{"id":929,"date":"2016-06-16T14:25:32","date_gmt":"2016-06-16T12:25:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=929"},"modified":"2016-06-16T14:26:28","modified_gmt":"2016-06-16T12:26:28","slug":"lasseverazione-del-piano-economico-finanziario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/lasseverazione-del-piano-economico-finanziario\/","title":{"rendered":"L&#8217;asseverazione del piano economico-finanziario"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/asseverazione-due.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-930 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/asseverazione-due-300x185.png\" alt=\"asseverazione-due\" width=\"300\" height=\"185\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/asseverazione-due-300x185.png 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/asseverazione-due.png 325w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><strong>L&#8217;asseverazione del piano economico-finanziario (PEF) nel Codice dei contratti pubblici: quali societ\u00e0 di revisione?<\/strong><\/p>\n<p>di Pierluigi Tonnara, <em>Dottorando in Diritto Pubblico dell\u2019Economia<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">*<\/a><\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Premessa: illustrazione del problema<\/li>\n<li>Evoluzione normativa in materia di societ\u00e0 di revisione<\/li>\n<li>La sopravvivenza delle societ\u00e0 di revisione iscritte nel registro del Ministero dello sviluppo economico (MiSE)<\/li>\n<li>Le disposizioni sull\u2019asseverazione dei PEF nella contrattualistica pubblica<\/li>\n<li>Brevi cenni conclusivi<\/li>\n<\/ol>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><em>Abstract. L\u2019articolo ha l\u2019obiettivo di chiarire a quali societ\u00e0 di revisione si riferisca il Codice dei contratti pubblici in materia di asseverazione dei piani economico-finanziari. In particolare, si offre una riflessione sul se l\u2019asseverazione del PEF, ai fini del Codice dei contratti pubblici, possa essere svolta da qualsiasi societ\u00e0 di revisione, ovverosia tanto da quelle iscritte nel registro tenuto dal Ministero dell\u2019economia e delle finanze (MEF) quanto da quelle iscritte nel distinto registro tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), oppure soltanto da queste ultime<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Premessa: illustrazione del problema<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Con il presente articolo ci si pone l\u2019obiettivo di chiarire a quali societ\u00e0 di revisione si riferisca l\u2019art. 183, comma 9, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) in materia di asseverazione dei piani economico-finanziari. Tale disposizione, in linea di continuit\u00e0 con le previgenti, prevede che il piano pu\u00f2 essere asseverato, oltrech\u00e9 da \u201c<em>un istituto di credito o da societ\u00e0 di servizi costituite dall&#8217;istituto di credito stesso ed iscritte nell&#8217;elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell&#8217;articolo 106 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385<\/em>\u201d, anche da \u201c<em>una societ\u00e0 di revisione ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Da qui sorge il dubbio, non ancora affrontato dal giudice amministrativo, se l\u2019asseverazione del PEF, ai fini del Codice dei contratti pubblici, possa essere svolta da qualsiasi societ\u00e0 di revisione, ovverosia tanto da quelle iscritte nel registro tenuto dal Ministero dell\u2019economia e delle finanze (MEF) quanto da quelle iscritte nel distinto registro tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), oppure soltanto da queste ultime<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><sup><sup>[1]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Il problema riveste notevole importanza nel settore delle gare pubbliche giacch\u00e9 l\u2019asseverazione del PEF da parte di un soggetto non abilitato equivale alla mancanza di asseverazione e, conseguentemente, espone il concorrente che se n\u2019\u00e8 avvalso al rischio di esclusione<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><sup><sup>[2]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Evoluzione normativa in materia di societ\u00e0 di revisione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per chiarire la problematica giova premettere una breve ricostruzione sull\u2019evoluzione normativa in materia di societ\u00e0 di