{"id":963,"date":"2016-09-20T11:01:22","date_gmt":"2016-09-20T09:01:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=963"},"modified":"2016-09-20T11:01:22","modified_gmt":"2016-09-20T09:01:22","slug":"costituisce-fonte-danno-erariale-pertanto-responsabilita-colpa-grave-lesonero-dal-pagamento-del-contributo-costruzione-adottato-nella-convinzione-non-fosse-dovuto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/costituisce-fonte-danno-erariale-pertanto-responsabilita-colpa-grave-lesonero-dal-pagamento-del-contributo-costruzione-adottato-nella-convinzione-non-fosse-dovuto\/","title":{"rendered":"Costituisce fonte di danno erariale e, pertanto di responsabilit\u00e0 per colpa grave, l\u2019esonero dal pagamento del contributo di costruzione, adottato nella convinzione che non fosse dovuto in conseguenza di un inescusabile errore del funzionario"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-628 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg\" alt=\"Cortedeiconti\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg 750w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Costituisce fonte di danno erariale e, pertanto di responsabilit\u00e0 per colpa grave, l\u2019esonero dal pagamento del contributo di costruzione, adottato nella convinzione che non fosse dovuto in conseguenza di un inescusabile errore del funzionario<\/strong><\/p>\n<p>Corte dei conti \u2013 Sezione giurisdizionale regionale dell\u2019Umbria<\/p>\n<p>Abstract:<\/p>\n<ul>\n<li>Le regole della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile non consentono al funzionario che ha adottato un dannoso provvedimento esonerativo di pagamento di tributo di procedere, d\u2019ufficio, alla revisione del provvedimento stesso, confermandolo per una fattispecie esonerativa diversa da quella chiesta dal privato e mai invocata, nemmeno nel procedimento di revisione, dal privato medesimo.<\/li>\n<li>Ai fini della corretta applicazione delle regole sull\u2019attualit\u00e0 della <em>deminutio patrimonii<\/em>, le ipotesi di danno da mancata entrata, deliberata e dovuta, non vanno confuse con quelle, alquanto diverse, di illegittimo esonero del pagamento dell\u2019entrata stessa.<\/li>\n<\/ul>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>60\/2016 &#8211; 29 agosto 2016: Pres. Canale \u2013 Est. Longavita P.M. Giuseppone Pr\/c. Xxxxx.<\/li>\n<\/ol>\n<h4><strong>\u00a0<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>Svolgimento del processo<\/strong><\/h4>\n<p><strong>1) \u2013 <\/strong>Con atto di citazione depositato l\u201911\/6\/2015, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il dott. Marco Xxxxx, Responsabile della Struttura <em>SUAP<\/em> (<em>Sportello Unico Attivit\u00e0 Produttive<\/em>) del Comune di Xxxxx, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di \u20ac 830.265,85, a favore del Comune stesso (oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, quest\u2019ultime a favore dello Stato), corrispondente all\u2019omesso pagamento del contributo di costruzione, dovuto per la realizzazione di una residenza per anziani nel predetto Comune, localit\u00e0 <em>Collerolletta,<\/em> ex \u201cautorizzazione unica\u201d n. 099, rilasciata il 22\/3\/2006 (\u20ac 817.076,99) e successiva autorizzazione n. 268 dell\u20198\/7\/2010, per opere di \u201ccompletamento\u201d (\u20ac 13.188,86).<\/p>\n<p><strong>1.1) \u2013 <\/strong>L\u2019atto introduttivo della causa, in fatto, ha precisato che:<\/p>\n<ol>\n<li>a) in data 20\/11\/2005, la Diocesi di Xxxxx-Xxxxx-Xxxxx ha stipulato un contratto preliminare di vendita di un terreno sito in Xxxxx, localit\u00e0 <em>Collerolletta<\/em>, con <em>ISAD srl<\/em>, con l\u2019 \u201cautorizzazione a costruire una struttura sanitaria per anziani\u201d;<\/li>\n<li>b) in data 18\/3\/2005, la predetta societ\u00e0 ha conferito l\u2019incarico di progettazione all\u2019arch. Bruno Manciucca, mentre la Diocesi ha chiesto l\u2019\u201cautorizzazione unica\u201d a titolo gratuito, ex art. 26, comma 1, lettera c), della l. r. n.1\/2004 (primo periodo), che \u00e8 stata concessa il 22\/3\/2006, in quanto si \u00e8 ritenuto che l\u2019opera rientrasse tra quelle di \u201cinteresse generale, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti\u201d (v. pag. 2);<\/li>\n<li>c) successivamente al rilascio dell\u2019autorizzazione, <em>ISAD <\/em>ha stipulato l\u2019appalto dei lavori (in data 13\/4\/2006) con la ditta De Angelis Costruzioni, mentre il dott. Brescia, \u201cdelegato della Diocesi, ha presentato al Comune di Xxxxx la comunicazione di inizio lavori, in data 19\/7\/2006\u201d;<\/li>\n<li>d) in data 19\/12\/2006 \u00e8 stato formalizzato l\u2019acquisto del terreno tra la Diocesi e <em>ISAD<\/em>; a seguito di tale acquisto, il direttore dei lavori (arch. Manciucca) ha segnalato al C.d.A. di <em>ISAD <\/em>la necessit\u00e0 di pagare gli oneri edificatori, in ragione di tale acquisto (v. pagg. 2-3);<\/li>\n<li>e) nel verbale del 24\/9\/2008, il C. d. A. di <em>ISAD,<\/em> \u201cpienamente a conoscenza della situazione, [ha tuttavia] manifestato l\u2019intenzione di non voler pagare, evitando di chiedere al Comune la voltura della originaria autorizzazione n.099\/ 2006\u201d (v. pag. 3);<\/li>\n<li>f) in data 30\/1\/2010 \u00e8 stata firmata una scrittura privata di locazione tra <em>ISAD <\/em>e <em>AIDAS soc. coop.