{"id":856,"date":"2016-03-22T22:29:30","date_gmt":"2016-03-22T21:29:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=856"},"modified":"2016-03-23T13:39:13","modified_gmt":"2016-03-23T12:39:13","slug":"note-sul-crimen-repetundarum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/note-sul-crimen-repetundarum\/","title":{"rendered":"Note sul crimen repetundarum"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/penna.jpg\" rel=\"attachment wp-att-531\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-531 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/penna.jpg\" alt=\"penna\" width=\"301\" height=\"181\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Note sul <em>crimen repetundarum<\/em>: alle radici delle azioni recuperatorie collegate ad illeciti penali<\/strong><\/p>\n<p>di <em>Paolo Luigi Rebecchi,\u00a0<\/em><em>Vice Procuratore Generale della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la legge 27 maggio 2015 n. 69 \u2013 \u201cDisposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio\u201d, agli artt. 2, 4 e 6 sono state previste misure di riparazione pecuniaria connesse all\u2019accertamento di reati contro la pubblica amministrazione. <!--more-->In particolare l\u2019art. 2 modifica l\u2019art. 165 del codice penale stabilisce che la sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i casi di peculato (art. 314 c.p.), corruzione e concussione (artt. 317-318-319-319 ter-319 quater, 320 e 322 bis c.p.) \u00e8 \u201ccomunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all\u2019ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall\u2019incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell\u2019amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell\u2019incaricato di pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all\u2019art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari) , in favore dell\u2019amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all\u2019ulteriore risarcimento del danno\u201d. L\u2019art. 4 introduce nel codice penale il nuovo articolo 322-quater in materia di \u201criparazione pecuniaria\u201d . Detto articolo prevede che nei casi di condanna per i reati di cui agli artt. 314,317,318, 319 e 319 ter-319 quater , 320 e 322 bis \u201c\u00e8 sempre ordinato il pagamento di una somma pari all\u2019ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall\u2019incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell\u2019amministrazione cui il pubblico ufficiale o l\u2019incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero , nel caso di cui all\u2019art. 319 ter , all\u2019amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno\u201d. Inoltre l\u2019art. 6 integra l\u2019art. 444 del codice di procedura penale, inserendo il comma 1- ter secondo il quale, nei procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione prima indicati l\u2019ammissibilit\u00e0 della richiesta di applicazione di pena \u201c\u00e8 subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato\u201d<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Le nuove disposizioni rafforzano gli effetti delle condanne per i reati contro le pubbliche amministrazioni, inserendo dirette conseguenze pecuniarie commisurate al profitto dei reati commessi. Le diposizioni fanno comunque salvo il diritto al risarcimento del danno. Ci\u00f2 evidenzia, la natura sanzionatoria degli obblighi restitutori statuiti nelle sentenze penali che vengono disposti dal giudice indipendentemente dalla costituzione di parte civile. Inoltre detti obblighi sono stabiliti in favore \u201cdell\u2019amministrazione di appartenenza del condannato\u201d (e, nel caso di corruzione in atti giudiziari con una singolare specificazione, dell\u2019amministrazione della giustizia), rimanendo impregiudicato il possibile ulteriore danno per le stesse o per altre, diverse, amministrazioni.<\/p>\n<p>Ne consegue che le disposizioni anzidette non appaiono preclusive della giurisdizione contabile di responsabilit\u00e0 amministrativa, per la natura risarcitoria (e non sanzionatoria salvo ipotesi speciali) della stessa.<\/p>\n<p>La natura risarcitoria della responsabilit\u00e0 erariale, ben distinta dalla responsabilit\u00e0 penale o comunque a carattere \u201cpunitivo\u201d, \u00e8 stata ribadita recentemente nell\u2019ordinanza della Sezione regionale della Corte dei conti per la Campania del 7 marzo 2016 n. 63\/16 (giudice Fava) in<em> <a href=\"http:\/\/www.corteconti.it\">www.corteconti.it<\/a> <\/em>che ha ha dichiarato l\u2019improcedibilit\u00e0 per difetto assoluto di giurisdizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato all\u2019adozione di ordini giurisdizionali ingiuntivi con funzione preventiva e propulsiva dell\u2019azione amministrativa.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza ha richiamato i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell\u2019Uomo (CEDU) di Strasburgo, con la sentenza emessa il 13 maggio 2014, sul ricorso (n. 20148\/09) proposto da <em>Cesare Luigi Rigolio<\/em> contro lo Stato italiano e dalla Sezione Terza centrale di appello della Corte dei conti , nella sentenza n. 68\/2015, depositata il 6 febbraio 2015 nonch\u00e9 dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale nella sentenza sent. n. 28\/2015\/QM del 18 giugno 2015.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p>L\u2019ordinanza Sez. Campania, n. 63\/16 ha tra l\u2019altro, richiamato anche il \u201ccrimen repetundarum\u201d quale riferimento storico di una concezione sanzionatoria dell\u2019azione di recupero del \u201cmaltolto\u201d nei confronti degli autori di reati implicanti un danno per le finanze pubbliche<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 essere allora di qualche interesse qualche osservazione circa tali riferimenti risalenti alle procedure vigenti in Roma antica.<\/p>\n<p>Con \u201c<em>pecunias repetere\u201d<\/em> si pu\u00f2 indicare l\u2019attivit\u00e0 giudiziaria con la quale in Roma antica si agiva in giudizio contro i funzionari pubblici rei di aver indebitamente ottenuto denaro o altri vantaggi in relazione alla loro carica.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 qui richiamarsi una ricerca sulla corruzione politica nella Roma tardo repubblicana e imperiale <a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> &#8211;<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>&#8211;<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> nella quale sono descritte le varie tipologie di corruzione dell\u2019epoca e i cui capitoli sono intitolati: \u201cPolitica e affari: bustarelle, appalti e tangenti; \u201cAssociazioni paramafiose: clientela ed amicizia. I potentati elettorali\u201d, \u201cCorruzione elettorale e brogli\u201d, \u201cCorruzione della giustizia\u201d, \u201cRaccomandazioni\u201d. In particolare con riferimento al settore degli appalti <a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> viene riferito che \u201c\u2026come accade anche oggi e in tutti i tempi, le maggiori tangenti toccavano il campo degli appalti pubblici dove erano frequenti accordi fra magistrati e appaltatori per truccare le gare ed elevare il prezzo dell\u2019asta\u2026\u201d. Si richiamano esempi con riguardo a lavori per la manutenzione dei templi, per la costruzione di acquedotti , per la realizzazione di strade. Prosegue osservando che \u201c\u2026il sistema degli appalti gonfiati o truccati continu\u00f2 in et\u00e0 imperiale, anche se forse in misura inferiore grazie ai controlli disposti dagli imperatori. Frequente era il costume, comune ai nostri tempi, di richiedere un supplemento di spesa col pretesto che la somma concordata nel contratto di appalti era insufficiente al completamento dell\u2019opera pubblica appaltata\u2026\u201d<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p><em>\u201cRepetundae\u201d<\/em> (o \u201c<em>pecunia repetundae<\/em>\u201d) furono \u201c\u2026precisamente designate , a partire dall\u2019ultimo secolo della repubblica, le somme ripetibili dagli ex magistrati (o dai loro figli) per gli illeciti patrimoniali durante la carica dagli stessi (o dai loro figli) conseguiti a danno dei popoli alleati di Roma o sottoposti al dominio romano\u2026\u201d <a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> Lo stesso scontro fra classi sociali nella repubblica romana<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>&#8211; <a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> nel periodo di Caio Sempronio Gracco<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a> e successivo<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a> riguardava , tra l\u2019altro, proprio anche il controllo delle corti \u201c<em>de repetundae<\/em>\u201d (contese in particolare fra la classe senatoria e i nuovi \u201c<em>equites<\/em>\u201d)<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>. Il pi\u00f9 noto di tali processi \u00e8 quello che venne sostenuto da Cicerone<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a> contro Verre, ex governatore della Sicilia.<\/p>\n<p>Le leggi che regolarono l\u2019istituto sono individuate nella \u201clex Calpurnia\u201d (149 a.C.)<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>, \u201clex Iunia\u201d (dal 149 al 123 a.C.), \u201clex Sempronia repetundarum\u201d (123 a.C. ) proposta da Caio Gracco, \u201clex Acilia\u201d (111 a.C.) , leggi \u201cServilie\u201d (101-100 a.C.) , \u201clex Cornelia\u201d ( 81 a.C.), \u201clex Iulia\u201d (59 a.C.) di Giulio Cesare<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>.