{"id":961,"date":"2016-09-20T10:59:02","date_gmt":"2016-09-20T08:59:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=961"},"modified":"2016-09-20T11:04:14","modified_gmt":"2016-09-20T09:04:14","slug":"lesistenza-della-colpa-grave-del-funzionario-vigila-sulla-corretta-esecuzione-un-contratto-della-p-valutare-rapporto-alle-relazioni-complessive-del-contratto-non-so","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/lesistenza-della-colpa-grave-del-funzionario-vigila-sulla-corretta-esecuzione-un-contratto-della-p-valutare-rapporto-alle-relazioni-complessive-del-contratto-non-so\/","title":{"rendered":"L\u2019esistenza della colpa grave del funzionario che vigila sulla corretta esecuzione di un contratto della P.A. \u00e8 da valutare in rapporto alle relazioni complessive del contratto stesso e non solamente di quelle favorevoli all\u2019Ente"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/martello.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-482 size-full alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/martello.jpg\" width=\"275\" height=\"183\" \/><\/a><\/p>\n<p>L\u2019esistenza della colpa grave del funzionario che vigila sulla corretta esecuzione di un contratto della P.A. \u00e8 da valutare in rapporto alle relazioni complessive del contratto stesso e non solamente di quelle favorevoli all\u2019Ente<\/p>\n<p>Corte dei conti \u2013 Sezione giurisdizionale regionale dell\u2019Umbria<\/p>\n<p>Abstract:<\/p>\n<ul>\n<li>Nel contratto autonomo di garanzia, che assiste le obbligazioni assunte dal privato nei confronti della P.A., \u00e8 preclusa al garante l\u2019opponibilit\u00e0 delle eccezioni spettanti al debitore principale verso il creditore garantito.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>La colpa grave del funzionario che vigila sulla corretta esecuzione del contratto stipulato dall\u2019Ente di appartenenza va valutata tenendo conto delle relazioni complessive del contratto stesso e non solamente di quelle favorevoli al suddetto Ente.<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>59 \u2013 29 agosto 2016: Pres. Canale \u2013 Est. Longavita \u2013 P.M. Principato \u2013 Pr. c\/L. (avv. Marco Mariani).<\/li>\n<\/ol>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Svolgimento del processo<\/h3>\n<p><strong>1) \u2013<\/strong> Con citazione depositata il 25\/2\/2016, la Procura presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il sig. P. L., quale Dirigente dell\u2019Area Cultura Turismo e Sport del Comune di Foligno, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di \u20ac 50.000 a favore del predetto Comune, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio (queste ultime a favore dello Stato), corrispondente al danno subito dal Comune stesso per la mancata attivazione \u2013 da parte del convenuto \u2013 della polizza fideiussoria, stipulata dal concessionario degli impianti sportivi comunali, per inadempimenti del relativo contratto.<\/p>\n<p><strong>1.1) \u2013<\/strong> Dall\u2019atto introduttivo della causa risulta che:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a) <\/strong>con determinazione dirigenziale n. 840 dell\u201911\/7\/2001, il Comune di Foligno aveva aggiudicato la concessione della gestione degli impianti sportivi (\u201c<em>Polo sportivo<\/em>\u201d in loc. S.Pietro) ad un\u2019ATI, poi costituita in <em>Consorzio TMC,<\/em> composta da varie imprese, tra le quali la mandataria <em>TMC &#8211; sas<\/em>;<\/li>\n<li><strong>b)<\/strong> in data 14\/9\/2001 \u00e8 stato stipulato il contratto relativo a tale concessione e tra gli obblighi a carico del concessionario (art. 5 del capitolato generale ed art. 4 del contratto) era stata prevista anche la realizzazione degli \u201cinterventi di cui alla priorit\u00e0 1 e 2 dell\u2019allegato sub-E, entro un anno dalla decorrenza della concessione\u201d; relativamente al Palazzetto dello Sport, in particolare, era stata prevista \u201cla realizzazione del sistema di trattamento dell\u2019aria per il ricambio ed il rinnovo\u201d (v. pag. 4);<\/li>\n<li><strong>c)<\/strong> il contratto del 14\/9\/2001 \u00e8 stato modificato con atto del 5\/10\/2007 e, per quel che qui rileva, \u201cl\u2019art. 4 venne sostituito, nel senso di prevedere in capo al concessionario l\u2019obbligo di realizzare [\u2026] l\u2019intervento [\u2026] sul sistema di ricambio e rinnovo dell\u2019aria alle stesse condizioni di cui alla proposta presentata in sede di gara, [\u2026] entro il 30\/9\/2007\u201d (v. pag. 5);<\/li>\n<li><strong>d)<\/strong> \u201cla situazione [\u00e8 rimasta] tuttavia immutata\u201d, fino alla nota del 16\/3\/2009, con la quale il Consorzio <em>TMC <\/em>ha scritto all\u2019odierno convenuto, comunicandogli che \u201cl\u2019impianto in parola, installato da tempo, [era] rispondente alle caratteristiche tecniche di cui alla proposta presentata in sede di gara e [\u2026] perfettamente funzionante\u201d (v. pag. 6);<\/li>\n<li><strong>e)<\/strong> con nota del 23\/4\/2009 il sig. Lai ha interessato il dirigente dell\u2019Area Lavori pubblici per le necessarie verifiche;<\/li>\n<li><strong>f)<\/strong> previo sopralluogo del 30\/6\/2009, con nota del 2\/7\/2009 il predetto dirigente ha fatto presente che \u201cl\u2019impianto in questione non [aveva] subito alcuna variazione rispetto a quello esistente al momento dell\u2019affidamento della gestione e pertanto non [erano] stati eseguiti i lavori di miglioria proposti\u201d (v. pagg. 6-7);<\/li>\n<li><strong>g)<\/strong> con nota del 7\/12\/2009, pertanto, il Dirigente dell\u2019Area Lavori Pubblici ha rinnovato al concessionario \u201cl\u2019invito a provvedere\u201d, ma con nota dell\u201911\/1\/2010, il <em>Consorzio TMC <\/em>ha confermato l\u2019avvenuta esecuzione dei lavori ed ha allegato una relazione peritale in proposito, dell\u20198\/4\/2009 (v. pag. 7 della citazione in giudizio);<\/li>\n<li><strong>h)<\/strong> nel marzo del 2010, \u201ca seguito di una modifica della composizione del Consorzio concessionario\u201d, su impulso dell\u2019odierno convenuto, il Direttore generale del Comune ha chiesto, \u201cai vari dirigenti interessati, di relazionare sulle problematiche non risolte\u201d, relative al rapporto con il pi\u00f9 volte menzionato Consorzio (v. pag.7);<\/li>\n<li><strong>i)<\/strong> con relazione del 6\/4\/2010, l\u2019Area Lavori Pubblici ha confermato la mancata esecuzione dell\u2019 intervento sull\u2019impianto di areazione, stimandone il valore in \u20ac 45.000, oltre IVA (v. pagg. 8);<\/li>\n<li><strong>l)<\/strong> nella relazione conclusiva del 23\/8\/2010 il Direttore generale ha proposto la decadenza dalla concessione, tenuto anche conto dell\u2019inadempimento relativo al pi\u00f9 volte menzionato impianto;<\/li>\n<li><strong>m)<\/strong> in realt\u00e0, la decadenza dalla concessione \u00e8 stata successivamente dichiarata con determinazione dirigenziale n. 1757 del 14\/12\/2010, ma per la modifica soggettiva della compagine del Consorzio e non per il ricordato inadempimento (v. pagg. 8-9);<\/li>\n<li><strong>n)<\/strong> frattanto, il Consorzio concessionario aveva formalmente interrotto la gestione degli impianti e con atto di citazione del 10\/11\/2010 aveva convenuto in giudizio il Comune, chiedendo la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, per varie inadempienze contrattuali (v. pagg. 8-9);<\/li>\n<li><strong>o)<\/strong> in via riconvenzionale, il Comune ha chiesto la condanna del Consorzio al risarcimento