{"id":983,"date":"2016-10-17T14:34:30","date_gmt":"2016-10-17T12:34:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=983"},"modified":"2016-10-17T14:34:30","modified_gmt":"2016-10-17T12:34:30","slug":"analisi-del-decreto-legislativo-26-agosto-2016-n-174","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/analisi-del-decreto-legislativo-26-agosto-2016-n-174\/","title":{"rendered":"Analisi del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/tutela.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-851 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/tutela-300x199.jpg\" alt=\"tutela\" width=\"300\" height=\"199\" 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ai principi e criteri direttivi che i decreti delegati dovranno osservare, nell\u2019art. 20, lettera a), vi \u00e8 quello di \u201c<em>adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019estrema vaghezza di tali prescrizioni non comporta alcun serio limite all\u2019azione del delegato, che pu\u00f2 statuire tutto ed il contrario di tutto, tanto pi\u00f9 che nella stessa legge delega sussistono disposizioni (ad es. v. art. 20, punto O) che si pongono esse stesse in manifesto contrasto con la giurisprudenza costituzionale o delle giurisdizioni superiori.<\/p>\n<ol>\n<li>II) Nel punto b) della legge delega si prescrive di \u201c<em>disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarit\u00e0 degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell\u2019effettivit\u00e0 della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Trattasi di prescrizioni in parte ovvie e banali, come quando si richiama la \u201c<em>peculiarit\u00e0 degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti<\/em>\u201d, in parte inutili in quanto meramente ripetitive di principi da tempo consolidati anche in norme costituzionali.<\/p>\n<p>III) Riguardo al punto c), dove si parla di \u201c<em>disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni<\/em>\u201d, l\u2019estrema indeterminatezza della prescrizione non pone, anche qui, alcun limite nella formulazione del decreto delegato.<\/p>\n<ol>\n<li>IV) Nel punto d) viene prevista \u201c<em>l\u2019interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tale disposizione, in linea con le attuali tendenze, mira soltanto a depotenziare l\u2019azione del P.M. contabile, volta a tutelare il pubblico erario.<\/p>\n<ol>\n<li>V) Il punto f) consente inammissibili regalie a favore degli amministratori e dipendenti pubblici incapaci che per colpa grave arrechino danni all\u2019erario, prevedendo \u201c<em>la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato<\/em>\u201d e, in appello, una condanna \u201c<em>per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione<\/em>\u201d.<\/li>\n<li>VI) Nel punto g) si intende \u201c<em>riordinare la fase dell\u2019istruttoria e dell\u2019emissione di eventuale invito a dedurre<\/em>\u201d enucleando principi, in parte completamente inutili in quanto gi\u00e0 da tempo pacificamente riconosciuti e disciplinati, in parte estremamente preoccupanti, laddove prevedono la \u201c<em>specificazione delle modalit\u00e0 di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero<\/em>\u201d, paventandosi il rischio di misure intese ad \u201cimbavagliare\u201d l\u2019azione del P.M. contabile, date le gi\u00e0 ricordate attuali tendenze, in parte gravemente carenti, laddove si limitano a prescrivere, senza ulteriori specificazioni, la \u201c<em>formalizzazione del provvedimento di archiviazione<\/em>\u201d, senza sanare una vistosa anomalia presente nell\u2019attuale sistema, e cio\u00e8 la mancanza di controllo del giudice sulle archiviazioni, cos\u00ec come previsto in sede penale. Solo con tale riforma, risulterebbe giustificata la prevista \u201cpreclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto gi\u00e0 destinatario di formalizzata archiviazione\u201d (punto g) n. 6).<\/li>\n<\/ol>\n<p>VII) Nel punto l) \u00e8 previsto che la disposizione processuale, sull\u2019integrazione del contraddittorio, debba essere \u201criordinata\u201d.<\/p>\n<p>Secondo lo scrivente, l\u2019art. 47 del regolamento per la procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1038\/1933, il quale prevedeva che l\u2019intervento in causa pu\u00f2 essere anche ordinato dalla Sezione, d\u2019ufficio, o su richiesta di una delle parti, era perfettamente in linea con i principi del giusto processo. Si \u00e8 quindi ritenuto che la riforma avrebbe dovuto prevedere l\u2019obbligo, e non la mera facolt\u00e0, per il giudice contabile, di ordinare a cura del P.M. l\u2019integrazione del contraddittorio dei soggetti ritenuti presunti responsabili o corresponsabili del danno erariale, non chiamati in giudizio dalla Procura regionale.<\/p>\n<p>VIII) Nel punto p) si richiama il \u201c<em>rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell\u2019ambito di un eventuale procedimento per responsabilit\u00e0 amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell\u2019effettiva sussistenza dell\u2019elemento soggettivo della responsabilit\u00e0 e del nesso di causalit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, non si \u00e8 tenuto conto del fatto che, in sede consultiva, i pareri sono resi su questioni di massima e che le concrete determinazioni sul singolo provvedimento rimangono di esclusiva competenza e connesse responsabilit\u00e0 dei rappresentanti dell\u2019ente locale.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Esaurita tale premessa, riguardante i punti salienti della riforma contenuta nella legge di delega, costituiranno oggetto di valutazione, per esigenze di brevit\u00e0, soltanto le disposizioni, contenute nel decreto delegato, ritenute particolarmente significative.<\/p>\n<p>1) Nell\u2019art. 5 \u00e8 previsto che \u201cOgni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati\u201d.