{"id":943,"date":"2016-07-14T18:17:21","date_gmt":"2016-07-14T16:17:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=943"},"modified":"2016-07-14T18:19:07","modified_gmt":"2016-07-14T16:19:07","slug":"le-verticalizzazioni-le-stabilizzazioni-personale-producono-danno-erariale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/le-verticalizzazioni-le-stabilizzazioni-personale-producono-danno-erariale\/","title":{"rendered":"Quando le verticalizzazioni e le stabilizzazioni di personale producono danno erariale"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/glasses-1238017-1280x960-e1460726920581-900x598.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-876 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/glasses-1238017-1280x960-e1460726920581-900x598-300x199.jpg\" alt=\"glasses\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/glasses-1238017-1280x960-e1460726920581-900x598-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/glasses-1238017-1280x960-e1460726920581-900x598-768x510.jpg 768w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/glasses-1238017-1280x960-e1460726920581-900x598.jpg 900w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><strong>Quando le verticalizzazioni e le stabilizzazioni di personale producono danno erariale<\/strong><\/p>\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 Sezione Giurisdizionale Regionale dell\u2019Umbria<\/strong><\/p>\n<p>n. 51 del 29 giugno 2016: Pres e Rel. Longavita \u2013 P. M. Giuseppone \u2013 Pr\/c<\/p>\n<ol>\n<li><em>Le c.d. \u201cverticalizzazioni\u201d e le c.d. \u201cstabilizzazioni\u201d del personale in servizio presso la P.A. vanno valutate come forme di \u201caccesso interno\u201d, ai fini dell\u2019eventuale <\/em><em>superamento della riserva del 50% dell\u2019\u201caccesso esterno\u201d;<\/em><\/li>\n<li><em>In carenza di un qualche documentato resoconto sul concreto andamento dei lavori di un organo collegiale, il criterio di imputazione della responsabilit\u00e0 resta quello formale del voto favorevole espresso, mitigato dalla maggior responsabilit\u00e0 del proponente e del presidente, per il maggior coinvolgimento materiale e psicologico individuato negli atti del giudizio.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><!--more--><\/p>\n<h3>Svolgimento del processo<\/h3>\n<p><strong>1) \u2013<\/strong> Con atto di citazione depositato il 22\/6\/2015, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i sigg.: xxxxxxxxx, nelle loro qualit\u00e0 di Presidente (il primo), assessori (i successivi sei), Segretario Generale (l\u2019ottavo) e Dirigente delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali della Provincia \u2026\u2026. (l\u2019ultimo), per ivi sentirli condannare a favore della predetta Provincia al pagamento della complessiva somma di \u20ac 100.297,03 (oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio), per il danno subito dalla Provincia stessa per le \u201cillegittime procedure di progressione verticale che hanno interessato 9 unit\u00e0 di personale\u201d.<\/p>\n<p><strong>1.1) \u2013<\/strong> L\u2019atto introduttivo della causa, in fatto, ha precisato che:<\/p>\n<p><strong>\u2013 <\/strong>a seguito di alcune denunce ed articoli di stampa, in ordine alle cennate progressioni verticali, la Procura Regionale ha esperito l\u2019istruttoria di competenza, dalla quale \u00e8 emerso che la Giunta della Provincia :<\/p>\n<ol>\n<li>Con deliberazione n. 139 del 18\/7\/2007, aveva approvato il piano triennale delle assunzioni, riservando 12 posti per la progressione verticale, ex art. 4 del CCNL 31\/3\/1999 (e s.m.i.) e 13 posti per le assunzioni esterne;<\/li>\n<li>con deliberazione n. 275 del 28\/12\/2007, aveva ridotto a 7 i posti per la progressione verticale;<\/li>\n<li>con deliberazione n. 28 del 27\/2\/2009, aveva approvato il programma di assunzione per il triennio 2009-2011, dando atto dei predetti 7 posti da coprire con progressione verticale;<\/li>\n<li>con deliberazione n. 96 del 15\/5\/2009, aveva individuato un altro profilo per la progressione verticale;<\/li>\n<li>con deliberazione n. 262 del 22\/12\/2009, infine, aveva proceduto ad una \u201cricognizione\u201d dei posti relativi alla programmazione per il triennio 2007-2009, dando atto che nel \u201cfabbisogno\u201d allora stabilito erano stati previsti 12 posti per la progressione verticale, di cui tre coperti, con un residuo di 9;<\/li>\n<li>sulla scorta di tale ultima deliberazione, era stata poi adottata la determinazione dirigenziale n. 1714 del 31\/12\/2009, con la quale erano stati approvati i bandi per l\u2019espletamento delle procedure di \u201cverticalizzazione\u201d, conclusesi con le determinazioni dirigenziali nn. 1007-1009 del 9\/8\/2010, di approvazione degli atti delle commissioni aggiudicatrici, e nn. 1418-1421 del 19\/11\/2010, di nomina dei vincitori;<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u2013<\/strong> alla stregua degli accertamenti eseguiti, la Procura ha invitato gli odierni convenuti a dedurre con atto del 23\/4\/2015;<\/p>\n<p><strong>\u2013 <\/strong>ritenuti insoddisfacenti i chiarimenti acquisiti con le note controdeduttive, \u00e8 seguita la citazione in giudizio<strong>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.2) \u2013<\/strong> L\u2019atto introduttivo della causa, in diritto, ha:<\/p>\n<ol>\n<li>a) argomentato per l\u2019applicabilit\u00e0 della c.d. \u201clegge Brunetta\u201d (d.lgs. n.150\/2009) alle censurate progressioni verticali, in quanto la legge stessa \u00e8 entrata in vigore il 15\/11\/2009 e non gi\u00e0 il 31\/12\/2010, come sostenuto dai convenuti (v. pag. 28-29);<\/li>\n<li>b) precisato che anche prima della \u201clegge Brunetta\u201d la progressione verticale era soggetta a concorso ed alla riserva del 50% dei posti all\u2019accesso dall\u2019esterno, come del resto indicato anche dalla circolare n. 15700\/5B0 del 24\/9\/2007 del Ministero dell\u2019Interno, richiamata nella precitata deliberazione di Giunta n. 275 del 28\/12\/2007, \u201cinopinatamente ed illegittimamente modificata dalla deliberazione di Giunta n. 262 del 22\/12\/2009\u201d (v. pagg. 29-30);<\/li>\n<li>c) contestato ai convenuti:<\/li>\n<\/ol>\n<p>c.1) la violazione dei principi generali in materia di progressione di carriera verticale, \u201cpoich\u00e9 non \u00e8 stato previsto l\u2019accesso dall\u2019esterno in misura non inferiore ai posti da coprire\u201d (v. pag. 31-32);<\/p>\n<p>c.2) la mancata previsione, nel bando per la progressione verticale, del possesso del \u201cmedesimo titolo di studio previsto per i candidati esxxxx\u201d(v. pag. 35);<\/p>\n<p>c.3) l\u2019assoluta genericit\u00e0 dei profili da coprire mediante la progressione verticale e, quindi, l\u2019 \u201cassenza di quella particolare professionalit\u00e0 che, ai sensi dell\u2019art. 91 del d.lgs. n. 267\/2000, avrebbe consentito alla Provincia di Xxxx di bandire concorsi riservati\u201d (v. pag. 36).<\/p>\n<p><strong>1.3) \u2013 <\/strong>In citazione, parte attrice ha anche argomentato per la sussistenza di una condotta \u201c<em>connotata da colpa gravissima, ove non da vero e proprio dolo<\/em>\u201d, richiamando le risultanze dell\u2019istruttoria (v. pag. 37) ed ha ripartito il danno, \u201c<em>quantificato tenendo conto dei maggiori importi corrisposti al personale risultato vincitore delle progressioni interne con conseguente attribuzione della categoria contrattuale superiore<\/em>\u201d (v. pag. 36) nella misura di: \u20ac 10.000, al Presidente Xxxx; \u20ac 2.000 ciascuno agli assessori \u2026.. ; \u20ac 50.297,03 all\u2019assessore proponente xxxx; \u20ac 20.000 al dirigente del Settore Risorse Umane e Relazioni Sindacali xxxxxxi; \u20ac 10.000 al Segretario Generale-Direttore Generale xxxxxxx (v. pag. 38).