{"id":926,"date":"2016-06-03T11:03:26","date_gmt":"2016-06-03T09:03:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=926"},"modified":"2016-06-03T11:04:56","modified_gmt":"2016-06-03T09:04:56","slug":"lesclusione-del-primo-presidente-della-corte-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/lesclusione-del-primo-presidente-della-corte-cassazione\/","title":{"rendered":"L\u2019esclusione del Primo Presidente della Corte di Cassazione&#8230;"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-628 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg\" alt=\"Cortedeiconti\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg 750w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><strong>L\u2019esclusione del Primo Presidente della Corte di Cassazione dall\u2019esercizio dell\u2019azione disciplinare nei confronti dei magistrati \u00e8 ancora costituzionalmente legittima?<\/strong><\/p>\n<p>di <em>Fabrizio Giulimondi<\/em><\/p>\n<p>Gi\u00e0 la sentenza della Corte costituzionale, del 2 febbraio 1971, n. 12<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, si era posta il problema di una corretta composizione della sezione disciplinare del CSM, osservando, al termine del par.4, che: \u00abNell\u2019esercizio di una delle pi\u00f9 delicate competenze del Consiglio, non \u00e8 assicurata la presenza di tutte le categorie che, in base alla stessa legge, concorre alla formazione del consesso <!--more-->unitario.\u00bb. Scaturigine di questa adamantina affermazione, \u00e8 l\u2019inoppugnabile necessit\u00e0 della compresenza di tutte le sensibilit\u00e0 culturali giuridiche in seno all\u2019organo che svolge il compito particolarmente pruriginoso di indagare, decidere e sanzionare i comportamenti disciplinarmente rilevanti dei magistrati<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>Per affrontare in modo metodologicamente valido il tema propostoci \u00e8 opportuno intrattenersi prima sull\u2019aspetto relativo al passaggio di funzioni dalla magistratura requirente a quella giudicante e viceversa.<\/p>\n<p>La c.d. riforma Mastella, frutto del combinato disposto delle due leggi 24 ottobre 2006, n. 269 e 30 luglio 2007, n. 111, ha immesso nella intelaiatura dell\u2019ordinamento giudiziario italiano principi e procedure innovativi rispetto alla normativa precedente, modificando sensibilmente, fra l\u2019altro, i d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, 27 gennaio 2006, n. 25 e 30 gennaio 2006, n. 26, attuativi della legge delega 25 luglio 2005, n. 150 (riforma c.d. Castelli)<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019art. 13, c. 3, legge 160\/2006, cos\u00ec come sostituito dall\u2019art. 2, c. 4, legge 111\/2007, nei primi due periodi recita: \u00abIl passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non \u00e8 consentito all&#8217;interno dello stesso distretto, ne&#8217; all&#8217;interno di altri distretti della stessa regione, ne&#8217; con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell&#8217; articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all&#8217;atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma pu\u00f2 essere richiesto dall&#8217;interessato, per non pi\u00f9 di quattro volte nell&#8217;arco dell&#8217;intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed \u00e8 disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneit\u00e0 allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura previo parere del consiglio giudiziario.\u00bb.<\/p>\n<p>Il cennato disposto indica un nuovo percorso di interazione tra la funzione dei giudicanti con quella dei requirenti e riprende, restringendone le maglie, il sistema ordinamentale giudiziario francese in cui il passaggio pu\u00f2 avvenire sempre, basta che non si verifichi all\u2019interno del medesimo ufficio giudiziario<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>In primo luogo, al fine di accedere legittimamente al passaggio, il magistrato deve aver svolto la propria funzione originaria almeno per cinque anni ed aver ottenuto una prima valutazione professionale positiva.