<\/em> (socio unico della predetta societ\u00e0), \u201cdoppiata da una ulteriore scrittura privata in data 16\/7\/2010\u201d, nella quale \u00e8 stato precisato che \u201ci lavori erano ancora in corso e sarebbero rimasti a carico di <em>ISAD srl<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>g) in data 18\/3\/2010 il legale rappresentate della predetta societ\u00e0 ha dato il consenso alla voltura dell\u2019autorizzazione n.099\/2006 a favore della cooperativa <em>AIDAS<\/em>;<\/li>\n<li>h) la cooperativa ha quindi chiesto al Comune la voltura della menzionata autorizzazione, in base alle disposizioni dell\u2019 \u201callegato 1, punto 9, del regolamento edilizio del Comune di Xxxxx, approvato con deliberazione consiliare n.324\/2008\u201d, facendo presente di essere socio di <em>ISAD <\/em>(v. pag. 4);<\/li>\n<li>i) la richiesta di voltura \u00e8 stata assentita dal Comune con \u201cpresa d\u2019atto\u201d del 20\/4\/2010, a firma dell\u2019odierno convenuto, cos\u00ec che la cooperativa subentrata nella pi\u00f9 volte menzionata autorizzazione n. 099\/2006, rilasciata alla Diocesi di Xxxxx, \u201cbeneficiando della esenzione del pagamento del contributo di costruzione\u201d (v. pagg. 4-5).<\/li>\n<\/ol>\n<p>La citazione d\u00e0 conto anche dell\u2019atto di messa in mora del convenuto (nota del 3\/4\/2015) da parte dell\u2019Amministrazione di appartenenza e dell\u2019invito a dedurre (notificato il 23\/4\/2015), nonch\u00e9 delle controdeduzioni (depositate il 20\/5\/2015) e dell\u2019audizione personale del dott. Xxxxx, in data 5\/6\/2015 (v. pagg. 6-7).<\/p>\n<p><strong>1.2) \u2013 <\/strong>In diritto, invece, l\u2019atto introduttivo della causa ha argomentato la responsabilit\u00e0 del convenuto, nel rilievo che:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> la Diocesi, \u201cal momento del rilascio della autorizzazione, aveva [gi\u00e0] stipulato il contratto preliminare di vendita del terreno su cui realizzare [la] struttura ricettiva per anziani\u201d e che, \u201csuccessivamente a [tale] rilascio\u201d, <em>ISAD<\/em> srl e <em>AIDAS <\/em>hanno posto in essere un\u2019attivit\u00e0 volta \u201cad evitare di pagare il contributo di costruzione al Comune di Xxxxx\u201d (v. pag. 3-11);<\/li>\n<li><strong>b)<\/strong> le tre argomentazioni controdeduttive principali del dott. Xxxxx, addotte a giustificazione del proprio operato, sono infondate, atteso che:<\/li>\n<\/ol>\n<p>b.1) quanto all\u2019eccepita esistenza di un \u201ctitolo idoneo\u201d di legittimazione della cooperativa alla costruzione della casa per anziani, rappresentato dal diritto di usufrutto costituito a suo favore da <em>ISAD<\/em>, \u00e8 da considerare che l\u2019usufrutto stesso \u00e8 intervenuto dopo la voltura dell\u2019autorizzazione n.099\/2006, in data 20\/4\/2010 (v. pagg. 11 e 12-14 della citazione);<\/p>\n<p>b.2) quanto alla possibilit\u00e0 di inquadrare la cooperativa <em>AIDAS<\/em> tra gli \u201centi istituzionalmente competenti\u201d, esonerati dal pagamento dei contributi di costruzione (ex art. 26 della l.r. n.1\/2004), \u00e8 da considerare che \u201ci lavori di costruzione della struttura sono stati appaltati da <em>ISAD<\/em> con contratto del 13\/4\/2006, [stipulato, cio\u00e8] prima della richiesta di voltura\u201d da parte della cooperativa; in ogni caso, la cooperativa <em>AIDAS <\/em>non era \u201caccreditata dalla Regione per svolgere l\u2019attivit\u00e0 di residenza protetta per anziani presso l\u2019 erigenda struttura\u201d (v. pagg. 12 e 15-16);<\/p>\n<p>b.3) quanto, infine, alla conseguibilit\u00e0 dell\u2019esenzione del contributo in base al secondo capoverso dell\u2019art. 1, comma 26, lettera c), della l.r. n.1\/2004 (\u201copere di urbanizzazione [\u2026] realizzate in attuazione di strumenti urbanistici\u201d), \u00e8 da considerare che la norma si riferisce solo alle \u201ccostruzioni cimiteriali [ed] agli impianti ed [\u2026] attrezzature sportive\u201d.<\/p>\n<p>Del resto, ha soggiunto la Procura, \u201ci lavori in questione sono stati realizzati da <em>ISAD srl<\/em>\u201d (societ\u00e0 avente come scopo sociale la \u201ccostruzione di immobili\u201d) e la richiesta di voltura della cooperativa <em>AIDAS <\/em>non faceva riferimento \u201call\u2019esonero di cui all\u2019art. 26, comma 1, lettera c), secondo periodo\u201d (v. pagg. 16-18).<\/p>\n<p><strong>1.3) \u2013 <\/strong>La citazione ha argomentato anche per:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> la responsabilit\u00e0 del convenuto in ordine al rilascio alla cooperativa <em>AIDAS<\/em> dell\u2019autorizzazione unica n.268 dell\u20198\/7\/2010, per il completamento dei lavori della pi\u00f9 volte menzionata casa per anziani, in quanto \u2013 a dire della Procura \u2013 \u201cpresenta il medesimo difetto della sussistenza delle condizioni previste dalla legge\u201d, rappresentato dall\u2019assenza del titolo (propriet\u00e0 o altro diritto reale) per costruire (v. pag. 19);<\/li>\n<li><strong>b)<\/strong> la sussistenza della colpa grave del convenuto, tenuto anche conto del provvedimento (n.1332 del 26\/5\/2014) di conferma della esenzione del pagamento del contributo di costruzione, adottato dal medesimo (v. pagg. 19-20).