<\/p>\n<p><strong>2) \u2013 <\/strong>Costituitosi nell\u2019interesse del dirigente delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali xxxx e con memoria depositata il 29\/12\/2015, l\u2019avv. Roberto ha contestato la pretesa attrice, chiedendo anzitutto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale, promosso per i medesimi fatti (v. pagg. 2-4).<\/p>\n<p>Nel merito, il predetto difensore ha richiamato le deduzioni all\u2019invito a dedurre, ed ha insistito per:<\/p>\n<ol>\n<li>a) la non applicabilit\u00e0 della \u201c<em>legge Brunetta<\/em>\u201d agli enti locali alla data di adozione della censurata deliberazione n. 262\/2009, evidenziando anche che la giurisprudenza richiamata dalla Procura si \u00e8 formata in epoca successiva, \u201cnon conoscibile all\u2019epoca della contestata condotta\u201d (v. pag. 5);<\/li>\n<li>b) la correttezza del suo operato, non essendo stata lesa la riserva del 50% per l\u2019accesso esterno, in relazione a quanto stabilito con la deliberazione di Giunta n. 139\/2009 (v. pag. 6).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>3) \u2013 <\/strong>Costituitosi nell\u2019interesse dell\u2019Assessore xxxi (che aveva proposto la deliberazione n.262\/2009) con memoria depositata il 30\/12\/2015, l\u2019avv. Roberto xxxx ha chiesto anch\u2019egli la sospensione del presente giudizio \u201c<em>per pendenza del processo penale<\/em>\u201d (v. pagg. 2-4) e ha anche eccepito la prescrizione del vantato diritto risarcitorio (v. pagg. 5-6).<\/p>\n<p>Nel merito, invece, ha escluso ogni responsabilit\u00e0, in relazione:<\/p>\n<ol>\n<li>a) all\u2019assenza del predetto nella seduta nella quale la Giunta ha adottato la deliberazione n. 262\/2009, che non ha concorso a votare (v. pag. 5);<\/li>\n<li>b) al rispetto della percentuale di riparto dei posti da coprire mediante la progressione verticale, alla stregua degli atti emessi in proposito dalla Giunta della Provincia di Xxxx, secondo la normativa allora vigente (v. pagg. 5-8);<\/li>\n<li>c) alla data di entrata in vigore della \u201c<em>legge Brunetta<\/em>\u201d (1\/1\/2010), successiva a quella di adozione della censurata deliberazione n. 262\/2009 (22\/12\/2009), ed alla possibilit\u00e0 di portare comunque a conclusione le progressioni verticali gi\u00e0 disposte, in base alla normativa vigente prima (v. pag. 9-11);<\/li>\n<li>d) alla insindacabilit\u00e0 nel merito delle scelte discrezionale, con la precisazione che il programma triennale di assunzioni approvato con la deliberazione di Giunta n. 139\/2007 non \u00e8 stato cambiato dalle deliberazioni successive (v. pagg. 12-15);<\/li>\n<li>e) alla mancanza della colpa grave e\/o del dolo, tenuto anche conto del fatto che \u201c<em>non spetta all\u2019assessore valutare la normativa da applicare<\/em>\u201d e che \u201c<em>l\u2019intelaiatura della delibera \u00e8 frutto di analisi, verifica e valutazioni della dirigenza<\/em>\u201d (v. pagg. 15-20);<\/li>\n<li>f) all\u2019assenza del danno, considerato anche che, secondo la stessa Procura Regionale, solo 4 delle 9 progressioni verticali appaiono irregolari, mentre manca per tutte una dimostrazione della disutilit\u00e0 della spesa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sotto tale ultimo profilo ed in via del tutto subordinata, anzi, la difesa del convenuto ha invocato la norma sulla valutazione dei benefici comunque ricevuti dall\u2019Amministrazione.<\/p>\n<p>In ulteriore subordine, \u00e8 stato chiesto l\u2019esercizio del potere riduttivo.<\/p>\n<p><strong>4) \u2013 <\/strong>Costituitosi nell\u2019interesse degli assessori xxxx con memoria depositata il 31\/12\/2015, l\u2019avv. Mario xxxi ha contestato la pretesa risarcitoria della Procura Regionale, eccependo:<\/p>\n<ol>\n<li>a) l\u2019 \u201c<em>insussistenza dell\u2019elemento oggettivo<\/em>\u201d, sotto i profili:<\/li>\n<\/ol>\n<p>a.1) della inapplicabilit\u00e0 della c.d. \u201c<em>legge Brunetta<\/em>\u201d alla censurata procedura di progressione verticale, in quanto bandita il 31\/12\/2009: prima, cio\u00e8, della data edittale dell\u20191\/1\/2010, indicata dall\u2019art.24, comma 1, della precitata \u201c<em>legge<\/em>\u201d, e comunque della inapplicabilit\u00e0 della legge medesima alle procedure \u201cprogrammate anteriormente\u201d (v. pagg. 7-14);<\/p>\n<p>a.2) del rispetto, in ogni caso, del limite percentuale fissato dalla \u201c<em>legge Brunetta<\/em>\u201d, avendo la Procura basato le proprie valutazioni critiche computando nel numero \u201c<em>degli accessi dall\u2019interno anche 5 stabilizzazioni, disposte ai sensi dell\u2019art. 1, comma 558, della legge finanziaria per il 2007<\/em>\u201d, ed avendo ritenuto modificato dalle delibere successive della Giunta Provinciale il numero di progressione verticale fissato nella programmazione triennale approvata con la deliberazione n. 139\/2007 (v. pagg. 14-21);<\/p>\n<p>a.3) la mancanza del danno, essendosi la Procura Regionale limitata ad evidenziare solamente l\u2019illegittimit\u00e0 della pi\u00f9 volte menzionata procedura di progressione verticale, senza indicare la \u201c<em>disutilitas\u201d<\/em> che ne \u00e8 derivata (v. pagg. 21-23);<\/p>\n<ol>\n<li>b) la \u201c<em>insussistenza del nesso di causalit\u00e0<\/em>\u201d, in quanto la contestata procedura \u00e8 di pertinenza del personale amministrativo ed i convenuti, nella censurata deliberazione n. 262\/2009, si sono limitati a dare atto dei posti ancora disponibili, secondo le indicazioni offerte dal predetto personale (v. pagg. 23-27).<\/li>\n<\/ol>\n<p>In particolare, poi, per l\u2019assessore xxx , la difesa ha eccepito la carenza del nesso causale anche sotto il profilo della \u201c<em>impossibilit\u00e0 di provocare il danno<\/em>\u201d dal 27\/5\/2013, in quanto cessato dalla carica in tale data (v. pag. 32).<\/p>\n<ol>\n<li>c) la \u201c<em>insussistenza dell\u2019elemento psicologico<\/em>\u201d, sia perch\u00e9 la decisione dei convenuti \u00e8 avvenuta in conformit\u00e0 ai pareri di regolarit\u00e0 tecnica degli uffici competenti, sia per l\u2019 \u201c<em>obiettiva complessit\u00e0 della materia<\/em>\u201d e le difficolt\u00e0 interpretative anche sull\u2019entrata in vigore del \u201cdecreto Brunetta\u201d (v. pagg. 27-31);<\/li>\n<li>d) l\u2019 \u201c<em>errata quantificazione del danno<\/em>\u201d, in quanto calcolato su 9 progressioni verticali, laddove sono solo 4 quelle contestate dalla Procura Regionale (v. pagg. 31-32).<\/li>\n<\/ol>\n<p>In subordine \u00e8 stato chiesto l\u2019esercizio del potere riduttivo (v. pag. 33).<\/p>\n<p><strong>5) \u2013 <\/strong>Costituitisi con distinte memorie di contenuto sostanzialmente identico a quella dell\u2019avv. Xxxxi appena esposta, depositate entrambe il 31\/12\/2015 nell\u2019interesse del Presidente xxxx e del Segretario-Direttore Generale della Provincia xxxx, gli avv. Marta xxxni e Federica xxxxo hanno avversato la pretesa attrice, eccependo la carenza dell\u2019elemento oggettivo e soggettivo, oltre che del nesso di causalit\u00e0.<\/p>\n<p>A tale ultimo proposito, l\u2019avv. xxxani, per il sig. Pxxx, ha evidenziato che il medesimo, quale Presidente della Provincia \u201c<em>aveva delegato ad altro membro della Giunta il settore cui si riferisce la deliberazione n. 262\/2009<\/em> [\u2026] <em>che ha formulato la<\/em> [relativa] <em>proposta sulla base dell\u2019istruttoria <\/em>[dei] <em>funzionari del settore Risorse Umane, previa acquisizione del parere di regolarit\u00e0 tecnica <\/em>[del] <em>responsabile del settore competente<\/em>\u201d (v. pagg. 26-27).