<\/p>\n<p>La nuova funzione non pu\u00f2 essere esercitata all\u2019interno della stessa regione, se il mutamento afferisce anche la tipologia di settore di esercizio della giurisdizione (dal penale al civile e viceversa).<\/p>\n<p>La procedura di cambiamento vede, altres\u00ec, un momento partecipativo ad un corso di approfondimento professionale, oltre l\u2019intervento di natura consultiva del CSM che deve esprimere un parere al riguardo.<\/p>\n<p>Il passaggio da una funzione all\u2019altra non pu\u00f2 avvenire pi\u00f9 di quattro volte.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 sta a significare che la reversibilit\u00e0 delle funzioni, abolita dalla precedente riforma Castelli, rimane in piedi, seppure con maggiori complicazioni procedurali.<\/p>\n<p>Queste ultime, unitamente all\u2019introduzione di divieti e del tetto massimo di richieste stabilito per legge, in qualche maniera accentuano la differenziazione funzionale fra le due \u201ccarriere\u201d magistratuali.<\/p>\n<p>La stessa attivit\u00e0 deliberante del CSM conferma questo indirizzo restrittivo<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>A questo punto \u00e8 bene porsi alcune domande: questi ostacoli frapposti all\u2019accesso dall\u2019una all\u2019altra carriera quali conseguenze comportano? Tali maggiori farraginosit\u00e0 mantengono inalterato in un <em>unicum<\/em> il corpo giudiziario? Ovvero alcuni riverberi si possono risentire, specie nelle dinamiche procedurali disciplinari coinvolgenti magistrati<em>?<\/em><\/p>\n<p>L\u2019art. 4 legge 24 marzo 1958, n. 195, delinea la composizione della sezione disciplinare del CSM, laddove, mentre il Primo Presidente della Corte di Cassazione \u00e8 membro di diritto della sezione ma non partecipa in alcun modo alla formazione della volont\u00e0 di tale organo collegiale, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione \u00e8 il titolare dell\u2019azione disciplinare obbligatoria e funge da pubblico ministero presso la sezione.<\/p>\n<p>Il Primo Presidente e il Procuratore Generale configurano figure che, al pari del Ministro della giustizia, sono \u201ccostituzionalizzate\u201d dall\u2019art. 104, c. 3, Cost, in veste di componenti di diritto del CSM, mentre il Ministro della giustizia (unico membro di Governo citato dai Padri costituenti) ha la titolarit\u00e0 dell\u2019azione facoltativa disciplinare nei confronti dei magistrati (art. 107, c. 2, Cost.).<\/p>\n<p>L\u2019art. 107, c. 2, Cost., e l\u2019ultima parte dell\u2019art. 105 Cost, effettuano un esplicito richiamo al procedimento disciplinare nei riguardi dei magistrati, mettendo cos\u00ec in evidenza la dignit\u00e0 costituzionale di tale procedura, proprio per lo <em>status<\/em> ricoperto dai soggetti coinvolti, a cui viene dedicata la sezione prima del titolo IV della parte II della Carta costituzionale.<\/p>\n<p>Nonostante il rilievo di primaria importanza nell\u2019ordine giudiziario, il Primo Presidente della Corte di Cassazione non ricopre una posizione del collega Procuratore Generale in seno alla sezione disciplinare del CSM. Pu\u00f2 risultare una anomalia del sistema la sua mancata partecipazione al processo formativo delle determinazioni adottate dalla sezione disciplinare. Sfuggono le ragioni che non hanno condotto il legislatore ad assegnare anche al Primo Presidente la titolarit\u00e0 del promovimento (obbligatorio o facoltativo) dell\u2019azione disciplinare. Se entrambi partecipassero <em>pleno iure <\/em>all\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale della sezione in parola vi sarebbe <em>sine dubio<\/em> un <em>quid pluris<\/em> di garanzia per il magistrato incolpato.<\/p>\n<p>Le statistiche possono essere di supporto al corretto sviluppo del ragionamento.