<\/p>\n<p>Per estensione<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a> \u201c\u2026il termine (<em>repetundae<\/em>) , senza altra aggiunta fu largamente usato ad indicare il <em>crimen repetundarum<\/em> e si trovano continuamente nelle fonti le locuzioni <em>de pecuniis repetundis nomen deferre<\/em> , <em>lex de pecuniis repetundis<\/em> , <em>questio de pecuniis repetundis<\/em> <a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>e simili\u2026(Cic.) . Il reato muta i suoi elementi e le sue caratteristiche con le diverse leggi e nelle diverse epoche. Approssimativamente si pu\u00f2 affermare che si verifica <em>crimen repetundarum<\/em> ogniqualvolta, con qualsiasi mezzo, , un magistrato consegua illeciti profitti patrimoniali a danno di popolazioni alleate o sottoposte al dominio romano. La storia delle <em>repetundae<\/em> riveste importanza sotto diversi aspetti: a) dal punto di vista politico la repressione del <em>crimen repetundarum<\/em> costituisce valido strumento dei movimenti democratici nella lotta contro il monopolio aristocratico del potere; inoltre \u00e8 il mezzo fondamentale per l\u2019inserimento della classe equestre (cio\u00e8 dei possessori di capitale mobiliare: industriali, banchieri, commercianti, appaltatori), nel governo dell\u2019impero. Per circa un secolo e mezzo al centro della lotta politica romana \u00e8 la contesa tra senatori e cavalieri (appoggiati quasi sempre dai movimenti democratici) per il possesso della corte giudicante del reato <em>de repetundis<\/em>. Nei confronti dell\u2019impero le <em>leges repetundarum<\/em> costituiscono gli strumenti pi\u00f9 efficienti per proteggere i sudditi dallo strapotere dei governatori romani; b) dal punto di vista strettamente costituzionale la corte r<em>epetundarum<\/em> rappresent\u00f2 per un certo periodo l\u2019unico organo competente a giudicare sugli atti compiuti dai governatori romani durante la carica e in occasione della stessa. Fu quasi un supremo organo di controllo dell\u2019operato dei magistrati in provincia e fu, come afferma Cicerone , la cittadella pi\u00f9 o meno munita, a seconda dei tempi, delle popolazioni provinciali ; c) in ordine alla storia del processo criminale romano, l\u2019istituzione della <em>qaestio repetundarum<\/em> segn\u00f2, secondo l\u2019opinione comune facente capo al Mommsen, il passaggio dal processo penale comiziale (che si svolgeva dinanzi al comizio centuriato o, per le multe, dinanzi al comizio o concilio tributo) al processo dinanzi alle giurie popolari presiedute da speciali pretori, ossia a quello che fu <em>l\u2019ordo iudiciorum publicorum<\/em>, cio\u00e8 il processo penale delle <em>questiones<\/em>, che rimase in vigore come ordinamento processuale criminale ordinario per tutta l\u2019epoca repubblicana; d) in ordine ai rapporti fra processo criminale e processo privato essendo le <em>repetundae<\/em> un reato a carattere patrimoniale ed essendo la pena commisurata ad un multiplo del valore del maltolto, corrisposta sia pure indirettamente (tramite gli organi dello Stato), alle parti lese, i giudizi r<em>epetundarum<\/em> costituiscono quasi una linea di confine tra i due ordinamenti processuali. Tanto che da taluni (<em>Klenz, Mommsen<\/em>) si vide l\u2019antecedente storico della <em>questio i<\/em>n un procedimento recuperatorio di carattere privato (<em>contra, Serrao, in Studi de Francisci, vol. II, pag. 485 e ss<\/em>.); e) nell\u2019epoca imperiale, affermatasi la <em>cognitio extra ordinem<\/em> , infine, il <em>crimen repetundarum,<\/em> grandemente trasformatosi rispetto alla sua configurazione dell\u2019epoca repubblicana, fu, per le sue caratteristiche, uno dei <em>crimina<\/em> a proposito dei quali prima si distinse una persecuzione criminale (<em>extra ordinem<\/em>) ed una azione di risarcimento a carattere privato<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>: l\u2019azione penale e l\u2019azione civile della nostra attuale terminologia. Le r<em>epetundae<\/em>, come altra volta ho scritto (<em>Frammento leidense, 117<\/em>) costituiscono, agli inizi del III secolo d.c. \u201c\u201dl\u2019istituto guida attraverso il quale si cominci\u00f2 ad affermare, pur con tutti i difetti che le condizioni sociali e politiche del tempo comportavano, una visione giuridica nuova del reato e del danno, della pena e del risarcimento, dell\u2019azione penale (sempre pubblica) e dell\u2019azione riparatoria del danno (sempre privata). E con ci\u00f2 siamo ai precedenti storici dell\u2019art. 185 del nostro codice penale\u2026\u201d.<\/p>\n<p>La prima procedura<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a> di cui si abbia notizia <a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>\u201c\u2026 fu adottata nel 171 a.C. quando una legazione delle province iberiche present\u00f2 al senato gravi doglianze per le spoliazioni subite ad opera di tre governatori senza scrupoli<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a>. Il senato ordin\u00f2 al pretore L. Canuleio al quale era stata assegnata la Spagna, di costituire per ciascuno degli accusati un collegio di cinque <em>recuperatores<\/em>, scelti fra i senatori, con il compito di accertare i fatti e di condannare i responsabili alla restituzione di quanto estorto. I provinciali non furono autorizzati a far valere personalmente le loro ragioni e dovettero farsi assistere da patroni romani. La causa fu aggiornata pi\u00f9 volte, dopodich\u00e9 uno degli imputati fu assolto e gli altri due si sottrassero al giudizio, andando in esilio in localit\u00e0 vicine\u2026\u201d.<\/p>\n<p>Per la prima volta<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a> \u201c\u2026nella storia di Roma si ammetteva la possibilit\u00e0 che i provinciali agissero contro un ex magistrato per gli illeciti profitti conseguiti durante il suo <em>imperium.<\/em> Si affermava il principio che avrebbe costituito un grave precedente per gli sviluppi futuri ma contemporaneamente si prendevano precauzioni per limitare fortemente l\u2019attuazione pratica della concessione: dall\u2019ordine senatorio dovevano essere presi i giudici; sotto la diretta sorveglianza di grandi personaggi dello stesso ordine vennero poste le popolazioni danneggiate. I processi celebrati si chiusero quasi sempre con un nulla di fatto. Le altre accuse furono interrotte o evitate per opera comune dei patroni e del magistrato incaricato di impostare i processi. Era un provvedimento politico della classe dirigente. Ancora a processi straordinari del tipo di quelli del 171 a.C. si dovette ricorrere nel ventennio successivo quando i provinciali si rivolsero al Senato avanzando accuse contro ex governatori (<em>Livio<\/em>). In questo periodo, quindi, il Senato, quale supremo regolatore dell\u2019ordinamento delle province e della politica estera, fu l\u2019organo al quale i sudditi usarono presentare le loro lamentele contro il comportamento scorretto dei governatori. Ed il Senato, nella massima salvaguardia degli interessi della classe dirigente, con atti squisitamente politici, provvide all\u2019istituzione di giudizi straordinari, che se pur organizzati facendo uso di strumenti propri del processo privato (come la <em>datio recuperatorum<\/em>) presentano caratteristiche nettamente originali che valgono a rendere indubbia la loro natura pubblicistica; i provinciali si rivolgono non al pretore peregrino ma al Senato, che incarica dell\u2019organizzazione dei processi il pretore della provincia alla quale appartengono le parti lese; l\u2019oggetto del processo (<em>il petitum<\/em>) \u00e8 indicato come un <em>pecunia repetere<\/em>, ma la terminologia usata da Livio (per quello che pu\u00f2 valere tale circostanza data la non contemporaneit\u00e0 dello storico ai fatti narrati) per indicare l\u2019impostazione dei processi \u00e8 tipica del processo penale accusatorio: la <em>repetitio pecuniae<\/em> \u00e8 fatta <em>publicae<\/em>, cio\u00e8 per conto di tutti i danneggiati della provincia; la figura dei patroni si inquadra nel vasto fenomeno della clientela e non della mera rappresentanza o difesa giudiziaria. Il primo assetto stabile del processo <em>repetundarum<\/em> fu dato da una <em>lex Calpurnia<\/em> <a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>proposta dal tribuno della plebe L. Calpurnius Piso, nemico di C. Gracco nel 149 a.C.. Essa costitu\u00ec un tribunale permanente composto da senatori e stabil\u00ec che i processi venissero introdotti mediante <em>legis actio sacramento<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\"><strong>[26]<\/strong><\/a><\/em>. Siccome gli stranieri accusatori non potevano <em>agere sacramento<\/em> (dato che le <em>legis actiones<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\"><strong>[27]<\/strong><\/a><\/em> erano mezzi processuali civilistici riservati ai <em>cives<\/em>) ne derivava che il processo potesse essere messo in moto solo da cittadini romani in veste di <em>patroni.<\/em> I provinciali danneggiati, in tal modo, si venivano a trovare sotto una tutela necessaria del Senato, nel cui arbitrio rimaneva la corte e il suo funzionamento. N\u00e9 le cose dovettero , molto cambiare con una successiva <em>lex Iunia<\/em>, proposta dal tribuno della plebe M. Iunius Silanus nel periodo 140-123 a.C.. Infatti dalla <em>lex Sempronia repetundarum<\/em> epigrafica del 123 a.C. sappiamo che anche con la legge <em>Iunia <\/em>il procedimento veniva introdotto mediante <em>legis actio sacramento<\/em> e da diverse fonti si ricava che la corte rimase in mano ai senatori, ai quali fu sottratta solo da Caio Gracco. Mentre con le due leggi precedenti Calpurnia e Iunia, il problema degli illeciti profitti dei governatori provinciali era stato posto nei limiti dell\u2019ideologia e degli interessi dell\u2019aristocrazia senatoria, nel quadro di una visione nuova e riformatrice, sia per quanto riguarda la dialettica politica interna, sia per quanto attiene ai rapporti di Roma con le popolazioni provinciali, viene impostato dalla <em>lex repetundarum<\/em> di Caio Gracco dal 123 a.C.. Con tale legge \u00e8 da identificare uno dei pi\u00f9 importanti documenti epigraficamente pervenutici: la <em>lex repetundarum tabulae Bembinae<\/em> , di cui si conservano sette frammenti nel Museo Nazionale di Napoli, due nel Museo di antichit\u00e0 di Vienna e due (i cui originali in bronzo sono andati perduti), in antiche trascrizioni (<em>Riccobono<\/em>). Mentre non sorgono ormai seri dubbi sull\u2019attribuzione della legge all\u2019attivit\u00e0 riformatrice di Caio Gracco, si discute se essa sia stata proposta da un Acilio<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>, collega di Caio Gracco nel tribunato (del 123 o del 122 a.C. ?) o dallo stesso Caio e se quindi si identifichi con la <em>lex Sempronia iudiciaria<\/em>, che, in tal caso, non si sarebbe limitata alla formazione dell\u2019albo dei giudici, ma avrebbe interamente ordinato quei processi per i quali la riforma della composizione delle giurie pi\u00f9 premeva politicamente, ossia i <em>iudicia repetundarum. <\/em>Quest\u2019ultima soluzione \u00e8 stata difesa specialmente dal Fraccaro e dal Tibiletti e per parte mia ho esposto altrove (<em>I Iudicia rep<\/em>., in <em>Studi romani<\/em> ,2, 1954, 196 e ss.; 1955, 458 e ss.; <em>Appunti sui patroni<\/em>, in <em>Studi de Francisci<\/em>, 2, 1956, 480 e ss.) , i motivi e gli argomenti di fondo che mi inducono ad aderirvi. La legge epigrafica della tavola del Bembo sar\u00e0 perci\u00f2 in seguito designata come <em>lex Sempronia (de iudiciis ) repetundarum.