revisione<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\"><sup><sup>[3]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>La legge 23 novembre 1939, n. 1966, introdusse una primissima disciplina dell\u2019attivit\u00e0 di revisione contabile e ne attribu\u00ec la facolt\u00e0 di esercizio sia alle societ\u00e0 fiduciarie sia alle societ\u00e0 di revisione purch\u00e9 autorizzate dall\u2019allora Ministro delle corporazioni<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\"><sup><sup>[4]<\/sup><\/sup><\/a>, prevedendo all\u2019articolo 1 che \u201c<em>sono societ\u00e0 fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l&#8217;amministrazione dei beni per conto di terzi, l&#8217;organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>I decreti interministeriali di autorizzazione (Ministero delle corporazioni e Ministero per la grazia e giustizia) autorizzavano quindi le societ\u00e0 \u201call\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 fiduciaria e di revisione\u201d, ancorch\u00e9 ben poteva accadere che talune societ\u00e0 svolgessero soltanto l\u2019attivit\u00e0 di \u201cassumere l\u2019amministrazione dei beni per conto di terzi\u201d, altre \u201cl\u2019organizzazione e la revisione contabile di aziende\u201d, altre ancora entrambe le attivit\u00e0<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\"><sup><sup>[5]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Successivamente intervenne il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, che demand\u00f2 \u201c<em>le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilit\u00e0 sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e dell&#8217;osservanza delle norme stabilite dall&#8217;art. 2425 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale<\/em>\u201d e di \u201c<em>certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite<\/em>\u201d delle societ\u00e0 quotate in borsa esclusivamente alle societ\u00e0 di revisione iscritte nell\u2019Albo speciale (di contestuale istituzione) tenuto dalla Commissione nazionale per le societ\u00e0 e la borsa<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\"><sup><sup>[6]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Per ci\u00f2 che pi\u00f9 interessa, l\u2019art. 8 del D.P.R. cit. stabil\u00ec che potessero essere iscritte all\u2019Albo speciale anche le \u201c<em>le societ\u00e0 autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966<\/em>\u201d purch\u00e9 in possesso di determinati requisiti<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\"><sup><sup>[7]<\/sup><\/sup><\/a>, ulteriori rispetto a quelli gi\u00e0 posseduti ai fini dell\u2019autorizzazione <em>ex lege <\/em>n. 1966\/1939, fra cui la perimetrazione dell\u2019oggetto sociale con esclusivo riferimento alla \u201c<em>organizzazione e revisione contabile di aziende<\/em>\u201d, con preclusione all\u2019esercizio di qualsiasi altra attvit\u00e0<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\"><sup><sup>[8]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>A ben vedere, il D.P.R. n. 136\/1975 ebbe l\u2019effetto di affiancare alle societ\u00e0 di revisione autorizzate ai sensi della legge n. 1966\/1939 e iscritte nel relativo registro ministeriale altre societ\u00e0 di revisione, in possesso di ulteriori requisiti atti a garantirne l\u2019indipendenza, iscritte nell\u2019Albo tenuto dalla CONSOB e titolari in via esclusiva dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di revisione sui bilanci delle societ\u00e0 quotate. L\u2019attivit\u00e0 di revisione, conseguentemente, venne ancora esercitata dalle societ\u00e0 di revisione <em>ex lege <\/em>n. 1966\/1939 ma su enti diversi dalle societ\u00e0 con azioni quotate in borsa<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\"><sup><sup>[9]<\/sup><\/sup><\/a>. In altri termini, le societ\u00e0 di revisione vennero distinte in due diversi registri &#8211; l\u2019uno per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di revisione \u201cvolontaria\u201d, l\u2019altro per quella \u201cobbligatoria\u201d &#8211; ai quali era possibile iscriversi con il possesso di diversi requisiti e la cui tenuta e vigilanza era demandata ad enti diversi<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\"><sup><sup>[10]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Quindi il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva n. 84\/253\/CEE relativa all\u2019abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, istitu\u00ec il registro dei revisori