{"id":977,"date":"2016-10-15T15:22:48","date_gmt":"2016-10-15T13:22:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=977"},"modified":"2016-10-15T15:22:48","modified_gmt":"2016-10-15T13:22:48","slug":"breve-sintesi-delle-innovazioni-nel-codice-della-giustizia-contabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/breve-sintesi-delle-innovazioni-nel-codice-della-giustizia-contabile\/","title":{"rendered":"Breve sintesi delle innovazioni nel nuovo codice della giustizia contabile"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/penna.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-531 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/penna.jpg\" alt=\"penna\" width=\"290\" height=\"174\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong><em>Breve sintesi delle innovazioni nel nuovo codice della giustizia contabile<\/em><\/strong><\/p>\n<p>di Stefano Imperiali, Presidente di Sezione della Corte dei conti<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Sulla base della delega contenuta nell\u2019art. 20 della legge n. 124 del 7.8.2015, \u00e8 stato emanato il d.lgs. n. 174 del 27.8.2016, che ha approvato il \u201c<em>nuovo codice della giustizia contabile<\/em>\u201d(<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>). Il provvedimento \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7.9.2016 ed \u00e8 entrato in vigore il 7.10.2016.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La legge delega aveva indicato vari \u201c<em>principi e criteri direttivi<\/em>\u201d, a volte confermativi di consolidate acquisizioni giurisprudenziali, a volte invece chiaramente innovativi.<!--more--><\/p>\n<p>In generale, era stato stabilito: le \u201c<em>norme vigenti<\/em>\u201d sul giudizio davanti alla Corte dei conti sarebbero state adeguate \u201c<em>alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori<\/em>\u201d e altres\u00ec coordinate \u201c<em>con le norme del codice di procedura civile espressione di princ\u00ecpi generali<\/em>\u201d (lettera <em>a<\/em> dell\u2019art. 20 cit.); le nuove disposizioni avrebbero disciplinato lo svolgimento dei giudizi <em>\u201ctenendo conto della peculiarit\u00e0 degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti\u201d <\/em>e osservando altres\u00ec i<em> \u201cprinc\u00ecpi della concentrazione e dell\u2019effettivit\u00e0 della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche<\/em>\u201d (lettera <em>b<\/em>); sarebbero state disciplinate<em> \u201cle <\/em><em>azioni del pubblico ministero, nonch\u00e9 le funzioni e le attivit\u00e0 del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei princ\u00ecpi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni\u201d<\/em> (lettera <em>c<\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>In attuazione della delega, la \u201c<em>digitalizzazione degli atti<\/em>\u201d e la \u201c<em>informatizzazione delle attivit\u00e0\u201d<\/em> sono state disciplinate richiamando, sostanzialmente: il d.lgs. n. 82\/2005 per la \u201c<em>riferibilit\u00e0 soggettiva e l\u2019integrit\u00e0 dei contenuti\u201d <\/em>dei <em>\u201cdocumenti informatici\u201d; <\/em>i <em>\u201cdecreti\u201d <\/em>dell\u2019art. 20 <em>bis<\/em> del d.l. n. 179\/2012 e successive modificazioni per le<em> \u201cindicazioni tecniche, operative e temporali<\/em>\u201d; in via residuale<em>, \u201cle disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico<\/em>\u201d (art. 6 del codice).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Per la legge delega, occorreva<em> \u201c<\/em><em>riordinare la fase dell\u2019istruttoria e dell\u2019emissione di eventuale invito a dedurre in conformit\u00e0 ai seguenti princ\u00ecpi: 1) specificit\u00e0 e concretezza della notizia di danno; 2) dopo l\u2019avvenuta emissione dell\u2019invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione; 3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilit\u00e0 dell\u2019azione, dell\u2019audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facolt\u00e0 di assistenza difensiva; 4) specificazione delle modalit\u00e0 di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l\u2019impiego delle forze di polizia, anche locali; 5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto gi\u00e0 destinatario di formalizzata archiviazione\u201d<\/em> (lettera <em>g<\/em>). Era stata inoltre prevista l\u2019unificazione delle<em> \u201c<\/em><em>disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l\u2019adozione di misure cautelari\u201d<\/em> (lettera <em>h<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Orbene, nell\u2019attuazione della delega \u00e8 stato tra l\u2019altro precisato, richiamando principi gi\u00e0 definiti dalle sezioni riunite della Corte dei conti, che \u201c<em>la notizia di danno, comunque acquisita, \u00e8 specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati<\/em>\u201d (art. 51).