<\/em> Ed ecco ora le disposizioni fondamentali della legge. Commettono reato i magistrati (dal dittatore al tribuno militare) o i semplici senatori per quel denaro che, al di sopra di un minimo stabilito dalla legge, essi abbiano sottratto (<em>ablatum, captum<\/em>) agli alleati o alle popolazioni provinciali o che gli stessi si siano fatti consegnare mediante intimidazione (<em>coactum<\/em>) o lusinghe (<em>conciliatum<\/em>) o, infine, che in danno degli stessi abbiano stornato dalla sua destinazione (<em>avorsum<\/em>) . Soggetti attivi del reato possono essere anche i figli dei magistrati o senatori per gli atti compiuti durante la carica del proprio genitore. Contro i magistrati non pu\u00f2 essere promossa l\u2019accusa durante la carica. La pena \u00e8 stabilita nel doppio del valore di tutto ci\u00f2 che \u00e8 stato <em>captum, coactum, ablatum, avorsum, conciliatumve<\/em>. La legge stabilisce minutamente il modo di formazione della corte giudicante. All\u2019inizio di ciascun anno, a cura del pretore incaricato di presiedere la corte, \u00e8 compilato un albo di 450 giudici scelti nella classe dei cavalieri e che, a parte altri diversi requisiti, non siano n\u00e9 siano stati magistrati o senatori. L\u2019accusatore sceglier\u00e0 dall\u2019albo 100 giudici fra i quali, a sua volta, l\u2019accusato ne sceglier\u00e0 50 che (a parte incompatibilit\u00e0 particolari stabilite dalla legge) comporranno la corte giudicante presieduta dal <em>praetor de repetundis<\/em>, creato dalla legge stessa.Il pretore presidente della quaestio \u00e8 autorizzato a nominare i patroni a colui il quale <em>pecuniam petet nomemque detulerit <\/em>(cio\u00e8 al danneggiato accusatore) solo che questi lo voglia \u2026 il farsi assistere da patroni romani costituisce non pi\u00f9 una necessit\u00e0, come avveniva con la prassi inaugurata dal Senato nel 171 a.C. e con le leggi Calpurnia e Iunia, bens\u00ec solo una facolt\u00e0. Ci\u00f2, tra l\u2019altro vale a dimostrare da un lato il riconoscimento della legge agli stranieri di essere accusatori in un giudizio pubblico (per di pi\u00f9 contro ex magistrati), dall\u2019altro la trasformazione dell\u2019istituto dei patroni, i quali assumono la veste di non necessari assistenti giudiziari dei danneggiati. Nonostante il nuovo carattere del patrono (vi) \u00e8 la facolt\u00e0 dell\u2019accusatore di ripudiarlo <em>sei is moribus suspectus erit<\/em>. Questi i principi fondamentali della legge che bastano a mostrare il suo carattere profondamente innovatore e dal lato politico e dal lato giuridico. La corte assumeva il carattere di supremo (ed unico) organo di controllo del governo delle province ed era posta direttamente nelle mani degli <em>equites<\/em>, <a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a>che erano venuti acquistando unit\u00e0 e coscienza di classe sin dalla fine del III secolo (come dimostra la <em>lex Claudia<\/em> del 218 a.C. sulla proibizione del commercio marittimo ai senatori) e che ormai ambivano a partecipare al governo dell\u2019impero. E proprio attraverso il possesso della corte <em>repetundarum<\/em> si realizzava l\u2019inserimento dei cavalieri, ossia degli uomini dell\u2019alta finanza, nel governo dello Stato. L\u2019avvenimento apparve gi\u00e0 agli antichi in tutta la sua importanza politica, tanto da far loro dire che da quel momento lo Stato divenne bicipite, governato cio\u00e8 non pi\u00f9 solamente dall\u2019ordine senatorio, ma da questo e dai cavalieri. La reazione senatoria non tarder\u00e0 a farsi sentire e ben si comprende come il possesso della corte <em>repetundarum<\/em> diverr\u00e0 uno dei massimi problemi della lotta politica dei 60 anni successivi. Naturalmente la rogazione della legge costituiva lo strumento per l\u2019alleanza fra il movimento democratico e la classe equestre. Ma l\u2019azione di Caio Gracco non si esauriva nella lotta senza quartiere all\u2019aristocrazia senatoria; essa tendeva a creare finalmente un organo efficiente per la protezione delle popolazioni provinciali dalle angherie dei governatori; a tal fine mentre da una parte l\u2019efficienza della corte veniva assicurata dall\u2019assunzione sua a potente strumento della lotta politica interna, dall\u2019altra parte tutta una serie di norme contenute nella legge( sull\u2019incompatibilit\u00e0 dei giudici, sulla legittimazione attiva dei provinciali, sui patroni, sul comportamento del magistrato presidente della <em>quaestio<\/em>, sulla <em>praevaricatio<\/em>, sulla possibilit\u00e0 di agire una seconda volta <em>de eadem re \u201cde sanctione houisce legis<\/em>\u201d, sullo speciale procedimento di tipo privato, sulla continuazione del processo contro colui che \u00e8 morto o \u00e8 andato in esilio dopo la <em>nominis delatio<\/em>, tendeva a garantire i provinciali della sua reale applicazione. Molti indizi concorrono a far ritenere che la legge della tavola del Bembo nel 111 a. C\u2026.fu completamente sostituita da un\u2019altra lex, che non potendo essere n\u00e9 la <em>Servilia Caepionis<\/em> , n\u00e9 la <em>Servilia Glauciae,<\/em> da assegnare invece, rispettivamente al 106 e al 100 (o al 101) a. C., deve essere identificata, per via di esclusione, con quella lex Acilia<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a> (che, per noi, come si \u00e8 detto non \u00e8 la <em>lex tabulae Bembinae<\/em>) di cui parla Cicerone, in due luoghi delle <em>Verrine<\/em>, da identificare, probabilmente, \u2026.con la <em>lex repetundarum fragmenti Tarentini.<\/em> Infatti nel frammento conservatoci nella tavola di bronzo di Taranto, gli stranieri danneggiati sono considerati accusatori in senso tecnico e in loro favore, per il caso di accusa condotta con successo, sono stabiliti vari premi, fra cui la concessione della cittadinanza romana. Poich\u00e9 \u00e8 estremamente probabile che con la legge filosenatoria di Cepione l\u2019accusa fu riservata ai cittadini romani ed \u00e8 sicuro che dalla legge antisenatoria di Glaucia furono ammessi ad accusare solo romani o latini (e non tutti gli stranieri) ne deriva che la <em>lex fr. Tarentini<\/em> non pu\u00f2 essere identificata n\u00e9 con la legge di Glaucia n\u00e9 con la legge di Cepione, bens\u00ec solamente con la <em>lex Acilia<\/em>, che nel 111 dovette sostituire la <em>lex Sempronia<\/em> riprendendo la gran parte della legge graccana e fra esse le disposizioni sui premi agli accusatori\u2026Un\u2019altra circostanza dimostra come la <em>lex Acilia<\/em> si poneva nello stesso ordine di idee della legge di Caio Gracco. Da uno dei citati luoghi delle Verrine\u2026risulta che la legge Acilia non ammetteva la <em>comperendinatio<\/em> (cio\u00e8 la necessit\u00e0 di due convocazioni della corte con un giorno di intervallo) e ammetteva solo un\u2019<em>amplatio<\/em> (cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di aggiornare il processo se i giudici avessero dichiarato \u201cnon liquet\u201d), limitata (forse ad un aggiornamento) e comunque riprovata dall\u2019opinione pubblica\u2026o addirittura negava completamente l\u2019<em>amplatio<\/em>\u2026Ora la limitazione dell\u2019<em>amplatio <\/em>\u00e8 stabilita nella legge del 123 a.C., che anzi commina una multa ai giudici i quali, pi\u00f9 di due volte abbiano negato di giudicare. Se a queste osservazioni aggiungiamo che la legge doveva essere giurata dai magistrati \u2026abbiamo tutto un complesso di circostanze che, mentre valgono a giustificare l\u2019affermazione ciceroniana sull\u2019efficacia e severit\u00e0 della legge stessa (nelle <em>Verrine<\/em>) \u2026dimostrano il suo carattere antisenatorio. Ma la reazione senatoria alla legge Sempronia e alla legge Acilia si fece sentire ad opera del console Q.Servilius Caepio che nel 106 propose e fece passare una legge con la quale la corte giudicante della <em>questio de repetundis<\/em> venne, secondo alcune fonti (<em>Cassiodoro<\/em>\u2026)parzialmente, interamente secondo altre (<em>Tacito<\/em>&#8230;) restituita ai senatori. Con molta probabilit\u00e0 la legge di Cepione attribu\u00ec per la prima volta il potere di accusare a un cittadino romano (in rappresentanza della collettivit\u00e0) invece che ai provinciali danneggiati \u2026Anche secondo quest\u2019ultimo aspetto quindi essa segu\u00ec la linea opposta alla legislazione democratica precedente (<em>leges Sempronia ed Acilia<\/em>). Certo la legge dovette avere il significato di un potente strumento politico nella mani della <em>nobilitas,<\/em> tanto da far meritare al suo autore il titolo di <em>senatus patronus<\/em>. Dopo qualche anno la riscossa vittoriosa dei cavalieri, segnata dalla legge di Servilio Glaucia, proposta dal famoso capo popolare durante il suo tribunato (101 a.C.) o durante la sua pretura (100 a.C.). Tale legge, che Cicerone chiama <em>acerbissima,<\/em> riprendeva i tradizionali principi della politica popolare in materia di <em>repetundae<\/em> ed in particolare sappiamo che: a) ritrasferiva le giurie ai cavalieri\u2026; b) introduceva la <em>comprendinatio,<\/em> cio\u00e8 la divisione obbligatoria del processo in due fasi (<em>actio prima e secunda<\/em>) mentre la legge di Cepione aveva forse ripristinato, reagendo alla precedente <em>lex Acilia,<\/em> l\u2019<em>amplatio<\/em> illimitata; c) legittimava all\u2019accusa i cittadini romani (in rappresentanza della collettivit\u00e0, quali <em>patroni) <\/em>e i latini, ai quali ultimi prometteva in premio la cittadinanza romana in caso di accusa vittoriosa\u2026Ci\u00f2 dovette costituire un parziale ritorno alle leggi <em>Acilia<\/em> e <em>Sempronia<\/em> e invece una parziale reazione alla <em>lex Servilia Caepionis<\/em> che,per prima, aveva dovuto limitare il potere di accusa ai cittadini romani; e) forse inaspriva le pene e prevedeva diverse conseguenze penali della condanna\u2026; f) probabilmente\u2026faceva obbligo ai magistrati di giurare la legge. Avvolte nel mistero rimangono le due leggi <em>iudiciarie <\/em>successive: la <em>Livia<\/em> del 91 e la <em>Plautia<\/em> dell\u201989. La prima, con la quale Druso avrebbe totalmente\u2026o secondo quanto sembra pi\u00f9 probabile parzialmente\u2026restituito le giurie ai senatori, non sappiamo con precisione se fu approvata o se rimase allo stato di semplice progetto\u2026.La seconda, proposta dal tribuno M. Plautius Silvanus, in base alla quale sarebbero state formate per la prima volta giurie miste di senatori e cavalieri (<em>Asconio, Clark<\/em>), non \u00e8 possibile dire se riguardava tutte le <em>quaestiones<\/em> o solo quelle <em>ex lege Varia<\/em>. Comunque \u00e8 certo che le due riforme, se la prima intervenne e se la seconda riguard\u00f2 anche la <em>questio repetundarum<\/em>, ebbero vita molto breve ed il problema di una nuova legge riformatrice della precedente legislazione democratica, verr\u00e0 affrontato da Silla<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a>, nel quadro della sua politica di restaurazione senatoria (<em>Cic.