<\/p>\n<p>Dal canto suo, l\u2019avv. Pxxxo, per il Sig. Dxxxxo, ha evidenziato che il Segretario Generale non ha pi\u00f9 compiti consultivi generali di legittimit\u00e0 e perci\u00f2 una sua eventuale responsabilit\u00e0 \u00e8 ipotizzabile solamente quando gli venga chiesto uno specifico parere.<\/p>\n<p>Con specifico riferimento alla deliberazione n. 262\/2009, invece, il predetto <em>\u201csi \u00e8 limitato a svolgere le funzioni di verbalizzante, senza partecipare al processo deliberativo, nemmeno a livello consultivo<\/em>\u201d (v. pagg. 23-25).<\/p>\n<p><strong>6) \u2013 <\/strong>Costituitosi nell\u2019interesse dell\u2019assessore Bxxxrna con memoria depositata il 18\/1\/2016, l\u2019avv. Ida Bxxxna ha avversato la pretesa attrice, eccependo: a) la \u201c<em>insussistenza dell\u2019elemento oggettivo<\/em>\u201d, per l\u2019inapplicabilit\u00e0 del d.lgs. n. 150\/2009 alla vicenda in discussione (v. pagg. 5-11); b) la mancata dimostrazione del danno, non avendo indicato la Procura Regionale la \u201c<em>disutilitas <\/em>[\u2026] <em>delle asserite irregolarit\u00e0<\/em>\u201d (v. pagg. 14-15); c) la carenza dell\u2019elemento psicologico, in quanto il convenuto \u201c<em>ha agito in forza dei pareri di esperti<\/em>\u201d (v. pag. 15); d) la \u201c<em>errata quantificazione del danno<\/em>\u201d, rapportato a 9 progressioni verticali, mentre solo 4 sono irregolari (v. pag15-16).<\/p>\n<p><strong>7) \u2013 <\/strong>Chiamata la causa all\u2019udienza del 20\/1\/2016, la Sezione:<\/p>\n<ol>\n<li>a) con sentenza non definitiva n. 14\/2016, ha respinto l\u2019istanza di sospensione del giudizio (ex art. 295 cpc) e l\u2019eccezione di <em>mutatio libelli<\/em> formulata in aula dalle difese del segretario generale xxxxlmo e del dirigente Vxxxi, accogliendo in parte l\u2019eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dell\u2019assessore xxxi;<\/li>\n<li>b) con ordinanza n. 4\/2016, invece, ha disposto un incombente istruttorio, volto ad acquisire, tramite la Guardia di Finanza di Xxxx, il resoconto stenografico della seduta della Giunta Provinciale del 22\/12\/2009, nel corso della quale \u00e8 stata adottata la deliberazione n. 262\/2009 e copia della parte del verbale della seduta stessa che si riferisce alla predetta deliberazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>8) \u2013 <\/strong>La Guardia di Finanza di Xxxx ha eseguito il menzionato incombente come da nota 27033\/2016 del 4\/4\/2016.<\/p>\n<p><strong>9) \u2013 <\/strong>Con memorie depositate il 17, 25 e 26 maggio 2016, gli avv. xxzi, xi, Rxxx e Pxxx hanno trasmesso copia del verbale della riunione tra le OO.SS. e la delegazione trattante di parte pubblica in data 22\/12\/2009, relativo ai posti da destinare alla \u201cverticalizzazione\u201d in discussione, gi\u00e0 presente agli atti di causa.<\/p>\n<p><strong>10) \u2013<\/strong> All\u2019odierna pubblica udienza, il P.M. ed i difensori dei convenuti hanno ancora illustrato le loro posizioni, concludendo in conformit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Motivi della Decisione<\/strong><\/p>\n<p><strong>11) \u2013<\/strong> La pretesa attrice \u00e8 parzialmente fondata, nei limiti che seguono.<\/p>\n<p><strong>12) \u2013<\/strong> Al riguardo, giova anzitutto chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto in proposito dalle difese dei convenuti, i posti che la Giunta della Provincia di Xxxx aveva destinato alla copertura mediante progressione verticale, fino all\u2019adozione della censurata deliberazione n. 262 del 22\/12\/2009, erano 7 e non 12, di cui solo quattro ancora disponibili alla data di adozione della menzionata deliberazione, come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale nell\u2019atto introduttivo della causa (v. pagg. 5-11 e 32).<\/p>\n<p><strong>12.1) \u2013<\/strong> E valga il vero:<\/p>\n<ol start=\"1999\">\n<li>a) con deliberazione n. 139 del 18\/7\/2007 (\u201c<em>Approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2007-2009- annualit\u00e0 2007<\/em>\u201d), la Giunta della Provincia di Xxxx aveva destinato alla progressione verticale (c.d. \u201c<em>verticalizzazione<\/em>\u201d) 12 posti \u201c<em>su profili caratterizzati da una professionalit\u00e0 acquisibile esclusivamente dall\u2019interno<\/em>\u201d, ex art. 4 del CCNL 31\/3\/1999. Tale numero era stato oggetto di attenta riflessione, \u201c<em>al fine di garantire un accesso dall\u2019esterno, pari almeno al 50% delle assunzioni complessive dell\u2019Ente, in ottemperanza al principio base di accesso al pubblico impiego, sancito dall\u2019art. 97 della Costituzione e ribadito in via generale dalla giurisprudenza<\/em>\u201d (v. testualmente pag. 5 della citata deliberazione in atti);<\/li>\n<li>b) con successiva deliberazione n. 275 del 28\/12\/2007 (\u201c<em>Aggiornamento della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2007-2009 \u2013 annualit\u00e0 2007<\/em>\u201d), la predetta Giunta ha ridotto a 7 il numero dei posti destinati alla <em>verticalizzazione<\/em>, in applicazione della \u201c<em>circolare prot. n. 15700\/5BO del 24\/9\/2007 della Direzione Centrale per le Autonomie \u2013 Ministero dell\u2019Interno\u201d, <\/em>nella quale era stata specificata la necessit\u00e0 di assicurare \u201c<em>in misura adeguata l\u2019accesso esterno<\/em>\u201d (ex art. 35 del d.lgs. n. 165\/2001), da individuare almeno nel \u201c<em>50% dei posti previsti in ciascuna categoria, secondo quanto ribadito dalla Corte Cost. con sent. n. 164\/2002\u201d <\/em>[recte: sent. n. 194\/2002]<em>, <\/em>con la precisazione che nella predetta percentuale dovevano essere incluse anche \u201c<em>le procedure di stabilizzazione<\/em>\u201d (v. pagg. 5-6 della delib. n. 275\/2007 in atti).<\/li>\n<li>c) con l\u2019ulteriore deliberazione n. 215 del 17\/10\/2008 (\u201c<em>Aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2007-2009- progressione verticali- individuazione n. 2 profili professionali<\/em>\u201d), la ridetta Giunta ha individuato due profili (\u201c<em>Istruttore Tecnico Coordinatore cat. C<\/em>\u201d) per i 7 posti da coprire mediante verticalizzazione (v. pag. 3 di tale deliberazione in atti);<\/li>\n<li>d) con successiva deliberazione n. 28 del 27\/2\/2009 (\u201c<em>Approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011- annualit\u00e0 2009<\/em>), la pi\u00f9 volte menzionata Giunta ha confermato il numero di 7 posti per la progressione verticale, ex art. 4 del CCNL 31\/3\/1999, mentre con la successiva deliberazione n. 39 del 15\/5\/2009 ha individuato un ulteriore profilo (\u201c<em>Istruttore direttivo per l\u2019informazione e la comunicazione pubblica<\/em>\u201d) per i 5 posti ancora disponibili per la progressione in parola (v. pag. 5 della citata deliberazione n. 96\/2009).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>12.2) \u2013<\/strong> Ricapitolando:<\/p>\n<ol>\n<li>a) la Giunta della Provincia di Xxxx ha modificato la deliberazione n. 139 del <strong><u>18\/7\/2007<\/u>, <\/strong>a seguito della circolare del Ministero dell\u2019 Interno 15700\/5BO del <strong><u>24\/9\/2007<\/u><\/strong>, riducendo da 12 a 7 i posti da coprire mediante progressione verticale, con la deliberazione n. 275 del <strong><u>28\/12\/2007;<\/u><\/strong><\/li>\n<li>b) con successive deliberazioni n. 215\/2008 e n. 96\/2009 ha individuato 3 profili per i predetti 7 posti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Alla data di adozione della censurata deliberazione n. 262\/2009, pertanto, il programma delle assunzioni della Provincia di Xxxx prevedeva soltanto 7 posti per la progressione verticale, di cui solamente 4 ancora disponibili.