<\/p>\n<p>E\u2019 stato precisato che l\u2019obbligo di denuncia grava sui \u201c<em>responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni\u201d<\/em>, sui \u201c<em>dirigenti o responsabili di servizi<\/em>\u201d, sugli \u201c<em>organi di controllo e di revisione<\/em>\u201d e sui \u201cdipendenti incaricati di funzioni ispettive\u201d(<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>). Peraltro, \u00e8 stato anche previsto un \u201c<em>onere di segnalazione<\/em>\u201d per i magistrati assegnati \u201c<em>alle sezioni e agli uffici di controllo<\/em>\u201d (art. 52).<\/p>\n<p>Sono state precisate le attivit\u00e0 istruttorie esperibili dal pubblico ministero: richieste di \u201c<em>documenti e informazioni<\/em>\u201d, \u201c<em>esibizione di documenti<\/em>\u201d, \u201c<em>audizioni personali<\/em> di \u201c<em>soggetti informati<\/em>\u201d, \u201c<em>ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici<\/em>\u201d, \u201c<em>sequestro documentale<\/em>\u201d e \u201c<em>consulenze tecniche<\/em>\u201d (art. 55), \u201c<em>deleghe istruttorie<\/em>\u201d (art. 56), \u201c<em>procedimenti d\u2019istruzione preventiva<\/em>\u201d, se sussiste \u201c<em>fondato motivo di temere che venga meno la possibilit\u00e0 di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza<\/em>\u201d (art. 64). Per converso, \u00e8 stato espressamente stabilito che il pubblico ministero svolge anche \u201c<em>accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile<\/em>\u201d (art. 55).<\/p>\n<p>E\u2019 stato introdotto il principio di \u201c<em>riservatezza\u201d<\/em> delle \u201c<em>attivit\u00e0 di indagine del pubblico ministero, anche se delegate<\/em>\u201d, \u201c<em>fino alla notificazione dell\u2019invito a dedurre<\/em>\u201d (art. 57).<\/p>\n<p>\u201c<em>Se intende rispondere<\/em>\u201d su fatti \u201c<em>dai quali potrebbe emergere una sua responsabilit\u00e0<\/em>\u201d, il soggetto sottoposto ad audizione deve essere avvertito che pu\u00f2 essere assistito da \u201c<em>un difensore di fiducia<\/em>\u201d e la \u201c<em>prosecuzione dell\u2019audizione<\/em>\u201d \u00e8 \u201c<em>rinviata a nuova data<\/em>\u201d (art. 60).<\/p>\n<p>L\u2019\u201c<em>omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero<\/em>\u201d e altres\u00ec l\u2019audizione assunta in violazione del diritto di difesa costituiscono ora \u201c<em>causa di nullit\u00e0 dell\u2019atto istruttorio e delle operazioni conseguenti\u201d<\/em> (art. 65).<\/p>\n<p>\u201c<em>Successivamente all\u2019invito a dedurre, il pubblico ministero non pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 istruttorie, salva la necessit\u00e0 di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni<\/em>\u201d (art. 67).<\/p>\n<p>Il giudice, quando accoglie l\u2019istanza di proroga del termine per l\u2019emissione dell\u2019atto di citazione, che \u201c<em>non pu\u00f2 essere presentata per pi\u00f9 di due volte<\/em>\u201d, \u201c<em>fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell\u2019ordinanza ai destinatari dell\u2019invito a dedurre<\/em>\u201d. Avverso l\u2019ordinanza \u00e8 ammesso \u201c<em>reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell\u2019ordinanza\u201d<\/em>. \u201c<em>La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile<\/em>\u201d e all\u2019udienza camerale pu\u00f2 partecipare l\u2019interessato (art. 68)(<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>).<\/p>\n<p>Il pubblico ministero dispone \u201c<em>l\u2019archiviazione del fascicolo istruttorio<\/em>\u201d se \u201c<em>la notizia di danno risulta infondata<\/em>\u201d o non vi sono \u201c<em>elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilit\u00e0<\/em>\u201d (art. 69).<\/p>\n<p>Il decreto di archiviazione, \u201c<em>debitamente motivato<\/em>\u201d e \u201c<em>vistato dal procuratore regionale<\/em>\u201d, \u00e8 \u201c<em>comunicato al destinatario dell\u2019invito a dedurre<\/em>\u201d (art. 69) e preclude la riapertura delle indagini, se non per \u201c<em>fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione<\/em>\u201d (art. 70).<\/p>\n<p>Dopo l\u2019invito a dedurre, il suo destinatario \u201c<em>ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale<\/em>\u201d. Pu\u00f2 inoltre accedere ai \u201c<em>documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici<\/em>\u201d: in caso di diniego o ritardo, pu\u00f2 chiedere al pubblico ministero di acquisirli direttamente per \u201c<em>renderli disponibili presso la segreteria della procura regionale<\/em>\u201d (art. 71).<\/p>\n<p>Il giudice designato \u201c<em>non fa parte del collegio che decide sul reclamo<\/em>\u201d contro l\u2019ordinanza di conferma o revoca del decreto presidenziale di sequestro cautelare (art. 76).