<\/p>\n<p>Al 31 dicembre 2014<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari sono 2.108 requirenti e 6.305 giudicanti, che rappresentano rispettivamente il 25% e il 75% del totale. I tassi specifici di incolpazione risultano sensibilmente pi\u00f9 alti per i magistrati giudicanti: nel 2014 la percentuale dei requirenti complessivamente sottoposti ad azione disciplinare \u00e8 del 27%, del totale degli incolpati, contrariamente ai giudicanti che sono il 73%. (il 76% nel 2013). Prendendo in considerazione, nel medesimo arco temporale, le azioni promosse solamente dal Procuratore Generale (n. 128 su un totale di n.193, valore che include anche quelle poste in essere dal Ministro della giustizia), si nota agevolmente che dei 135 magistrati incolpati<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>, il 30% risultano essere requirenti (n. 40), mentre il 70% sono giudicanti (n. 95)<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p>A queste rilevazioni statistiche affianchiamo una disamina sulla sezione disciplinare del CSM.<\/p>\n<p>La sezione disciplinare non \u00e8 <em>altro <\/em>dal CSM ma \u00e8 l\u2019organo in cui, nella specifica materia disciplinare, il CSM si identifica, in quanto a quest\u2019ultimo l\u2019art. 105 Cost. attribuisce competenze <em>de qua. <\/em>In secondo luogo v\u2019\u00e8 da sottolineare che, attesa l\u2019identit\u00e0 fisica dei componenti della sezione disciplinare con quelli facenti parte del <em>plenum, <\/em>sul piano oggettivo viene a determinarsi un intreccio inestricabile fra l\u2019attivit\u00e0 istruttoria e decisionale di ordine squisitamente amministrativo posta in essere dalle commissioni e dal <em>plenum<\/em>, e l\u2019opera realizzata in ambito giurisdizionale-disciplinare dalla sezione <em>de qua<\/em>.<\/p>\n<p>Questa inscindibile connessione \u00e8 impossibile che renda immuni da \u201cparzialit\u00e0\u201d e \u201cpre-giudizi\u201d soggetti che, eletti nello stesso tempo nel CSM e &#8211; alcuni di loro \u2013 designati come componenti (di diritto o su scelta) nella sezione disciplinare, esercitano contestualmente l\u2019una e l\u2019altra competenza, quella amministrativo-gestionale e quella disciplinare-giurisdizionale, condizionando reciprocamente l\u2019una e l\u2019altra attivit\u00e0, l\u2019una e l\u2019altra istruttoria, l\u2019una e l\u2019altra decisione<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>.<\/p>\n<p>All\u2019interno di questo guazzabuglio di attribuzioni la figura del Procuratore Generale non facilita l\u2019opera dell\u2019interprete.<\/p>\n<p>Egli \u00e8 \u2013 come poc\u2019anzi riportato \u2013 titolare dell\u2019azione disciplinare dotata dei caratteri della obbligatoriet\u00e0 (a differenza della natura facoltativa della azione promossa dal Ministro della giustizia), pubblico ministero presso la sezione disciplinare, membro di diritto del CSM e, di non poco momento, a capo della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, giudice di impugnazione nelle vestigia di sezioni unite civili, avverso le decisioni adottate dal <em>plenum<\/em>.<\/p>\n<p>A questo punto \u00e8 opportuno, se non necessario, aggiungere un ulteriore tassello.<\/p>\n<p>Alla luce delle riforme riportate nell\u2019<em>incipit<\/em> di questo scritto potrebbe sorgere il sospetto di opacit\u00e0 nel porre come unico <em>dominus <\/em>del procedimento disciplinare il Procuratore Generale accantonando la figura del Primo Presidente della Corte di Cassazione. L\u2019assetto ordinamentale sorto dal combinato disposto delle riforme Castelli e Mastella mette in luce la stravaganza del solitario promovimento della azione disciplinare da parte del Procuratore Generale.<\/p>\n<p>Le rilevazioni statistiche precedentemente riportate fanno sorgere il dubbio brechtiano che sussista una maggiore esposizione disciplinare per i giudici a dispetto dei pubblici ministeri.<\/p>\n<p>Per giungere a meta, per\u00f2, \u00e8 doveroso transitare attraverso l\u2019analisi della legislazione transalpina<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>.