{"id":842,"date":"2016-02-04T11:36:59","date_gmt":"2016-02-04T10:36:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=842"},"modified":"2016-02-04T11:37:42","modified_gmt":"2016-02-04T10:37:42","slug":"la-compensatio-lucri-cum-damno-nei-processi-contabili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-compensatio-lucri-cum-damno-nei-processi-contabili\/","title":{"rendered":"La \u201ccompensatio lucri cum damno\u201d nei processi contabili"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2.jpg\" rel=\"attachment wp-att-649\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-649 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2-300x288.jpg\" alt=\"Libri2\" width=\"300\" height=\"288\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2-300x288.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Libri2.jpg 645w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>La \u201c<\/strong><strong><em>compensatio lucri cum damno<\/em><\/strong><strong>\u201d<\/strong><strong> nei processi contabili, alla luce della sentenza 15 gennaio 2016 n. 5 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna.<\/strong><\/p>\n<p><strong>di Antonio Vetro<\/strong>, Presidente on. della Corte dei conti<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019art. 1, comma 1-<em>bis<\/em>, della legge n. 20\/1994, (nel testo novellato dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.iusexplorer.it\/FontiNormative\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1807953&amp;IdUnitaDoc=5634340&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0\">art. 17, comma 30-<em>quater<\/em>, lett. a, del d.l. n. 78<\/a>\/2009, come modificato dall&#8217;<a href=\"http:\/\/www.iusexplorer.it\/FontiNormative\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1807954&amp;IdUnitaDoc=5634354&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0&amp;NavId=896104065&amp;pid=19\">art. 1, comma 1, lett. c, del d.l. n. 103<\/a>\/2009, convertito in legge n. 102\/2009), sancisce che \u201c<em>Nel giudizio di responsabilit\u00e0, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall&#8217;amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunit\u00e0 amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilit\u00e0<\/em>\u201d.<!--more--><\/p>\n<p>Con articolo in data 4 marzo 2013, lo scrivente si \u00e8 gi\u00e0 interessato della <em>compensatio lucri cum damno<\/em>, limitatamente all\u2019individuazione dei criteri per l\u2019accertamento dell\u2019<em>utilitas\u00a0 <\/em>per\u00a0 le pubbliche amministrazioni, in presenza di contratti di appalto nulli o inesistenti. Tali criteri consistono nell\u2019accertamento che i fatti vantaggiosi siano concretamente ravvisabili nell\u2019ambito del medesimo contesto nel quale si \u00e8 sviluppata la vicenda che ha comportato la produzione del danno erariale ed effettivamente utilizzati dall\u2019amm.ne per il perseguimento dei propri fini istituzionali.<\/p>\n<p>In proposito \u00e8 stata citata la sentenza n. 110\/2006 della Sez. III App., secondo cui sussiste la necessit\u00e0, ai fini della validit\u00e0 della compensazione, che la stessa si ricolleghi ad un unico fatto genetico, produttivo sia del danno che dei presunti vantaggi: ci\u00f2 in aderenza, del resto, all&#8217;indirizzo prevalente della giurisprudenza secondo la quale i criteri cui il giudice deve attenersi per l&#8217;applicazione della norma sui \u201cvantaggi\u201d sono sostanzialmente &#8211; pur nella diversit\u00e0 dei due istituti &#8211; i medesimi che presiedono alla pi\u00f9 generale regola della \u201c<em>compensatio lucri cum damno<\/em>\u201d: accertamento dell&#8217;effettivit\u00e0 dell&#8217;<em>utilitas<\/em> conseguita; medesimo fatto generatore determinante sia il danno che il vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti; appropriazione dei risultati stessi da parte della pubblica amministrazione che li riconosce; rispondenza della stessa <em>utilitas<\/em> ai fini istituzionali dell&#8217;amministrazione che li riceve. Inoltre, la circostanza che debba \u201ctenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti\u201d, induce a ritenere che debba farsi una valutazione obbiettiva dell\u2019esistenza