c\u00e8 necessario provvedere alla liquidazione delle spese legali a favore dei medesimi appellanti, ai sensi dell\u2019art. 3,<em> comma 2-<\/em><em>bis<\/em> della legge n. 639\/1996: norma che appunto prevede il ristoro delle spese legali da parte dell\u2019amministrazione di appartenenza, nel caso di definitivo proscioglimento nel merito e la cui portata \u00e8 stata precisata prima <em>dall\u2019art. 10-<\/em><em>bis<\/em><em>, comma 10 del d.l. n. 203\/2005, conv. con legge n. 248\/2005 e, da ultimo, dall\u2019art. 17, comma 30-quinquies<\/em><em> del d.l. n. 78\/2009, conv. con legge 3.8.2009, n. 102\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Tale statuizione formalmente \u00e8 ineccepibile, ma nella sostanza \u00e8 assolutamente priva di significato. Questa avrebbe un senso solo nella ipotesi, denegata dal giudice del lavoro, che fosse accolta la condivisibile interpretazione formulata nella citata sentenza <\/em>n. 310\/2013 della Sezione giurisdizionale della Toscana (\u201ccompete al solo giudice contabile disporre in tema di liquidazione delle spese in favore del dipendente assolto nel merito innanzi alla Corte dei conti\u201d) e gi\u00e0 sostenuta nella sentenza n. 428\/2008 della Sez. I App. secondo cui \u201cil parere dell\u2019Avvocatura erariale si concreta in una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del giudice, nonch\u00e9 di congruit\u00e0 di eventuali spese legali aggiuntive\u201d e nella sentenza n. 559\/2011 della Sez. III App. la quale ha confermato che \u201cil parere di congruit\u00e0 dell\u2019Avvocatura dello Stato resta confinato nella fase amministrativa conseguente al giudizio contabile e si concreta in una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del giudice, nonch\u00e9 di congruit\u00e0 delle eventuali spese legali aggiuntive\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>6) Analisi della sentenza<em> del T.A.R. Lazio<\/em> 9 dicembre 2015, n. <\/strong><strong>13753<\/strong>.<\/p>\n<ol>\n<li>A) La sentenza muove dalla considerazione che la controversia concernente il rimborso delle spese defensionali attiene al rapporto tra dipendente e amministrazione datrice di lavoro e pertanto esula dalla giurisdizione contabile.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019osservazione prende atto di un dato pacifico sulla ripartizione della giurisdizione fra giudice contabile ed amministrativo ma \u00e8 del tutto ininfluente ai fini della concreta determinazione del diritto al rimborso e dei parametri di riferimento.<\/p>\n<ol>\n<li>B) La sentenza in esame rileva che la sentenza della Corte dei conti di proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito che \u00e8 attribuito dalla legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Al riguardo pu\u00f2 ripetersi quanto detto nel punto precedente sulla completa ininfluenza di tale osservazione sulla concreta determinazione del diritto al rimborso. La normativa in esame, riguardante il diritto al rimborso nel giudizio contabile, non \u00e8 altro che l\u2019applicazione del principio generale della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.<\/p>\n<ol>\n<li>C) La sentenza precisa che il legislatore ha introdotto il divieto per il giudice contabile di disporre la compensazione delle spese in caso di proscioglimento dell\u2019incolpato. Qualora un tale divieto venisse violato, tuttavia, non potrebbe certo negarsi il diritto del ricorrente ad ottenere un congruo rimborso spese, sulla base del parere di congruit\u00e0 espresso dall\u2019Avvocatura.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Non si riesce a comprendere il nesso logico fra la premessa (la violazione di un divieto) e la conclusione (prevalenza del parere di un organo forense rispetto ad una statuizione giurisdizionale). Come giustamente osservato dalla Cassazione nella citata sentenza <em>n. 17014\/2003,<\/em> riguardante il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di responsabilit\u00e0, la statuizione sulle spese \u00e8 oggetto della sentenza ed i possibili errori su questo sono di diritto. Quindi l\u2019errore derivante dalla compensazione delle spese in violazione del divieto legislativo non si differenzia in nulla da tutti gli altri ipotizzabili errori di diritto ed \u00e8 sindacabile attraverso i consueti mezzi di impugnazione.<\/p>\n<ol>\n<li>D) La sentenza sostiene che l\u2019autonomia del rapporto tra amministrazione e proprio dipendente, avente ad oggetto il diritto al rimborso delle spese legali rispetto al giudizio contabile da un lato, unitamente al correlato dovere dell\u2019assistito al pagamento delle spese legali a favore del proprio difensore in base alle tariffe forensi, a prescindere da quale sia l\u2019importo liquidato in sentenza, comporta \u2013 come ineludibile conseguenza \u2013 che il rimborso dovuto dalla amministrazione al proprio dipendente possa prescindere dalla liquidazione effettuata in sentenza dal giudice contabile e che esso vada invece determinato sulla base del parere di congruit\u00e0 espresso dall\u2019Avvocatura dello Stato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Riguardo alla pacifica autonomia dei giudizi contabili ed amministrativi pu\u00f2 soltanto ribadirsi come tale considerazione sia del tutto ininfluente ai fini della concreta determinazione del diritto al rimborso.