<\/p>\n<p>Il pubblico ministero non pu\u00f2<em> \u201cprocedere nei confronti di soggetto gi\u00e0 destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria precedente l\u2019adozione dell\u2019invito a dedurre, sia stata valutata l\u2019infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l\u2019elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni<\/em>\u201d (art. 83).<\/p>\n<p>La citazione \u00e8 \u201c<em>nulla<\/em>\u201d qualora non sussista corrispondenza tra i fatti indicati nella citazione stessa e gli \u201c<em>elementi essenziali del fatto esplicitati nell\u2019invito a dedurre<\/em>\u201d, \u201c<em>tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni<\/em>\u201d (art. 87).(<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>La legge delega chiedeva di<em> \u201cd<\/em><em>isciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altres\u00ec il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi siano idoneamente considerati, nell\u2019ambito di un eventuale procedimento per responsabilit\u00e0 amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell\u2019effettiva sussistenza dell\u2019elemento soggettivo della responsabilit\u00e0 e del nesso di causalit\u00e0<\/em>\u201d (lettera <em>p<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>E\u2019 stato pertanto stabilito che \u201c<em>il pubblico ministero dispone altres\u00ec l\u2019archiviazione per assenza di colpa grave quando l\u2019azione amministrativa si \u00e8 conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi<\/em>\u201d (art. 69)(<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Secondo la legge n. 124\/2015, doveva essere prevista una <em>\u201c<\/em><em>interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo\u201d <\/em>(lettera <em>d <\/em>dell\u2019art. 20).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per conseguenza, il d.lgs. n. 174\/2016 ha confermato l\u2019idoneit\u00e0 interruttiva dell\u2019\u201c<em>invito a dedurre<\/em>\u201d o di altro \u201c<em>formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile<\/em>\u201d, ma con un duplice limite: \u201c<em>il termine quinquennale di prescrizione pu\u00f2 essere interrotto per una sola volta<\/em>\u201d e al \u201c<em>tempo residuo<\/em>\u201d per raggiungere l\u2019ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni. Il \u201c<em>termine complessivo<\/em>\u201d non pu\u00f2 eccedere pertanto i sette anni (art. 66 del d.lgs.).(<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Era stato previsto il riordino delle<em> \u201c<\/em><em>disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i princ\u00ecpi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti: 1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell\u2019ammissione ed esperimento di prove, dell\u2019integrazione del contraddittorio e dell\u2019intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformit\u00e0 ai princ\u00ecpi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell\u2019imparzialit\u00e0 e terziet\u00e0 del giudice; 2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonch\u00e9 i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile<\/em>\u201d (lettera <em>l<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nell\u2019attuazione della delega, sono stati disciplinati non solo il \u201c<em>sequestro conservativo prima della causa<\/em>\u201d (art. 74) e quello \u201c<em>in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l\u2019impugnazione\u201d<\/em> (art. 75), ma anche, opportunamente, il sequestro conservativo \u201c<em>in appello<\/em>\u201d (art. 76). E\u2019 stata poi prevista la possibilit\u00e0 di presentare, in sostituzione di un sequestro conservativo \u201c<em>gi\u00e0 disposto<\/em>\u201d, una <em>\u201ccauzione in denaro<\/em>\u201d, oppure una \u201c<em>fideiussione bancaria<\/em>\u201d (art. 81).<\/p>\n<p>E\u2019 stata vietata la \u201c<em>chiamata in giudizio per ordine del giudice<\/em>\u201d. Ed \u00e8 stato poi stabilito che \u201c<em>quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo<\/em>\u201d: \u201c<em>quando alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali \u00e8 pronunciata la sentenza<\/em>\u201d. Soltanto qualora \u201c<em>nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell\u2019atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza<\/em>\u201d (art. 83)(<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>).<\/p>\n<p>\u201c<em>Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero pu\u00f2 intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione<\/em>\u201d (pag. 85)(<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>).<\/p>\n<p>Nella citazione, \u00e8 richiesta \u201c<em>l\u2019individuazione del soggetto cui andavano corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale<\/em>\u201d (art. 86)(<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>).