di tali vantaggi, indipendentemente dalle modalit\u00e0 della loro produzione in termini di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Sul piano probatorio, il convenuto che eccepisca la mancanza o la minore entit\u00e0 del danno erariale in presenza dei vantaggi conseguiti dall\u2019amm.ne, dovr\u00e0 dimostrare la loro sussistenza e l\u2019effettiva utilizzazione da parte dell\u2019amm.ne stessa. Nel caso particolare esaminato nell\u2019articolo, oggetto della sentenza n. 141\/2013 della Sezione campana, lo scrivente ha ritenuto che, nella valutazione della <em>utilitas<\/em> per la p.a., occorresse tener conto della insoddisfacente prestazione della controparte, che addirittura rendeva dubbia l\u2019utilit\u00e0 di tale prestazione: in tale situazione, a meno di non giungere al radicale rifiuto di valutazione della <em>utilitas<\/em>, per evidenti carenze probatorie, si sarebbe dovuto, quanto meno, operare una congrua, notevole riduzione del compenso pattuito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2) La giurisprudenza della Cassazione: dato il rilevante numero di sentenze in materia l\u2019analisi \u00e8 limitata ad alcune delle pi\u00f9 significative.<\/p>\n<p>Sent. S.U. n. <a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/isapi\/hc.dll?host=&amp;port=-1&amp;_sid=%7b0E6B44E3%7d&amp;db=snciv&amp;verbo=query&amp;xverb=tit&amp;query=%5bnumero%20decisione%5d=28056%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=U&amp;user=&amp;uri=\/xway\/application\/nif\/isapi\/hc.dll&amp;pwd=&amp;_hcf=&amp;_hca=&amp;cId=&amp;cIsPublic=&amp;cName=&amp;cquery=98369&amp;sele=&amp;selid=&amp;pos=&amp;lang=it\">28056<\/a> \/2008 e Sez. 3 n. 12248\/2013. L&#8217;effetto della &#8221; <em>compensatio<\/em><em> lucri cum damno<\/em>&#8220;, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell&#8217;art. 1223 cod. civ., si verifica esclusivamente allorch\u00e9 il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell&#8217;inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio.<\/p>\n<p>Sent. Sez. 6 n. 20111\/2014. La <em>compensatio lucri cum damno<\/em> integra un&#8217;eccezione in senso lato, vale a dire non gi\u00e0 l&#8217;adduzione di un fatto modificativo o impeditivo od estintivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all&#8217;esatta globale entit\u00e0 del danno effettivamente patito dal danneggiato, entit\u00e0 che resta l&#8217;oggetto iniziale della controversia e non \u00e8 ampliata dalla detta valutazione. Nella determinazione del danno, nella sua esatta entit\u00e0, il giudice pu\u00f2 fare riferimento a tutte le risultanze del giudizio, in virt\u00f9 sia del principio di acquisizione della prova, sia della circostanza della difesa sul punto svolta dal danneggiato.<\/p>\n<p>Sent. Sez. 3 n. 2112\/2000 e n. 992\/2014. La richiesta, formulata da chi \u00e8 chiamato a risarcire il danno, di liquidare lo stesso tenendo conto dei vantaggi che il danneggiato ha ricevuto dal suo illecito non \u00e8 qualificabile come eccezione in senso proprio e quindi non \u00e8 soggetto alle preclusioni che valgono per quest\u2019ultime; l\u2019unicit\u00e0 del fatto generatore sia del danno che del vantaggio esclude, infatti, la modificazione della materia del contendere.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3) La giurisprudenza della Corte dei conti: per brevit\u00e0 verranno citate solo alcune sentenze, fra le pi\u00f9 recenti, specie delle Sezioni d\u2019appello.<\/p>\n<p>Sent. Sez. I app. n. 701\/2014. Non \u00e8 ipotizzabile alcuna <em>compensatio lucri<\/em> (derivante dallo svolgimento di determinate mansioni) <em>cum damno<\/em> (consistente nelle relative retribuzioni) in presenza di comportamenti volti scientemente, o comunque negligentemente, a violare disposizioni che intendono preservare la consistenza qualitativa o quantitativa della pianta organica o garantire i tetti programmati della spesa per il personale, in quanto la valutazione della non utilit\u00e0 della spesa, in tali casi, \u00e8 aprioristicamente stabilita a monte della normativa primaria o secondaria e nell&#8217;ambito di tali limiti gli amministratori sono tenuti a muoversi, onde non incorrere in