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>1.4) \u2013 <\/strong>La citazione, infine, ha dato indicazioni dello stato di \u201cliquidazione coatta amministrativa\u201d della cooperativa <em>AIDAS<\/em>\u201d e della presentazione del ricorso per concordato preventivo di <em>ISAD srl<\/em> (v. pag. 19).<\/p>\n<p><strong>2) \u2013 <\/strong>Costituitosi nell\u2019interesse del dott. Xxxxx con memoria depositata il 25\/11\/2015, l\u2019avv. Federica Xxxxx ha avversato la pretesa attrice sotto i profili della:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> \u201cinsussistenza dell\u2019elemento oggettivo\u201d, per carenza del danno e dell\u2019 antigiuridicit\u00e0 della condotta, osservando che il contributo non era dovuto n\u00e9 in base alle disposizioni dell\u2019art. 26, comma 1, lettera c) secondo periodo, della l.r. n.1\/2004 (\u201copere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici\u201d, ex pagg. 14-30), n\u00e9 in base a quelle del medesimo art. 26, comma 1, lett. C) primo periodo (\u201copere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti\u201d, ex pagg. 30 \u2013 33);<\/li>\n<li><strong>b)<\/strong> \u201cinsussistenza dell\u2019elemento soggettivo\u201d della colpa grave, in relazione anche all\u2019avvio del procedimento di revoca della esenzione del contributo in parola, conclusosi con la conferma dell\u2019esenzione stessa, \u201canche alla luce delle argomentazioni [esposte] dal Commissario liquidatore della Cooperativa <em>AIDAS<\/em> e dai precedenti giurisprudenziali richiamati dallo stesso\u201d (v. pagg. 33-34);<\/li>\n<li><strong>c)<\/strong> inattualit\u00e0 del danno, considerando che \u201cil dott. Xxxxx ha interrotto il termine di prescrizione [per il recupero del contributo di costruzione non pagato] con atto del 4\/9\/2015, prot. n.116260\u201d, con il quale ha comunicato alla predetta cooperativa e ad <em>ISAD srl<\/em>, \u201cl\u2019avvio di un nuovo procedimento, finalizzato all\u2019eventuale annullamento in autotutela della d.d. n. 1332 del 26\/4\/2014 [che aveva confermato] la sussistenza dei presupposti [della] esenzione del versamento del contributo\u201d stesso (v. pagg. 34 \u2013 36).<\/li>\n<\/ol>\n<p>In subordine \u00e8 stato chiesto l\u2019esercizio del potere riduttivo.<\/p>\n<p><strong>3)<\/strong> <strong>\u2013<\/strong> Chiamata la causa all\u2019udienza del 16\/12\/2015, la Sezione ha disposto un incombente istruttorio, ex ord. n. 3\/2016, con onere a carico della Prefettura di Xxxxx, per acquisire:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> alcuni documenti non rinvenuti agli atti del giudizio (domanda di esonero del 17\/10\/2005 presentata dalla Diocesi e relativi allegati; istanza volturazione della cooperativa AIDAS e relativi allegati; documentazione relativa alla supplementare autorizzazione n. 268\/2010; copia dell\u2019allegato 1, punto, del regolamento edilizio del Comune di Xxxxx, menzionato a pag. 11 della citazione);<\/li>\n<li><strong>b)<\/strong> una relazione sulla:<\/li>\n<\/ol>\n<p>b1) possibilit\u00e0 di inquadrare l\u2019intervento edilizio dedotto in giudizio tra le \u201copere di urbanizzazione secondarie\u201d, ex art. 26, comma 1, lettera c) pi\u00f9 volte richiamato e sui requisiti che l\u2019intervento stesso avrebbe dovuto avere \u2013 a tal fine \u2013 alla data della domanda presentata nel 2005;<\/p>\n<p>b2) possibilit\u00e0 di acquisire al patrimonio del Comune le opere di urbanizzazione secondarie, ex art. 16, comma 2, del d.P.R. 380\/2001.<\/p>\n<p><strong>4)<\/strong> <strong>\u2013 <\/strong>La Prefettura di Xxxxx ha dato esecuzione al predetto incombente con nota n. 0018297, pervenuta alla Corte il 22\/4\/2010 (prot. n. 1209), corredata dai documenti e dalla relazione chiesti con la menzionata ordinanza.<\/p>\n<p><strong>5)<\/strong> <strong>\u2013<\/strong> Con memoria depositata il 31\/5\/2016, la difesa del convenuto ha controdedotto alle conclusioni rassegnate dalla Prefettura di Xxxxx con la cennata relazione, ancora argomentando per l\u2019esonero da responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>6)<\/strong> <strong>\u2013 <\/strong>All\u2019odierna, pubblica udienza, il PM ed il difensore del convenuto hanno ancora insistito per quanto di ragione<\/p>\n<h2><\/h2>\n<h2>Motivi della decisione<\/h2>\n<p><strong>7)<\/strong> <strong>\u2013 <\/strong>La pretesa attrice \u00e8 fondata e, come tale, va accolta.<\/p>\n<p><strong>8) \u2013 <\/strong>Al riguardo giova muovere dalla considerazione che la definizione della presente controversia, al pari di ogni altra controversia di responsabilit\u00e0 erariale, va risolta tenendo conto dell\u2019andamento concreto dei fatti, alla stregua dei quali valutare la condotta, il danno ed il relativo nesso di causalit\u00e0, oltre che l\u2019elemento psicologico del dolo o della colpa grave.<\/p>\n<p>Lo stretto collegamento valutativo del giudice con i fatti concreti della vicenda sottoposta al suo esame esprime (da sempre) una fondamentale esigenza di tutela complessiva del sistema e non consente di risolvere la controversia in base a ricostruzioni ipotetiche della medesima vicenda, diverse dal suo effettivo divenire e realizzarsi.