dei danni, connessi ai suoi inadempimenti, tra i quali anche quello concernente la mancata realizzazione dell\u2019intervento sull\u2019impianto di aereazione, per \u20ac 50.000 (v. pag. 9);<\/li>\n<li><strong>p)<\/strong> dichiarato fallito il Consorzio, il cennato giudizio si \u00e8 estinto (ex art. 301 e 305 cpc), per tardiva riassunzione, nella sostituzione del procuratore deceduto, dal parte della curatela;<\/li>\n<li><strong>q)<\/strong> sulla scorta di tali risultanze, la Procura Regionale ha ritenuto di addebitare al convenuto il danno, costituito dalla mancata esecuzione dei pi\u00f9 volte menzionati lavori sull\u2019impianto di areazione, per l\u2019indicato ammontare di \u20ac 50.000, per non essersi avvalso della polizia fideiussoria della <em>UNIPOL<\/em>, posta \u201ca garanzia dell\u2019esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali\u201d (v. pagg. 2 e 9).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>1.2) \u2013<\/strong> In diritto, l\u2019atto introduttivo della causa ha evidenziato le caratteristiche della predetta polizza, sottolineando che era stata rilasciata senza il beneficio della preventiva escussione (ex art. 1944) e costituiva, perci\u00f2, un rapporto autonomo di garanzia (c.d. \u201ca prima richiesta e senza facolt\u00e0 di opporre eccezioni\u201d), cos\u00ec che sarebbe stato sufficiente attivare la polizza prima che si fosse risolto \u201cil rapporto tra assicurato e contraente\u201d, per ottenere l\u2019equivalente dei lavori non eseguiti sull\u2019impianto di areazione.<\/p>\n<p>Secondo parte attrice, l\u2019attivazione della polizza \u201cprima che il concessionario fosse dichiarato decaduto [\u2026] costituiva un preciso dovere di servizio\u201d del convenuto (v. pagg. 10-11).<\/p>\n<p>La mancata attivazione della polizza, secondo parte attrice, ha comportato che \u201cman mano che si avvicinava l\u2019epilogo ormai segnato e doveroso, non avendo l\u2019Ente discrezionalit\u00e0 nel prendere atto delle modificazioni soggettive intervenute nella composizione del concessionario, si riduceva la giuridica possibilit\u00e0 di attivare l\u2019obbligazione autonoma del fideiussore [ed in parallelo] aumentavano le difficolt\u00e0 dell\u2019accertamento e soprattutto [dell\u2019] escussione del credito nei confronti dell\u2019obbligato principale\u201d; di qui, secondo la Procura Regionale, la colpa grave del convenuto (v. pagg. 12-13).<\/p>\n<p><strong>1.3) \u2013<\/strong> Nell\u2019atto introduttivo della causa, parte attrice ha anche confutato le controdeduzioni all\u2019invito a dedurre, sottolineando come in esse non vengono contestate n\u00e9 la competenza del convenuto ad attivare la polizza, n\u00e9 \u201cil dato storico della mancata realizzazione di qualsivoglia intervento sull\u2019impianto di aereazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>2) \u2013<\/strong> Costituitosi nell\u2019interesse del sig. Lai con memoria depositata il 15\/6\/2016, l\u2019avv. Marco Mariani ha avversato la pretesa attrice, eccependo la:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> \u201cnatura controversa del diritto di credito vantato dal Comune di Foligno nei confronti del <em>Consorzio TMC<\/em>\u201d, che non avrebbe consentito di escutere la polizza assicurativa <em>UNIPOL <\/em>(v. pagg. 14-20); e ci\u00f2, pur non sottovalutando la particolare natura della polizza stessa, la quale \u2013 secondo la difesa \u2013 d\u00e0 comunque luogo ad una \u201cgaranzia indennitaria <em>solve et repete<\/em>\u201d e rimane soggetta al principio generale della correttezza e del carattere non abusivo della escussione, cos\u00ec che costituisce \u201conere\/dovere del garante rifiutare il pagamento, [in ipotesi di attivazioni