<\/p>\n<p>La legge costituzionale francese 27 luglio 1993, n. 93-952<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>, istituisce due formazioni distinte del Consiglio Superiore della Magistratura, una per i magistrati giudicanti (<em>magistrats du si\u00e9ge<\/em>) ed una per i magistrati del pubblico ministero (<em>magistrats du parquet<\/em>). La prima ha poteri di nomina e disciplinari sui giudici, mentre la seconda possiede funzioni consultive su nomine e illeciti disciplinari dei pubblici ministeri.<\/p>\n<p>Per sgomberare il terreno da insorgenti dubbi su un eventuale collegamento fra duplicit\u00e0 strutturale del CSM e separazione delle carriere, \u00e8 bene subito precisare, come ritiene Mario Pisani<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>, che :\u00abLa creazione di due sezioni non ha nulla a che vedere con la separazione delle carriere\u00bb<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n<p>A differenza della composizione del CSM in cui prevale la presenza dei laici, in sede disciplinare sussiste un perfetto equilibrio fra quest\u2019ultimi ed i togati, in linea con il rapporto del 2010 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a> <a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>.<\/p>\n<p>Questa modulazione in due sezioni \u00e8 stata ripresa in Italia dal tentativo di riforma costituzionale del secondo Governo Berlusconi (2001-2006)<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a> che ha concepito una Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente (art.105 <em>bis<\/em>) composta da una sezione per i giudici e da una sezione per i pubblici ministeri<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>:ecco che \u00e8 stata portata \u201cfuori\u201d dal CSM la funzione disciplinare.<\/p>\n<p>Tale soluzione gi\u00e0 era stata partorita dalla Commissione Bicamerale nel 1997 presieduta da Massimo D\u2019Alema<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a> che prevedeva l\u2019attribuzione di questa funzione ad un organo <em>ad hoc<\/em>: (art.122) \u00abSpettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari ed amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero\u00bb.<\/p>\n<p>Lo spirito innovativo della abortita riforma, invero, cercava di fornire una risposta ad una criticit\u00e0 che continua ad essere celata nei dibattiti seminariali.<\/p>\n<p>Le normative approvate sotto l\u2019egida dei Ministri delle giustizia Castelli e Mastella palesano chiaramente la volont\u00e0 di determinare un discrimine \u2013 nella unicit\u00e0 del corpo magistratuale &#8211; fra la funzione requirente e quella decidente.<\/p>\n<p>Gli stessi testi delle proposte legislative di iniziativa parlamentare presentate nelle ultime legislature<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>, molto diversi fra loro per impostazione e contenuti, hanno prevalentemente in comune la volont\u00e0 del legislatore di differenziare in modo pi\u00f9 marcato possibile ruolo, funzioni e competenze dell\u2019apparato magistratuale giudicante da quello inquirente e requirente.<\/p>\n<p>Precipitato logico giuridico della suddetta spinta normativa e politica non pu\u00f2 che sostanziarsi nella necessit\u00e0 che i giudici non siano sottoposti unicamente alla azione propulsiva in sede disciplinare del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, organo monocratico di \u201cvertice\u201d della struttura inquirente e requirente.<\/p>\n<p>Mentre i magistrati del pubblico ministero hanno una sorta di rappresentante e di garante nella procedura disciplinare dal suo inizio alla sua conclusione, i giudici ne sono completamente sprovvisti visto che il Primo Presidente della Corte di Cassazione \u00e8 s\u00ec membro di diritto del CSM e della sua sezione disciplinare, ma risulta privo di qualsiasi potere, attribuzione o competenza.<\/p>\n<p>A partire dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 12\/1971 \u00e8 fuori questione la natura giurisdizionale del procedimento disciplinare in parola.