contabili a cura dell\u2019allora Ministero di grazia e giustizia cui potevano iscriversi, purch\u00e9 presentassero apposita domanda e dimostrassero il possesso dei prescritti requisiti, anche le societ\u00e0 gi\u00e0 autorizzate ai sensi della legge n. 1966\/1939<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\"><sup><sup>[11]<\/sup><\/sup><\/a>. L\u2019iscrizione nel registro non era invece richiesta per le societ\u00e0 di revisione gi\u00e0 iscritte nell\u2019Albo speciale di cui al D.P.R. n. 136\/1975<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\"><sup><sup>[12]<\/sup><\/sup><\/a> e ci\u00f2 riprova la diversit\u00e0 fra la categoria delle societ\u00e0 di revisione <em>ex lege <\/em>n. 1966\/1939 e quelle iscritte nell\u2019Albo speciale tenuto dalla CONSOB. Al riguardo, \u00e8 altres\u00ec significativa la disposizione di cui al comma 4 dell\u2019art. 28 del D.Lgs. cit., ai sensi della quale \u201c<em>restano ferme le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in particolare per tutto quanto riguarda le attivit\u00e0 demandate dalla legge alle societ\u00e0 fiduciarie e di revisione, anche se non iscritte nel registro previsto dall&#8217;art. 1 <\/em>[registro dei revisori dei conti, n.d.r.]\u201d.<\/p>\n<p>Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, abrog\u00f2 il D.P.R. n. 136\/1975<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\"><sup><sup>[13]<\/sup><\/sup><\/a> ma mantenne comunque l\u2019Albo speciale delle societ\u00e0 di revisione e ne conferm\u00f2 la vigilanza in capo a CONSOB<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\"><sup><sup>[14]<\/sup><\/sup><\/a> <a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\"><sup><sup>[15]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Infine, il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\"><sup><sup>[16]<\/sup><\/sup><\/a>, di attuazione della direttiva 2006\/43\/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali, ha abrogato, fra gli altri, il D.Lgs. n. 88\/1992<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\"><sup><sup>[17]<\/sup><\/sup><\/a> e, conseguentemente, \u00e8 stato soppresso il registro dei revisori tenuto dal Ministero della giustizia e previsto un unico registro per i soggetti abilitati alla c.d. revisione legale dei conti tenuto dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze (MEF). Si prevede che la revisione legale, ossia la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati, \u00e8 riservata ai soggetti iscritti in tale registro<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\"><sup><sup>[18]<\/sup><\/sup><\/a>. Per comprendere la portata della riserva, occorre considerare l\u2019art. 14, comma 1, l\u00e0 dove si prevede che i revisori legali e le societ\u00e0 di revisione:<\/p>\n<ol>\n<li>a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;<\/li>\n<li>b) verificano nel corso dell&#8217;esercizio la regolare tenuta della contabilit\u00e0 sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Alla vigilanza dei revisori legali e delle societ\u00e0 di revisione legale provvede ora il MEF ovvero la CONSOB a seconda che tali soggetti non siano oppure siano destinatari di un incarico di revisione nei confronti di un ente di interesse pubblico<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\"><sup><sup>[19]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>La sopravvivenza delle societ\u00e0 di revisione contabile iscritte nel registro del Ministero dello sviluppo economico (MiSE)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Dal breve <em>excursus <\/em>normativo sopra riportato emerge che l\u2019evoluzione in tema di societ\u00e0 di revisione non ha cancellato l\u2019ambito di operativit\u00e0 delle societ\u00e0 di revisione contabile autorizzate ai sensi della L. n. 1966\/1939. Infatti, tale provvedimento legislativo non \u00e8 stato abrogato e, anzi, il comma 1 dell\u2019art. <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000653376ART13\">1<\/a>, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l\u2019allegato 1 allo stesso decreto, ne ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore.<\/p>\n<p>Giova ora approfondire alcuni aspetti di tali societ\u00e0.