<\/em>). Egli , nell\u201981 a.C. presenta e fa approvare una legge <em>repetundarum<\/em>, forse assieme ad una legge <em>iudiciaria<\/em> generale, della quale il testo non ci \u00e8 pervenuto, ma i cui principi fondamentali \u00e8 possibile ricostruire specialmente tenendo presenti le numerose e talvolta ricchissime (come per il processo di Verre) notizie pervenuteci intorno ai processi celebratisi durante la sua applicazione. La misura pi\u00f9 importante di Silla era costituita dal trasferimento delle giurie dai cavalieri ai senatori, ma lo stato delle fonti, non permette di stabilire con sicurezza se ci\u00f2 avvenne con una <em>lex<\/em> meramente <em>iudiciaria<\/em> o con la stessa lex <em>repetundarum<\/em>. Per tutto il resto si pu\u00f2 affermare con certezza quanto segue:a) il trasferimento della legittimazione all\u2019accusa dagli interessati ad ogni cittadino romano (salva la necessit\u00e0 di <em>divinatio<\/em> nel caso di pi\u00f9 pretendenti), risultante probabilmente dalla <em>lex Servilia Caepionis<\/em> e parzialmente mantenuto dalla <em>Servilia Glauciae<\/em> (la quale legittimava anche i latini) si realizza pienamente sotto il regime della legge Cornelia; \u00e8 mantenuto il sistema della <em>comperendinatio<\/em>, introdotto dalla Glaucia; la pena, stabilita nel <em>duplum<\/em> della <em>pecunia capta,<\/em> dalla legge di Caio Gracco e tale mantenuta dalle leggi intermedie, viene ridotta al <em>simplum<\/em>. La contraria opinione di coloro i quali ritengono invece che la legge Cornelia avrebbe invece stabilito la pena di due volte e mezzo la <em>pecunia capta<\/em> poggia soltanto su un\u2019errata interpretazione dei passi ciceroniani\u2026; d) \u00e8 mantenuto ancora il principio, risalente alla legge <em>Servilia Glauciae<\/em> ( e che verr\u00e0 ripreso dalla legge <em>Iulia<\/em>) per cui \u00e8 possibile \u201c<em>persequi ab eis ad quos ea pecunia quam is ceperit quam damnatus sit pervenerit<\/em>\u201d. Ma la <em>quaestio<\/em> in mano ai senatori rimase per poco pi\u00f9 di dieci anni. Infatti nel 70 a.C. una legge presentata dal pretore L. Aurelio Cotta chiamava a far parte delle giurie, in parti uguali , senatori, cavalieri e tribuni<em> aerarii<\/em>\u2026Ove si noti che la differenza sociale tra la seconda e le terza categoria era minima si pu\u00f2 concludere che praticamente , con la legge Aurelia il predominio della composizione della corte giudicante tornava agli <em>equites.<\/em> Per tutto il resto rimaneva invece in vigore le lex Cornelia. Essa fu sostituita solo nel 59 a.C. dalla <em>lex Iulia<\/em> di Cesare<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a>. Il testo della <em>lex Iulia<\/em> non ci \u00e8 pervenuto direttamente ma sappiamo che era molto ampio come \u00e8 dimostrato: da diverse disposizioni di dettaglio a noi trasmesse , che si spiegano solo nel quadro di una legge vasta e minuziosa; da una lettera di Celio a Cicerone\u2026da cui risulta che comprendeva almeno 101 capitoli\u2026; dalla circostanza che alla <em>lex Iulia<\/em> <em>repetundarum<\/em> la giurisprudenza imperiale e finanche la prassi del basso impero riport\u00f2 sempre tutte le disposizioni (in qualsiasi tempo stabilite) in materia di <em>repetundae<\/em> e gli stessi compilatori giustinianei intitolarono il breve tit. 9 del lib. 48 del Digesto \u201c<em>De lege Iulia repetundarum<\/em>\u201d e il tit. 27 del lib. 9 del Codice \u201c<em>Ad legem Iulia repetundarum<\/em>\u201d, anche se in quest\u2019ultimo sono riportate solo costituzioni del basso impero (la pi\u00f9 antica \u00e8 del 382 d.C.), Data questa situazione e data l\u2019abitudine presa da giuristi e legislatori di riportare apparentemente tutte le norme sulla materia alla <em>lex Iulia<\/em>, per quelle di esse, che non si appalesano sicuramente prodotto dell\u2019et\u00e0 imperiale , riesce spesso difficile stabilire la loro risalenza alla legge di Cesare o all\u2019epoca successiva. Notizie pi\u00f9 ricche (ma da interpretare sempre con cautela) sono fornite dal Paolo leidense ( <em>v\u2026frammento leidense<\/em>)\u2026, ma le informazioni pi\u00f9 ampie e pi\u00f9 precise si ricavano\u2026 dagli scritti non giuridici e specialmente da Cicerone. In ordine alle disposizioni fondamentali della legge e agli istituti giuridici vigenti e dalla stessa legge accolti sono da fare le seguenti osservazioni: a) le norme della legge, secondo quanto afferma Cicerone, non erano applicabili all\u2019ordine equestre\u2026ma non \u00e8 possibile dire in qual senso tale principio venisse inteso e quali limiti incontrasse. Certo sembra incredibile che almeno alcune disposizioni \u2026non fossero applicabili anche agli <em>equites<\/em>; b) la cerchia delle persone punibili si allarga considerevolmente rispetto alla legislazione precedente comprendendovi non solo i titolari di qualsiasi pubblico ufficio, e le persone facenti parte del loro seguito, <em>ob pecuniam captas<\/em>, ma, ad es. anche il semplice senatore o qualsiasi cittadino il quale avesse ricevuto denaro <em>ob sententiam in senatu consiliove publico dicendum,<\/em> o chiunque avesse ricevuto denari <em>ob rem<\/em> <em>iudicandun ob accusandum vel non accusandum, ob denuntiandum, vel non denuntiandum testimonium<\/em>; c) l\u2019elemento materiale del reato \u00e8 sempre costituito, in linea generale, dagli illeciti profitti patrimoniali (pecunia capta) conseguiti durante l\u2019esercizio delle pubbliche funzioni o attivit\u00e0 sopra indicate (b). Per\u00f2 questo solo in linea di massima in quanto la legge doveva prevedere tutta una serie di fattispecie che non potevano consistere nel <em>capere<\/em>, <em>accipere,<\/em> <em>auferre o conciliare pecuniam<\/em>, ma per le quali pur doveva contemplare delle pene. Di tale genere erano ad es. e infrazioni ai divieti di cui alle seguenti lettere d, e,f. ; d) riferendosi in parte a disposizioni precedenti (<em>lex Claudia<\/em>) si fa divieto ai senatori di assumere pubblici appalti e di esercitare il commercio marittimo\u2026Quale fosse la pena \u2026non \u00e8 possibile dire; e) i governatori sono obbligati a depositare due copie dei loro conti in due diverse citt\u00e0 della provincia e di presentarne una terza all\u2019<em>aerarium<\/em> (<em>Cic<\/em>.); f) altri obblighi e diversi divieti sono stabiliti per i governatori. Cos\u00ec ad es. al governatore \u00e8 fatto divieto di uscire dalla provincia, di condurre la guerra di propria iniziativa, di congedare il proprio legato prima che egli stesso abbia lasciato la provincia (<em>Cic.<\/em>); g) la pena \u00e8, con ogni probabilit\u00e0, mantenuta nella misura fissata dalla lex Cornelia, cio\u00e8 nel <em>simplum<\/em>. Questa intuizione del Mommsen\u2026trova oggi due importanti elementi di prova: nel SC Calvisiano \u2026il quale innovando solo dal lato processuale , ribadisce che i giudici condannino l\u2019accusato a pagare una somma equivalente alla <em>pecunia ablata<\/em>\u2026e nel <em>Pauli Sent. Fr. Leid<\/em>. dove la condanna prevista dalla lex Iulia \u00e8 presentata come <em>repetitio dati<\/em> (<em>Framm. Leid.cit<\/em>.) Inaccettabile \u00e8 l\u2019opinione di coloro che pensano ad una pena del quadruplo: infatti questa appare in tarde costituzioni imperiali, che nulla provano per la legge di Cesare. Naturalmente chi crede che la pena della <em>lex Cornelia<\/em> equivalesse ad una somma due volte e mezzo la <em>pecunia capta\u2026<\/em>si trova poi impacciato nell\u2019ammettere che la legge di Cesare abbia previsto la pena del <em>simplum<\/em>; \u00e8 invero inconcepibile che la severa <em>lex Iulia<\/em> non solo non avrebbe manutenuta, ma avrebbe addirittura pi\u00f9 che dimezzata la pena prevista dalla legge di Silla. In definitiva il sistema delle pene avrebbe avuto fino a Cesare, il seguente sviluppo. Con i processi straordinari dal 171 a.c. in poi e con le leggi <em>Calpurnia<\/em> e <em>Iunia<\/em> la pena equivaleva al <em>simplum<\/em>. Con C. Gracco la pena \u00e8 elevata al <em>duplum <\/em>e tale misura \u00e8 mantenuta nella successiva legislazione democratica (<em>leges Acilia e Servilia Glauciae<\/em>) nonch\u00e9 nella stessa legge di Cepione. Silla riporta la pena al <em>simplum,<\/em> reagendo alla precedente legislazione popolare. Cesare, pur riordinando tutta la materia in una severissima legge con la quale estende il concetto stesso di <em>repetundae<\/em>, ed il campo delle fattispecie punibili, mantiene la pena del simplum, gi\u00e0 stabilita dalla legge Cornelia. Tutto questo discorso, naturalmente, vale per le fattispecie tipiche e tradizionali di r<em>epetundae<\/em>, il cui elemento materiale consiste nella <em>pecunia ablata, capta, coacta, conciliata aversave<\/em> (secondo la terminologia della legge del 123 a.c.) ; ma il problema rimane aperto per tutte le diverse nuove fattispecie previste dalla lex Iulia. In particolare nulla sappiamo sulle statuizioni della legge per il caso di contravvenzione agli obblighi e divieti previsti numerosi dalla stessa (<em>lett. d-e-f)<\/em>. Certo in tali casi, ove una pena fosse prevista (perch\u00e9 non possiamo escludere che talvolta di trattasse di norme <em>imperfectae<\/em>) non poteva che trattarsi di una pena patrimoniale fissa o addirittura sanzioni non patrimoniali; h) chi \u00e8 stato condannato <em>de repetundis<\/em> non pu\u00f2 far da testimonio n\u00e9 essere giudice\u2026; i) il processo, nelle sue grandi linee, si svolge secondo lo schema stabilito dalla legge Cornelia. Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di Cesare riguardano il numero dei testimoni, i termini per la presentazione delle prove, la durata dei discorsi, dell\u2019accusa e della difesa\u2026L\u2019accusa \u00e8 promossa da cittadini romani, i provinciali danneggiati vengono presentati come semplici testimoni\u2026Per quanto riguarda la formazione delle giurie la legge del 59 a.c. nulla innov\u00f2 rispetto alla lex Aurelia del 70 a.c. che rimase pienamente in vigore\u2026.. . Esclusivamente processuali furono le innovazioni introdotte con il S.C Calvisiano del 4 a.c., a noi pervenute nel V editto di Augusto <em>Ad Cyrenenses<\/em>, con il quale veniva ordinata la pubblicazione del S.C.in tutte le province. Al fine di snellire la procedura il S.C. stabilisce che i socii, i quali vogliano accusare <em>de repetundis<\/em> si rivolgano al magistrato che li introdurr\u00e0 in Senato, dinanzi al quale parler\u00e0 per loro un patrono. Indi, sempre che non vi siano accuse capitali sar\u00e0 composto (mediante estrazione a sorte di nove nomi e <em>reiectio<\/em> di quattro) un collegio di cinque senatori cui \u00e8 deferita la cognizione del reato. I provinciali dinanzi ai giudici esercitano l\u2019accusa senza bisogno di assistenza di un patrono\u2026I giudici dovranno emettere la loro sentenza entro trenta giorni. La condanna \u00e8 nell\u2019equivalente della pecunia capta, cio\u00e8 quella della legge Iulia, che rimane in vigore. In seguito, con l\u2019affermarsi del processo consolare-senatorio, si affermer\u00e0 la prassi di far pronunciare la sentenza direttamente dal Senato e di rinviare ad un ristretto collegio di <em>recuperatores <\/em>per<em> la litis aestimatio<\/em> . Il <em>crimen repetundarum<\/em> era stato il reato tipico della classe politica repubblicana nell\u2019et\u00e0 della grande espansione imperialistica (dalla met\u00e0 del III secolo a.C. in avanti). Intorno alla sua configurazione, ai modi della sua repressione, alla formazione della corte chiamata a conoscerne e a giudicarne si era svolta una parte importante della lotta politica repubblicana degli ultimi due secoli. Col decadere della classe politica repubblicana, con il trasformarsi dei rapporti fra le classi superiori, col sorgere e consolidarsi del principato anche la configurazione e la concezione stessa del <em>crimen repetundarum<\/em> era destinata a trasformarsi profondamente sino a perdere del tutto le sue antiche caratteristiche. Inoltre pure la