<\/p>\n<p>\u201c<em>Fermo restando a carico delle parti l\u2019onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilit\u00e0 concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni<\/em>\u201d, il giudice pu\u00f2 disporre consulenze tecniche; pu\u00f2 ordinare alle parti di produrre atti e documenti; pu\u00f2 chiedere alla pubblica amministrazioni informazioni su atti e documenti che siano nella sua disponibilit\u00e0; pu\u00f2 procedere all\u2019interrogatorio non formale del convenuto; \u201c<em>pu\u00f2 ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l\u2019interrogatorio formale e il giuramento<\/em>\u201d (art. 94). Peraltro, il giudice pone <em>\u201ca fondamento della decisione<\/em>\u201d non solo \u201c<em>le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero\u201d<\/em>, ma anche \u201c<em>i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite<\/em>\u201d (art. 95).<\/p>\n<p>\u201c<em>All\u2019udienza di discussione, il giudice provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l\u2019immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti<\/em>\u201d, nei modi disciplinati dal codice di procedura civile. Se i mezzi istruttori non possono essere assunti \u201c<em>nella stessa udienza<\/em>\u201d, viene data \u201c<em>delega per la loro esecuzione<\/em>\u201d a \u201c<em>uno dei componenti il collegio<\/em>\u201d (art. 96; v. anche l\u2019art. 99).<\/p>\n<p>Anche la prova testimoniale \u00e8 assunta nei modi previsti dalla procedura civile. E \u201c<em>durante l\u2019escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova<\/em>\u201d (art. 98).<\/p>\n<p>E\u2019 ora ammessa una motivata \u201c<em>rinunzia agli atti del processo<\/em>\u201d da parte del pubblico ministero, \u201c<em>mediante dichiarazione in udienza<\/em>\u201d e con effetto \u201c<em>solo dopo l\u2019accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme<\/em>\u201d (art. 110).(<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>)<\/p>\n<p>Sono state precisate le ipotesi che comportano il rimborso \u201c<em>degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa<\/em>\u201d, per l\u2019esclusione di una responsabilit\u00e0 amministrativa per danno erariale: sono escluse, in sostanza, le sentenze di rito, ovverosia di dichiarazione di incompetenza, difetto di giurisdizione, prescrizione (art. 31)(<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>Era stata richiesta una disciplina delle<em> \u201c<\/em><em>procedure per l\u2019affidamento di consulenze tecniche prevedendo l\u2019istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalit\u00e0 di liquidazione dei compensi, ovvero l\u2019utilizzo di albi gi\u00e0 in uso presso le altre giurisdizioni o l\u2019avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche<\/em>\u201d (lettera <em>i<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>La delega \u00e8 stata attuata precisando anche, tra l\u2019altro, che i professionisti devono essere \u201c<em>iscritti negli albi di cui all\u2019articolo 13 delle disposizioni per l\u2019attuazione del codice di procedura civile. Possono essere altres\u00ec incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni\u201d<\/em> (art. 23).<\/p>\n<p>\u201c<em>Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo deve sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della scelta<\/em>\u201d (art. 2 delle norme di attuazione &#8211; allegato 2).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Si richiedeva di<em> \u201c<\/em><em>ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformit\u00e0 alle disposizioni dell\u2019articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai princ\u00ecpi della nomofilachia e della certezza del diritto<\/em>\u201d (lettera <em>n<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>La delega \u00e8 stata attuata riordinando e precisando precedenti disposizioni di legge o principi gi\u00e0 definiti dalle sezioni riunite della Corte dei conti. Peraltro, per esigenze meramente organizzative \u00e8 stato curiosamente stabilito (art. 11) che le sezioni riunite in sede giurisdizionale sono composte da magistrati \u201c<em>individuati all\u2019inizio di ogni anno preferibilmente\u201d<\/em> (ma non solamente!) \u201c<em>tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello<\/em>\u201d(<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>).<\/p>\n<p>\u201c<em>La soluzione di questioni di massima\u201d <\/em>non pu\u00f2 pi\u00f9 essere deferita dalle sezioni giurisdizionali di primo grado, ma solo dalle sezioni d\u2019appello, oltre che, come gi\u00e0 previsto, dal<em> \u201cpresidente della Corte dei conti\u201d<\/em> e dal <em>\u201cprocuratore generale<\/em>\u201d (art. 114). Ove una sezione d\u2019appello \u201c<em>ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, gi\u00e0 enunciato dalle sezioni riunite<\/em>\u201d, rimette a queste ultime, \u201c<em>con ordinanza motivata, la decisione dell\u2019impugnazione<\/em>\u201d (art. 117)(<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>).