abusive della polizza], pena l\u2019 impossibilit\u00e0 di agire in rivalsa\u201d (v. pagg. 20-22);<\/li>\n<li><strong>b)<\/strong> \u201cmancanza dell\u2019elemento soggettivo della colpa grave\u201d, tenuto conto:<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>b1)<\/strong> della diligenza con cui il dott. Lai ha gestito i molteplici e variegati rapporti con il Consorzio, rendendosi anche promotore di una soluzione coordinata tra i vari dirigenti, \u201csupervisionata dal Direttore Generale\u201d;<\/p>\n<p><strong>b2)<\/strong> del fatto che, \u201cin quella sede e con quelle competenze non emerse in alcuna misura nelle determinazioni conclusive la necessit\u00e0 e\/o l\u2019opportunit\u00e0 di escutere la polizza fideiussoria\u201d (v. pagg. 23-27).<\/p>\n<p><strong>3) \u2013<\/strong> All\u2019odierna pubblica udienza, il P.M. ed il difensore del convenuto hanno illustrato le loro tesi, concludendo in conformit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Motivi della Decisione<\/strong><\/p>\n<p><strong>4) \u2013 <\/strong>La pretesa attrice \u00e8 infondata.<\/p>\n<p><strong>5) \u2013 <\/strong>Come riferito in narrativa, la difesa del convenuto ha negato la responsabilit\u00e0 del proprio assistito sotto i profili della carenza:<\/p>\n<ol>\n<li>dell\u2019elemento oggettivo, stante la \u201cnatura controversa del diritto di credito vantato dal Comune di Foligno nei confronti del <em>Consorzio TMC<\/em>\u201d (v. pagg. 14 e ss dell\u2019atto introduttivo della causa);<\/li>\n<li>dell\u2019elemento soggettivo, tenuto conto della particolare diligenza con la quale il convenuto medesimo ha gestito i molteplici e variegati rapporti con il suddetto Consorzio (v. pagg. 23 e ss. della citazione in giudizio).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>6) \u2013 <\/strong>L\u2019eccezione della predetta difesa, sotto l\u2019indicato profilo oggettivo, va disattesa.<\/p>\n<p><strong>6.1) \u2013<\/strong> Al riguardo, giova considerare come tutti gli obblighi negoziali che il <em>Consorzio TMC<\/em> aveva assunto nei confronti del Comune di Foligno con il contratto del 5\/10\/2001 (integrato dall\u2019atto aggiuntivo del 5\/10\/2007), tra i quali anche quello della \u201crealizzazione del sistema di trattamento dell\u2019aria per il ricambio ed il rinnovo\u201d nel palazzetto dello Sport del predetto Comune, fossero assistiti dalla polizza fideiussoria n. 2126\/96\/31600513 (e successiva \u201cappendice\u201d del 2007), rilasciata dalla <em>UNIPOL Assicurazione<\/em> senza il beneficio della preventiva escussione, ex art. 1944 cc.<\/p>\n<p><strong>6.2) \u2013<\/strong> Simili forme di garanzie, espressione del principio generale della \u201clibera autonomia contrattuale delle parti\u201d (ex art. 1322 cc), danno luogo a forme atipiche di fideiussioni, c.d. \u201ca prima richiesta e senza facolt\u00e0 di opporre eccezioni\u201d, in forza delle quali \u201cil garante si obbliga ad eseguire la prestazione \u2013 oggetto della garanzia \u2013 in seguito alla semplice dichiarazione del creditore-beneficiario circa il verificarsi dell\u2019inadempimento o dell\u2019inesatto adempimento dell\u2019obbligazione principale e senza alcuna possibilit\u00e0 di proporre eccezioni attinenti alla validit\u00e0, all\u2019efficacia ed alle vicende del rapporto base\u201d (v. Cass. Sez. I n. 4006\/1989).<\/p>\n<p>Trattasi, in sostanza, di una forma di \u201ccontratto autonomo di garanzia\u201d, la cui caratteristica principale \u00e8 \u201cl\u2019assenza dell\u2019elemento dell\u2019accessoriet\u00e0\u201d rispetto alla obbligazione garantita, dalla quale il predetto \u201ccontratto autonomo di garanzia\u201d si astrae, cos\u00ec che \u201crisulti preclusa al garante l\u2019 opponibilit\u00e0 delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito\u201d (v. Cass. Sez. III sent. n. 5239\/2004 e Id. sent. n. 11890\/2008).