progressiva trasformazione del rapporto fra Roma e le province era destinata ad influire profondamente sulla concezione del <em>iudicium de<\/em> <em>repetundis<\/em>, che con la <em>constitutio Antoniniana<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\"><strong>[33]<\/strong><\/a><\/em> perdeva definitivamente il suo carattere \u201csociale\u201d che durante la repubblica aveva fatto della corte r<em>epetundarum<\/em> il \u201ctribunale dell\u2019impero\u201d in cui erano riposte tutte le speranze di difesa dei sudditi provinciali (<em>socii)<\/em>. E la trasformazione fu profonda ed operante in vari sensi. Innanzitutto il concetto stesso di <em>repetundae, <\/em>subendo una trasformazione inversa a quella avuta in epoca repubblicana, si va restringendo ed alcune fattispecie gi\u00e0 in esso comprese vengono qualificate a parte: tanto si verifica, ad es. per le esazioni e le prestazioni imposte con abuso di potere, le quali vengono considerate come <em>concussio <\/em>e punite <em>extra ordinem<\/em>\u2026Le antiche forme processuali scompaiono e cedono il posto alla <em>cognitio extra ordinem<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\"><strong>[34]<\/strong><\/a><\/em>. Alla pena fissa legale si sostituisce la pena variabile secondo il libero apprezzamento del giudicante\u2026Nell\u2019antica pena patrimoniale in <em>simplum<\/em> si ravvisa una funzione di risarcimento (cui in pratica, invero, aveva adempiuto) ed essa viene confusa con l\u2019oggetto di un\u2019azione privata reipersecutoria, che si affianca alla repressione <em>extra ordinem<\/em> e con essa concorre. Di tali concezioni \u00e8 espressione il frammento delle <em>Sententiae <\/em>paoline di Leiden\u2026dove l\u2019azione di ripetizione \u00e8 riportata alla <em>lex Iulia<\/em> perch\u00e9 la restituzione dell\u2019equivalente del maltolto, coincide, in quanto alla misura, con la pena del <em>simplum<\/em> stabilita da quella legge, mentre il <em>iudicium publicum<\/em> ex <em>lege Iulia <\/em>\u00e8 escluso perch\u00e9 sostituito dalla repressione straordinaria\u2026E l\u2019azione di ripetizione, dato il suo carattere reipersecutorio, \u00e8 esperibile contro gli eredi\u2026Si afferma a questo proposito nell\u2019et\u00e0 dei Severi, una netta distinzione dogmatica fra pena e risarcimento del danno. Tale distinzione, che in campo processuale porter\u00e0 alla differenza fra un <em>criminaliter<\/em> ed un <em>civiliter agere,<\/em> non scomparir\u00e0 pi\u00f9, anche se per talune fattispecie di <em>repetundae<\/em>, da costituzioni del IV secolo<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a> \u2026e dallo stesso Giustiniano (nella Novella VIII) si trova stabilita la restituzione in quadruplo oltre a pene corporali varie, supplizi, esilio, confisca\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 ora riassumere come il processo per \u201c<em>pecunias repetere<\/em>\u201d consistesse, in epoca repubblicana, in un \u2018 azione \u201cpubblica\u201d diretta ad ottenere un risarcimento pecuniario nei confronti dei pubblici funzionari. Ne deriva che proprio in detta azione si potrebbe trovare l\u2019antecedente storico<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[36]<\/a> dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 erariale oggi in vigore in Italia, ma non solo , in quanto, come evidenziato in un recente seminario<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[37]<\/a>, tale tipologia di azione trova analoghe forme organizzative anche nei Paesi dell\u2019area \u201clatina\u201d <a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[38]<\/a>&#8211;<a href=\"#_ftn39\" name=\"_ftnref39\">[39]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> La legge n. 69\/2015 prevede inoltre un incremento delle sanzioni per i reati contro la p.a., e per il reato di associazione mafiosa, l\u2019inserimento, nell\u2019art. 129 comma 3 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. dell\u2019obbligo, per il pubblico ministero che esercita l\u2019azione penale per reato contro la p.a. di informare l\u2019autorit\u00e0 nazionale anticorruzione, la introduzione di modifiche della legge n.190\/2012 in tema di comunicazioni alla stessa autorit\u00e0 con inoltre una specifica previsione di obblighi informativi a carico del giudice amministrativo quando, nel corso dei giudizi di cui al comma 1, lett. e) dell\u2019art. 133 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010) venga a conoscenza di \u201ccondotte o atti contrastanti con le regole di trasparenza\u201d, modifiche al codice civile in tema di reati di falso in bilancio (artt. 2621, 2621 bis, 2622) e di responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti (art. 25 ter del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> In argomento si rinvia a \u201c<em>Osservazioni in tema di giurisprudenza CEDU, ne bis in idem e natura della responsabilit\u00e0 amministrativa<\/em>\u201d, in <em>www.contabilita-pubblica.it ,<\/em> 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Per richiami sul tema generale della corruzione nelle pubbliche amministrazioni cfr. R. CANTONE, <em>Operazione Penelope. Perch\u00e9 la lotta alla criminalit\u00e0 organizzata e al malaffare rischia di non finire mai<\/em>., Milano, 2012, pag. 104-\u201cPubblica corruzione: le mani sull\u2019amministrazione dello Stato\u201d; L. RADZINOVICZ, <em>Ideologia e criminalit\u00e0. Uno studio del delitto nel suo contesto storico e sociale,<\/em> Milano, 1968; G. CAROFIGLIO, <em>Il gioco facile del corruttore<\/em>, in <em>La Repubblica<\/em>, 20 dicembre 2014, pag 36; M. LUDOVICO, <em>Il governo prepara il DASPO<\/em>, in Il sole 24 ore, 7 giugno 2014, pag. 8; F. GRIGNETTI, <em>Corruzione, il piano del governo<\/em>, in La Stampa, 8 giugno 2014; G. CAROFIGLIO, <em>La regola dell\u2019equilibrio<\/em>, Torino, Einaudi, 2014, pag. 245; H. SUTHERLAND, \u201c<em>I crimini dei colletti bianchi. La versione integrale<\/em>\u201d, Milano, 1987; G. GARRONE, <em>L\u2019Italia corrotta- 1895-1996<\/em>, Roma, 1996; C. A. BRIOSCHI, <em>Breve storia della corruzione,<\/em> Milano, 2004; L. HINNA-M. MARCANTONI, <em>Corruzione-La tassa pi\u00f9 iniqua<\/em>, Roma, Donzelli, 2013. In particolare pagg. 51 -58. Gli autori pur evidenziando varie criticit\u00e0 sulle modalit\u00e0 di calcolo non giungono ad una propria stima e concludono sul punto (pag.57) invocando nuove specifiche ricerche in quanto \u201c\u2026se non misuriamo la corruzione essa non potr\u00e0 che peggiorare\u2026\u201d; L. GRASSIA, <em>La corruzione allontana gli stranieri. In sei anni -58% gli investimenti<\/em>, in <em>La Stampa<\/em>, 8 giugno 2014, pag.2; G. PIGNATONE-M. PRESTIPINO, <em>Piccolo glossario delle mafie tratto dai documenti ufficiali di Cosa nostra e della N\u2019drangheta<\/em>, in <em>Foro it<\/em>., 2013, V, 290 e ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> L. PERELLI, <em>La corruzione politica nell\u2019antica Roma<\/em>, Milano, 1994. Ancora, per i richiami storici cfr. P. MARTUCCI, <em>La criminalit\u00e0 economica<\/em>, Bari, 2006, pag 25 \u201c\u2026La stessa storia romana testimonia in maniera inequivocabile la presenza di una \u201c\u201ddelinquenza\u201d\u201d specifica costituita essenzialmente da molteplici forme di abuso fraudolento degli strumenti economici, posti in essere da professionisti della finanza e membri delle classi agiate. Fra questi, la classe accentratrice delle attivit\u00e0 finanziarie era quella dei publicani, rilevatori dei grandi lavori, delle gabelle e in genere delle imprese governative (<em>publica<\/em>) la cui potenza si afferm\u00f2 con la formazione di grandi societ\u00e0, accentrate nella capitale, le quali, oltre che <em>socii <\/em>propriamente detti, comprendevano i <em>participes<\/em> o <em>affines conductionis<\/em>, che si dividevano le <em>partes<\/em>, azioni aventi un corso variabile secondo gli avvenimenti del giorno e sulle quali si stabil\u00ec ben presto il gioco al rialzo al ribasso. Al fianco dei publicani crescevano in ricchezza e potenza i banchieri, speculatori privati sul cambio delle monete, prestatori di denaro a usura, intermediari del credito da Roma alle Province\u2026\u201d. V. anche M. NARDUCCI, <em>Processi ai politici nella Roma antica,<\/em> Bari, Laterza, 1995, il quale, tra l\u2019altro, espone una severa critica all\u2019introduzione del testo di Perelli, osservando che (pagg. 88 e ss.) \u201cun latinista di robusta competenza\u201d , \u201cnon ha saputo resistere alla tentazione di avventurarsi sul rischioso terreno dei paralleli e delle divergenze storiche, in un\u2019introduzione che lascia di stucco. Vi si legge che \u201c\u201dla corruzione della vita politica e dell\u2019amministrazione pubblica in Roma antica aveva dimensioni estremamente superiori a quelle attuali\u201d\u201d. Per misurare il \u201c\u201d tasso di corruzione\u201d\u201d di due societ\u00e0 cos\u00ec lontane nel tempo e nelle istituzioni politico-sociali, Perelli, fa uso di parametri noti a lui solo, e il cui segreto caparbiamente custodisce. Si tratter\u00e0 della quantit\u00e0 delle persone sottoposte a procedimento rispetto alla popolazione complessiva? O dell\u2019entit\u00e0 delle cifre sottratte? (Ma si dovrebbe fissare il \u201c\u201dcambio\u201d\u201d della moneta romana in lire italiane, e raffrontare i doversi poteri di acquisto nelle diverse epoche; e il tutto andrebbe rapportato alle diverse dimensioni dello sviluppo economico)\u2026.\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> L. FASCIONE, <em>Manuale di diritto pubblico romano<\/em>, Torino, 2013.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> A. H. M. JONES<em>, Augusto. <\/em><em>Vita di un imperatore<\/em>, Milano, 1970, pagg. 159 e ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> L. PERELLI, <em>op. cit<\/em>., pag. 195 e ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> G.VALDITARA, <em>Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana<\/em>, Torino,2015 e, \u00a0dello stesso A., <em>Lo Stato nell\u2019antica Roma<\/em>, Rubettino, 2008..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> F. SERRAO, <em>Classi , partiti e legge nella repubblica romana<\/em>, Pisa, 1980 , pagg. 207.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Ma un problema lo ebbe anche uno dei primi grandi personaggi di Roma antica. Infatti il \u201cdittatore\u201d Furio Camillo sub\u00ec, nel 394 a.C. un processo per peculato con riguardo all\u2019appropriazione di una parte del bottino di Veio-cfr. A. FREDIANI, <em>I grandi generali di Roma antica,<\/em> Roma, Newton &amp; Compton, 2003, pag.22. Un altro famoso processo per peculato riguardo\u2019 G. Pompeo, che , subito dopo la morte del padre Pompeo Strabone, sub\u00ec, poco pi\u00f9 ventenne, un\u2019accusa di sottrazione di <em>pecunia publica<\/em> che riguardava il padre, con il figlio chiamato a risponderne in qualit\u00e0 di erede, e riguardante la sottrazione di una parte del bottino derivante dalla presa della citt\u00e0 di Ascoli. Cfr. al riguardo F. GNOLI, <em>Ricerche sul crimen peculatus,<\/em> Milano 1979, pp. 80 e ss..