<\/p>\n<p>Recependo un consolidato orientamento delle sezioni riunite della Corte dei conti, e comunque l\u2019espressa indicazione in tal senso della legge-delega, \u00e8 stata espressamente prevista la possibilit\u00e0 per le parti di proporre un <em>\u201cregolamento di competenza<\/em>\u201d, davanti alle stesse sezioni riunite, avverso l\u2019ordinanza di sospensione del processo per il \u201c<em>carattere pregiudiziale<\/em>\u201d di altra controversia davanti ad altro giudice (artt. 11, 106, 119 e segg.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>E\u2019 stata proposta un\u2019elencazione ricognitiva dei giudizi attribuiti alle \u201c<em>sezioni riunite in speciale composizione\u201d<\/em>: \u201c<em>nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d, e recependo qualche precedente giurisprudenziale, vi sono inserite anche tutte le \u201c<em>impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo<\/em>\u201d (art. 11).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questi \u201c<em>giudizi in unico grado<\/em>\u201d sono stati poi compiutamente disciplinati, tra l\u2019altro prevedendo che il ricorso sia notificato \u201c<em>in ogni caso<\/em>\u201d anche al procuratore generale, \u201c<em>quale parte necessaria interveniente nel giudizio<\/em>\u201d (art. 127) nonch\u00e9, \u201c<em>ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata<\/em>\u201d (art. 124) e che chiaramente non \u00e8 parte del giudizio.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li><strong>10<\/strong><strong>.<\/strong> Dalla legge delega, era stata anche prevista \u201c<em>l\u2019introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva e anche per garantire l\u2019incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all\u2019Erario, di un rito abbreviato per la responsabilit\u00e0 amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutivit\u00e0 della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l\u2019esercizio del potere di riduzione<\/em>\u201d <em>(<\/em>lettera <em>f<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il nuovo codice ha attuato la delega precisando anche che la richiesta di rito abbreviato va presentata \u201c<em>a pena di decadenza nella comparsa di risposta<\/em>\u201d del convenuto e pu\u00f2 anche essere formulata <em>\u201cper la prima volta in appello\u201d, <\/em>ma <em>\u201ccontestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero<\/em>\u201d (art. 130)(<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>Era stato altres\u00ec previsto che dovesse essere elevato il <em>\u201c<\/em><em>limite di somma per il rito monitorio<\/em>\u201d gi\u00e0 disciplinato dall\u2019art. 55 del r.d. n. 1214\/1934, \u201c<em>prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell\u2019indice ISTAT dei prezzi<\/em>\u201d (lettera <em>e<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questo \u201c<em>rito<\/em>\u201d \u00e8 ora possibile \u201c<em>nei giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entit\u00e0 patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti di importo non superiore a 10.000 euro<\/em>\u201d. E \u201c<em>il limite<\/em>\u201d viene \u201c<em>aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall\u2019ISTAT, dell\u2019indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati<\/em>\u201d (art. 131).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>E\u2019 stata prevista una nuova specifica regolamentazione per tutte le \u201c<em>fattispecie di responsabilit\u00e0 sanzionatoria pecuniaria<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il giudizio \u00e8 promosso dal \u201c<em>pubblico ministero d\u2019ufficio o su segnalazione della Corte nell\u2019esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo<\/em>\u201d, con \u201c<em>ricorso al giudice monocratico previamente designato dalla sezione<\/em>\u201d, notificato \u201c<em>alla parte<\/em>\u201d (art. 133).<\/p>\n<p>\u201c<em>Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione<\/em>\u201d, determinata \u201c<em>con riguardo alla gravit\u00e0 della violazione e all\u2019opera svolta dall\u2019agente per l\u2019eliminazione, o l\u2019attenuazione, delle conseguenze della violazione<\/em>\u201d. Peraltro, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di pagare \u201c<em>una sanzione ridotta<\/em>\u201d, entro un termine non inferiore a trenta giorni, di un importo \u201c<em>pari al trenta per cento della sanzione\u201d<\/em> inflitta dal giudice (art. 134).<\/p>\n<p>\u201c<em>Le parti possono proporre opposizione al collegio<\/em>\u201d, con ricorso depositato nella segreteria della sezione entro \u201c<em>trenta giorni dalla notificazione del decreto<\/em>\u201d (art. 135) (<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>Il codice ha compiutamente disciplinato il \u201c<em>giudizio sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge<\/em>\u201d (art. 137). Ed \u00e8 stata anche prevista la tenuta \u201c<em>presso la Corte dei conti<\/em>\u201d di \u201c<em>una anagrafe degli agenti contabili<\/em>\u201d, \u201c<em>in apposito sistema informativo<\/em>\u201d.