<\/p>\n<p><strong>6.3) \u2013<\/strong> Il limite ad una simile \u201castrazione\u201d \u00e8 costituita dall\u2019 \u201c<em>exceptio doli generalis seu praesentis<\/em>\u201d, formulabile qualora la richiesta di pagamento sia \u201c<em>prima faciae<\/em> abusiva o fraudolente\u201d (v. Cass. Sez. V sent. n. 7320\/2012).<\/p>\n<p>Nel bilanciamento delle posizioni delle parti, pertanto, \u201cil creditore che intende escutere una garanzia autonoma non ha l\u2019onere di provare l\u2019 inadempimento del debitore, ed \u00e8, invece, onere del garante che intende sottrarsi al pagamento dimostrare, attraverso una prova &lt;&lt;<em>pronta e liquida<\/em>&gt;&gt;, la nullit\u00e0 del contratto garantito o l\u2019illiceit\u00e0 della sua causa\u201d (v. Cass. Sez. III n. 10652\/2008).<\/p>\n<p>Nel quadro dei principi affermati in proposito dalla giurisprudenza, \u00e8 da evidenziare che \u201cnon possono essere addotte a fondamento della <em>exceptio doli <\/em>circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezioni di merito, opponibili nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia\u201d (v. Cass. Sez. V sent. n. 151216\/2012 e Sez. I sent. n. 16213\/2015).<\/p>\n<p><strong>6.4) \u2013<\/strong> Nel tratteggiato contesto, dunque, \u00e8 evidente che gravava sul convenuto il \u201cdovere di attivare la polizza fideiussoria prima che il concessionario venisse dichiarato decaduto dalla gestione\u201d, come giustamente osservato da parte attrice (v. pag. 11 dell\u2019atto introduttivo della causa), pur considerando i contorni non propriamente marcati e precisi dell\u2019obbligo di esecuzione dei lavori sull\u2019impianto di aereazione del Palazzetto dello Sport, assunti dal Consorzio TMC nei confronti del Comune di Foligno, sui quali ha particolarmente insistito la difesa del convenuto (v. pagg. 14-19 della relativa memoria di costituzione in giudizio).<\/p>\n<p>Trattasi, in realt\u00e0, di aspetti inidonei a limitare l\u2019efficacia della garanzia fideiussoria costituita, nel caso di specie, con la <em>UNIPOL Assicurazione<\/em>.<\/p>\n<p><strong>6.5) \u2013 <\/strong>N\u00e9, per una diversa conclusione, potrebbe valere la considerazione che, anche nei contratti autonomi di garanzia, \u201cil garante ha l\u2019onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell\u2019art. 1952, c. 2, cc, all\u2019evidente scopo di opporsi al pagamento\u201d (v. Cass. Sez. III sent. n. 15108\/2013).<\/p>\n<p>Sebbene, nel caso di specie, una simile opposizione fosse \u2013 prevedibilmente \u2013 molto probabile, la stessa tuttavia restava \u2013nella prefigurazione del dipendente pubblico che avrebbe dovuto escutere la polizza \u2013 comunque ipotetica e dall\u2019esito assolutamente incerto.<\/p>\n<p>Trattasi di aspetti che non escludono (n\u00e9 riducono), sul piano oggettivo, il nesso causale tra la mancata attivazione della polizza ed il contestato danno, n\u00e9 giustificano la relativa condotta omissiva.<\/p>\n<p>Insomma, sul piano oggettivo, deve riconoscersi che, come correttamente evidenziato da parte attrice, il convenuto avrebbe comunque dovuto, \u201cattivare la polizza fideiussoria, prima che il concessionario venisse dichiarato decaduto dalla gestione\u201d degli impianti sportivi comunali (v. ancora pag. 11 dell\u2019atto introduttivo della causa).<\/p>\n<p><strong>7) \u2013 <\/strong>Se, per\u00f2, dal profilo oggettivo si passa a quello soggettivo della carenza della colpa grave, pure eccepita \u2013 come detto \u2013 dalla difesa del convenuto, allora la pretesa attorea si manifesta destituita di giuridico fondamento.