<\/p>\n<p>Con l\u2019appena menzionata deliberazione n. 262 del 22\/12\/2009 (\u201c<em>Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2007-2009 \u2013 Atto di Ricognizione<\/em>\u201d), per contro, la Giunta ha dato atto \u201c<em>che nel programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2007\/2009<\/em> [era] <em>stata prevista la copertura mediante verticalizzazione <\/em>[\u2026]<em> di n. 12 posti, <\/em>[\u2026] <em>dei quali<\/em> [\u2026] <em>coperti 3 e<\/em> [\u2026] <em>scoperti 9<\/em>\u201d (v. pag. 3 della citata deliberazione).<\/p>\n<p>Il numero dei posti che si sarebbero dovuti coprire mediante <em>verticalizzazione<\/em> (e di quelli ancora disponibili) indicato in tale deliberazione, in realt\u00e0, ha tradito lo spirito meramente \u201c<em>ricognitivo<\/em>\u201d della deliberazione stessa, in quanto maggiore di quello reale.<\/p>\n<p><strong>12.3) \u2013<\/strong> Da questo punto di vista, non pu\u00f2 non convenirsi con parte attrice sul fatto che la ridetta deliberazione n. 262\/2009 ha aumentato \u201c<em>in modo anomalo ed arbitrario i posti<\/em> [\u2026] <em>non rispettando la percentuale del 50%<\/em>\u201d (v. pag. 8, 31 e 35 della citazione in giudizio).<\/p>\n<p><strong>13) \u2013<\/strong> Le difese dei convenuti hanno controdedotto, osservando anzitutto che la deliberazione n. 275\/2007 non aveva la forza di modificare la precedente deliberazione n. 139\/2007, riducendo da 12 a 7 i posti destinati alla \u201c<em>verticalizzazione<\/em>\u201d, in quanto \u201c<em>la programmazione del personale <\/em>[\u00e8]<em> soggetta a concertazione con le RSU Aziendali e con i Sindacati Territoriali<\/em>\u201d, lasciando con ci\u00f2 intendere che la precitata deliberazione n. 275\/2007 sarebbe stata adottata senza alcuna concertazione con le OO.SS. (v. pag. 12 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx, nonch\u00e9 \u2013 in termini \u2013 pag. 13 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx e pagg. 20-21 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxxi ed analoghi richiami nelle medesime pagg. 20-21 delle memorie di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx e Xxxx).<\/p>\n<p><strong>13.1) \u2013<\/strong> L\u2019osservazione \u00e8 palesemente smentita dai fatti .<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 20\/1\/2016, parte attrice ha correttamente fatto notare che la deliberazione n. 275\/2007 d\u00e0 specificamente atto dell\u2019intervenuta concertazione con le OO. SS., evidenziando come la deliberazione stessa chiarisca che: \u201c<em>i contenuti della presente programmazione<\/em> [sono stati portati a conoscenza delle] <em>OO. SS. territoriali e <\/em>[delle]<em> R.S.U., ai sensi dell\u2019art. 8 del CCNL dell\u20191\/4\/1999, come sostituito dall\u2019art. 6 del CCNL del 22\/1\/2004, per la quale \u00e8 stata formulata richiesta di concertazione <strong><u>che si \u00e8 svolta<\/u><\/strong> nell\u2019incontro sindacale del 24\/12\/2007<\/em>\u201d (v., testualmente, pag. 7 della deliberazione n. 275\/2007, ultimo \u201c<em>Dato atto<\/em>\u201d, prima del dispositivo).<\/p>\n<p><strong>13.2) \u2013<\/strong> Analoga concertazione (\u201c<em>negli incontri sindacali del 7\/1\/2009 e del 27\/1\/2009<\/em>\u201d) \u00e8 stata poi annotata anche nella successiva deliberazione n. 28\/2009, che ha confermato la riduzione dei posti destinati alla \u201c<em>verticalizzazione<\/em>\u201da 7 solamente (v. pag. 7 di tale deliberazione l\u2019ultimo \u201c<em>Dato atto<\/em>\u201d, prima del dispositivo).<\/p>\n<p><strong>13.3) \u2013<\/strong> Alla stregua di quanto precede, dunque, deve dirsi che la deliberazione n. 275\/2007 ha ridotto a 7 i posti destinati alla \u201c<em>verticalizzazione<\/em>\u201d con valutazioni corrette sia sul piano del merito che del metodo, avendo:<\/p>\n<ol>\n<li>a) sotto il primo profilo (merito), assicurato il pieno rispetto del limite del 50% dell\u2019 \u201c<em>accesso dall\u2019esterno<\/em>\u201d, comprendendo in tale percentuale anche le \u201c<em>stabilizzazioni<\/em>\u201d ( ex circolare del Ministero dell\u2019Interno prot. n. 15700\/5BO del 24\/9\/2007);<\/li>\n<li>b) sotto il secondo profilo (metodo), assicurato la concertazione con le OO. SS.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>14) \u2013 <\/strong>Le difese dei convenuti, in secondo luogo, hanno osservato che comunque \u201c<em>nessun limite normativo impediva alla Provincia di rivedere la programmazione del fabbisogno <\/em>[e di] <em>riportare <\/em>[con la censurata deliberazione n. 262\/2009] <em>a 12 le unit\u00e0 oggetto di progressione verticale<\/em>\u201d, (v. pag. 12 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx e, in termini, le memorie di costituzione in giudizio degli altri difensori).<\/p>\n<p><strong>14.1) <\/strong>\u2013 La Procura Regionale ha controdedotto sottolineando che la deliberazione n. 262\/2009 era soggetta ai limiti stabiliti dal d.lgs. n. 150\/2009 (c.d. \u201c<em>decreto Brunetta<\/em>\u201d), in quanto adottata il 22\/12\/2009 e, quindi, dopo l\u2019entrata in vigore (15\/11\/2009) del decreto stesso.<\/p>\n<p>Da questo punto di vista, secondo parte attrice, la predetta deliberazione avrebbe dovuto garantire il rispetto del doppio limite, fissato dagli artt. 24 e 62 del <em>decreto Brunetta<\/em>, costituito:<\/p>\n<ol>\n<li>a) dalla riserva di posti per l\u2019accesso esterno non inferiore al 50%;<\/li>\n<li>b) dal \u201c<em>possesso per il personale interno dei medesimi titoli di studio previsti per l\u2019accesso esterno<\/em>\u201d (v. pag. 12, 24 e 35 dell\u2019atto introduttivo della causa).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>14.2) \u2013 <\/strong>La tesi della Procura, circa l\u2019applicabilit\u00e0 degli art. 24 e 62 del d.lgs. n. 150\/2009 alla deliberazione n. 262\/2009, \u00e8 stata avversata dalle difese dei convenuti, che hanno invocato il diverso e pi\u00f9 lungo termine del \u201c<em>31\/12\/2010<\/em>\u201d, previsto dall\u2019art. 31 del medesimo testo normativo, per l\u2019 \u201c<em>adeguamento<\/em>\u201d degli ordinamenti locali ai principi del <em>decreto Brunetta<\/em> (v. pag. 5 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx, nonch\u00e9 pagg. 9-11 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxxi ed analoghe memorie di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx e dell\u2019avv. Xxxx).<\/p>\n<p><strong>14.3) \u2013 <\/strong>Il Collegio, dal canto suo, ritiene che l\u2019individuazione degli eventuali limiti ai quali avrebbe dovuto sottostare la deliberazione n. 262\/2009 nel riportare a 12 i posti destinati alla \u201c<em>verticalizzazione<\/em>\u201d passi, anzitutto, dalla verifica dell\u2019applicabilit\u00e0 o meno alla deliberazione stessa delle diposizioni dell\u2019art. 62 del c.d. \u201c <em>decreto Brunetta\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><strong>14.3.1) \u2013 <\/strong>La tesi della Procura Regionale, sulla immediata applicabilit\u00e0 delle precitate disposizioni, non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p><strong>14.3.2) \u2013 <\/strong>L\u2019art. 24 del d.lgs. n. 150\/2009, infatti, stabilisce che le disposizioni del successivo art. 62 si applicano \u201c<em>dall\u20191\/1\/2010<\/em>\u201d (v. in termini anche Sez. Autonomie, delib. n. 10\/2010 e Sezione Regionale di Controllo Lombardia, delib. n. 517\/2010).