(<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>)<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il \u201c<em>deposito del conto<\/em>\u201d con \u201c<em>l\u2019attestazione di parifica<\/em>\u201d da parte del \u201c<em>responsabile del procedimento\u201d<\/em> e della \u201c<em>relazione degli organi di controllo interno<\/em>\u201d, nella segreteria della sezione, <em>\u201ccostituisce l\u2019agente dell\u2019amministrazione in giudizio\u201d <\/em>(art. 140).(<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>)<\/p>\n<p>\u201c<em>Il decreto di fissazione dell\u2019udienza, a cura della segreteria, \u00e8 comunicato all\u2019agente contabile per il tramite dell\u2019amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero\u201d<\/em> (art. 147)(<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>Il nuovo codice ha anche dettagliatamente disciplinato i giudizi pensionistici (artt. 151-171) Tra l\u2019altro, \u00e8 stabilito che \u201c<em>il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell\u2019udienza, \u00e8 notificato al convenuto, a cura dell\u2019attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto<\/em>\u201d (art. 155).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Anche per gli altri \u201c<em>giudizi ad istanza di parte<\/em>\u201d (artt. 172-176), \u201c<em>il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell\u2019udienza, deve essere notificato all\u2019amministrazione, o all\u2019ente impositore, che ha adottato l\u2019atto impugnato, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto<\/em>\u201d (art. 174)(<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"15\">\n<li>Per la legge delega, occorreva <em>\u201cridefinire <\/em><em>le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonch\u00e9 riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l\u2019effetto devolutivo dell\u2019appello, la sospensione dell\u2019esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformit\u00e0 a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai princ\u00ecpi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso<\/em>\u201d (lettera <em>m<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>La delega \u00e8 stata attuata richiamando ampiamente disposizioni e principi della procedura civile. Tra l\u2019altro: \u00e8 stata dettagliatamente disciplinata \u201c<em>la motivazione dell\u2019appello<\/em>\u201d, sulla falsariga dell\u2019art. 342 c.p.c. (art. 190); \u00e8 stata esclusa in linea di principio la possibilit\u00e0 di ammettere \u201c<em>nuovi mezzi di prova<\/em>\u201d e \u201c<em>nuovi documenti in appello<\/em>\u201d (art. 194); \u00e8 stato stabilito che <em>\u201cl\u2019appello \u00e8 dichiarato improcedibile anche d\u2019ufficio\u201d <\/em>se <em>\u201cl\u2019appellante non compare all\u2019udienza di discussione\u201d <\/em>e nemmeno alla<em> \u201csuccessiva udienza\u201d <\/em>fissata dal collegio (art. 196).<\/p>\n<p>E\u2019 stato previsto un termine di \u201c<em>sessanta giorni<\/em>\u201d anche per proporre \u201c<em>la revocazione<\/em>\u201d, al posto del previgente termine di tre anni, chiaramente contrastante con la \u201c<em>ragionevole durata<\/em>\u201d del processo richiesta dall\u2019art. 111 della Costituzione (art. 178).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"16\">\n<li>Per l\u2019art. 20 della legge n. 124\/2015, occorreva<em> \u201c<\/em><em>ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l\u2019esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarit\u00e0 di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell\u2019esecuzione mobiliare o immobiliare, nonch\u00e9 prevedere l\u2019inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile<\/em>\u201d (lettera <em>o<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>La delega non \u00e8 stata realizzata (<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>) ed \u00e8 stato invece previsto che \u201c<em>alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l\u2019amministrazione o l\u2019ente titolare del credito<\/em>\u201d. Peraltro, \u201c<em>il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attivit\u00e0 volte al recupero del credito erariale, pu\u00f2 indirizzare all\u2019amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell\u2019azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale<\/em>\u201d (art. 214).<\/p>\n<p>E\u2019 comunque migliorato il \u201c<em>grado di preferenza<\/em>\u201d accordato al \u201c<em>privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili\u201d<\/em>, in applicazione dell\u2019art. 2750 c.c. (art. 216).