<\/p>\n<p><strong>7.1) \u2013 <\/strong>Ragioni di opportunit\u00e0, strettamente connesse ai fini concretamente perseguiti dal Comune di Foligno, sconsigliavano infatti di attivare la ripetuta polizza prima della declaratoria di decadenza dalla concessione.<\/p>\n<p><strong>7.2) \u2013 <\/strong>Come correttamente riferito in proposito dalla difesa del convenuto, infatti, nell\u2019esecuzione del contratto per la gestione dei pi\u00f9 volte menzionati impianti sportivi sono emerse varie criticit\u00e0 tra il <em>Consorzio TMC<\/em> ed il Comune di Foligno.<\/p>\n<p>Il numero e la complessit\u00e0 delle problematiche esecutive del contratto in parola, invero, hanno indotto il dott. Lai a chiedere al Direttore Generale del Comune di Foligno (dott. Alfiero Moretti) un \u201ctavolo di lavoro\u201d tra le varie \u201cAree\u201d del Comune medesimo, coordinato dallo stesso Direttore Generale (v. allegato 7 alla memoria di costituzione in giudizio).<\/p>\n<p>Sulla scorta di tale iniziativa, il Direttore Generale del Comune ha redatto, \u201ca conclusione [dell\u2019] attivit\u00e0 di coordinamento che si \u00e8 protratta diversi mesi\u201d, apposita relazione in data 21\/8\/2010 (v. nota n. 43533 in data 24\/8\/2010 del medesimo Direttore Generale, indirizzata al Sindaco e per conoscenza ai dirigenti delle diverse Aree del Comune, allegata alle controdeduzioni all\u2019invito a dedurre).<\/p>\n<p>In tale relazione, dopo aver dato atto anche dei \u201cpareri espressi dal Servizio Avvocatura\u201d dell\u2019Ente (v. paragrafo 2.1) e del mancato \u201cintervento di miglioramento al Palasport\u201d, per i ricordati lavori al sistema di areazione (v. paragrafo 3), si \u00e8:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> concluso per la declaratoria di decadenza del <em>Consorzio MTC<\/em> dalla concessione della gestione degli impianti sportivi comunali, per la modifica soggettiva della compagine consortile (incompatibile con le ordinarie regole sulla concorrenza) e per la\u201cmancata realizzazione del [suddetto intervento migliorativo] dell\u2019impianto di ricambio e rinnovo dell\u2019aria all\u2019interno del Palazzetto dello Sport\u201d;<\/li>\n<li><strong>b)<\/strong> proposto di aggiungere alla cennata pronuncia di decadenza \u201cun tentativo [di] accordo transattivo con la <em>TMC <\/em>che assicur[asse] la gestione [dei medesimi impianti] per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara per [il nuovo] affidamento del servizio, [\u2026] per un tempo stimato di circa 6-8 mesi\u201d, ovvero \u2013 in alternativa \u2013 di giungere ad una \u201ctransazione, ai sensi dell\u2019art. 239 del vigente codice dei Contratti, che perven[isse] alla gestione degli impianti sportivi centralizzati della <em>TMC, <\/em>nella nuova compagine sociale, fino al 31 maggio 2013\u201d (v. paragrafo 10).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>7.3) \u2013 <\/strong>A tale relazione ha fatto seguito un incontro, in data 14\/9\/2010, al quale hanno partecipato oltre al Sindaco, al Vicesindaco ed al Segretario Generale, anche il Direttore Generale, i Dirigenti delle varie Aree ed i rappresentanti del Servizio Avvocatura del Comune di Foligno.