<\/p>\n<p>Preliminarmente, risulta opportuno precisare che la locuzione \u201csociet\u00e0 fiduciarie e di revisione\u201d, cui fa riferimento la legge del 1939 e che ricorre nei testi successivi<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\"><sup><sup>[20]<\/sup><\/sup><\/a>, racchiude invero &#8211; come si \u00e8 accennato sopra &#8211; tre diversi tipi di societ\u00e0 cui corrispondono tre diversi titoli autorizzatori<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\"><sup><sup>[21]<\/sup><\/sup><\/a>, che si distinguono in base all\u2019esercizio di una delle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>fiduciaria;<\/li>\n<li>di organizzazione e revisione contabile di aziende;<\/li>\n<li>fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per tali societ\u00e0 \u00e8 obbligatoria l\u2019iscrizione al registro tenuto (ora) dal Ministero dello sviluppo economico<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\"><sup><sup>[22]<\/sup><\/sup><\/a>, che provvede anche sui procedimenti di autorizzazione, modifica e decadenza<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\"><sup><sup>[23]<\/sup><\/sup><\/a> ed esercita la relativa attivit\u00e0 di vigilanza.<\/p>\n<p>Il D.M. 16 gennaio 1995<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\"><sup><sup>[24]<\/sup><\/sup><\/a> dispone quindi che l\u2019oggetto sociale delle societ\u00e0 che vogliono esercitare l\u2019attivit\u00e0 di revisione contabile (se del caso, unitamente a quella fiduciaria) deve contenere espressamente un riferimento a tale attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Tuttavia, considerato che il D.Lgs. n. 39\/2010 riserva l\u2019attivit\u00e0 di revisione legale dei conti alle societ\u00e0 iscritte nel registro tenuto dal MEF, l\u2019attivit\u00e0 esercitabile dalle societ\u00e0 di revisione o dalle societ\u00e0 fiduciarie e di revisione iscritte al registro tenuto dal MiSE deve essere ricavata per \u201cdifferenza\u201d. In altri termini, solo ci\u00f2 che esula dalla revisione legale dei conti pu\u00f2 essere esercitato legittimamente da tali societ\u00e0, ossia unicamente l\u2019attivit\u00e0 di revisione \u201cnon obbligatoria\u201d (ossia per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti), con effetti di tipo privatistico e senza il valore legale dell\u2019attivit\u00e0 esercitata <em>ex <\/em>D.Lgs. n. 39\/2010<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\"><sup><sup>[25]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Si pensi, per esempio, all\u2019esame e alla revisione privatistica dei bilanci ed altri rendiconti finanziari in relazione ad operazioni straordinarie, di concessioni di credito e finanziamenti, nonch\u00e9 in vista di cessioni di pacchetti azionari. Ancora, allo studio e all\u2019assistenza per la costituzione e l\u2019impianto delle strutture contabili ed amministrative di imprese, enti e societ\u00e0 di qualsiasi tipo; alla valutazione di aziende e patrimoni; all\u2019assistenza nella ristrutturazione della contabilit\u00e0 e dell\u2019amministrazione di aziende in crisi o in fase di rilancio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Le disposizioni sull\u2019asseverazione dei PEF nella contrattualistica pubblica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Venendo quindi al potere di asseverazione dei piani economico-finanziari, riveste particolare importanza che gi\u00e0 la legge Merloni (L. 11 febbraio 1994, n. 109), a seguito della modifica introdotta con l\u2019art. 7, comma 2, lett. aa) della L. 1 agosto 2002, n. 166, attribu\u00ec la relativa competenza &#8211; oltrech\u00e9 agli istitituti di credito e alle societ\u00e0 di servizi costituite dall&#8217;istituto di credito stesso ed iscritte nell&#8217;elenco generale degli intermediari finanziari &#8211; \u201c<em>alle societ\u00e0 di revisione ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale disposizione \u00e8 stata successivamente riversata nell\u2019art. 153, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (il Codice dei contratti pubblici previgente) ed \u00e8 ora contenuta all\u2019art. 183, comma 9, del nuovo Codice (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).<\/p>\n<p>A ben vedere, le previsioni normative test\u00e9 richiamate fondano la competenza delle societ\u00e0 di revisione autorizzate ai sensi della legge del 1939 ad asseverare i piani economico-finanziari e precludono la medesima facolt\u00e0 alle diverse societ\u00e0 iscritte nell\u2019albo del MEF.<\/p>\n<p>Del resto, se il Legislatore avesse voluto estendere detta competenza anche a queste ultime, ben avrebbe potuto farlo nel corso della pi\u00f9 che ventennale evoluzione della disciplina sulla finanza di progetto, da ultimo in occasione del varo del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50\/2016).