<\/p>\n<p>La previsione di un \u201cgiudice terzo ed imparziale\u201d cos\u00ec come sancito dall\u2019art. 111, c., 2, Cost, pertanto, deve essere applicata anche in questa sede. Su questa linea di pensiero anche la dottrina che, con il Satta<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>, riflette cos\u00ec: \u00abL\u2019essenza del giudizio, per cui si possa dire che se esso manca non ci sia giudizio \u2026 questo elemento sia individuabile, e sia uno solo: che il giudizio sia reso da un terzo.\u00bb.<\/p>\n<p>Seppur il soggetto che promuove l\u2019incolpazione del magistrato non rientri in questi specifici confini, \u00e8 altrettanto vero che l\u2019azione promossa sempre e soltanto dal Procuratore Generale pu\u00f2 destare pi\u00f9 di un sospetto sulla \u201cterziet\u00e0 ed imparzialit\u00e0\u201d dell\u2019organo di accusa nei confronti dei pubblici ministeri destinatari dell\u2019atto di incolpazione. L\u2019appartenenza allo stesso <em>munus <\/em>e ad un unico <em>idem sentire <\/em>pu\u00f2 ridurre la terziet\u00e0 e l\u2019imparzialit\u00e0 del Procuratore Generale nel suo delicato compito di pubblico ministero presso la sezione disciplinare del CSM: le cennate rilevazioni statistiche disseminano a tale riguardo pi\u00f9 di una perplessit\u00e0.<\/p>\n<p>Il riconoscimento della figura del Primo Presidente come titolare dell\u2019azione disciplinare potrebbe incarnare, invero, in modo pi\u00f9 vitale il principio sotteso all\u2019art.111,c.2, Cost.<\/p>\n<p>Il Primo Presidente potrebbe promuovere (obbligatoriamente) l\u2019azione disciplinare nei confronti dei pubblici ministeri, mentre il Procuratore Generale potrebbe promuovere obbligatoriamente l\u2019azione disciplinare nei confronti degli appartenenti alla magistratura giudicante.<\/p>\n<p>Ha fondamento l\u2019eccezione basata sull\u2019evenienza che il Primo Presidente sarebbe coinvolto in caso di impugnazione del provvedimento disciplinare innanzi le sezioni unite civili della Cassazione<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>, ma \u00e8 pur vero che un\u2019opzione eventuale non dovrebbe essere dirimente ed ostativa della \u201ccertezza di giustizia\u201d che si otterrebbe con il suo pieno inserimento nell\u2019\u201dorgano di accusa\u201d.<\/p>\n<p>In alternativa, parimenti <em>de iure condendo<\/em>, anche un\u2019azione disciplinare congiunta dal \u201cduo\u201d Primo Presidente-Procuratore Generale diretta indistintamente a giudici e pubblici ministeri potrebbe solleticare le smanie riformatrici del legislatore al fine di rafforzare le tutele di entrambe le \u201cbraccia\u201d del corpo magistratuale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Corte cost., sent. 2-2-1971, n.12, in <a href=\"http:\/\/www.juriswiki.it\/provvedimenti\/sentenza-corte-costituzionale-12-1971-it\"><em>www.juriswiki.it\/provvedimenti\/sentenza-corte-costituzionale-12-1971-it<\/em><\/a>, in virt\u00f9 della quale \u00e8 stato dischiarato incostituzionale, per violazione dell\u2019art.104 Cost. l\u2019allora vigente meccanismo di composizione della sezione disciplinare come previsto dagli art. 1 e 2 legge 18-12-1967, n.1198.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Sulla compatibilit\u00e0 costituzionale della sezione disciplinare del CSM con l\u2019art.102 Cost. v. Corte cost, sent. 1-3-1995, n. 71, in <em>www.giurcost.org\/decisioni<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Per una ottima visuale d\u2019insieme delle variegate riforme (o tentativi di esse) v. G. di Federico (cur.), <em>Ordinamento Giudiziario. Uffici giudiziari, CSM e governo della magistratura<\/em>, Padova, Cedam, 2012; C. Guarnieri, P. Pederzoli, <em>La magistratura nelle democrazie contemporanee<\/em>, Roma-Bari, Laterza, 2002; C. Guarnieri, <em>La giustizia in Italia<\/em>, Bologna, Il Mulino, 2011; F. Contini, <em>La qualit\u00e0 della giustizia: dal conflitto al dialogo<\/em>, in D. Cavallini (cur.), <em>Argomenti di ordinamento giudiziario<\/em>, Bologna, Bup, 2014; S. Zan, <em>Il sistema organizzativo della giustizia civile in Italia: caratteristiche e prospettive<\/em>, in Quaderni di Giustizia e organizzazione, Comiug, 1; G. di Federico, <em>Il pubblico ministero: indipendenza, responsabilit\u00e0, carriera separata da quella del giudice<\/em>, in G. Di Federico (cur.), <em>Manuale di Ordinamento Giudiziario<\/em>, Padova, Cedam, 2004, pp. 415-452; Id, <em>I diritti della difesa nella fase delle indagini<\/em>, in G. Di Federico, M. Sapignoli, <em>I diritti della difesa nel processo penale e la riforma della giustizia,<\/em> <em>Le esperienze di 1265 avvocati penalisti<\/em>, Padova, Cedam, 2014, pp. 21-78.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Per una circostanziata panoramica sui rapporti fra ordinamento giudiziario italiano e quello francese v. M. Volpi, <em>La composizione tra ordinamento giudiziario francese e italiano: analogie e differenze, <\/em>in A. Cervati, M. Volpi (cur.), <em>Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia<\/em>, Torino, Giappichelli, 2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cfr. Consiglio Superiore della Magistratura, <em>La riforma dell\u2019ordinamento giudiziario, prime delibere di attuazione,<\/em> Roma, 31-1-2013, pp.61s,550 s.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Fonte CSM al 31-12-2014, v. <em>G. Ciani, Intervento del Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, inaugurazione anno giudiziario, <\/em>2015, p.160<em>, <\/em>in<em> www.cortedicassazione.it.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Alcune azioni disciplinari interessano pi\u00f9 magistrati.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Per una panoramica completa ed accurata, completa di dati statistici disaggregati secondo molteplici parametri, v. G. Ciani, <em>cit.,<\/em> pp. 109-132.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Non si pu\u00f2 procedere ad un frazionamento delle funzioni composite del plesso CSM-sezione disciplinare come si evince chiaramente da Corte cost., sent. 24-6-2002, n.270, 22-7-2003, n.262, 22-6-1976, n.145, 8-6-1981, n.100, tutte reperibili in <em>www.giurcost.org.<\/em> L\u2019interesse a sanzionare gli illeciti disciplinari fa capo all\u2019intero CSM &#8211; e non solo alla sezione disciplinare \u2013 trova conferma nel disposto dell\u2019 art.14, c. 4, d.lgs 2-2-2006, n.109, secondo cui il CSM ha \u00abl\u2019obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare.\u00bb; v. anche Corte cost., sent. 16-11-2000, n.497 e 22-6-2002, n.289, entrambe in <em>www.giurcost.org<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> In tema di ordinamento giudiziario e Consiglio della Magistratura francese v. G. Lacoste, <em>La legge costituzionale del 27 luglio 2008 e la riforma del Consiglio superiore della magistratura in Francia<\/em>, in <em>Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia<\/em>, cit.; L. Montanari, T.S. Renoux, <em>Il ruolo del Consiglio superiore della magistratura in Francia alla luce della riforma costituzionale del 2008<\/em>, in questa Rivista, 2010, IV, 1624 ss; <em>amplius<\/em> v. dossier Camera dei Deputati, AA.VV, <em>Aspetti dell\u2019ordinamento giudiziario, esercizio dell\u2019azione penale e responsabilit\u00e0 dei magistrati in Francia, Germania, Regno unito e Spagna<\/em>, 22\/2011.