<\/p>\n<p>Dal relativo verbale risulta che i vari organi presenti all\u2019incontro hanno:<\/p>\n<ol>\n<li>preso atto della \u201cdelicatezza della situazione\u201d connessa alla predetta \u201cdecadenza\u201d dalla concessione del <em>Consorzio TMC<\/em>, in ragione della particolare complessit\u00e0 della \u201cgestione degli impianti [che] potrebbe [essere interrotta] a seguito delle azioni intraprese dal [\u2026] concessionario\u201d:<\/li>\n<li>\u201critenuto indispensabile acquisire il parere legale di un esperto in diritto amministrativo ed in materia di contratti pubblici per approfondire le due specifiche problematiche relative alla pronuncia di decadenza ed alla richiesta di rimborso-risarcimento del <em>Consorzio TMC<\/em>\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>7.4) \u2013 <\/strong>Individuato l\u2019 \u201cesperto\u201d (al quale rivolgersi) nello studio legale \u201c<em>Clifford Chance<\/em>\u201d, l\u2019appena menzionato consulente, con un primo parere in data 30\/9\/2010, ha concluso nel senso che:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> il Comune era \u201ctenuto a far constatare la nullit\u00e0 sopravvenuta del contratto di concessione\u201d, per la modifica soggettiva della compagine <em>sociale del Consorzio TMC<\/em>, \u201ccomunicando al <em>Consorzio <\/em>[stesso] l\u2019immediata cessazione dell\u2019efficacia del negozio a suo tempo stipulato\u201d;<\/li>\n<li>b) era preferibile, \u201cin una prospettiva di economia complessiva del rapporto controverso, evitare la richiesta di restituzione delle prestazioni eseguite dal Comune, onde evitare l\u2019apertura di un fronte contenzioso, nel quale <strong><u>difficilmente<\/u> <\/strong>l\u2019Amministrazione locale [sarebbe potuta] risultare vittoriosa\u201d (v. copia del riferito parere in atti, trasmesso dal convenuto a corredo della nota controdeduttiva all\u2019invito a dedurre, con sottolineatura dello scrivente, n.d.r.).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>7.5) \u2013 <\/strong>Con successivo, ulteriore parere del 25\/10\/2010, lo Studio legale \u201c<em>Clifford Chance<\/em>\u201d ha anche condiviso l\u2019idea, gi\u00e0 manifestata dall\u2019 Avvocatura del Comune di Foligno il 19 marzo 2010, di giungere ad una transazione, per assicurare la gestione \u201cinterinale\u201d del servizio, con la \u201ctacitazione di tutte le pretese vantate dal Consorzio [e] dall\u2019Amministrazione comunale, in ragione del rapporto contrattuale ormai divenuto nullo\u201d (v. pag. 5-6 della copia del parere dello Studio \u201c<em>Clifford Chance\u201d<\/em> del 25\/10\/2010 in atti, allegato dal convenuto alla memoria controdeduttiva all\u2019invito a dedurre).<\/p>\n<p><strong>7.6) \u2013 <\/strong>Orbene, nel delicato quadro di equilibri che si \u00e8 venuto delineando tra il <em>Consorzio TMC ed il Comune di Perugia<\/em>, quale esso emerge dagli atti richiamati nei paragrafi precedenti, all\u2019evidente fine di assicurare la migliore gestione degli impianti sportivi nel periodo occorrente per l\u2019individuazione del nuovo concessionario, a seguito della declaratoria di decadenza del <em>Consorzio <\/em>stesso, \u00e8 davvero impensabile che il convenuto si attivasse per far valere la pi\u00f9 volte menzionata polizza fideiussoria, prima della declaratoria di decadenza del predetto <em>Consorzio<\/em> concessionario, come sostenuto da parte attrice.<\/p>\n<p>E\u2019 evidente, infatti, che una simile iniziativa avrebbe facilmente peggiorato i gi\u00e0 difficili rapporti tra il ridetto <em>Consorzio<\/em> ed il Comune di Foligno, tenuto anche conto delle rispettive rivendicazioni complessive (\u20ac 3.000.000 per il Consorzio ed \u20ac 569.000, comprensivi dei 50.000 Euro dedotti nel presente giudizio, per il Comune) ed avrebbe perci\u00f2 ostacolato ancora di pi\u00f9 la realizzazione degli interessi pubblici perseguiti con la ricordata transazione, legati alla gestione interinale degli impianti sportivi, da parte del medesimo <em>Consorzio TMC<\/em>, dopo (e nonostante) la sua decadenza dalla concessione.<\/p>\n<p>In sostanza, l\u2019interesse del Comune ad avere la gestione degli impianti sportivi da parte del medesimo <em>Consorzio TMC<\/em> nel periodo occorrente per individuare un nuovo concessionario ha, ragionevolmente, scoraggiato ogni iniziativa volta all\u2019attivazione della ripetuta polizza fideiussoria.