<\/p>\n<p><strong>8.1) \u2013 <\/strong>Trattasi di esigenza che \u00e8 ancora pi\u00f9 avvertita \u2013 sul piano della responsabilit\u00e0 erariale \u2013 allorquando, come nel caso di specie, il danno origina dall\u2019applicazione di norme esonerative di pagamenti a favore di privati, articolate sulle previsioni di varie fattispecie astratte (ognuna dotata di una propria specificit\u00e0), il cui concreto riscontro \u00e8 rimesso all\u2019Ente pubblico dotato della relativa competenza accertativa di merito.<\/p>\n<p><strong>8.2) \u2013 <\/strong>In casi del genere, non \u00e8 consentito al Giudice Contabile valutare la responsabilit\u00e0 del convenuto in base a disposizioni diverse da quelle indicate dal privato nella relativa domanda esonerativa di pagamento e che sono state concretamente considerate dall\u2019Ente pubblico, per l\u2019effettivo riscontro degli elementi necessari per accordare il richiesto beneficio, secondo i margini di discrezionalit\u00e0 propri dell\u2019Ente stesso.<\/p>\n<p><strong>8.3) \u2013 <\/strong>Ci\u00f2 stante, la responsabilit\u00e0 dell\u2019odierno convenuto va valutata con esclusivo riferimento ai provvedimenti concretamente adottati dal medesimo per il contestato esonero di pagamento del contributo di costruzione della casa per anziani in localit\u00e0 Collerolletta di Xxxxx, ovvero con riferimento all\u2019atto n.0074306, in data 20\/4\/2010, con il quale \u00e8 stata disposta la \u201cVariazione di intestazione dell\u2019autorizzazione unica n. 099\/2006 [rilasciata] alla Diocesi di Xxxxx Xxxxx Xxxxx\u201d, (v. allegato 14 del doc. 1 della nota deposito atti n. 1 dell\u201911\/6\/2015 della Procura Regionale) ed all\u2019ulteriore atto n. 268\/2010 di autorizzazione \u201ccompletamento lavori\u201d (v. documentazione acquista con l\u2019ord, n. 3\/2016).<\/p>\n<p><strong>8.3.1) \u2013 <\/strong>In particolare, il primo dei menzionati provvedimenti \u00e8 stato adottato in base alla domanda di voltura della cennata \u201cautorizzazione unica n. 099\/2006\u201d (rilasciata a suo tempo \u2013 si ripete \u2013 alla Diocesi di Xxxxx Xxxxx Xxxxx), presentata dalla Cooperativa <em>AIDAS<\/em> il 22\/3\/2010.<\/p>\n<p>In tale domanda, la predetta Cooperativa aveva assicurato il subentro \u201calla Diocesi per la <strong><u>realizzazione<\/u> <\/strong>di un\u2019opera di interesse generale, avente le caratteristiche di Ente Istituzionale competente\u201d (v. pagg. 3-4 della predetta domanda, con sottolineatura dello scrivente, n.d.r.).<\/p>\n<p><strong>8.3.2) \u2013 <\/strong>E\u2019 bene ricordare anche che, a corredo della ripetuta domanda di voltura era stato trasmesso (sub allegato n. 11) un \u201cparere legale [dell\u2019] avv. Biancifori\u201d, nel quale si argomentava la fondatezza della relativa richiesta, in base alle disposizioni dell\u2019 \u201cart. 17, 3 c., del T.U. dell\u2019edilizia (DPR n. 380\/2001\u201d, con specifico riferimento all\u2019esonero del pagamento del contributo di costruzione \u201c<em>per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti<\/em>\u201d (v., testualmente, pag. 1 della copia del cennato parere, come acquisito a seguito della complementare istruttoria disposta dalla Sezione con ord. n. 3\/2016).<\/p>\n<p><strong>8.3.3) \u2013<\/strong> Le disposizioni dell\u2019art. 17, c. 3, del DPR n. 380\/2001, richiamate nel cennato parere, corrispondono esattamente a quelle dell\u2019art. 26, c. 1, lettera c), primo periodo della legge regionale Umbria n.1\/2004.<\/p>\n<p><strong>8.4) \u2013<\/strong> L\u2019odierna controversia, pertanto, va definita in base alle appena menzionate disposizioni dell\u2019art. 26, c. 1, lettera c), <strong><u>primo periodo<\/u><\/strong>, della l.r. n. 1\/2004, senza considerare le disposizioni del <strong><u>secondo periodo<\/u><\/strong> del medesima lettera c), che si riferiscono ad una diversa fattispecie esonerativa astratta, attinente alle \u201c<em>opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici<\/em>\u201d .<\/p>\n<p><strong>8.4.1) \u2013<\/strong> Trattasi di conclusione che, coerente con l\u2019andamento concreto dei fatti dannosi, nega spazi ai tentativi del convenuto di spostare il baricentro della causa sulle menzionate disposizioni del secondo periodo della lettera c) del comma 1 del precitato art. 26, secondo una strategia difensiva che si \u00e8 manifestata ancora prima della notifica dell\u2019invito a dedurre.<\/p>\n<p>Va ribadito che la Cooperativa <em>AISAD<\/em> ha chiesto l\u2019esonero del pagamento del contributo di costruzione in base alle disposizioni del primo periodo della ripetuta lettera c) e non in base a quelle del secondo periodo.<\/p>\n<p><strong>8.4.2) \u2013<\/strong> I profili applicativi di tale secondo periodo, invero, sono stati affrontati autonomamente (e per la prima volta) dal convenuto, nel corso del procedimento di riesame del censurato provvedimento di voltura n.0074306 del 20\/4\/2010, aperto dal convenuto stesso dopo la nota della Guardia di Finanza di Xxxxx n. 10919 in data 20\/4\/2014.<\/p>\n<p><strong>8.4.2.1) \u2013<\/strong> Il suddetto procedimento di revisione, infatti, si \u00e8 concluso con la determinazione n.1332 del 26\/5\/2014, che ha confermato l\u2019esonero dal pagamento del contributo di costruzione, a favore della Cooperativa <em>AIDAS <\/em>tenendo anche conto delle disposizioni del secondo periodo della lettera c) del comma 1 del ripetuto art. 26. (v. allegato n. 20 alla memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxxx).<\/p>\n<p><strong>8.4.2.2) \u2013<\/strong> Da tale determinazione emerge che:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> il procedimento di revisione \u00e8 stato avviato \u201ccon nota prot. 13000 del 27\/1\/2014\u201d, ossia dopo \u201cla nota prot. n.10919 del 22\/1\/2014 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Xxxxx\u201d (v. pag. 1-2 della determinazione in parola);<\/li>\n<li><strong>b)<\/strong> nel corso del medesimo procedimento \u201cla Coop. <em>Aidas<\/em> \u00e8 stata posta in liquidazione coatta amministrativa\u201d e \u201cla soc. <em>ISAD<\/em> ha presentato ricorso per concordato preventivo\u201d (v. ancora pag. 2 della determinazione n. 1332\/2014);<\/li>\n<li><strong>c)<\/strong> il convenuto ha confermato la sussistenza dei presupposti esonerativi del pagamento del contributo di costruzione, in base alle disposizioni dell\u2019art. 26, c.1, primo periodo della lettera c), della l.r. n. 1\/2004, avendo \u2013 a suo dire \u2013 la Cooperativa <em>AIDAS<\/em> titolo alla voltura, quale usufruttuaria e realizzatrice della struttura, secondo le indicazioni fornite in proposito dal \u201cCommissario liquidatore\u201d della Cooperativa stessa (v. pagg. 2-3 della determinazione in rassegna);<\/li>\n<li><strong>d)<\/strong> in ogni caso, secondo il convenuto, la medesima Cooperativa avrebbe comunque potuto fruire dell\u2019esonero del pagamento del contributo di costruzione in applicazione delle disposizioni del secondo periodo della pi\u00f9 volte richiamata lettera c), relative alle \u201c<em>opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumento urbanistico<\/em>\u201d; e ci\u00f2, alla stregua delle \u201crecentissime pronunce\u201d della C.G.A. n.223\/2014 e del C.d.S, Sez. IV n.2870\/2011 della Sez. IV Cons. Sta. (v. pag. 3, lettera <em>e <\/em>della ripetuta determinazione n. 1332\/2014)<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>8.4.2.3) \u2013<\/strong> I dati che emergono dalla riferita determinazione dirigenziale, invero, dimostrano:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> che il procedimento di riesame \u00e8 stato condotto dal convenuto in maniera del tutto interessata, atteso che:<\/li>\n<\/ol>\n<p>a1) era gi\u00e0 emersa, al momento dell\u2019avvio di tale procedimento, la fattispecie dannosa dedotta nel presente giudizio (ex nota della G.d.F. di Xxxxx del 22\/1\/2014, rivenuta tra gli atti di causa sub doc. 2 della nota deposito n. 1 della Procura Regionale);<\/p>\n<p>a.2) nel corso del procedimento stesso era anche emersa una sua possibile responsabilit\u00e0 erariale (v. atto di messa in mora nei suoi confronti dell\u20198\/4\/ 2015, sub doc. 2 della nota deposito atti n.1 della Procura Regionale);<\/p>\n<p>a.3) nel corso del ridetto procedimento era anche emerso che <em>AIDAS<\/em> ed <em>ISAD<\/em> non avrebbero pi\u00f9 potuto pagare il contributo, per il loro (ormai dichiarato) stato di insolvenza patrimoniale<em>;<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><strong>b)<\/strong> l\u2019applicazione delle disposizioni dell\u2019art. 26, c. 1, lettera c), secondo periodo, della l.r. n. 1\/2004 non \u00e8 stata chiesta da nessuno, n\u00e9 in occasione del rilascio dell\u2019autorizzazione unica n.099 del 22\/3\/2006, n\u00e9 in occasione della sua volturazione (v. la relativa istanza del 2010), n\u00e9 nel corso del procedimento di riesame (2014-2015), ma \u00e8 stata considerata autonomamente dal convenuto, in maniera \u2013 \u00e8 evidente \u2013 interessata;<\/li>\n<li><strong>c)<\/strong> le positive valutazioni sull\u2019applicazione di tali disposizioni sono scaturite dalle \u201crecentissime pronunce [\u2026] della G.G.A. sent. n.223\/2014 [e del] Cons. Sta., Sez. IV n.2870\/2011\u201d, e ci\u00f2 vuol dire che se \u2013 in ipotesi \u2013 le medesime disposizioni fossero state invocate dall\u2019<em>AIDAS <\/em>nel 2010, ossia al momento della domanda di voltura, il convenuto \u2013 che allora ebbe a curare la pratica \u2013 ne avrebbe negato l\u2019applicazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>8.4.3) \u2013 <\/strong>Alla stregua di quanto precede, deve concludersi che il problema applicativo dell\u2019art. 26, c. 1, lettera c), secondo periodo, della l. n. 1\/2004, \u00e8 stato posto direttamente dal convenuto, per la migliore tutela dei suoi interessi, in rapporto alla ventilata azione di danno nei suoi confronti, poi realmente esercitata con la citazione nel presente giudizio.<\/p>\n<p><strong>8.4.4) \u2013 <\/strong>Il palese conflitto di interesse (tra il convenuto ed il Comune di Xxxxx) che \u00e8 alla base del pi\u00f9 volte menzionato procedimento di revisione del provvedimento di voltura n.0074306 del 20\/4\/2010, priva la determinazione conclusiva di tale procedimento (determinazione n.1332 del 26\/5\/2014) di ogni bench\u00e9 minimo valore giuridico (come atto amministrativo) e la degrada al rango di mero fatto materiale, espressivo anch\u2019esso della medesima, censurata condotta dannosa.