(Pompeo, alla fine, fu assolto, <em>ivi<\/em>, pag. 89).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> G. ALFOLDY, <em>Storia sociale dell\u2019antica Roma<\/em>, Wiesbaden 1975, Ed. italiana, Bologna 1985,<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> L. PERELLI, <em>I Gracchi<\/em>, Milano, 1993, p. 197.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> G. ANTONELLI, <em>Gaio Mario<\/em>, Milano, 1999, p. 30.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> A. GUARINO, <em>Studi di diritto costituzionale romano-La vicenda graccana<\/em>, Napoli 2008, pag. 80 \u201c\u2026La grande novit\u00e0 della <em>lex Sempronia judiciaria,<\/em> a quanto solitamente si insegna, fu di assegnare esclusivamente al ceto dei cavalieri la partecipazione alle giurie delle <em>quaestiones repetendarum<\/em>, cio\u00e8 dei processi speciali (speciali, non <em>extra ordinem<\/em>) indetti contro i magistrati provinciali accusati di concussione (<em>crimen repetundarum<\/em>):processi che facevano ormai parte dell\u2019 <em>ordo iudiciorum publicorum<\/em> essendo stati introdotti in esso da una Lex Calpurnia <em>de repetundis<\/em> del 149 . Mentre una parallela Lex Acilia <em>de repetundis<\/em> proposta alla plebe dal suo collega in tribunato Manlio Acilio Glabrione provvedeva a riordinare la procedura, Caio Gracco ottenne, con la <em>lex iudiciaria<\/em>, che dalle giurie fossero esclusi i senatori, essendo questi troppo interessati all\u2019amministrazione delle province. Fu per tale modo che le giurie, gi\u00e0 precedentemente assegnate ai soli membri delle 18 centurie degli <em>equites<\/em> ed ai membri pi\u00f9 ricchi delle centurie dei <em>pedites <\/em>della prima classe dei comizi centuriati, detti anch\u2019essi <em>equites<\/em> a titolo di estensione, vennero ristrette a coloro, tra gli <em>equites <\/em>veri e propri e gli <em>equites <\/em>assimilati, che non fossero membri della <em>nobilitas<\/em> senatoria, s\u00ec che si trasfer\u00ec anche sul piano giuridico costituzionale la distinzione ormai socialmente affermatissima, tra nobilt\u00e0 senatoria e plutocrazia non senatoria , tra quelli che sarebbero stati poi denominati l\u2019<em>ordo senatorius<\/em> e l<em>\u2019ordo equester<\/em>. Istanza fondamentalmente giusta, quella della <em>lex Sempronia iudiciaria<\/em>, se non fosse per il rovescio della medaglia. Da giudici di se stessi i senatori passarono a trovarsi letteralmente in bal\u00eca dei membri dell\u2019<em>ordo equester<\/em> e dei loro ricatti, intesi a scambiare le sentenze di assoluzione con forti ribassi del corrispettivo da pagare per gli appalti. Gli \u201cequestri\u201d, che dalla vita politica erano praticamente esclusi e che ad essa avevano, del resto poco interesse a partecipare in prima persona, furono avviati a diventare i dominatori indiretti e abbastanza ben mascherati, delle sorti politiche della repubblica\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> P. GRIMAL<em>, Cicerone<\/em>, Milano, 1986, pagg. 90 e ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> E. NARDUCCI, <em>op. cit.<\/em> , pagg. 13 e ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> P. CERAMI, <em>Aspetti e problemi di diritto finanziario romano<\/em>, Torino, 1997.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> F. SERRAO,\u201d<em>Repetundae<\/em>\u201d, <em>N.ss. Dig. It<\/em>., , Torino, 1957, vol. XV, pagg. 454 e ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> M. TALAMANCA, <em>Lineamenti di storia del diritto romano<\/em>, Milano, 1979, pp. 304 e ss. \u201c\u2026L\u2019istituzione di corti di giustizia straordinarie fu il mezzo attraverso il quale si pot\u00e9 di volta in volta sopperire, nel corso del II secolo alla farraginosa e sempre pi\u00f9 inadeguata procedura degli <em>iudicia populi<\/em>: ma appariva ormai evidente che solo attraverso la creazione di corti permanenti, alle quali fosse istituzionalmente deferita la cognizione di intere categorie di crimini gi\u00e0 appartenenti alla competenza giudiziaria delle assemblee, avrebbe potuto essere soddisfatta l\u2019esigenza della totale eliminazione della funzione giudiziaria popolare. Le repressioni di carattere straordinario vennero cos\u00ec progressivamente cedendo il posto a tribunali stabili (<em>quaestiones perpetuae<\/em>) istituiti per legge e presieduti da un magistrato o da un ex magistrato, che dovevano in un primo tempo limitare, poi assorbire l\u2019antico processo dinanzi ai comizi e diventare infine l\u2019organo ordinario della repressione criminale dell\u2019ultima et\u00e0 repubblicana e dei tempi dell\u2019impero. Il movimento di riforma che doveva condurre all\u2019instaurazione del sistema delle <em>quaestiones perpetuae<\/em> prese le mosse dalla repressione delle <em>repetundae<\/em>\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Per i diversi profili della responsabilit\u00e0 \u201ccivile\u201d cfr. M. F. CURSI, <em>Iniuria cum damno. Antigiuridicit\u00e0 e colpevolezza nell\u2019illecito aquiliano<\/em>, Milano, 2002.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> B. SANTALUCIA, <em>Diritto e processo penale nell\u2019antica Roma<\/em>, Milano, 1998, pag. 104 \u201c\u2026Per la persecuzione di tali abusi non esisteva in origine una via legale ben definita. Le vittime non avevano altra possibilit\u00e0 che quella di invocare (spesso infruttuosamente) l\u2019intervento del senato o di rimettersi all\u2019iniziativa dei tribuni della plebe (cita , tra gli altri VENTURINI, <em>Per un riesame dell\u2019esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche<\/em>, in <em>Panorami,<\/em> 4, 1992, 354 e ss.). In genere i tribuni promuovevano l\u2019istituzione di una <em>quaestio extra ordinem<\/em> da parte delle assemblee tribute. Cos\u00ec per esempio, nel 172 a.C. sulla base di un plebiscito fatto valere dai tribuni M. Marcio Sermone e Q. Marcio Scilla, fu istituita una <em>questio<\/em> straordinaria per giudicare l\u2019ex console M. Pompilio Lenate, che aveva ingiustamente attaccato e ridotto in servit\u00f9 la trib\u00f9 ligure degli Statelli\u2026Altre volte la persecuzione era attuata attraverso un <em>iudicium populi<\/em> (eventualmente precededuto da un\u2019inchiesta senatoria) . Cos\u00ec ad esempio, nel 204 a.C. in seguito alle lagnanze dei Locresi per le vessazioni subite da Q.Pleminio legato di Scipione, il senato nomin\u00f2 una commissione d\u2019inchiesta presieduta da un pretore, le cui conclusioni diedero adito a un processo intentato dinanzi al popolo sull\u2019accusa dei tribuni\u2026Similmente mel 170 a.C. i tribuni C. Aufidio e Manio Giuvenzio Talna citarono davati all\u2019assemblea tributa, ottenendone la condanna, l\u2019ex pretore C. Lucrezio Gallo, reo di malversazioni a danno dei Calcidiesi \u2026Non sembra invece esservi stato alcun processo a carico del console C.Cassio Longino per i soprusi compiuti nel 171 a.C. nei confronti di alcune popolazioni galliche\u2026\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> B. SANTALUCIA, <em>op. cit<\/em>. pag. 106 che osserva come \u201c\u2026La procedura adottata \u00e8 indicativa dell\u2019atteggiamento politico del senato di fronte al problema degli abusi perpetrati dai magistrati. Anzich\u00e9 promuovere una persecuzione criminale contro i responsabili, l\u2019alto consesso diede vita ad una procedura organizzata secondo forme prese a modello dal procedimento recuperatorio internazionale. Oggetto del giudizio non era la persecuzione di un reato ma la mera restituzione del maltolto (onde il nome di <em>pecuniae repetundae<\/em> dato all\u2019illecito): ci\u00f2 che rivela la preoccupazione dell\u2019oligarchia senatoria di circoscrivere la responsabilit\u00e0 dei magistrati concussori al campo patrimoniale, evitando che potessero essere esposti a conseguenze di carattere penale\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> F. SERRAO,\u201d<em>Repetundae<\/em>\u201d, <em>N.ss.Dig. It<\/em>., cit. pagg. 454 e ss. Gli accusati \u201c\u2026erano tre ex pretori governatori della Spagna: il primo (M. Titinus) dopo tre aggiornamenti (<em>ampliationes<\/em>) nel processo (per avere tre volte i giudici dichiarato il <em>non liquet<\/em>) \u00e8 assolto; gli altri due (P. Furius Philus e M. Matienus) , dopo un aggiornamento della causa, vanno in esilio e si sottraggono al giudizio. Intanto si diffonde la voce che i patroni proibiscono di accusare i nobili e i potenti\u2026e il sospetto si conferma nel fatto che il pretore Canuleio , interrotta la celebrazione dei processi, parte improvvisamente per la provincia evitando cos\u00ec nuove accuse\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> F. SERRAO,\u201d<em>Repetundae<\/em>\u201d, <em>N.ss.Dig. It<\/em>., cit., pagg. 455<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> B. SANTALUCIA, <em>op. cit<\/em>. pag. 109 In forza della <em>lex Calpurnia de repetundis<\/em> \u201c\u2026le accuse di estorsione contro i magistrati romani dovevano essere portate dinanzi ad una corte di giustizia permanente presieduta dal <em>praetor peregrinus<\/em> e formata da giurati di rango senatorio (probabilmente dei <em>recuperatores<\/em>) . I dettagli della legge ci sono ignoti ma sulla base di alcuni indizi ricavabili dalla successiva <em>lex Acilia<\/em> \u2026si pu\u00f2 ragionevolmente supporre che essa abbia confermato, nelle sue linee fondamentali, il sistema adottato nei processi del 171, configurando il giudizio dinanzi alla corte come un procedimento di carattere essenzialmente privato, diretto all\u2019indennizzo dei danneggiati piuttosto che alla persecuzione di un crimine, promuovibile solo con l\u2019assistenza dei patroni romani. Al regime ora descritto non sembra aver apportato sostanziali modifiche una successiva <em>lex Iunia<\/em>, proposta fra il 149 e il 123 a.C. dal tribuno della plebe M.Giunio Silano della quale le fonti ci dicono che conferm\u00f2 la procedura pe sacramentum adottata dalla <em>lex Calpurnia<\/em>. L\u2019istutuzione di una corte di giustizia permanente offr\u00ec alle popolazioni soggette la garanzia di un organo stabile per la persecuzione delle malefatte dei governatori, ma torn\u00f2 indubbiamente utile anche alla <em>nobilitas<\/em> che pot\u00e9 in tal modo evitare i rischi dei processi popolari tribunizi e delle quaestiones istituite con plebiscito. Il fatto che la giuria fosse composta di senatori e che la condanna consistesse nella semplice restituzione del maltolto ridondava in modo evidente a beneficio degli accusati. Le fonti registrano, negli anni successivi all\u2019emanazione delle leggi Calpurnia e Iunia, una serie di scandalose assoluzioni di magistrati concussionari: come quella di Q. Pompeo nel 139 a.C., quella di L. Aurelio Cotta nel 138 a. C., quella di Manlio Aquilio nel 124 a.C. e quella di un Livio Salinatore in data imprecisata. Appunto tali assoluzioni a detta di Appiano furono uno degli argomenti