responsabilit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>Sent. App. Sicilia n. 469\/2014. Quando l\u2019Amministrazione conferisce un incarico sul presupposto del possesso di un titolo di laurea, essa non richiede l\u2019espletamento di un\u2019attivit\u00e0 riconducibile a mansioni generiche ma esige che sia resa una prestazione professionale particolarmente qualificata. Ne consegue che la prestazione lavorativa che venga, comunque, resa dal soggetto sfornito del prescritto titolo di studio non pu\u00f2 ontologicamente produrre l\u2019utilit\u00e0 che l\u2019Amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro. Pertanto deve ritenersi che il rapporto sinallagmatico sia irrimediabilmente inficiato e che le retribuzioni siano giuridicamente prive di \u201cgiusta causa\u201d.<\/p>\n<p>Sent. Sez. Lombarda n. 234\/2014. La fattispecie riguarda un danno erariale patito da un Comune per il mancato introito di un credito vantato nei confronti di altro Comune (oltre rivalutazione e interessi) e prescrittosi in quanto non tempestivamente reclamato. Secondo la Sezione, l\u2019interpretazione testuale e logica del chiaro disposto normativo non pu\u00f2 che condurre alla piena compensabilit\u00e0 tra danni e vantaggi arrecati anche tra soggetti pubblici distinti. N\u00e9 vi \u00e8 prova da parte della Procura di possibili ulteriori danni derivanti, sul piano causale, dal mancato utilizzo del non introitato credito per altre finalit\u00e0 istituzionali.<\/p>\n<p>Sent. Sez. I app. n. 164\/2015. Le prestazioni svolte da un dipendente assunto su presentazione di falso titolo di studio comportano un danno risarcibile per l\u2019Amministrazione, non operando al riguardo <em>la compensatio lucri cum damno<\/em> se non limitatamente alla quota di retribuzione riconducibile a mansioni che, per la loro assoluta genericit\u00e0 e fungibilit\u00e0, non trovano un essenziale presupposto nel possesso di conoscenze specialistiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>4) In particolare, la sentenza 15 gennaio 2016 n. 5 della Sezione per la Sardegna.<\/p>\n<p>La sentenza merita attenzione per la ricostruzione dell\u2019istituto a partire dalla sua genesi e per le argomentazioni svolte. La questione trattata riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte di una Provincia, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, in favore di un Comune, derivante da irregolarit\u00e0 nel pagamento dell\u2019ICI, commesse in conseguenza di condotte gravemente colpose.<\/p>\n<p>La Sezione, esaminando preliminarmente l\u2019eccezione difensiva relativa all\u2019inesistenza di un danno risarcibile o, pi\u00f9 correttamente, alla compensazione del danno subito dalla Provincia con il connesso vantaggio conseguito dal Comune, ha ricordato che il principio della <em>compensatio lucri cum damno<\/em>, di origine giurisprudenziale, \u00e8 stato espressamente codificato nel giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa dall\u2019art. 1, comma 1 bis della legge n. 20\/1994, aggiunto dalla legge n. 639\/1996, che, nella formulazione originaria, si riferiva ai soli \u201c<em>vantaggi conseguiti dall\u2019amministrazione o dalla comunit\u00e0 amministrata<\/em>\u201d. Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, tale compensazione doveva ritenersi operante anche nell\u2019ipotesi in cui danni e vantaggi fossero riferibili ad amministrazioni diverse, in relazione al concetto di finanza pubblica allargata, mentre altra giurisprudenza escludeva tale ampliamento interpretativo della norma.<\/p>\n<p>La problematica ha subito un\u2019evoluzione alla luce della modifica introdotta dalla legge n. 102\/2009, la quale ha espressamente previsto che il giudice contabile debba tenere conto, oltre che dei vantaggi conseguiti dall\u2019amministrazione di appartenenza del convenuto, anche di quelli ottenuti \u201c<em>da altra amministrazione<\/em>\u201d, cos\u00ec manifestando il chiaro intento del legislatore di fare propria la tesi favorevole all\u2019applicazione estensiva della <em>compensatio<\/em>. Riguardo agli effetti temporali della modifica, la giurisprudenza si \u00e8 orientata a riconoscerne l\u2019immediata applicabilit\u00e0 in ragione di una valenza interpretativa, sia pure implicita (Sez. Sicilia, n. 1477\/2010, Sez. Lombardia, n. 234\/2014), o, in alternativa, processuale (Sez. III app. n. 326\/2011). La Sezione sarda ha aggiunto che \u201cdeve ritenersi che la disposizione, quand\u2019anche se ne affermasse la natura innovativa e sostanziale, trovi applicazione nel caso in discussione, posto che, sebbene la condotta addebitata al convenuto sia stata tenuta in epoca precedente, l\u2019illecito si \u00e8 per\u00f2 perfezionato successivamente, con il pagamento, a carico del bilancio della Provincia, delle somme contestate\u201d.