<\/p>\n<p><strong>14.3.3) \u2013 <\/strong>N\u00e9 sono conducenti, ai fini dell\u2019applicabilit\u00e0 del menzionato art. 62 alla censurata deliberazione n. 262\/2009, le considerazioni della Procura secondo le quali l\u2019adozione della delibera stessa nel dicembre 2009 \u00e8 espressione della \u201c<em>volont\u00e0 di aggirare il divieto temporale dell\u20191\/1\/2010, imposto dall\u2019art. 24 del d.lgs. n. 150\/2009<\/em>\u201d (v. pag. 24 dell\u2019atto introduttivo della causa).<\/p>\n<p>La data di adozione della pi\u00f9 volte richiamata deliberazione (e la sua pronta esecuzione), infatti, pu\u00f2 anche avere valore \u201c<em>sintomatico<\/em>\u201d della volont\u00e0 di \u201c<em>eludere<\/em>\u201d le disposizioni del <em>decreto Brunetta<\/em> (v. ancora pag. 24 dell\u2019atto introduttivo della causa), ma in mancanza di altri, pi\u00f9 conferenti e puntuali elementi di valutazione non \u00e8 (da sola) sufficiente a comprovare una simile volont\u00e0.<\/p>\n<p><strong>14.3.4) \u2013<\/strong> Per quanto finora esposto e considerato, dunque, deve escludersi che la ripetuta deliberazione, nel riportare a 12 i posti destinati alla <em>verticalizzazione<\/em>, incontrasse i limiti stabiliti dal <em>decreto Brunetta.<\/em><\/p>\n<p><strong>15) \u2013<\/strong> La deliberazione n. 262\/2009, in realt\u00e0, \u00e8 rimasta soggetta alle regole vigenti prima del <em>decreto Brunetta<\/em>.<\/p>\n<p>Sull\u2019applicabilit\u00e0 del sistema previgente al d.lgs. n. 150\/2009, i difensori dei convenuti hanno correttamente richiamato le deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo Puglia n. 41\/2010, nonch\u00e9 quelle della Sezione Regionale di Controllo Toscana n. 105\/2010 e della Sezione Regionale di Controllo Lombardia n. 517\/2010 (v. pag. 8 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx, nonch\u00e9 pag. 8 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx e pag. 11-13 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxxi ed analoghi riferimento nelle memorie dell\u2019avv. Xxxx e Xxxx).<\/p>\n<p>Trattasi, tuttavia, di un sistema che comunque prevedeva anch\u2019esso dei limiti.<\/p>\n<p><strong>16) \u2013<\/strong> Il primo e pi\u00f9 rilevante limite \u00e8 costituito, per quel che qui rileva, dal rispetto della riserva di posti \u201c<em>in misura adeguata <\/em>[per]<em> l\u2019accesso dall\u2019esterno<\/em>\u201d, ex art. 36 del d.lgs. n. 29\/1993 ed art. 35 del d.lgs. n. 165\/2001.<\/p>\n<p><strong>16.1) \u2013<\/strong> I tentativi delle difese delle parti di escludere un simile limite, ritenuto inoperante prima del <em>decreto Brunetta<\/em>, si scontra con l\u2019assetto concreto del sistema (v. pag. 13 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxxi e, in termini, le analoghe memoria di costituzione degli avv. Xxxx e Xxxx, nonch\u00e8 pag. 9 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx).<\/p>\n<p><strong>16.2) \u2013<\/strong> Prima del predetto <em>decreto<\/em>, infatti, era venuto a consolidarsi un vero e proprio \u201cdiritto vivente\u201d sulla determinazione del limite dell\u2019 \u201c<em>adeguato accesso dall\u2019esterno<\/em>\u201d, che ne aveva fissato la misura in una percentuale non inferiore al 50% dei posti disponibili.<\/p>\n<p>Si richiamano al riguardo, oltre alla circolare n. 15700\/5B0 del 24\/9\/2007 della Direzione Centrale per le Autonomie del Ministerro dell\u2019Interno (autonomamente recepita dalla Giunta della Provincia di Xxxx con la deliberazione n. 275\/2007) ed alle circolari U.P.P.A. n. 25\/2007 e n. 5\/2008, il consolidato orientamento di questa Corte in proposito (v., tra le tante, Sezione Regionale Controllo Sardegna n. 16\/2009, in materia di \u201c<em>stabilizzazione<\/em>\u201d, e Sezione Regionale di Controllo Lombardia n. 64\/2009, in materia di \u201c<em>verticalizzazione<\/em>\u201d) e soprattutto quello della Corte Costituzionale (v. sent. n. 234\/1994, n. 194\/2002 e n.273\/2002).<\/p>\n<p>N\u00e9 si dica che le pronunce della Corte Costituzionale hanno riguardato principalmente \u201c<em>leggi regionali\u201d, <\/em>in quanto i principi con esse affermati hanno avuto valenza generale, \u201c<em>attesi i parametri costituzionali cui attengono<\/em>\u201d, come precisato dalla stessa Corte Costituzionale (v. sent. n. 1\/1999).<\/p>\n<p><strong>16.3) \u2013<\/strong> Del resto, la Giunta della Provincia di Xxxx ha sempre osservato spontaneamente il principio della riserva del 50% dei posti per l\u2019 \u201c<em>accesso esterno<\/em>\u201d, come emerge dalle delibere elencate nel precedente paragrafo 12.1), di talch\u00e9 l\u2019operativit\u00e0 del principio stesso \u00e8 \u2013 nei fatti \u2013 fuori discussione, nel caso di specie.<\/p>\n<p>La deliberazione n. 262\/2009, invero, ha riportato a 12 i posti destinati alla <em>verticalizzazione<\/em> nel presupposto che fosse corretta la misura della \u201c<em>riserva dell\u2019accesso esterno<\/em>\u201d fissata nella precedente deliberazione n.139\/2007, nella quale \u201c<em>riserva<\/em>\u201d erano stati conteggiati anche i 7 posti destinati alla \u201c<em>stabilizzazione<\/em>\u201d (v. pagg. 5-6 della deliberazione n. 139\/2007).<\/p>\n<p><strong>16.4) \u2013 <\/strong>Dall\u2019analisi dei fatti, quali essi emergono dalle richiamate deliberazioni, risulta che ci\u00f2 che davvero \u00e8 stato messo in discussione dalla Giunta della Provincia di Xxxx non \u00e8 stata l\u2019operativit\u00e0 del principio della riserva del 50% dei posti per l\u2019 \u201c<em>accesso esterno<\/em>\u201d, ma l\u2019inquadramento delle \u201c<em>stabilizzazioni<\/em>\u201d tra le forme di \u201c<em>accesso<\/em> <em>esterno<\/em>\u201d, piuttosto che tra quelle di \u201c<em>accesso interno<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>16.4.1) \u2013 <\/strong>Nella deliberazione n. 139\/2007, infatti, le \u201c<em>stabilizzazioni<\/em>\u201d sono state computate tra le forme di accesso dall\u2019 \u201c<em>esterno<\/em>\u201d (v. pagg. 5), mentre nella deliberazione n. 275\/2007 sono state computate tra le forme di accesso dall\u2019 \u201c<em>interno<\/em>\u201d, in applicazione della circolare del Ministero dell\u2019Interno prot. n. 15700\/5\/B0 del 24\/79\/2007 (v. pag. 6 della deliberazione stessa), ed infine, nella censurata deliberazione n. 262\/2009, sono state considerate ancora una volta come una forma di accesso \u201c<em>esterno<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>16.4.2) \u2013<\/strong> Le difese dei convenuti hanno giustificato tale, ultimo <em>revirement <\/em>in base al:<\/p>\n<ol>\n<li>a) parere dell\u2019UPI n. 464 del 17\/3\/2008, che era stato chiesto dalla stessa Provincia di Xxxx;<\/li>\n<li>b) parere del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. n. 20\/2008.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>16.4.3) \u2013<\/strong> Entrambi tali pareri, per\u00f2, non sono idonei a giustificare il ripensamento della Giunta della Provincia di Xxxx sulla natura delle programmate \u201c<em>stabilizzazioni<\/em>\u201d, quale forma di assunzione interna, come correttamente indicato nelle precedenti deliberazione n. 275\/2007 e n. 28\/2009<\/p>\n<p><strong>16.4.3.1) \u2013<\/strong> Il parere U.P.P.A. n. 20\/2008, infatti, non affronta minimamente il problema della natura (interna-esterna) della modalit\u00e0 di accesso all\u2019impiego pubblico offerto dalla \u201c<em>stabilizzazione<\/em>\u201d, ma si limita a risolvere (negativamente) la questione della unicit\u00e0 del rapporto stabilizzato con il precedente a tempo determinato, assumendo trattarsi di un nuovo rapporto di lavoro, che impone le dimissioni dal precedente e non consente neanche di riconoscerne la relativa anzianit\u00e0 di servizio.