di cui Caio Gracco si avvalse per propugnare la necessit\u00e0 di trasferire le corti giudicanti dai senatori ai cavalieri\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> M. TALAMANCA, <em>op. cit,, <\/em>pag. 154 \u201c\u2026Quando si individua \u2026il tipo di <em>legis actio<\/em>, il <em>modus agendi<\/em> usato (per quelle di cognizione, quello <em>sacramenti, <\/em>quello per <em>arbitrative postulationem<\/em> e quello per <em>conditionem<\/em>) ,il riferimento \u00e8 pi\u00f9 precisamente a quella parte del formulario che , seguendo alle affermazioni delle parti sulla situazione sostanziale, induce la necessit\u00e0 di una decisione a cura degli organi della <em>civitas<\/em>. Si tratta qui, anzitutto della <em>provocatio sacramento<\/em>, nell\u2019omonima <em>legis actio<\/em> , e cio\u00e8 del reciproco invito ad asseverare mediante un giuramento assertorio (<em>sacramentum<\/em>) la verit\u00e0 delle affermazioni fatte da ciascuna delle parti e, originariamente, della prestazione di tale giuramento (che non avveniva pi\u00f9 in epoca successiva, sicuramente posteriore alle XII tavole): in questo caso \u00e8 particolarmente evidente la connessione con l\u2019elemento sacrale per indurre la necessit\u00e0 di un giudizio da parte degli organi della <em>civitas,<\/em> in prima linea interessati ad individuare che fra le parti abbia commesso uno spergiuro e debba quindi espiarlo. Si vede dunque come in un primo momento codesta parte del formulario adempisse ad una sua precisa funzione, essenziale per la prosecuzione del procedimento. In seguito essa diventa un elemento formale, tralatizio. Ci\u00f2 vale sia per la <em>legis actio per iudici arbitrative<\/em> <em>postulationem<\/em> (dove la reciproca <em>provocatio sacramentum<\/em> \u00e8 sostituita dalla richiesta, <em>postulatio,<\/em> al pretore, effettuata dall\u2019attore soltanto, di dare un giudice o un arbitro per la soluzione della controversia), sia per la <em>legis actio per condictionem<\/em> (dove, sempre alla <em>provocatio<\/em> si sostituisce l\u2019intimazione dell\u2019attore al coonvenuto- <em>condictio-<\/em> a ritornare dinanzi al magistrato dopo trenta giorni per la scelta del giudice)\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> M. TALAMANCA, <em>op. cit,, <\/em>pag. 325 \u201c \u2026l\u2019espressione <em>legis actiones<\/em> introdotta probabilmente dopo il III secolo a. C., indicherebbe formulari derivanti da testi di legge che contengano una disciplina sostanziale certa dei rapporti controversi. Piuttosto tali procedimenti assumeranno l\u2019appellativo di \u201c\u201dlegali\u201d\u201d in quanto sono istituiti o confermati, come semplici forme giudiziarie, dalle Dodici Tavole o da leggi particolari\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> B. SANTALUCIA, <em>op. cit<\/em>. pagg. 110 e ss. Un radicale mutamento della politica giudiziaria nei confronti delle malversazioni perpetrate ai danni delle popolazioni soggette si registra negli anni 123-122 a.C., nel quadro dell\u2019ampia attivit\u00e0 riformatrice di Gaio Gracco. Risale a questo periodo la lex Acilia repetundarum, un plebiscito forse proposto da Manlio Acilio Glabrione, collega di Gaio nel tribunato(il cui testo \u00e8 verosimilmente quello conservatoci nella cosiddetta tabula Bembina, frammetariamente custudita in parte nel Museo Nazionale di Napoli e in parte nel Kunstishstoriches Museum di Vienna), che aggrav\u00f2 il rigore dei giudizi di concussione, istitutendo il primo vero tribunale criminale permanente per giudicare l\u2019operato illegale dei magistrati (<em>quaestio perpetua repetundarum<\/em>) (cita, fra gli altri, VENTURINI, <em>Crimen repetundarum<\/em>). L\u2019opinione che la grande tavola di bronzo rinvenuta in pezzi presso Fossombrone e donata dai duchi di Urbino al cardinale Bembo (tavola della quale ci restano dieci frammenti pi\u00f9 la trascrizione di altri due scoperti e poi andati perduti), contenga il testo della <em>lex Acilia repetundarum<\/em> \u00e8 stata sostenuta nella seconda met\u00e0 del secolo scorso da A.F. Rudoroff e da Th Mommsen ed \u00e8 ancor oggi quella che gode di maggior seguito tra gli studiosi. L\u2019identificazione con la lex Servilia Glauciae successivamente proposta da J. Carcopino \u00e8 basata su un\u2019erronea interpretazione di Cic. Verr. II, 26 ed \u00e8 giustamente respinta dalla generalit\u00e0 degli autori\u2026A.N. Sherwin White ha confermato con rilievi pienamente condivisibili l\u2019appartenenza della legge bembina all\u2019et\u00e0 graccana. Quanto all\u2019ipotesi, fino a pochi anni fa molto diffusa, che i frammenti di cui si parla contengano il testo della <em>lex Sempronia iudiciaria,<\/em> anzich\u00e9 quello della <em>lex Acilia repetundarum<\/em>, ce ne occuperemo di seguito, trattando della riforma giudiziaria di Gaio Gracco. Il provvedimento aciliano fu probabilmente preceduto da una legge giudiziaria generale, la <em>lex Sempronia<\/em> <em>iudiciaria (<\/em>discutibilmente identificata da alcuni critici con la legge della <em>tabula Bembina<\/em>) con cui fu tolto l\u2019ufficio di giudice ai senatori per attribuirlo ai cavalieri che Gaio Gracco intendeva favorire nell\u2019intento di farne una forza concorrente della <em>nobilitas<\/em>.. Contro l\u2019opinione dominate che riconosce nella lex tabulae Bembinae la lex Acilia repetundarum P Fraccaro, rifacendosi a precedenti spunti \u2026ha avanzato l\u2019ipotesi che i frammenti urbinati conservino il testo della lex Sempronia iudiciaria e che la lex Acilia sia un provvedimento successivo emanato intorno al 111 a. C.. Pur riguardando esclusivamente la questio repetundarum, la lex Sempronia sarebbe stata chiamata iudiciaria dalle fonti letterarie per il suo valore politico, derivante dall\u2019affidare agli equites il giudizio sull\u2019amministrazione senatoria e per le prescrizioni relative all\u2019ordinamento giudiziario della corte. Ma tale opinione, bench\u00e9 condivisa da autorevoli scrittori (Levi-Tibiletti-Serrao-Venturini-Pugliese\u2026) non sembra fondata. Le foonti che parlano della lex Sempronia affermano in termini generali che Gaio Gracco affid\u00f2 i tribunali ai cavalieri e non fanno cenno alla quaestio de repetundis; oltre a ci\u00f2 \u00e8 difficle credere che a lex Acilia abbia potuto essere approvata intorno al 111 a. C. pacificamente e senza contrasti (come sono costretti a supporre Fraccaro e i suoi seguaci, di fronte al silenzio degli antichi autori), quando \u00e8 noto che leggi del genere davano solitamente luogo a ardenti conflitti e lo stesso Cicerone (Verr, I, 51-52) attesta che Acilio dov\u00e9 battersi con estrema energia per raggiungere il suo scopo. Il fatto poi che la legge epigrafica contenga una serie di minute disposizioni sulla formazione della giuria non esclude di per s\u00e9, l\u2019esistenza di una legge giudiziaria generale volta ad abrogare la normativa precedente e a stabilire che i <em>iudices<\/em> (sia quelli chiamati a comporre la lista annuale della quaestio sia quelli cui era affidata la decisione di controversie di diritto privato) dovessero essere scelti anzich\u00e9 tra i senatori, entro la cerchia dei cavalieri. Rimane ancora da dire che le indicazioni di alcune fonti rendono verosimile che la riforma graccana abbia attraversato due fasi. L\u2019originario progetto di Gaio, forse modellato su analogo progetto di suo fratello Tiberio, sembra essere stato quello di associare i cavalieri ai senatori nell\u2019esercizio del munus iudiciarium,allargando il senato con l\u2019aggiunta di 600 cavalierri (Livio) o affidando l\u2019ufficio di giudice a 300 cavalieri oltre che ai 300 senatori (Plutarco); solo in seguito, dopo le manovre di Druso e quando il contrasto con il senato si era fatto insanabile, egli avrebbe preso la decisione pi\u00f9 drastica di privare i senatori della funzione di comporre le corti giudicanti\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> M. TALAMANCA, <em>op. cit,<\/em> pag. 351 \u201c\u2026Sembra che i Romani usassero il termine <em>equites <\/em>con una certa ambiguit\u00e0: cio\u00e8 ufficialmente, solo per coloro che erano iscritti nelle 18 centurie; nel linguaggio comune anche per quelli che avevano la qualifica censitaria. I moderni lo usano di solito nel senso pi\u00f9 generale\u2026L\u2019aristocrazia equestre, come quella senatoria, era costituita da grandi proprietari agricoli. Tuttavia molti cavalieri erano dediti alle attivit\u00e0 mercantili; altri (publicani) agli appalti di opere pubbliche, forniture militari, sfruttamento di miniere, percezione di tributi e dogane; si ricordi che gli appaltatori, per garantire l\u2019assolvimento degli obblighi verso lo Stato, dovevano possedere beni immobili. Fra senatori e cavalieri esistevano vincoli di amicizia e parentela; una parte dei cavalieri si distingueva dal ceto senatorio solo per la sua estraneit\u00e0 alla vita politica\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> B. SANTALUCIA, op. cit.,pag. 116 \u201c\u2026La lex Acilia segna una tappa fondamentale nella storia della repressione del <em>crimen repetundarum<\/em>. Con essa le concussioni commesse dai magistrati furono per la prima volta attratte nell\u2019orbita del diritto penale pubblico, assumendo la natura di un vero e proprio reato. Il processo, anzich\u00e9 per <em>sacramentum<\/em>, cio\u00e8 con l\u2019applicazione di un <em>modus agendi<\/em> proprio dei processi privati, fu organizzato secondo un rito del tutto nuovo, di impronta schiettamente pubblicistica. In luogo della restituzione del maltolto, fu sancita a carico dei concussionari una pena criminale commisurata al doppio del valore delle cose estorte, che doveva essere versata al questore e per suo tramite, all\u2019erario. L\u2019erario doveva poi provvedere al rimborso dei danneggiati (<em>Lex Acilia, II, 59-61-Qualche autore ritiene possibile che una parte della condanna rimanesse all\u2019erario-Erhardt-Eder<\/em>). La direzione del processo, gi\u00e0 spettante al <em>preaetor peregrinus<\/em> fu affidata ad uno speciale pretore, che nell\u2019<em>elogium<\/em> di C. Claudio Pulcro, presidente del tribunale nel 95 a.C. \u00e8 detto <em>praetor de repetundis<\/em>. Questo pretore, entro il decimo giorno della sua entrata in carica, era tenuto a formare una lista di 450 giudici, scelti tra i cavalieri e a disporne la pubblicazione in un apposito albo. E\u2019 difficile dire, per lo stato frammentario dell\u2019iscrizione , se la scelta dovesse essere fatta tra gli <em>equites equo publico<\/em> inclusi nelle 18 centurie di cavalieri o fra tutti i cittadini forniti di censo equestre (<em>400 mila sesterzi di censo minimo<\/em>): ma la seconda ipotesi sembra la pi\u00f9 probabile. Il pretore doveva poi leggere l\u2019elenco dei giudici in una pubblica adunanza (<em>contio<\/em>) garantendo sotto giuramento di averlo compilato nei modi prescritti e di ritenere idonee alla carica le persone in esso inserite. Dai 450 giudici compresi nell\u2019albo veniva tratta la giuria