<\/p>\n<p>Ma cos\u00ec non \u00e8 avvenuto: <em>ubi noluit tacuit<\/em>.<\/p>\n<p>Di talch\u00e9, ogni interpretazione che, in materia di asseverazione dei PEF nel Codice dei contratti pubblici, si basasse su una presunta riconducibilit\u00e0 di tutte le societ\u00e0 di revisione alla L. n. 1966\/1939 sarebbe necessariamente priva di pregio giuridico perch\u00e9 non terrebbe in debito conto sia il differente percorso normativo delle societ\u00e0 di revisione iscritte al registro del MiSE rispetto a quelle di revisione legale dei conti iscritte al registro del MEF, sia le numerosi occasioni in cui il Legislatore avrebbe potuto esprimersi espressamente sul punto ed ha invece preferito non farlo mantenendo il solo richiamo alla legge del 1939.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Brevi cenni conclusivi<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nei paragrafi che precedono si sono offerte le ragioni giuridiche in forza delle quali si pu\u00f2 affermare che l\u2019asseverazione dei PEF, ai fini del Codice dei contratti pubblici, \u00e8 riservata alle sole societ\u00e0 di revisione (eventualmente, anche fiduciarie e di revisione) iscritte nel registro tenuto dal MiSE.<\/p>\n<p><em>De jure condito<\/em>, questa appare l\u2019unica interpretazione corretta, sicch\u00e9 in caso di PEF asseverato da una societ\u00e0 di revisione non iscritta al registro del MEF dovrebbe farsi ricorso al soccorso istruttorio<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\"><sup><sup>[26]<\/sup><\/sup><\/a> per supplire a tale carenza essenziale<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\"><sup><sup>[27]<\/sup><\/sup><\/a> e, in caso di difetto di integrazione, procedere all\u2019esclusione.<\/p>\n<p><em>De jure condendo<\/em>, si potrebbe ragionare sull\u2019attualit\u00e0 e opportunit\u00e0 di siffatta riserva considerato che oggi le societ\u00e0 di revisione iscritte al registro del MEF, pur dovendo assicurare la imparzialit\u00e0 nell\u2019esercizio della revisione legale dei conti, ben possono svolgere diverse attivit\u00e0. Tali ulteriori attivit\u00e0 sono precluse solo qualora, secondo un approccio casistico, l\u2019indipendenza nello svolgimento di uno specifico incarico di revisione legale possa essere pregiudicata. Si immagini, per esempio, se una societ\u00e0 di revisione sia incaricata della revisione legale dei conti di una concessionaria autostradale di cui abbia asseverato il PEF sottesso alla concessione: il rischio di autoriesame nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di revisione \u00e8 evidente. Ben diverso invece sarebbe il caso in cui una di tali societ\u00e0 di revisione asseveri il piano economico-finanziario di un ente dal quale non ha ricevuto l\u2019incarico di revisione legale dei conti: in tal caso, la limitazione non appare affatto ragionevole.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">*<\/a> <em>Corso di Dottorato in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale, Universit\u00e0 di Roma \u201cLa Sapienza\u201d<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\"><sup><sup>[1]<\/sup><\/sup><\/a> Al momento il problema \u00e8 stato affrontato in sede di richieste di chiarimenti nell\u2019ambito di alcune procedure di gara e si sono registrate diverse risposte da procedura a procedura.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\"><sup><sup>[2]<\/sup><\/sup><\/a> In giurisprudenza \u00e8 stato chiarito che l\u2019asseverazione del PEF \u00e8 un \u201c<em>requisito essenziale per la corretta valutazione del progetto perch\u00e9 pur integrando e giammai sostituendo le valutazioni dell\u2019amministrazione (C.d.S., V, n. 6727 del 2006), l\u2019asseverazione costituisce l\u2019utile presupposto per un primo esame del progetto<\/em>\u201d (Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2009, n. 5503). Di talch\u00e9, se pu\u00f2 condividersi l\u2019assunto secondo cui l\u2019asseverazione pu\u00f2 essere oggetto di integrazione anche successivamente allo spirare del termine di presentazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2005, n. 1802), essa comunque opera come requisito essenziale per la valutazione del progetto sicch\u00e9 deve essere necessariamente acquisita dalla stazione appaltate anteriormente all\u2019esame delle offerte da parte della Commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2011, n. 843).