<\/p>\n<p><strong>8.4.5) \u2013 <\/strong>Nel tratteggiato contesto, \u00e8 evidente che il danno da mancata percezione del contributo di costruzione resta ancorato, nel suo accertamento, al riscontro delle condizioni poste dal primo periodo della lettera c) del comma 1 dell\u2019art. 26 pluricitato, secondo le specifiche indicazioni che emergono dalla domanda di volturazione di <em>AIDAS<\/em>, e non gi\u00e0 alla esatta \u201cindividuazione della fattispecie normativa di esonero applicabile al caso di specie\u201d, come sostenuto dall\u2019abile difesa del convenuto (v. pag. 28 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxxx).<\/p>\n<p><strong>8.5) \u2013 <\/strong>Da ultimo, \u00e8 bene anche chiarire che questa Sezione non ha disposto l\u2019approfondimento istruttorio di cui all\u2019ord. n. 3\/2016 \u201cper chiarire definitivamente se l\u2019intervento [edilizio] in discussione poteva essere inquadrato tra le opere di urbanizzazione secondaria e [per chiarire quali fossero] i presupposti che lo stesso avrebbe dovuto avere per poter beneficiare dell\u2019esenzione\u201d, come sostenuto dalla predetta (abile) difesa del convenuto (v. pag. 14 della memoria dell\u2019avv. Xxxxx depositata il 31\/5\/2016).<\/p>\n<p><strong>8.5.1) \u2013 <\/strong>Il suddetto incombente \u00e8 stato disposto, invece, per acquisire la documentazione mancate che, verosimilmente, avrebbe potuto aiutare il Collegio a:<\/p>\n<ol>\n<li>comprendere meglio quale fosse la fattispecie normativa invocata dalla Diocesi di Xxxxx (prima) e dalla cooperativa <em>AIDAS <\/em>(dopo) per fruire dell\u2019esonero di cui all\u2019art. 26, c. 1, lettera c), pi\u00f9 volte citato (v. pag. 4 della ord. n. 3\/2016, numeri 1 e 2);<\/li>\n<li>valutare la \u201csupplementare autorizzazione n. 268 dell\u20198\/7\/2010, alla quale si correla il danno di \u20ac 13.188,86\u201d (v. n. 3 di pag. 4 della predetta ordinanza);<\/li>\n<li>conoscere i titoli di legittimazione alla richiesta di voltura della ricordata autorizzazione, cos\u00ec come previsti dal relativo regolamento comunale, non in atti (v. n. 4 di pag. 5 della ripetuta ordinanza).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>8.5.2) \u2013 <\/strong>I successivi riferimenti alle disposizioni dell\u2019art. 26, c.1, secondo periodo lett. c), contenuti nell\u2019ordinanza n. 3\/2016 (v. pag. 5, lettera <em>B <\/em>dell\u2019ordinanza stessa), sono stati formulati per una evidente esigenza di completezza istruttoria, nel presupposto che dalla documentazione mancante (poi acquisita) potesse emergere qualche indicazione per la loro applicazione.<\/p>\n<p><strong>8.5.3) \u2013 <\/strong>Al contrario, la documentazione acquisita con la predetta, supplementare istruttoria ha consentito di verificare che, come detto, il problema dell\u2019applicazione del secondo periodo della lettera c) del comma 1 dell\u2019art. 26 della l. n. 1\/2004 \u00e8 stato posto strumentalmente dal convenuto (<em>motu proprio<\/em>) per la prima volta nel corso del pi\u00f9 volte menzionato procedimento di riesame, in palese contrasto con gli interessi della sua Amministrazione di appartenenza.<\/p>\n<p><strong>9) \u2013 <\/strong>Cos\u00ec delimitati gli ambiti oggettivi della condotta dannosa ed i parametri normativi alla stregua dei quali valutare l\u2019esonero di pagamento del contributo di costruzione per la voltura dell\u2019autorizzazione unica n. 099\/2006, il Collegio ritiene l\u2019esonero stesso contrario alle disposizioni dell\u2019art. 26, c.1, lettera c), primo periodo, della l.r. n. 1\/2004.<\/p>\n<p><strong>9.1) \u2013 <\/strong>Come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale, la cooperativa <em>AIDAS<\/em> ha presentato la richiesta di voltura dell\u2019autorizzazione unica n. 099\/2006, a suo tempo rilasciata alla Diocesi di Xxxxx, \u201csemplicemente dichiarando l\u2019acquisizione di quote ISAD\u201d, ossia della societ\u00e0 che aveva acquistato dalla predetta Diocesi il bene oggetto della citata autorizzazione (v. pag. 10 della citazione in giudizio).<\/p>\n<p>\u201cA tale richiesta\u201d, ha soggiunto la Procura Regionale, \u201cil Comune di Xxxxx rispondeva positivamente con provvedimento di presa d\u2019atto della voltura del 20 aprile 2010, a firma del [\u2026] dott. Marco Xxxxx\u201d (v. ancora pag. 10 della citazione in giudizio).<\/p>\n<p><strong>9.2) \u2013 <\/strong>Da notare che in tale provvedimento di voltura (per \u201cpresa d\u2019atto\u201d) la cooperativa <em>AIDAS <\/em>\u00e8 stata qualificata \u201cproprietaria\u201d.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, l\u2019istanza di voltura era motivata \u2013 si ripete \u2013 \u201csemplicemente [con] l\u2019acquisizione da parte di <em>AIDAS<\/em> di quote <em>ISAD<\/em>\u201d, che era la vera proprietaria del bene su cui la Diocesi di Xxxxx aveva ottenuto l\u2019autorizzazione unica 099\/2006, da volturare.<\/p>\n<p>Il divario che si evidenzia tra il tenore dell\u2019istanza di voltura (ed i documenti ad essa allegati), da un lato, e la cennata qualificazione di \u201cproprietaria\u201d di <em>AIDAS,<\/em> dall\u2019altro, sintetizza ed esprime tutta l\u2019antigiuridicit\u00e0 della condotta del convenuto.