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Cfr. S. Benvenuti, <em>Il Consiglio Superiore della Magistratura francese: una comparazione con l\u2019esperienza italiana<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2011, pp.177 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> M. Pisani, <em>Riforma epocale<\/em>?, in <em>Diritto penale contemporaneo<\/em>, 1\/2011, 53; v. anche L. Montanari, T.S. Renoux, <em>Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura in Francia alla luce della riforma costituzionale del 2008<\/em>, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Sensibilmente differente \u00e8 l\u2019ordinamento giudiziario germanico ove non esiste un organismo analogo al CSM e si applica con radicalit\u00e0 il principio di separazione delle carriere nell\u2019ottica della sottoposizione piena (e non attenuata come in Francia) del pubblico ministero alle scelte politiche e amministrative del Ministero di grazia e giustizia: cfr. D. Schefold, <em>Potere giurisdizionale e posizione del giudice in Germania<\/em>, in S. Gambino (cur.), <em>La magistratura nello Stato costituzionale, Teoria ed esperienze a confronto<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2004.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, <em>Rapporto Commissione di Venezia, III, Aspetti specifici dell\u2019indipendenza dei giudic<\/em>i, 17,18-12-2010, in <a href=\"http:\/\/www.venice.coe.int\"><em>www.venice.coe.int<\/em><\/a>: tale organismo, meglio noto come Commissione di Venezia, nel 2010 ha elaborato un rapporto sull\u2019indipendenza dei giudici nel quale si afferma il principio per cui all\u2019interno dei Consigli di Giustizia i giudici, eletti da loro pari, dovrebbero costituire la maggioranza.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> In <em>subiecta materia<\/em> cfr. M.Volpi, <em>L\u2019indipendenza della magistratura nei documenti del Consiglio d\u2019Europa e della rete europea dei Consigli di giustizia<\/em>, in questa rivista, 2010, IV, 1754 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Legge costituzionale concernente \u201cModifiche alla Parte II della Costituzione\u201d votato a maggioranza assoluta dal Parlamento e pubblicato in G.U. 18-11-2005, n. 269, non approvato dal <em>referendum<\/em> costituzionale tenutosi il 25,26-6-2006.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a>In merito a tale riforma per una panoramica sulle posizioni pro e contro v. E. Dolcini (cur.), <em>Riforma costituzionale della giustizia o \u201cnormalizzazione\u201d della magistratura<\/em>, in <em>Diritto Penale Contemporaneo<\/em>, 1\/2011.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Legge costituzionale 24-1-1997, n.1 (\u201cIstituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali\u201d), in G.U. 28-1-1997, n.22.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Per un elenco completo dei d.d.l. presentati dalla XIII legislatura ad oggi v. www.senato.it\/ric2012\/testiddl\/ordinamentogiudiziario.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> S. Satta, <em>Il Mistero del processo<\/em>, in Id, <em>Soliloqui e colloqui di un giurista<\/em>, Cedam, Padova, 1968, p.15.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Cfr. G. Castiglia, <em>Profili di dubbia costituzionalit\u00e0 del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, <\/em>in <em>Studium iuris<\/em>, 7-8\/2010; v. anche Corte Cost., sent. 12\/1971, cit.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019esclusione del Primo Presidente della Corte di Cassazione dall\u2019esercizio dell\u2019azione disciplinare nei confronti dei magistrati \u00e8 ancora costituzionalmente legittima? di Fabrizio Giulimondi Gi\u00e0 la sentenza della Corte costituzionale, del 2 febbraio 1971, n. 12[1], si era posta il problema di una corretta composizione della sezione disciplinare del CSM, osservando, al termine del par.4, che: \u00abNell\u2019esercizio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-926","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/926"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=926"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/926\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":928,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/926\/revisions\/928"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=926"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=926"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=926"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}