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\"><sup><sup>[3]<\/sup><\/sup><\/a> Si precisa che la stessa non intende rivestire carattere di esaustivit\u00e0 poich\u00e9 si sono selezionati esclusivamente i passaggi ritenuti pi\u00f9 utili per rispondere al quesito esposto nella premessa.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\"><sup><sup>[4]<\/sup><\/sup><\/a> In particolare, l\u2019articolo 2 tuttora prevede che \u201c<em>le societ\u00e0 di cui all&#8217;articolo precedente <\/em>[le societ\u00e0 fiduciarie e le societ\u00e0 di revisione, n.d.r.]<em> sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\"><sup><sup>[5]<\/sup><\/sup><\/a> Sul tema, A. GENTILI, <em>Societ\u00e0 fiduciarie e negozio fiduciario<\/em>, Milano, 1978, pp. 19 e ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\"><sup><sup>[6]<\/sup><\/sup><\/a> Cos\u00ec, articolo 1, comma 1.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\"><sup><sup>[7]<\/sup><\/sup><\/a> In sede di prima formazione del registro, si stabil\u00ec un parziale attenuazione dei requisiti ulteriori con esclusivo riferimento alla composizione degli amministratori (cfr. articolo 18).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\"><sup><sup>[8]<\/sup><\/sup><\/a> Vd. articolo 8, comma 2.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\"><sup><sup>[9]<\/sup><\/sup><\/a> Contestualmente, cambi\u00f2 la prassi del Ministero delle corporazioni, nel frattempo divenuto Ministero dell&#8217;industria commercio e artigianato, che, dal rilasciare un unico titolo autorizzatorio, decise di prevedere tre distinti titoli riferiti: (i) all\u2019attivit\u00e0 fiduciaria (cio\u00e8 di amministrazione di beni per conto di terzi); (ii) all\u2019attivit\u00e0 di organizzazione e revisione contabile; e (iii) all\u2019attivit\u00e0 fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\"><sup><sup>[10]<\/sup><\/sup><\/a> In termini, L. PAULETTO, <em>Societ\u00e0 fiduciarie e di revisione<\/em>. <em>Sviluppi funzionali e prospettive operative,<\/em> Etas Libri, 1990, p. 114.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\"><sup><sup>[11]<\/sup><\/sup><\/a> In particolare, l\u2019articolo 12, comma 1, dispose che \u201c<em>In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purch\u00e9 presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l&#8217;oggetto sociale conforme a quanto previsto dall&#8217;art. 6, comma 1, lettera a) <\/em>[oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende, n.d.r.]<em> e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell&#8217;art. 8 <\/em>[onorabilit\u00e0, n.d.r.]<em>: a) le societ\u00e0 di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l&#8217;autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 &#8230;.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\"><sup><sup>[12]<\/sup><\/sup><\/a> Articolo 6, comma 3.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\"><sup><sup>[13]<\/sup><\/sup><\/a> Articolo 214, comma 1, lett. t).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\"><sup><sup>[14]<\/sup><\/sup><\/a> Cfr. articolo 161.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\"><sup><sup>[15]<\/sup><\/sup><\/a> Per una lettura critica sull\u2019assetto della revisione contabile fino ad allora sviluppatosi, cfr. R. RORDORF, <em>Il Foro Italiano<\/em>, Vol. 127, N. 11\/2004, pp. 129\/130-135\/136.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\"><sup><sup>[16]<\/sup><\/sup><\/a> Per una esposizione snella del principale contenuto del D.Lgs. cit, cfr. U. MARINELLI, <em>Norme applicabili alla revisione contabile dei conti<\/em>, Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 17-34.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\"><sup><sup>[17]<\/sup><\/sup><\/a> Articolo 43, comma 1, lett. a).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\"><sup><sup>[18]<\/sup><\/sup><\/a> Articolo 2, comma 1.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\"><sup><sup>[19]<\/sup><\/sup><\/a> Vedi articoli 21 e 22. La disciplina specifica per gli EIP \u00e8 prevista per la particolare tutela che si intende riservare a tali soggetti (l\u2019elenco degli EIP \u00e8 contenuto all\u2019articolo 16).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\"><sup><sup>[20]<\/sup><\/sup><\/a> R.D. 22 aprile 1940, n. 531; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361; D.M. 16 gennaio 1995 \u2013 D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272; D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\"><sup><sup>[21]<\/sup><\/sup><\/a> Articolo 4, comma 2, D.M. 16 gennaio 1995.