<\/p>\n<p><strong>9.3) \u2013 <\/strong>Se, infatti, la cooperativa <em>AIDAS<\/em> fosse stata davvero proprietaria del bene oggetto dell\u2019autorizzazione unica 099\/2006, la fattispecie di esonero avrebbe trovato piena corrispondenza nelle disposizioni dell\u2019art. 26, comma 1, lett. c) primo periodo: \u201c<em>impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Al contrario, poich\u00e9 il vero proprietario del bene era <em>ISAD<\/em>, ossia una societ\u00e0 di costruzione (e non un \u201cente istituzionalmente competente\u201d), il contributo spettava e, perci\u00f2, doveva essere accertato, calcolato e pagato.<\/p>\n<p><strong>9.4) \u2013 <\/strong>L\u2019ampiezza del divario tra la condotta comandata (ed attesa) e quella concretamente tenuta dal convenuto esprime anche la gravit\u00e0 della sua colpa, ai limiti del dolo.<\/p>\n<p>Trattasi di colpa resa ancora pi\u00f9 grave dall\u2019entit\u00e0 del contributo omesso, davvero ragguardevole, per \u20ac 817.076,99, con riferimento alla voltura dell\u2019autorizzazione unica n. 099\/2006, ed \u20ac 13.188,86, con riferimento alla ulteriore autorizzazione \u201cper completamento e variante parziale\u201d.<\/p>\n<p><strong>9.5) \u2013 <\/strong>Con specifico riferimento a quest\u2019ultima autorizzazione (rilasciata dal dott. Xxxxx con atto n. 268 dell\u20198\/7\/2010), \u00e8 da precisare che dalla documentazione acquisiti a seguito dell\u2019ordinanza n. 3\/2016, non emerge alcun elemento nuovo, rispetto a quelli presenti nella domanda di voltura, che possa in qualche modo giustificare la censurata condotta del convenuto anche per l\u2019adozione di tale atto.<\/p>\n<p><strong>10) \u2013 <\/strong>Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il dott. Xxxxx va condannato al pagamento della complessiva somma di \u20ac 830.265,85, a favore del Comune di Xxxxx, oltre rivalutazione monetaria, dalla data del provvedimento di voltura (20\/4\/2010), quanto ad \u20ac 817.076,99, e dalla data del provvedimento di \u201cautorizzazione per completamento e variante\u201d (8\/7\/2010), quanto ad \u20ac 13.188,86.<\/p>\n<p><strong>11) \u2013 <\/strong>N\u00e9 inducono a diversa conclusione le argomentazioni controdeduttive, sostanzialmente riprese nella memoria di costituzione in giudizio della difesa del convenuto, volte ad escludere ogni responsabilit\u00e0 del dott. xxxxxx, in relazione ai titoli di legittimazione alla richiesta della volturazione, ex art. 9 del regolamento edilizio del Comune di Xxxxx, rappresentato dal diritto di usufrutto, \u201ccostituito da <em>ISAD<\/em> a favore di <em>AIDAS <\/em>con scrittura privata autenticata dal dott. Pasqualini di Xxxxx\u201d (v. pag. 11 della memoria di costituzione in giudizio).<\/p>\n<p><strong>11.1) \u2013 <\/strong>In realt\u00e0, come ancora una volta correttamente evidenziato dalla Procura Regionale (v. pag. 14 della citazione in giudizio), il predetto diritto di usufrutto \u00e8 stato costituito ben dopo l\u2019istanza di voltura del marzo 2010, ossia nel novembre 2010 (v. all. 15 al doc. 2 della nota deposito atti n. 1 della Procura Regionale).<\/p>\n<p><strong>11.2) \u2013 <\/strong>Analogamente, non costituiva legittimo titolo per la richiesta di volturazione dell\u2019autorizzazione unica n. 099\/2006 neanche il \u201ccontratto di locazione\u201d in data 30\/1\/2010, \u201cdoppiato\u201d (ha puntualizzato la Procura a pag. 3 della citazione in giudizio) da analogo contratto del 16\/7\/2010.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, i predetti contratti \u2013 nel loro concreto assetto negoziale di interessi \u2013 sono delle \u201cpromesse di locazione\u201d, nei quali <em>ISAD<\/em> \u201csi obbliga a far eseguire a <strong><u>propria cura e spese i lavori<\/u><\/strong> [della Casa di Riposo per Anziani] entro 9 mesi ed a concedere la stessa [poi] in locazione\u201d ad <em>AIDAS <\/em>(v. premesse del contratto del 30\/1\/2010, con sottolineatura dello scrivente, n.d.r.), con effetto dal \u201c31\/10\/2010\u201d (v. art. 12 del medesimo contratto, sub. All. 10 al doc. 2 della nota deposito atti n. 1 della Procura Regionale), ovvero dal \u201c15\/11\/2010\u201d (v. art. 3 del successivo contratto di locazione in data 31\/10\/2010, sub all. 11 del doc. 2 della nota deposito atti n.1 della Procura Regionale).<\/p>\n<p><strong>12) \u2013 <\/strong>Venendo, da ultimo, alla eccezione di inattualit\u00e0 del danno, dedotta in via subordinata dalla difesa del convenuto (v. pagg. 35-36 della memoria di costituzione in giudizio dell\u2019avv. Xxxxx), \u00e8 da dire che l\u2019eccezione stessa \u00e8 palesemente infondata.<\/p>\n<p><strong>12.1) \u2013 <\/strong>Secondo la predetta difesa, il danno non sarebbe ancora attuale perch\u00e9, trattandosi di \u201cdanno da mancata entrata\u201d, non sarebbe ancora scaduto il termine decennale di prescrizione per la sua riscossione.<\/p>\n<p>A tal fine, la difesa del convenuto ha invocato anche precedenti giurisprudenziali di questa Corte.<\/p>\n<p><strong>12.2) \u2013<\/strong> Il Collegio ritiene del tutto inconferenti i precedenti richiamati dalla difesa del convenuto, atteso che, nel caso di specie, il danno non deriva dalla mancata acquisizione di una entrata deliberata e riscuotibile ovvero meramente omessa, ma pur sempre dovuta.<\/p>\n<p>Il danno deriva, invece, da uno specifico provvedimento ad <em>hoc<\/em> di riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esonero dal pagamento del contributo di costruzione, adottato nella convinzione della sua non debenza, maturata in forza di un clamoroso, inescusabile e gravemente colposo errore.