<\/p>\n<p>Riguardo agli effetti dell\u2019applicazione della norma nel caso specifico, con riguardo alla corrispondenza fra danno per l\u2019erario provinciale e correlato vantaggio per l\u2019erario comunale, la Sezione si \u00e8 pronunziata negativamente riguardo ai pagamenti per interessi e spese di notifica, in quanto le somme percepite a tali titoli dal Comune non possano essere considerate come incremento netto del patrimonio dell\u2019ente, trattandosi o di rimborsi di spese sostenute per spese di notifica, ovvero di risarcimento per il danno derivato dal ritardato introito dell\u2019imposta, nel caso degli interessi, di natura moratoria. Riguardo a questi ultimi, il danno subito dalla Provincia non pu\u00f2 ritenersi compensato neppure da un correlato vantaggio per il ritardo nel pagamento, non perch\u00e9 tale evenienza sia da escludere in assoluto, ma in quanto non \u00e8 stata data, n\u00e9 emerge dagli atti, la prova che tale vantaggio si sia concretamente verificato.<\/p>\n<p>Invece, riguardo al pagamento delle sanzioni, secondo la Sezione sarda non pu\u00f2 negarsi che la relativa entrata costituisca un vantaggio per il bilancio comunale. Al contrario, secondo la Sez. Lazio (sent. n. 493\/2012), in tali casi la compensazione, da non escludere <em>in toto<\/em>, non potrebbe operare nella sua integralit\u00e0, dovendosi tenere conto della funzione repressivo-sanzionatoria che coesiste con quella compensativo-risarcitoria nella responsabilit\u00e0 amministrativa, ma che verrebbe elusa se si aderisse alla tesi della compensazione integrale tra danno e vantaggio. Quest\u2019ultima tesi non sarebbe condivisibile, secondo la Sezione sarda, in quanto la giurisdizione di questa Corte in materia di responsabilit\u00e0 amministrativa si distingue nettamente da quella puramente sanzionatoria, relativa a fattispecie determinate, espressamente individuate dal legislatore (v. ad es. art. 30, comma 15 l. n. 289\/2002).<\/p>\n<p>Sul punto, in sentenza si osserva che \u201cla norma, se interpretata nel senso indicato da questa Sezione, possa indurre a sospetti di irragionevolezza, determinando una compromissione delle ragioni creditorie dell\u2019ente danneggiato che potrebbe apparire ingiustificata. Tuttavia, considerato l\u2019ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale, la quale ritiene che il legislatore goda di ampia discrezionalit\u00e0 nel disciplinare l\u2019istituto della responsabilit\u00e0 amministrativa, la relativa questione di legittimit\u00e0 costituzionale va reputata manifestamente infondata, potendosi ritenere non irragionevole che si sia considerato opportuno limitare tale responsabilit\u00e0 solo ai casi in cui la condotta illecita abbia determinato una lesione alla finanza pubblica nel suo complesso\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>5) Brevi note sui principi informatori dell\u2019istituto e sulla loro applicazione nei giudizi contabili.<\/p>\n<ol>\n<li>A) Va richiamato il principio generale, vigente nell\u2019ordinamento giuridico, che esclude arricchimenti senza giusta causa, con la precisazione che mentre nella <em>compensatio lucri cum damno<\/em> il giudice previene l\u2019arricchimento, limitando l\u2019importo del danno attraverso la valutazione della <em>utilitas<\/em>, nel processo instaurato sulla base dell\u2019azione generale di arricchimento, ex art. 2041 c.c. il giudice rimuove gli effetti dell\u2019arricchimento stesso, mediante il riconoscimento di una attribuzione patrimoniale a favore di chi subisce il<\/li>\n<li>B) Ai fini della validit\u00e0 della compensazione, \u00e8 necessario che la stessa si ricolleghi ad un unico fatto genetico, produttivo sia del danno che dei presunti vantaggi; tuttavia occorre considerare non solo il danno patrimoniale, inteso quale diminuzione pecuniaria derivante dal danno emergente e dal lucro cessante, ma anche il danno finanziario derivante dall\u2019alterazione dell\u2019equilibrio economico-finanziario della singola p.a., con conseguente pregiudizio per l\u2019azione amministrativa di competenza, costretta entro i vincoli di bilancio e di cassa.