<\/p>\n<p>Il parere U.P.P.A. n. 20\/2008, dunque, non rileva, ai fini dell\u2019inquadramento della <em>stabilizzazione<\/em> tra le forme di accesso (interno-esterno) all\u2019impiego. E ci\u00f2 ben diversamente dalla precedente circolare U.P.P.A n. 5\/2008, nella quale veniva chiaramente specificato che le <em>stabilizzazioni<\/em> erano consentite, \u201c<em>purch\u00e9 nella programmazione triennale <\/em>[fossero]<em> previste forme di assunzione che <\/em>[tendessero] <em>a garantire l\u2019adeguato accesso dall\u2019esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 davvero sostenersi che la circolare U.P.P.A. n. 5\/2008 \u201c<em>non <\/em>[sia]<em> direttamente applicabile agli Enti Locali<\/em>, [in quanto] <em>inviata solo per conoscenza all\u2019 ANCI ed all\u2019UPI<\/em>\u201d (v. pag. 2 delle note controdeduttive pec 13534 in data 13\/3\/23014 della Provincia di Xxxx alla verifica ispettiva dell\u2019IGF, sub allegato 13 della nota di deposito atto degli avv. Xxxxi, Xxxx e Xxxx).<\/p>\n<p>La predetta circolare, infatti, \u00e8 stata richiamata anche in molti pareri di questa Corte, proprio per la soluzione delle problematiche degli enti locali, dandosene \u2013 con ci\u00f2 stesso \u2013 per scontata l\u2019applicabilit\u00e0 anche a tali enti (v. tra le tante Sez. Reg. Contr. Sardegna n. 13\/2008\/PAR).<\/p>\n<p><strong>16.4.3.2) \u2013<\/strong> Quanto, invece, al parere UPI n. 464 del 17\/3\/2008, \u00e8 da dire che esso, nel conteso generale del sistema, esprime una valutazione piuttosto isolata.<\/p>\n<p>Trattasi di un pare che risulta contrario:<\/p>\n<ol>\n<li>a) agli interventi della Funzione Pubblica, menzionati nel parere stesso;<\/li>\n<li>b) ai numerosi pareri di questa Corte in proposito (v., tra gli altri, Sezione di Controllo per la Sardegna n. 13\/2008\/PAR, emessa il 12\/6\/2008, dopo il citato parere UPI e prima dell\u2019adozione della censurata deliberazione n. 262\/2009 della Giunta della Provincia di Xxxx; Sez. Reg. Contr. Basilicata n. 15\/2009\/PAR; ancora Sez. Reg. Contr. Sardegna n. 16\/2009\/PAR e richiami ivi alla giurisprudenza della Corte Costituzionale; Sez. Reg. Contr. Lazio n. 16\/2009\/PAR; Sez. Reg. Contr. Molise181\/2013\/PAR, Sez. Reg. Contr. Sicilia n 47\/2015\/PAR e richiami ivi alla giurisprudenza della Corte Costituzionale);<\/li>\n<li>c) all\u2019orientamento della Corte Cost. (v. sul carattere eminentemente \u201cinterno\u201d della <em>stabilizzazione<\/em>, Corte Cost. n. 293\/2009 e giurisprudenza ivi richiamata).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>16.4.3.3) \u2013<\/strong> In sostanza, appare davvero arduo giustificare il <em>revirement<\/em> in discorso, alla stregua dei pareri di questa Corte (molti dei quali anteriori alla censurata deliberazione 262\/2009), delle pronunce della Corte Costituzionale e delle circolari UPPA n. 25\/2007, n. 5\/2008 e n. 36\/2008, oltre che della circolare del Ministero dell\u2019Interno n. 15700\/5B0 del 24\/9\/2007 (alla quale \u2013 ultima \u2013 la Giunta della Provincia di Xxxx aveva gi\u00e0 spontaneamente aderito con la deliberazione n. 275\/2007, confermata dalla deliberazione n. 28\/2009).<\/p>\n<p><strong>16.4.3.4) \u2013 <\/strong>Il ripensamento di cui alla censurata deliberazione n. 262\/2009, in verit\u00e0, esprime una condotta gravemente colposa, se non addirittura preordinata al superamento della riserva del 50% dell\u2019 \u201c<em>accesso esterno<\/em>\u201d, data la sua palese contrariet\u00e0 alle regole sostanziali della materia, neppure sufficientemente esaminate nel parere UPI che la Giunta ha preferito seguire, rispetto alla messe di atti, circolari e pronunce di segno opposto.<\/p>\n<p><strong>17) \u2013 <\/strong>Cos\u00ec definiti i profili attinenti al limite della riserva del 50% dell\u2019 \u201c<em>accesso esterno<\/em>\u201d, deve invece escludersi che prima del c.d. \u201c<em>decreto Brunetta\u201d<\/em> il sistema prevedesse per le <em>stabilizzazioni<\/em> anche il requisito del \u201c<em>possesso per il personale interno dei medesimi titoli di studio previsti per l\u2019accesso esterno<\/em>\u201d (ex precedente paragrafo 14.1, lettera <em>b<\/em>).<\/p>\n<p><strong>17.1) \u2013 <\/strong>Al contrario, il sistema previgente ammetteva espressamente \u201c<em>la partecipazione <\/em>[alle verticalizzazioni]<em> del personale interno, prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l\u2019accesso dall\u2019esterno<\/em>\u201d (v. art. 4, c. 3, del CCNL del 31\/3\/1999).<\/p>\n<p><strong>17.2) \u2013<\/strong>Le <em>verticalizzazioni <\/em>dedotte in giudizio, del resto, erano state programmate proprio<em> \u201csu profili caratterizzati da una professionalit\u00e0 acquisibile esclusivamente dall\u2019interno\u201d,<\/em> in rapporto ai quali era del tutto ininfluente il titolo di studio, ex art. 4 del CCNL 31\/3\/1999 (v. deliberazione n. 139\/2007<\/p>\n<p><strong>17.3) \u2013<\/strong> Ai fini della soluzione della presente controversia, pertanto, non si deve tener conto del cennato requisito, stante \u2013 come detto \u2013 la non applicabilit\u00e0 del \u201c<em>decreto Brunetta\u201d<\/em> alle censurate <em>verticalizzazioni <\/em>e l\u2019ininfluenza in concreto, per esse, del titolo di studio.<\/p>\n<p><strong>18) \u2013<\/strong> Tale, ultima considerazione ben introduce alle valutazioni sul danno.<\/p>\n<p><strong>18.1) \u2013<\/strong> Parte attrice ha determinato il danno:<\/p>\n<ol>\n<li>a) rapportandolo a nove <em>verticalizzazioni<\/em> irregolari;<\/li>\n<li>b) nell\u2019ambito di tali <em>verticalizzazioni<\/em>, poi, ha lamentato la mancanza del titolo di studio, per alcune di esse, e la mancanza dello specifico \u201c<em>profilo professionale<\/em>\u201d su cui \u00e8 intervenuta la progressione, per altre (v. pag. 21 23 e pagg. 35 e 36 della citazione);<\/li>\n<li>c) per tutte ha usato come parametro di quantificazione le differenze retributive tra le qualifiche possedute prima e dopo la progressione verticale (v. pag. 36 della citazione), aggiornandone l\u2019ammontare fino alla data dell\u2019odierna pubblica udienza (v. nota di deposito atti n. 4 in data 13\/6\/2016).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>18.2) \u2013<\/strong> Le difese dei convenuti, per contro, hanno fatto presente che:<\/p>\n<ol>\n<li>a) solo 4 delle 9 <em>verticalizzazioni <\/em>dedotte in giudizio possono dirsi davvero irregolari, in quanto superano il limite del 50% della riserva per l\u2019 \u201c<em>accesso esterno<\/em>\u201d ed \u00e8 solamente per esse che \u201c<em>pu\u00f2 parlarsi di un costo ingiustificato<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>b) soltanto alcuni dei \u201c<em>profili<\/em>\u201d oggetto della progressione verticale, inoltre, \u201c<em>hanno comportato un aumento di stipendio e di costo per l\u2019Ente<\/em>\u201d, mentre altri \u201c<em>hanno avuto un costo uguale o addirittura inferiore a quello precedentemente acquisito<\/em>\u201d (v. pag. 20-21 della memoria di costituzione dell\u2019avv. Xxxx e, in termini, pag. 32 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxxi ed analoghi riferimenti nelle memorie degli avv. Xxxx e Xxxx, nonch\u00e9 pag. 15-16 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx);<\/li>\n<li>c) non \u00e8 ipotizzabile un danno per la mancanza del titolo di studio, mentre \u00e8 da considerare l\u2019 \u201c<em>utilitas ricevuta<\/em>\u201d dalle prestazioni rese dal personale che ha partecipato alle progressioni verticali (v. pag. 21 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>18.3) \u2013<\/strong> Cos\u00ec delineate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene anzitutto di dover dare atto che effettivamente le <em>verticalizzazioni <\/em>illegittime sono riferibili a 4 progressioni solamente, rispetto alle 9 considerate da parte attrice, tenuto conto delle risultanze delle deliberazioni n. 275\/2007 e n. 28\/2009, non contestate da parte attrice.