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"17\">\n<li>E\u2019 stato disposto che \u201c<em>all\u2019inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze di discussione<\/em>\u201d. E il \u201c<em>decreto<\/em>\u201d presidenziale \u201c<em>resta affisso per tutto l\u2019anno presso ciascuna sala di udienza<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Inoltre, \u201c<em>all\u2019inizio di ogni trimestre il presidente della sezione determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione<\/em>\u201d (art. 7 delle \u201c<em>norme di attuazione del codice della giustizia contabile<\/em>\u201d)(<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"18\">\n<li>Occorreva anche<em> \u201ca) <\/em><em>confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l\u2019individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile; b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l\u2019applicazione dell\u2019articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate; d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gi\u00e0 in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale<\/em>\u201d. Le disposizioni che hanno attuato la delega sul punto, in linea di massima ispirate al principio <em>tempus regit actum<\/em>, sono contenute nell\u2019allegato 3 al codice.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Lo stesso art. 20 della legge n. 124\/2015 ha disposto, al comma 6, che \u201c<em>entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo pu\u00f2 adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l\u2019applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Questa \u201c<em>procedura<\/em>\u201d prevede la stesura di uno \u201c<em>schema<\/em>\u201d per opera di una \u201c<em>commissione<\/em>\u201d presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, i pareri sullo \u201c<em>schema<\/em>\u201d da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti e poi delle \u201c<em>competenti Commissioni parlamentari<\/em>\u201d, la deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> E\u2019 opportunamente precisato che \u201c<em>le generalit\u00e0 del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Le sezioni riunite della Corte dei conti (27\/QM\/1999) e la Corte costituzionale (261\/2006) avevano invece ritenuto che fosse possibile una decisione in camera di consiglio, senza la partecipazione della parte privata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> La nullit\u00e0 della citazione per mancata corrispondenza tra invito e citazione non \u00e8 rilevabile \u201c<em>d\u2019ufficio<\/em>\u201d (art. 90).<\/p>\n<p>Va rilevato che \u201c<em>l\u2019omessa audizione personale<\/em>\u201d del <em>\u201cpresunto responsabile<\/em>\u201d che l\u2019abbia chiesta comporta non la nullit\u00e0, ma \u201c<em>l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda<\/em>\u201d (art. 67).<\/p>\n<p>Le varie innovazioni sulla fase preprocessuale introdotte dal codice, accentuatamente \u201cgarantiste\u201d, indubbiamente non agevolano il difficile lavoro del pubblico ministero, ma sembrano <em>prima facie<\/em> nel complesso non irragionevoli. Lascia peraltro perplessi la precisazione che la nullit\u00e0 colpisce non solo gli atti istruttori privi di motivazione, ma anche quelli con una motivazione \u201c<em>apparente<\/em>\u201d (art. 65). Non sembra infatti azzardato ipotizzare che le difese dei convenuti lamenteranno spesso questa \u201capparenza\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Resta ferma l\u2019analoga esclusione di una colpa <em>grave<\/em> prevista, per il caso del controllo positivo sull\u2019atto dannoso per l\u2019erario, dall\u2019art. 17, comma 30 <em>quater<\/em>, del d.l. n. 78\/1979 convertito nella legge n. 109\/2009.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> E\u2019 un\u2019interruzione della prescrizione chiaramente \u201csingolare\u201d: pu\u00f2 intervenire una sola volta e con effetti di durata comunque inferiore a quella dell\u2019originaria prescrizione (cfr. invece gli artt. 2943 e segg. c.c.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Il divieto della chiamata in giudizio per ordine del giudice sembra opportuno, trattandosi di istituto di non frequente applicazione nel processo civile e di scarsa utilit\u00e0 in quello contabile: per giunta, di faticosa progressiva definizione in sede sia dottrinaria che giurisprudenziale. Sul punto, v. \u201c<em>L\u2019ordinanza della Corte costituzionale n. 261 del 2006 e l\u2019intervento iussu iudicis nel giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa\u201d, <\/em>in Rivista della Corte dei conti n. 5\/2006.<\/p>\n<p>Suscita invece qualche perplessit\u00e0 il riferimento al \u201c<em>litisconsorzio necessario<\/em>\u201d, poich\u00e9 la chiamata in giudizio solo di alcuni dei possibili corresponsabili di un danno erariale di per s\u00e9 non dovrebbe mai rendere <em>inutiliter data<\/em> la decisione comunque presa e poich\u00e9 inoltre la conseguenza della violazione di un litisconsorzio necessario dovrebbe essere l\u2019integrazione del contraddittorio come prevista dall\u2019art. 101 c.p.c..