<\/p>\n<p>Per il resto, \u00e8 appena il caso di osservare, come gi\u00e0 ricordato, che l\u2019art. 92 del c.p.c., conferisce al giudice un ampio potere dispositivo consentendogli, all\u2019atto della liquidazione, di escludere le spese legali ritenute eccessive o superflue.<\/p>\n<p>Comunque, anche sul punto non si riesce a cogliere il nesso consequenziale: la premessa \u00e8 che il convenuto sia tenuto a pagare il difensore in base alle tariffe forensi; la conclusione consiste nella conseguente presunta inefficacia del <em>quantum<\/em> determinato dal giudice contabile. Logica allora vorrebbe che lo stesso principio fosse applicabile anche nei confronti dell\u2019Avvocatura che non potrebbe in alcun modo esprimere un parere difforme rispetto a quanto indicato nelle parcelle degli avvocati.<\/p>\n<ol>\n<li>E) In conclusione, secondo la sentenza, non pu\u00f2 negarsi il diritto del pubblico dipendente ad ottenere un congruo rimborso spese nel caso in cui il giudice contabile abbia liquidato le spese legali in misura inferiore a quanto dovuto dall\u2019assistito al proprio difensore: in caso contrario, infatti, il parere di congruit\u00e0 dell\u2019Avvocatura dello Stato, in questo secondo caso, verrebbe ad essere completamente pretermesso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tale ultima osservazione, lungi dal sostenere la motivazione, ne esalta la fragilit\u00e0 se non l\u2019inconsistenza. Partiamo dal dato normativo: \u201cil<em> giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 91 del codice di procedura civile, liquida l&#8217;ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Quindi sussiste un preciso potere-dovere del giudice contabile di liquidare le spese legali del prosciolto in giudizio, in conformit\u00e0 all\u2019art. 91 c.p.c. eventualmente <\/em>escludendo le spese legali ritenute eccessive o superflue, ai sensi dell\u2019art. 92 dello stesso c.p.c.<\/p>\n<p>Ora il T.A.R. avrebbe dovuto spiegare in qual modo una tesi, ritenuta insostenibile se consenta di \u201cpretermettere\u201d il parere di un organo forense divenga al tempo stesso sostenibile se consenta di \u201cpretermettere\u201d la statuizione sulle spese del giudizio oggetto della sentenza (Cass. <em>n. 17014\/2003) <\/em>cui \u00e8 tenuto obbligatoriamente il giudice contabile<em>.<\/em><\/p>\n<ol start=\"2012\">\n<li><em>F) Nella sentenza viene infine ricordato che i<\/em>n questi termini, peraltro, si \u00e8 espressa la stessa Avvocatura generale dello Stato nella circolare n. 6 del 2012.<\/li>\n<\/ol>\n<p>A prescindere che tale circolare sostiene l\u2019esatto contrario di quanto affermato nella precedente circolare n. 55\/2008 emessa in materia della stessa Avvocatura dello Stato, si osserva che l\u2019Avvocatura erariale non poteva certo trascurare la valorizzazione di un potere inusuale, senza precedenti, non solo in Italia ma in qualsiasi nazione civile del globo, nell\u2019ambito di uno Stato di diritto, e cio\u00e8 quello di porre nel nulla una statuizione giurisdizionale attraverso il difforme parere di una avvocatura.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>7) Osservazione conclusiva.<\/strong><\/p>\n<p>La macroscopica irrazionalit\u00e0 della normativa in esame, totalmente carente sul piano della logica persino alla luce del comune buon senso dell\u2019uomo della strada, imporrebbe un immediato &#8211; quanto improbabile &#8211; intervento legislativo per porre fine ad una situazione insostenibile di violazione dei pi\u00f9 elementari principi sull\u2019efficacia del giudicato. In mancanza, non si pu\u00f2 che esprimere l\u2019auspicio che in sede giurisdizionale contabile venga finalmente sollevata dinanzi alla Consulta &#8211; la quale prescrive che il legislatore ordinario, anche nei casi di spiccata discrezionalit\u00e0, non pu\u00f2 prescindere dai confini della ragionevolezza &#8211; questione di legittimit\u00e0 costituzionale della normativa in parola, evitandosi statuizioni sulle spese, obbligatorie, ma sostanzialmente inutili, in quanto destinate a rimanere lettera morta.<\/p>\n<p>Da ultimo si sottolinea l\u2019ingente onere derivante dalla liquidazione di parcelle legali a favore dei convenuti prosciolti in misura di gran lunga superiore a quella stabilita nelle sentenze contabili: anche sotto tale profilo si ribadisce la necessit\u00e0, evidenziata nell\u2019articolo dello scrivente in data 2 dicembre 2015 (\u201cNuove riflessioni sul grado di diligenza richiesto ai pubblici funzionari e sulla qualificazione della colpa nei giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativa\u201d), dell\u2019innalzamento del parametro di valutazione della diligenza da esigere nei confronti dei pubblici dipendenti ed amministratori della p.a. in sede di giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativa, in conformit\u00e0 alla giurisprudenza della Cassazione e della Corte di giustizia europea, evitandosi proscioglimenti disposti qualora non si raggiungano parametri estremi come \u201ccomportamento avventato\u201d, mancanza di \u201cun minimo di diligenza\u201d, \u201cinammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri\u201d, \u201cprevedibilit\u00e0 delle conseguenze dannose del comportamento\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La disciplina relativa alla liquidazione delle spese legali nei giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile, alla luce della recente sentenza del T.A.R. del Lazio 9 dicembre 2015 n. 13753. di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti \u00a0 1) Premessa. 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