<\/p>\n<p><strong>18.3.1) \u2013<\/strong> In relazione a ci\u00f2, va ridotto a quattro progressioni soltanto il danno rapportabile al \u201c<em>costo sopportato dall\u2019Amministrazione Provinciale per avere espletato un numero di progressioni verticali maggiore, rispetto a quelle effettivamente e legittimamente possibili\u201d<\/em> (v. pag. 26 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxxi e, in senso analogo, la memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxx e Xxxx).<\/p>\n<p><strong>18.3.2) \u2013<\/strong> In secondo luogo, il Collegio tiene a ribadire che per le <em>verticalizzazioni <\/em>in discorso non serviva il possesso del titolo di studio analogo a quello richiesto per l\u2019acceso dall\u2019esterno, mentre era necessario individuare bene i \u201c<em>profili<\/em>\u201d su cui operare le ridette <em>verticalizzazioni, <\/em>dovendo tali <em>\u201cprofili <\/em>[essere]<em> caratterizzati da una professionalit\u00e0 acquisibile esclusivamente dall\u2019interno\u201d<\/em> (v. deliberazione n. 139\/2007).<\/p>\n<p>Sotto quest\u2019ultimo aspetto, \u00e8 da rilevare che la Procura ha indicato elementi concreti di criticit\u00e0 solamente per le verticalizzazioni dei sigg. xxxrancesco e xxxi Agata:<\/p>\n<ol>\n<li>a) per il primo, ha evidenziato che \u201c<em>la professione di <strong>&lt;&lt;Vigilante idraulico&gt;&gt;<\/strong> non risulta prevista nel Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale<\/em>\u201d (v. pagg. 21-22 della citazione);<\/li>\n<li>b) per la seconda, invece, ha fatto presente che \u201c<em>circa un mese dopo<\/em>\u201d la <em>verticalizzazione<\/em> per \u201c<em>istruttore amministrativo catg. c <\/em>[nel] <em>settore ambiente, <\/em>[la predetta]<em> veniva assegnata[\u2026] alle dirette dipendenze del Direttore Generale e pertanto, di fatto, non \u00e8 stata mai assegnata al settore ambiente, per il quale aveva vinto la progressione<\/em>\u201d (v. pag. 22 della citazione).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>18.3.3) \u2013<\/strong> In terzo luogo, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, si deve comunque tener conto dei vantaggi conseguiti dalle prestazioni rese dal personale <em>verticalizzato<\/em>, attesa l\u2019irrilevanza del possesso del titolo di studio.<\/p>\n<p>Da una simile valutazione, tuttavia, devono essere escluse le prestazioni relative alle <em>verticalizzazioni<\/em> dei sigg. Xxxx e Xxxxi, per le quali parti attrice ha dimostrato che esse sono intervenute su profili inesistenti o comunque non utilizzati.<\/p>\n<p>In particolare, quanto al sig. Xxxx, il Collegio rileva che il profilo di \u201c<em>Vigilante Idraulico<\/em>\u201d non era proprio previsto nel regolamento del Corpo di Polizia Provinciale, come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale.<\/p>\n<p>Si ricorda in proposito che, con nota n. 0037287 del 15\/6\/2010, gli Agenti della Polizia Provinciale hanno chiesto al Dirigente del Settore Risorse Umane di sapere \u201c<em>a quale dei profili professionali disciplinati dall\u2019art. 2 del suddetto regolamento corrisponda la figura di &lt;&lt;Agente di Polizia Provinciale \u2013 Vigilante Idraulico&gt;&gt; menzionata nel bando di selezione[di verticalizzazione] non espressamente prevista dal Regolamento del Corpo<\/em>\u201d (v. copia della predetta nota, sub all. 42 al documento 7 della nota di deposito atti n. 1 della Procura Regionale).<\/p>\n<p><strong>18.5) \u2013<\/strong> Nel tratteggiato contesto, il Collegio ritiene che la quantificazione equitativa del danno si imponga (ex art. 1226 cc).<\/p>\n<p>A tal fine, bisogna anzitutto tener conto del danno connesso alle <em>verticalizzazioni<\/em> per le quali difetta lo specifico profilo professionale, che ben pu\u00f2 essere commisurato all\u2019ammontare delle retribuzioni percepite dal sig. Xxxx (\u20ac 33.637,59) e dalla sig.ra Xxxxi (\u20ac 363,74) fino alla citazione in giudizio, per il complessivo ammontare di \u20ac 34.001,33 (v. pag. 25 dell\u2019atto introduttivo della causa), stante l\u2019evidente mancanza di <em>utilitas<\/em>.<\/p>\n<p>A tale somma va poi aggiunto il costo (come tale) delle 4 <em>verticalizzazioni <\/em>irregolari (sulle 9 dedotte in giudizio), al netto dell\u2019<em>utilitas <\/em>delle prestazioni rese, per le quali non si individuano specifiche censure della Procura, al di l\u00e0 della mancanza del titolo di studio.<\/p>\n<p>Il danno, sotto questo aspetto, \u00e8 pari ad \u20ac 10.000, tenendo conto delle risorse impiegate nella complessiva, irregolare attivit\u00e0 espletata per le predette 4 verticalizzazioni (numero delle deliberazioni adottate, ore lavorate, personale utilizzato, ecc.).<\/p>\n<p>Alla stregua di quanto precede, dunque, il danno complessivo resta fissato in \u20ac 44.001,33, con assorbimento di ogni altro elemento di valutazione, ivi comprese le retribuzione corrisposte dopo l\u2019atto introduttivo della causa (v. nota di deposito atti n. 4 della Procura Regionale).<\/p>\n<p><strong>19) \u2013 <\/strong>Sul piano dell\u2019imputazione soggettiva, il danno cos\u00ec determinato va addebitato a tutti i convenuti, secondo le indicazioni fornite in proposito da parte attrice.<\/p>\n<p><strong>19.1) \u2013 <\/strong>In particolare, quanto al Segretario Generale Xxxx ed al dott. Xxxx, \u00e8 da sottolineare che i medesimi erano i pi\u00f9 qualificati componenti della delegazione di parte pubblica che ha condotto le trattative con le OO.SS. per la <em>verticalizzazione<\/em> dedotta in giudizio (v. verbali del 12 e del 22 dicembre 2009 in atti) e perci\u00f2 avevano piena conoscenza della vicenda (anche sotto il profilo del necessario rispetto del 50% della riserva per l\u2019 \u201c<em>accesso esterno<\/em>\u201d nel senso dianzi indicato) avendone orientato l\u2019andamento anche in tale specifica veste, come fatto presente all\u2019udienza del 20\/1\/2016 da parte attrice.<\/p>\n<p>In relazione a ci\u00f2 cadono tutte le argomentazioni difensive, volte ad escludere ogni loro colpevole coinvolgimento.<\/p>\n<p>Tanto, senza neanche considerare, per il dott. Xxxx, il ruolo di garante della legalit\u00e0 e correttezza dell\u2019azione amministrativa, che la migliore giurisprudenza di questa Corte correla al Segretario Generale (v. Sez. Toscana sent. n. 217\/2012 e Id. sent. 164\/2012, nonch\u00e9 Sez. Puglia sent. n.739\/2010 e Sez. I^ centr. App. sent. n. 154\/2008).<\/p>\n<p><strong>19.2) \u2013 <\/strong>Quanto, invece, all\u2019assessore Xxxxti, \u00e8 da considerare che se il medesimo non ha partecipato alla seduta che ha approvato la deliberazione n. 262\/2009 (come evidenziato dalla sua difesa), egli tuttavia ne \u00e8 stato il proponente e ne ha seguito l\u2019istruttoria con gli organi amministrativi, come attesta anche la dichiarazione in atti della sig.ra Pxxa Pxxi, dalla quale emerge che il predetto aveva piena conoscenza dei fatti e li approvava in ogni loro aspetto (v. documento 9 della nota di deposito atti n. 1 della Procura).