<\/p>\n<p>Eventuali corresponsabilit\u00e0 nella produzione di un danno erariale venivano peraltro gi\u00e0 da tempo valutate <em>incidenter tantum<\/em> nella giurisprudenza contabile, sia pure disconoscendo giustamente qualsiasi litisconsorzio necessario.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Sarebbe stato forse opportuno prevedere un\u2019obbligatoria comunicazione all\u2019amministrazione danneggiata dell\u2019instaurazione del giudizio, per consentirle effettivamente il possibile intervento <em>ad adiuvandum<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Non saranno quindi pi\u00f9 sufficienti le non infrequenti generiche richieste di condanna \u201c<em>a favore dell\u2019erario<\/em>\u201d o simili.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Si tratta di una condivisibile innovazione, che infrange il mito della c.d. obbligatoriet\u00e0\/indisponibilit\u00e0 dell\u2019azione di responsabilit\u00e0: un mito che peraltro curiosamente non vigeva per il giudizio in appello, ove era invece pacificamente ammessa la rinunzia al gravame da parte del pubblico ministero appellante.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Lo stesso art. 31 ha disposto anche che \u201c<em>il giudice, quando pronuncia sulle spese, pu\u00f2 altres\u00ec condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell\u2019altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione \u00e8 fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Sul punto, v. anche, in questa rivista, \u201c<em>Appunti sulla nomofilachia delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Le sezioni riunite non si limitano quindi a decidere la \u201c<em>questione di massima<\/em>\u201d, come in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza contabile. V. ancora <em>\u201cAppunti sulla nomofilachia \u2026\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> I limiti del 50 per cento e soprattutto del 70 per cento della \u201c<em>pretesa risarcitoria azionata in citazione<\/em>\u201d, rispettivamente per il primo e il secondo grado, renderanno probabilmente poco frequente l\u2019applicazione dell\u2019istituto.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> E\u2019 stato notato come anche l\u2019instaurazione di questi giudizi <em>non<\/em> debba essere comunicata all\u2019amministrazione interessata, che pure \u00e8 destinataria dei proventi della sanzione e potrebbe quindi essere interessata a intervenire nel giudizio. V. P. Santoro, \u201c<em>Il codice di giustizia contabile e il giusto processo<\/em>\u201d, in questa rivista.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Una corretta tenuta dell\u2019<em>\u201canagrafe<\/em>\u201d sar\u00e0 certamente determinante per assicurare al pubblico ministero l\u2019effettiva possibilit\u00e0 di proporre il giudizio per resa di conto (artt. 141 e segg.) in caso di omessa presentazione del conto stesso da parte del contabile.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Ai fini della costituzione in giudizio del contabile non basta quindi, come a volte in passato \u00e8 stato ritenuto, il mero deposito presso l\u2019amministrazione di appartenenza.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> In decreto <em>non<\/em> va comunicato all\u2019amministrazione, come invece sarebbe opportuno per permetterle di valutare l\u2019opportunit\u00e0 di un intervento adesivo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Nei giudizi a istanza di parte, \u00e8 tuttora previsto l\u2019 \u201c<em>intervento del pubblico ministero<\/em>\u201d, che secondo i casi \u201c<em>formula le sue conclusioni<\/em>\u201d o \u201c<em>conclude unicamente all\u2019udienza<\/em>\u201d (art. 175).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Sembrerebbe, <em>prima facie<\/em>, un\u2019occasione persa. Ma evidentemente, \u00e8 stato ritenuto che il pubblico ministero <em>contabile<\/em> non potesse agire per l\u2019esecuzione di una condanna davanti al giudice <em>civile<\/em> e non potesse nemmeno interferire nelle scelte discrezionali dell\u2019amministrazione danneggiata sulle modalit\u00e0 di esecuzione delle sentenze.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Il \u201c<em>giudice unico<\/em>\u201d per i giudizi pensionistici, invece, \u201c<em>fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi<\/em>\u201d (art. 155).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Breve sintesi delle innovazioni nel nuovo codice della giustizia contabile di Stefano Imperiali, Presidente di Sezione della Corte dei conti \u00a0 Sulla base della delega contenuta nell\u2019art. 20 della legge n. 124 del 7.8.2015, \u00e8 stato emanato il d.lgs. n. 174 del 27.8.2016, che ha approvato il \u201cnuovo codice della giustizia contabile\u201d([1]). 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