<\/p>\n<p>In sostanza, nel caso di specie, il diritto alla riscossione del contributo di costruzione non \u00e8 sorto proprio, a causa dei censurati provvedimenti del convenuto che ne hanno negato in radice l\u2019esistenza.<\/p>\n<p><strong>12.3) \u2013 <\/strong>Il danno, perci\u00f2, si \u00e8 attualizzato alla data stessa di adozione dei predetti provvedimenti esonerativi e non \u00e8 venuto meno ora, per l\u2019adozione della \u201cdeterminazione n.1475 del 10\/5\/2016\u201d con la quale il convenuto, \u201ca scopo meramente cautelativo, ha ingiunto il pagamento di \u20ac 903.140,45 alla cooperativa AIDAS ed alla ISAD srl, entrambe in liquidazione\u201d (v. pag. 15 della memori dell\u2019avv. Xxxxx, depositata il 31\/5\/2016).<\/p>\n<p><strong>12.3.1) \u2013 <\/strong>La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha da tempo chiarito che, in ipotesi di accertato stato di insolvenza del debitore, la regola per cui il danno da mancata entrata si attualizza con la prescrizione del credito erariale, va coordinata con quella che anticipa l\u2019attualizzazione stessa al momento in cui il medesimo credito \u201cdi fatto non \u00e8 pi\u00f9 riscuotibile\u201d e con l\u2019altra regola, secondo la quale: \u201cl\u2019agente pubblico che omette un adempimento doveroso del suo ufficio assume su di s\u00e9 anche il rischio di tutte le conseguenze negative\u201d (v. Sez. I^ centr. sent. n. 504\/2010).<\/p>\n<p><strong>12.3.2) \u2013 <\/strong>D\u2019altro canto, sempre con riferimento alle ipotesi dannose da tardiva riscossione di entrate che si intrecciano con il fallimento dei debitori della P.A., si \u00e8 anche evidenziato che : \u201cper il proficuo esercizio dell\u2019 azione di responsabilit\u00e0 amministrativa \u00e8 sufficiente che il danno sia certo, concreto ed attuale, mentre non \u00e8 necessario che il pregiudizio sia anche irreversibile, ossia non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi satisfattori della pretesa creditoria\u201d (v. Sez. Giur. Reg. Sicilia sent. n. 221\/2012).<\/p>\n<p><strong>12.3.3) \u2013 <\/strong>Alla stregua di tale ultima puntualizzazione, \u00e8 evidente che nulla vieta al convenuto di continuare nella sua (recente) iniziativa di recupero del contributo di costruzione non riscosso (sempre che non determini ulteriori, ingiustificate spese, in relazione ai suoi eventuali infruttuosi esiti), senza che ci\u00f2 impedisca o sospenda gli effetti della condanna disposta nei suoi confronti con la presente sentenza.<\/p>\n<p>Delle eventuali somme recuperate, ovviamente, si dovr\u00e0 tener conto in sede di esecuzione della condanna disposta con la sentenza stessa.<\/p>\n<p><strong>13) \u2013 <\/strong>Le spese di giustizia seguono la soccombenza.<\/p>\n<p><strong>14) \u2013 <\/strong>Sulle somme di condanna per sorte capitale, oneri rivalutativi e spese di giustizia andranno calcolati gli interessi legali, dalla data della presente pronuncia al soddisfo.<\/p>\n<p><strong>15) \u2013<\/strong> Il Collegio non rinviene elementi per l\u2019esercizio del potere riduttivo, pure chiesto dalla difesa del convenuto.<\/p>\n<p>Visti gli artt. 82 del r.d. n.2440\/1923, 52 del r.d. n. 1214\/1934, 43 e ss. del r.d. n. 1038\/1933, 18 del d.P.R. n. 3\/1957, 1 della l. n. 20\/1994 e s.m.i., 5 della l. n. 19\/1994 e s.m.i. e 93 del d.lgs. n. 267\/2000.<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Q. M.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>LA CORTE DEI CONTI<\/p>\n<p>Sezione Giurisdizionale Regionale dell\u2019Umbria<\/p>\n<p><strong>ACCOGLIE<\/strong><\/p>\n<p>la domanda attrice e, per l\u2019effetto, condanna il dott. Marco Xxxxx al pagamento:<\/p>\n<ol start=\"830\">\n<li>della complessiva somma di \u20ac 830.265,85 (Euro ottocentotrentamiladuecentosessantacinque\/85), oltre rivalutazione monetaria nei termini indicati in motivazione, a favore del Comune di Xxxxx;<\/li>\n<li>delle spese di giustizia, che si liquidano a favore dello Stato, alla data della presente pronuncia, in \u20ac 503,16 (euro cinquecentotre\/16).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sulle somme di condanna come sopra indicate, per sorte capitale e rivalutazione monetaria, oltre che per spese di giustizia, vanno corrisposti gli interessi legali, dalla data del sentenza al soddisfo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Costituisce fonte di danno erariale e, pertanto di responsabilit\u00e0 per colpa grave, l\u2019esonero dal pagamento del contributo di costruzione, adottato nella convinzione che non fosse dovuto in conseguenza di un inescusabile errore del funzionario Corte dei conti \u2013 Sezione giurisdizionale regionale dell\u2019Umbria Abstract: Le regole della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile non consentono al funzionario che ha adottato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-963","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/963"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=963"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/963\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":964,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/963\/revisions\/964"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}