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\"><sup><sup>[22]<\/sup><\/sup><\/a> L\u2019elenco \u00e8 consultabile al seguente indirizzo: http:\/\/www.sviluppoeconomico.gov.it\/index.php\/it\/impresa\/vigilanza\/societa-fiduciarie\/elenco<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\"><sup><sup>[23]<\/sup><\/sup><\/a> Per il procedimento di autorizzazione, si vedano: R.D. 22 aprile 1940, n. 531; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361; D.M. 16 gennaio 1995 \u2013 D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272 (disciplina dei termini). Per il procedimento di modifica dell\u2019autorizzazione e di decadenza, si veda anche il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273 (disciplina dei termini).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\"><sup><sup>[24]<\/sup><\/sup><\/a> Vedi articoli 7 e 8.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\"><sup><sup>[25]<\/sup><\/sup><\/a> Gi\u00e0 in vigenza del D.P.R. n. 136\/1975, L. DE ANGELIS, <em>Fiduciaria (societ\u00e0), <\/em>in <em>Digesto IV<\/em>, <em>Disc. priv.<\/em>, <em>Sez. comm.<\/em>, VI, Torino, 1991, p. 103 arrivava alla conclusione che alle societ\u00e0 fiduciarie e di revisione era inbita soltanto la certificazione dei bilanci societari che sola poteva dirsi esclusivamente riservata alle societ\u00e0 di revisione iscritte nell\u2019Albo speciale. In termini, successivamente, L. DE ANGELIS &#8211; P. GAGGERO, <em>Societ\u00e0 fiduciarie<\/em>, in <em>Contratto e impresa<\/em>, 2003, p. 967. L. PAULETTO, <em>op. cit.<\/em>, p. 115 chiarisce, con riferimento all\u2019attivit\u00e0 di revisione \u201cvolontaria\u201d che \u201c<em>gli effetti e le modalit\u00e0 restano evidentemente stabiliti dall\u2019autonomia privata e saranno perci\u00f2 di volta in volta precisati in un contratto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\"><sup><sup>[26]<\/sup><\/sup><\/a> Cfr. articolo 83, comma 9, del nuovo Codice.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\"><sup><sup>[27]<\/sup><\/sup><\/a> Si ritiene che l\u2019assenza di asseverazione del PEF, se questo \u00e8 stato effettivamente presentato, non possa comportare l\u2019automatica esclusione del concorrente. E\u2019 vero che il piano economico-finanziario \u00e8 un elemento dell\u2019offerta e che, secondo l\u2019interpretazione prevalente, non \u00e8 possibile sanare le carenze dell\u2019offerta giacch\u00e9, diversamente ragionando, si altererebbe la <em>par condicio<\/em> e il libero gioco della concorrenza, si violerebbe il canone di imparzialit\u00e0 e di buon andamento dell\u2019azione amministrativa, e si eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui \u00e8 soggetta la procedura (Cons. St., Ad. Pl.\u00a0\u00a0 n. 9\/2014; deliberazione ANAC n. 1\/2015). Tuttavia, nel caso della mancanza della sola asseverazione, l\u2019 automatica esclusione sarebbe una sanzione non proporzionata giacch\u00e9 la valutazione della stazione appaltante concerne il contenuto del PEF e non gi\u00e0 l\u2019asseverazione, che, in realt\u00e0, si configura quale condizione necessaria perch\u00e9 la stazione appaltante possa svolgere il giudizio di valutazione. In termini, Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2011, n. 843).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;asseverazione del piano economico-finanziario (PEF) nel Codice dei contratti pubblici: quali societ\u00e0 di revisione? di Pierluigi Tonnara, Dottorando in Diritto Pubblico dell\u2019Economia* Premessa: illustrazione del problema Evoluzione normativa in materia di societ\u00e0 di revisione La sopravvivenza delle societ\u00e0 di revisione iscritte nel registro del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) Le disposizioni sull\u2019asseverazione dei PEF nella [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-929","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/929"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=929"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/929\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":932,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/929\/revisions\/932"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=929"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=929"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=929"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}