<\/li>\n<li>C) Riguardo ai poteri del giudice ed agli oneri probatori delle parti:<\/li>\n<\/ol>\n<p>Mentre l\u2019attore deve provare il danno, il convenuto, chiamato al risarcimento, pu\u00f2 chiedere che questo sia liquidato tenendo conto dei vantaggi che il danneggiato ha ricevuto dal suo illecito, ponendo in essere non un\u2019eccezione in senso tecnico, attraverso la prospettazione di un fatto modificativo o impeditivo od estintivo del diritto altrui, bens\u00ec \u00a0una mera attivit\u00e0 difensiva in ordine all&#8217;esatta entit\u00e0 globale del danno effettivamente patito dal danneggiato, entit\u00e0 che resta l&#8217;oggetto iniziale della controversia e non \u00e8 ampliata dalla detta valutazione: di conseguenza tale difesa non \u00e8 soggetta alle preclusioni riguardanti le eccezioni in senso stretto.<\/p>\n<p>Il giudice, nella determinazione dell\u2019esatta entit\u00e0 del danno, pu\u00f2 fare riferimento a tutte le risultanze gi\u00e0 presenti nel giudizio, ma non pu\u00f2 svolgere accertamenti <em>ex officio<\/em> per stabilire la sussistenza della <em>utilitas<\/em>.<\/p>\n<ol>\n<li>D) Nel caso di assunzioni disposte in violazione di norme imperative riguardanti la consistenza qualitativa o quantitativa della pianta organica o volte a garantire i tetti programmati della spesa per il personale, non \u00e8 ipotizzabile alcuna <em>compensatio lucri<\/em>, derivante dallo svolgimento di determinate mansioni, <em>cum damno<\/em>, consistente nelle relative retribuzioni, in quanto la valutazione della non utilit\u00e0 della spesa \u00e8 implicitamente statuita da tali norme imperative.<\/li>\n<li>E) Parimenti, quando la normativa prescrive una particolare qualificazione professionale o un determinato titolo di studio, la prestazione lavorativa effettuata in difetto di tali presupposti non comporta alcuna <em>utilitas<\/em>, dovendosi ritenere che il rapporto sinallagmatico sia irrimediabilmente inficiato e che le retribuzioni siano giuridicamente prive di giusta causa. Peraltro, in tali casi si \u00e8 talvolta riconosciuta, in alcune statuizioni che inducono a notevoli perplessit\u00e0, una limitata utilitas nelle mansioni, generiche e fungibili, svolte nell\u2019ambito della complessiva attivit\u00e0 di competenza, e che non trovano un essenziale presupposto nel possesso di conoscenze specialistiche.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>6) Sintetiche osservazioni sulla recente sentenza 15 gennaio 2016 n. 5 della Sezione per la Sardegna.<\/p>\n<ol>\n<li>A) Secondo la Sezione, il legislatore &#8211; con la modifica introdotta dalla legge n. 102\/2009, la quale ha previsto che il giudice contabile debba tenere conto anche dei vantaggi conseguiti \u201c<em>da altra amministrazione<\/em>\u201d &#8211; ha manifestato il chiaro intento di fare propria la tesi favorevole all\u2019applicazione estensiva della <em>compensatio<\/em>, accogliendo l\u2019orientamento giurisprudenziale secondo cui la compensazione doveva ritenersi operante anche nell\u2019ipotesi in cui danni e vantaggi fossero riferibili ad amministrazioni diverse.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sul punto possono avanzarsi riserve sul \u201cchiaro intento\u201d del legislatore, alla luce di quanto ritenuto dalla Sez. II app. nella sentenza n. 399\/2001, dove si afferma l\u2019esatto contrario di quanto sostenuto dalla Sezione sarda. Scrive la Sezione di appello:<\/p>\n<p>\u201cQuanto alla prospettazione dell&#8217;unitariet\u00e0 della finanza pubblica allargata, che farebbe perdere rilevanza al danno di un soggetto pubblico quando vi corrisponda il vantaggio di un altro soggetto pubblico, essa \u00e8 altamente suggestiva, e incontrava notevole consenso nella giurisprudenza di questa Corte, prima che nelle recenti leggi di riforma si considerasse espressamente il danno a soggetto diverso dall&#8217;ente di appartenenza, in vario modo regolandolo, il che comunque dimostra che il legislatore non ha accolto quella tesi unitaria, e ha preso in considerazione il danno con riferimento al singolo soggetto\u201d.