<\/p>\n<p>N\u00e9, d\u2019altra parte, \u00e8 condivisibile l\u2019affermazione della difesa del convenuto, volta a sottolineare che: \u201c<em>non spetta all\u2019assessore e agli altri membri di Giunta valutare la normativa d\u2019applicare<\/em>\u201d (v., testualmente, pag. 16 della memoria di costituzione in giudizio).<\/p>\n<p>Una simile affermazione, frutto di una comprensibile linea difensiva ispirata ad una ipervalorizzazione del \u201c<em>principio di separazione della politica dall\u2019amministrazione<\/em>\u201d, potrebbe anche esprimere una grave negligenza, ove si consideri che, nel rispetto degli ambiti dell\u2019agire pubblico, gli organi di governo sono tenuti a valutare (e rispettare) le norme d\u2019applicare, non meno degli organi amministrativi.<\/p>\n<p><strong>19.3) \u2013 <\/strong>Quanto al Presidente Xxxx, poi, \u00e8 indubitabile che anch\u2019egli abbia avuto piena conoscenza delle vicende dedotte in giudizio, tenuto pure conto del fatto che ha sempre ricevuto le convocazioni degli incontri con le organizzazioni sindacali nelle quali \u00e8 stato trattato il problema delle \u201c<em>progressioni verticali<\/em>\u201d (v. allegati 1-2 al doc. n.9 della nota di deposito n. 1 della Procura).<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, \u00e8 davvero impensabile, secondo <em>l\u2019id quod plerumquem accidit<\/em>, che una vicenda come quella della <em>verticalizzazione<\/em> dedotta in giudizio, per il numero dei dipendenti (direttamente o indirettamente) coinvolti, degli anni in cui si \u00e8 snodata e delle scelte di programmazione del fabbisogno di personale che ha imposto, sia rimasta del tutto oscura al Presidente della Provincia ed agli altri componenti della Giunta, seppur non addetti al settore.<\/p>\n<p><strong>19.4) \u2013 <\/strong>Sotto quest\u2019ultimo profilo, dunque, anche i componenti della Giunta hanno avuto un loro intrinseco coinvolgimento materiale e psicologico nella vicenda, che \u00e8 rimasto nella soglia della colpa grave, sebbene ad un livello minore rispetto all\u2019assessore proponente ed al Presidente della Giunta.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, il parere UPI del 17\/3\/2008 (invocato dalle difese dei convenuti) \u00e8 stato indirizzato proprio all\u2019Assessore delle Politiche Formative e del Lavoro dell\u2019epoca (v. copia in atti), con ci\u00f2 evidenziandosi il livello \u201cpolitico\u201d e non meramente \u201camministrativo\u201d in cui \u00e8 stata gestita la<em> verticalizzazione<\/em> del personale della Provincia di Xxxx.<\/p>\n<p>Da questo punto di vista, \u00e8 da considerare come sia la stessa difesa dell\u2019assessore Xxxxti ad invocare il limite della \u201c<em>insindacabilit\u00e0 del merito delle scelte discrezionali<\/em>\u201d (v. pag. 11 della memoria di costituzione in giudizio), quasi a sottolineare che la scelta della <em>verticalizzazione<\/em>, sotto ogni suo aspetto (ivi comprendendo l\u2019 \u201c<em>individuazione delle figure professionali da programmare\u201d<\/em>) \u00e8 stata rimessa<em> \u201calla discrezionalit\u00e0\u201d <\/em>degli organi competenti della Provincia e dunque alla Giunta (v. pag. 12 della memoria di costituzione in giudizio).<\/p>\n<p><strong>19.4.1) \u2013 <\/strong>N\u00e9, alla stregua delle risultanze documentali in atti, \u00e8 possibile aderire alle considerazioni della difesa degli assessori Xxxx, Xxxx, Xxxxi e Xxxxo (riprese anche dalla difesa dell\u2019assessore Xxxx), per le quali: \u201c<em>la<\/em> [censurata] <em>deliberazione \u00e8 stata assunta sulla base dell\u2019inciso, contenuto nelle<\/em> [sue] <em>premesse, secondo cui si era ritenuto di dover effettuare un\u2019attenta ricognizione della deliberazioni programmate nel triennio 2007\/2009 e non ancora espletate e sulla scorta del parere favorevole del Direttore delle Risorse Umane e relazioni Sindacali<\/em>\u201d (v. pag. 24 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxxi e analoghi riferimenti nelle analoghe memori degli avv. Xxxx e Xxxx).<\/p>\n<p><strong>19.4.2) \u2013 <\/strong>Simili considerazioni, cos\u00ec come quelle immediatamente successive del medesimo difensore, sul \u201c<em>ruolo svolto da ciascun Assessore nelle delibere assunte dalla Giunta Provinciale<\/em>\u201d (v. pagg. 25 delle memorie di costituzione in giudizio appena citate), esprimono dinamiche e valutazioni che, astrattamente possibili, non hanno riscontro negli atti di causa.<\/p>\n<p><strong>19.4.3) \u2013 <\/strong>Ed invero, la ricerca del verbale della seduta in cui \u00e8 stata adotta la censurata deliberazione, volta proprio a verificare l\u2019andamento concreto dei lavori della Giunta, non ha dato esito, cos\u00ec come non hanno dato esito le ricerche \u201c<em>dell\u2019eventuale resoconto stenografico o redatto con altro mezzo meccanico<\/em>\u201d (v. ordinanza n. 4\/2016), mentre gli analoghi tentativi di reperire qualcosa in proposito, esperiti in istruttoria dalla Procura Regionale, gi\u00e0 allora si erano dimostrati inutili.<\/p>\n<p><strong>19.4.4) \u2013 <\/strong>A tal ultimo proposito, anzi, \u00e8 da chiarire che, secondo gli accertamenti operati dalla Procura, \u201c<em>l\u2019Ente Provinciale non ha mai utilizzato tale procedura<\/em> [ossia il resoconto stenografico] <em>e comunque nella prassi non \u00e8 mai stata attuata<\/em>\u201d (v. documento 9 della nota deposito atti n. 1 della Procura).<\/p>\n<p><strong>19.4.5) \u2013 <\/strong>In carenza di un qualche documentato resoconto sul concreto andamento dei lavori della Giunta, dunque, il Collegio ritiene che il criterio di imputazione della responsabilit\u00e0, per i componenti la Giunta stessa, resta quello formale del voto favorevole espresso per l\u2019adozione della censurata deliberazione, mitigato dalla maggior responsabilit\u00e0 dell\u2019assessore proponente e del Presidente, per il maggior coinvolgimento materiale e psicologico individuato negli atti del giudizio, come correttamente graduato da parte attrice in citazione.<\/p>\n<p><strong>20) \u2013 <\/strong>Tenendo conto del danno come sopra quantificato e della relativa quota parte del diritto risarcitorio prescritta (limitatamente all\u2019assessore Xxxxti), dunque, i convenuti sono responsabili del danno stesso per:<\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li>a) \u20ac 800, l\u2019assessore Xxxxti, pari al 50% di \u20ac 44.001,33, al netto della quota prescritta;<\/li>\n<li>b) \u20ac 8.800, il Dirigente delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali, dott. Xxxx, pari al 20% di \u20ac 44.001,33;<\/li>\n<li>c) \u20ac 4.400 ciascuno, il Presidente Xxxx ed il Segretario Generale Xxxx, pari al 10% ciascuno di \u20ac 44.001,33;<\/li>\n<li>d) \u20ac 880,02 ciascuno, gli Assessori Xxxx D\u2019Ubaldi, Xxxx, Xxxxi, Xxxx e Xxxxo, pari al 2% di \u20ac 44.001,33.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>21) \u2013<\/strong> Alla soccombenza segue il pagamento &#8211; in parte uguale tra i convenuti \u2013 delle spese di giustizia, che il Collegio liquida in dispositivo.<\/p>\n<p><strong>22) \u2013 <\/strong>Sulle somme di condanna come sopra indicate (ivi comprendendo quella al pagamento delle spese di giustizia), vanno corrisposti gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[printfriendly]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando le verticalizzazioni e le stabilizzazioni di personale producono danno erariale Corte dei conti \u2013 Sezione Giurisdizionale Regionale dell\u2019Umbria n. 51 del 29 giugno 2016: Pres e Rel. 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