<\/p>\n<p><strong>7.7) \u2013 <\/strong>Del resto, dopo l\u2019estinzione (per tardiva riassunzione) del giudizio risarcitorio promosso dal <em>Consorzio TMC<\/em> nei confronti del Comune di Foligno, lo Studio <em>Clifford Chance<\/em>, con un ulteriore parere, ha suggerito al Comune medesimo di non attivare un proprio giudizio risarcitorio autonomo, tenuto anche conto dello scarsa possibilit\u00e0 di soddisfazione dei propri crediti (chirografari) e soprattutto della \u201calta\u201d probabilit\u00e0 di provocare una \u201criconvenzionale\u201d del Comune stesso per \u201cil riconoscimento dei 3 milioni di euro di cui alla originaria citazione\u201d, a fronte della pretesa dell\u2019Ente (quantificata \u2013 come detto \u2013 in complessivi \u20ac 569.000, comprensiva dei 50 mila euro dedotti nel presente giudizio), lasciando intravedere anche il sostanziale squilibrio delle posizioni delle parti, a vantaggio del pi\u00f9 volte nominato <em>Consorzio<\/em> (v. \u201c<em>Verbale seduta di Giunta<\/em>\u201d del 4\/3\/2014, sub allegato 30 alla memoria di costituzione in giudizio del convenuto).<\/p>\n<p><strong>8) \u2013 <\/strong>In conclusione, la mancata attivazione della polizza <em>UNIPOL <\/em>da parte del convenuto costituisce sicuramente un inadempimento dei propri doveri di servizio, sul piano oggettivo e decontestualizzato dai rapporti creatisi tra il Comune ed il <em>Consorzio TMC<\/em> in vista della decadenza dalla concessione del <em>Consorzio<\/em> stesso, ma \u00e8 del tutto giustificata, sul piano soggettivo, in relazione agli interessi perseguiti dal Comune medesimo, in rapporto alla predetta decadenza.<\/p>\n<p><strong>9) \u2013 <\/strong>Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il dott. Lai va assolto dalla domanda attrice per carenza di ogni forma di colpa, nella condotta omissiva addebitatagli.<\/p>\n<p><strong>10) \u2013<\/strong> Al difensore del predetto vanno liquidate le spese legali (ex art. 3, comma 2-<em>bis<\/em>, della l. n. 639\/1996 e s.m.i.), che il Collegio fissa in complessive \u20ac 1.750, oltre IVA e CAP, tenuto essenzialmente conto dell\u2019ammontare della controversia, nonch\u00e9 della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli altri criteri indicati dagli artt. 4 e 11 del d.m. n\u00b0140\/2012, applicabile in fattispecie, ai sensi degli artt. 41 e 42 del medesimo decreto.<\/p>\n<p><strong>10) \u2013<\/strong> Dato l\u2019esito del giudizio, non \u00e8 luogo a pronuncia sulle spese di giustizia.<\/p>\n<p>Visti gli artt. 82 del r.d. n.2440\/1923, 52 del r.d. n. 1214\/1934, 43 e ss. del r.d. n. 1038\/1933, 18 del d.P.R. n. 3\/1957, 1 della l. n. 20\/1994 e s.m.i., 5 della l. n. 19\/1994 e s.m.i. e 93 del d.lgs. n. 267\/2000.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019esistenza della colpa grave del funzionario che vigila sulla corretta esecuzione di un contratto della P.A. \u00e8 da valutare in rapporto alle relazioni complessive del contratto stesso e non solamente di quelle favorevoli all\u2019Ente Corte dei conti \u2013 Sezione giurisdizionale regionale dell\u2019Umbria Abstract: Nel contratto autonomo di garanzia, che assiste le obbligazioni assunte dal privato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-961","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/961"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=961"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/961\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":966,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/961\/revisions\/966"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}