<\/p>\n<ol>\n<li>B) La Sezione ha ricordato che la giurisprudenza si \u00e8 orientata a riconoscerne l\u2019immediata applicabilit\u00e0 della modifica introdotta dalla legge n. 102\/2009, giudicando la disposizione di natura interpretativa o in alternativa processuale, aggiungendo che tale disposizione, quand\u2019anche di natura innovativa e sostanziale, avrebbe comunque trovato applicazione nel caso in esame, posto che, sebbene la condotta addebitata al convenuto sia stata tenuta in epoca precedente, l\u2019illecito si \u00e8 per\u00f2 perfezionato successivamente, con il pagamento, a carico del bilancio della Provincia, delle somme contestate.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Lo scrivente esprime notevoli dubbi riguardo alla tesi che nega il contenuto \u201cinnovativo e sostanziale\u201d della nuova disposizione, che ha ampliato i confini della giurisdizione della Corte dei conti, negata con giurisprudenza consolidata dalla suprema Corte, nei casi in cui il danno riguardasse amministrazioni diverse da quelle di appartenenza del convenuto.<\/p>\n<p>Riguardo all\u2019ulteriore osservazione della Sezione, va chiarito che l\u2019illecito \u00e8 riconducibile alla condotta gravemente colposa del convenuto, mentre le conseguenze dannose della condotta stessa sono venute a maturazione in un momento successivo.<\/p>\n<ol>\n<li>C) Sono da condividere pienamente le determinazioni negative della Sezione, con riguardo alla corrispondenza fra danno per l\u2019erario provinciale e correlato vantaggio per l\u2019erario comunale, in merito ai pagamenti per interessi moratori e spese, trattandosi o di risarcimento per il danno derivato dal ritardato introito delle somme dovute o di meri rimborsi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>7) Un\u2019ultima considerazione, in via incidentale.<\/p>\n<p>Va osservato per inciso che, in assenza di quest\u2019ultima statuizione negativa della Sezione sarda, che ha comportato la condanna del convenuto, sia pure per una somma di trascurabile ammontare (\u20ac 2.322,54), l\u2019inevitabile proscioglimento avrebbe comportato la doverosa statuizione riguardante le spese di lite a favore dell\u2019interessato ed a carico dell\u2019erario provinciale che, in tal modo, oltre ad essere stato gi\u00e0 gravato dall\u2019onere derivante dal riconoscimento di un debito fuori bilancio, avrebbe anche dovuto corrispondere tali spese, ma non nella misura, di solito assai contenuta, statuita nelle sentenze del giudice contabile, ma in quella di gran lunga pi\u00f9 elevata normalmente riconosciuta in sede di rimborso da parte dell\u2019Amministrazione di appartenenza, su parere vincolante dell\u2019Avvocatura dello Stato.<\/p>\n<p>Come precisato nell\u2019articolo dello scrivente del 4 gennaio 2016 (\u201cLa disciplina relativa alla liquidazione delle spese legali nei giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile alla luce della recente sentenza del T.A.R. del Lazio 9 dicembre 2015 n. 13753\u201d), tale disciplina, come interpretata dal giudice amministrativo, \u00e8 caratterizzata da una macroscopica irrazionalit\u00e0, senza precedenti, non solo in Italia ma in qualsiasi nazione civile, nell\u2019ambito di uno Stato di diritto, tanto da consentire che un capo della sentenza di un giudice, nella specie quello contabile, relativo alla statuizione delle spese legali da riconoscere ai soggetti prosciolti nel merito, risulti irrilevante in presenza di un diverso parere di un organo forense.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La \u201ccompensatio lucri cum damno\u201d nei processi contabili, alla luce della sentenza 15 gennaio 2016 n. 5 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna. di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti &nbsp; 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