per il singolo processo. Espunte le persone legate alle parti da parentela o altri vincoli, l\u2019accusatore doveva scegliere 100 nominativi e comunicarli all\u2019accusato (<em>editio<\/em>), il quale a sua volta sceglieva entro quei 100 i 50 che dovevano comporre il collegio giudicante (<em>electio<\/em>) . A differenza di quanto avveniva per l\u2019innanzi l\u2019accusa, tecnicamente definita nominis delatio, poteva essere proposta personalmente dai danneggiati e l\u2019assegnazione dei patroni poteva aver luogo solo se essi ne facevano esplicita richiesta. Al fine di evitare che le minacce o le pressioni di chi temeva di essere denunciato potessero precludere di fatto agli offesi le vie giudiziali, la legge prevedeva che il giudizio potesse essere promosso <em>alieno domine<\/em>: consentiva a chiunque di denunciare il reato in nome e per conto della vittima, senza che fosse richiesta alcuna autorizzazione o accettazione della vittima stessa e stabiliva in caso di condanna l\u2019attribuzione delle somme fissate dalla corte ai danneggiati. Eccezionalmente, per il caso di denuncia presentata in una fase troppo avanzata dell\u2019anno, era previsto, in alternativa alla <em>quaestio<\/em> un procedimento pi\u00f9 rapido, di carattere privato. La decisione era presa a maggioranza. Prima di passare alla votazione il presidente della quaestio domandava se i giudici erano in grado di pronunciarsi. Se pi\u00f9 di un terzo dei giudici dichiarava di non essere riuscito a formarsi un\u2019opinione <em>(sibi rem non liquere<\/em>) il procedimento doveva essere ripetuto (<em>amplatio<\/em>) , ma era stabilita l\u2019irrogazione di una multa a carico di coloro che persistessero nel rifiuto di decidere. Diversamente si faceva luogo alla votazione. In caso di condanna l\u2019accusatore, se peregrino otteneva in premio la cittadinanza romana accompagnata (probabilmente) dall\u2019iscrizione nella tribu\u2019 del condannato e dalla <em>vacatio militiae<\/em>; se latino, la cittadinanza o la <em>provocatio ad populum<\/em>, pi\u00f9 la <em>vacatio militiae<\/em> e l\u2019esenzione dai <em>munera publica<\/em> nella citt\u00e0 di appartenenza. Alla condanna faceva seguito un\u2019ulteriore fase processuale, di natura civilistica, volta a determinare l\u2019ammontare delle somme che dovevano essere restituite ai singoli danneggiati (<em>litis aestimatio<\/em>).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> F. HINARD, <em>Sylla<\/em>, Paris, 1985; ed. it. Roma , Salerno Editrice srl 2003, pagg. 224 e ss. \u201c\u2026Ad ogni modo la riforma giudiziaria era accompagnata dall\u2019insediamento di veri e propri tribunali permanenti, competenti per alcuni crimini. Il pi\u00f9 importante, dal punto di vista politico era quello della concussione; doveva giudicare tutti i casi di estorsioni e di malversazioni dell\u2019amministrazione provincia. Le pene fissate dalla legge Cornelia erano severe poich\u00e9 la persona riconosciuta colpevole veniva condannata ad una multa che ammontava a due volte e mezza le somme che lo si accusava di aver sottratto e a una interdizione dall\u2019acqua e dal fuoco. Era una novit\u00e0 nella pratica giuridica perch\u00e9 all\u2019origine l\u2019interdizione dell\u2019acqua e del fuoco era solo una misura amministrativa destinata a prendere atto che un individuo aveva lasciato il territorio e riconosceva cos\u00ec la sua colpevolezza; diventando una pena, equivaleva ad un esilio sancito da un\u2019interdizione di soggiorno sul suolo italiano\u2026\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Con un\u2019altra \u201clex Iulia\u201d, attribuita a Cesare o ad Augusto, venne disciplinata la repressione del \u201cpeculatus\u201d .Cfr. F. GNOLI, <em>Ricerche sul crimen peculatus<\/em>, Milano, 1979. Ancora, per quanto attiene ai provvedimenti di Giulio Cesare v. P. CERAMI, <em>Aspetti e problemi di diritto finanziario romano<\/em>, Torino, 1997, pag. 113 \u201c\u2026Fra i provvedimenti legislativi interessano particolarmente in questa sede, tre <em>leges publicae rogatae<\/em> da Cesare: la <em>lex Iulia de repetundis<\/em> del 59.a.c con la quale venne imposto ai governatori delle province l\u2019obbligo di depositare due copie del bilancio provinciale (<em>rationes provinciae<\/em>) nelle due pi\u00f9 importanti citt\u00e0 della provincia stessa , e di trasmettere una terza copia ai questori urbani, perch\u00e9 la conservassero nell\u2019 <em>aerarium populi romani<\/em>; la <em>lex Iulia peculatus<\/em>, che configur\u00f2 come crimen l\u2019alterazione e la cancellazione dei registri e delle scritture contabili; la <em>lex Iulia de residuis<\/em> che pun\u00ec l\u2019appropriazione della publica pecunia, non utilizzata per i fini per i quali era stata votata, da parte degli addetti alla pubblica contabilit\u00e0: questori urbani e provinciali\u2026\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> M. TALAMANCA, op. cit., pag. 589 \u201cAll\u2019inizio del regno di Antonino Caracalla si colloca un provvedimento, la <em>constitutio Antoniniana<\/em> che segna un momento conclusivo nell\u2019assetto istituzionale dell\u2019impero e fissa, conseguentemente, le nuove direttrici lungo le quali avverr\u00e0 l\u2019ulteriore corso della storia a questo riguardo. Con tale provvedimento l\u2019imperatore concedette a tutti gli abitanti dell\u2019impero, con eccezioni sostanzialmente insignificanti, la cittadinanza romana, in quanto gli stessi ne fossero, ovviamente, sprovvisti alla data dell\u2019emanazione dello stesso (212 d.c.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a> M. TALAMANCA, <em>op. cit<\/em>., pagg.504 e ss.\u201dIl sistema della <em>quaestiones perpetuae<\/em>, il quale era stato fissato dalle leggi giulie, incominci\u00f2, fin dai primi anni del principato a subire la concorrenza di un nuovo tipo di procedimento criminale, pi\u00f9 conforme al nuovo assetto politico istituzionale dello stato. E\u2019 chiaro che le corti di giustizia permanenti, che pur Augusto era inizialmente propenso a mantenere come organismo processuale ordinario, non potevano incontrare il favore del nuovo regime. Il compito di giudicare era attribuito a privati cittadini, le liste erano troppo ampie per consentire una decisiva interferenza del <em>princeps<\/em> nella loro composizione (ogni decuria comprendeva \u2026circa mille persone) , le forme di reclutamento dell\u2019organo giudicante precludevano ogni possibilit\u00e0 di controllo del potere centrale. Anche dal punto di vista tecnico i difetti erano numerosi. Il privato che voleva rendersi accusatore per un fatto nuovo, che appariva meritevole di repressione, non poteva sperimentare l\u2019accusa davanti ad una <em>questio,<\/em> perch\u00e9 ogni tribunale era competente solo per le fattispecie previste dalle singole leggi istitutive. Notevoli inconvenienti derivavano anche dall\u2019impossibilit\u00e0 di sottoporre al giudizio di una stessa corte i casi di concorso di persone o di reati e di graduarne la pena in rapporto alle circostanze soggettive ed oggettive delle varie ipotesi criminose. Ci\u00f2 doveva portare ad un lento ma inarrestabile declino dei tribunali ordinari, mentre l\u2019affermarsi al di sopra degli antichi organi repubblicani della figura del <em>princeps<\/em> apriva la strada ad una larga e sempre pi\u00f9 decisa ingerenza del potere imperiale nella sfera della repressione criminale. Pur essendo ancora testimoniate per tutto il II secolo , le corti di giustizia permanenti vennero progressivamente cedendo il campo ad un nuovo procedimento, senza partecipazione di giurati, in cui l\u2019intera questione era affidata all\u2019imperatore o ad un suo delegato, che era investito in modo completo del giudizio, della sua introduzione e della sua decisione. Tale procedimento, definito correntemente <em>cognitio extra ordinem<\/em>, perch\u00e9 sorge e si sviluppa fuori dal sistema processuale e criminale dell\u2019<em>ordo iudiciorum<\/em>, e quindi senza i vincoli e le restrizioni formali della giurisdizione ordinaria, venne in un primo tempo ad affiancarsi e poi a sostituirsi al procedimento delle <em>quaestiones<\/em>, dando luogo alla formazione di un diritto criminale straordinario che doveva a poco a poco soppiantare l\u2019antico regime dei resti e delle pene\u2026\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[35]<\/a> A. CAMERON, <em>Il Tardo impero romano<\/em>, Bologna, Il Mulino, 1993.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[36]<\/a> Tralasciando un percorso articolato di oltre 2000 anni. Sull\u2019evoluzione storica nel periodo intermedio cfr. D. LUONGO, <em>Il controllo contabile nelle dinamiche dello Stato moderno<\/em>, in AA.VV (a cura di D. CROCCO), <em>La Corte dei conti tra tradizione e novit\u00e0<\/em> , cit., pagg. 1-35.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[37]<\/a> Seminario OLAF-Corte dei conti- Programma Hercule II- 2007-2013 <em>Attivit\u00e0 conoscitiva e di formazione diretta allo scambio di esperienze tra le Corti dei conti di Francia, Grecia, Italia , Portogallo e Spagna e le Istituzioni comunitarie nell\u2019attivit\u00e0 di prevenzione e contrasto delle frodi e alle altre irregolarit\u00e0 che ledono gli interessi finanziari dell\u2019Unione-<\/em> Roma, 25-27 marzo 2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[38]<\/a> \u201c<em>Giurisdizioni contabili europee e tutela delle risorse comunitarie<\/em>\u201d in <em>Argilnews<\/em>-luglio-agosto2014 e in <a href=\"http:\/\/www.foroeuropa.it-2014\">www.<em>foroeuropa.it<\/em>-2014<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref39\" name=\"_ftn39\">[39]<\/a> Nel sistema spagnolo oltre all\u2019azione di responsabilit\u00e0 di competenza della Corte dei conti, \u00e8 previsto anche che il pubblico ministero penale, in assenza di azione civile da parte della pubblica amministrazione, possa egli stesso esercitare direttamente detta azione nel processo penale. Cfr. L. RODRIGUEZ SOL (sostituto procuratore della Fiscal\u00eda Especial contra la Corrupci\u00f3n y la Criminalidad Organizada), <em>L<\/em><em>\u2019esperienza della procura speciale anticorruzione in Spagna<\/em> in <em>Atti del Seminario OLAF-Corte dei conti- Programma Hercule II- 2007-2013 <\/em><em>Attivit\u00e0 conoscitiva e di formazione diretta allo scambio di esperienze tra le Corti dei conti di Francia, Grecia, Italia , Portogallo e Spagna e le Istituzioni comunitarie nell\u2019attivit\u00e0 di prevenzione e contrasto delle frodi e alle altre irregolarit\u00e0 che ledono gli interessi finanziari dell\u2019Unione<\/em>&#8211; Roma, 25-27 marzo 2014.<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Note sul crimen repetundarum: alle radici delle azioni recuperatorie collegate ad illeciti penali di Paolo Luigi Rebecchi,\u00a0Vice Procuratore Generale della Corte dei conti &nbsp; Con la legge 27 maggio 2015 n. 69 \u2013 \u201cDisposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio\u201d, agli artt. 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