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le decisioni, \u00e8 sufficiente ricordare che l\u2019art. 111 Cost. gi\u00e0 stabilisce che \u201ctutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati\u201d. Invece, per quanto riguarda i provvedimenti del P.M., la previsione di un obbligo di motivazione indiscriminato, anche per atti che non incidano minimamente sul diritto di difesa, costituisce un inutile e dannoso appesantimento procedurale.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 56 (Deleghe istruttorie) stabilisce che \u201cIl pubblico ministero pu\u00f2, motivatamente, svolgere attivit\u00e0 istruttoria direttamente, ovvero pu\u00f2 delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, \u2026 ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalit\u00e0 e territorialit\u00e0; pu\u00f2, altres\u00ec, avvalersi di consulenti tecnici\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019art. 56 statuendo, in linea con il citato art. 5, che il P.M. debba svolgere attivit\u00e0 istruttoria \u201cmotivatamente\u201d, senza fare alcuna distinzione sulla tipologia degli atti, pone una serie di problematiche, preoccupanti sotto un duplice ordine di motivi.<\/p>\n<p>In primo luogo, se qualsiasi iniziativa istruttoria, anche priva di rilevanza esterna, con particolare riguardo alle esigenze difensive, debba essere assistita da specifica motivazione, si conseguirebbe, come gi\u00e0 detto, l\u2019effetto di un notevole appesantimento del lavoro di Procura, tanto pi\u00f9 deleterio nella situazione attuale di gravissima carenza di personale di magistratura, pari a circa un terzo dell\u2019organico.<\/p>\n<p>Inoltre tale statuizione potrebbe aprire la strada ad indiscriminate e pretestuose eccezioni volte ad invalidare le citazioni in giudizio da parte dei convenuti, per presunta carenza di motivazione di un qualche atto istruttorio, anche insignificante, con grave intralcio pure per l\u2019attivit\u00e0 decisoria, per un diluvio di ordinanze che si render\u00e0 necessario emettere per definire il prevedibile, grande numero di eccezioni, che verranno formulate.<\/p>\n<p>Altro punto che suscita notevoli perplessit\u00e0 riguarda la previsione, limitata a casi eccezionali e sempre previa motivazione, di adempimenti istruttori delegati a dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalit\u00e0 e territorialit\u00e0.<\/p>\n<p>Per prima cosa, appare arduo stabilire in che cosa consista il limite relativo alla eccezionalit\u00e0 dei casi, in mancanza di qualsiasi concreta indicazione, con l\u2019effetto anche qui che l\u2019eventuale delega potr\u00e0 essere oggetto di facile contestazione da parte del soggetto, successivamente citato in giudizio, che potr\u00e0 sempre sostenere la carenza del requisito dell\u2019eccezionalit\u00e0 e quindi l\u2019invalidit\u00e0 dell\u2019istruttoria.<\/p>\n<p>Parimenti, analoga eccezione potr\u00e0 essere avanzata sulla base di un presunta difetto di professionalit\u00e0 del dirigente o funzionario prescelto, oltre tutto in presenza di una totale indeterminatezza di criteri. In particolare si porr\u00e0 il problema se il requisito della professionalit\u00e0 debba sussistere in astratto, ad esempio in base ai titoli di studio o all\u2019esperienza maturata, o in concreto, in base alle effettive capacit\u00e0 operative dimostrate nella fattispecie considerata.<\/p>\n<p>Il problema relativo alla individuazione dei \u201ccasi eccezionali\u201d si porr\u00e0 soprattutto per le inchieste riguardanti gli enti locali. Spesso, per quanto riguarda i comuni, sono stati richiesti dai P.M. ai segretari comunali elementi essenziali ai fini istruttori, come quelli concernenti la documentazione e lo sviluppo della vicenda in esame, la quantificazione del danno, le generalit\u00e0 ed il domicilio dei presunti responsabili ecc.<\/p>\n<p>Qualora tali iniziative fossero fatte rientrare nelle previsioni dell\u2019art. 56, in carenza del requisito della \u201ceccezionalit\u00e0\u201d, l\u2019attivit\u00e0 di Procura, priva della collaborazione dei funzionari di vertice degli enti locali, verrebbe ad essere gravemente penalizzata, considerata anche la notevole carenza di organico della Guardia di finanza e degli altri organi di Polizia che spesso non consentono l\u2019espletamento di un\u2019idonea attivit\u00e0 collaborativa con la Procura contabile in tempi ragionevoli.<\/p>\n<p>Va sottolineata, infine, la inusuale gravit\u00e0 della sanzione prevista in ogni caso, anche di trascurabile rilievo, conseguente al difetto di motivazione. Infatti, l\u2019art. 65 del decreto delegato stabilisce che \u201cLa omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero \u2026 costituiscono causa di nullit\u00e0 dell&#8217;atto istruttorio e delle operazioni conseguenti\u201d.<\/p>\n<p>In conclusione possono ritenersi pienamente avverate le previsioni estremamente pessimistiche gi\u00e0 ricordate e formulate in sede di esame della legge delega riguardo al punto g) dell\u2019art. 20 dove si disponeva di \u201c<em>riordinare la fase dell\u2019istruttoria e dell\u2019emissione di eventuale invito a dedurre<\/em>\u201d, essendosi puntualmente verificato il paventato rischio di una ulteriore azione del legislatore delegato finalizzata esclusivamente ad ostacolare l\u2019attivit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p>2) Stessa osservazione, riguardo al manifesto effetto limitativo dell\u2019azione del P.M. conseguente alla normativa in esame, pu\u00f2 farsi in relazione alla disciplina dell\u2019archiviazione.<\/p>\n<p>Secondo la normativa previgente, come sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 415 del 1995, ordinanza n. 261 del 2006), \u201cquesto atto, rimesso alla determinazione propria della parte pubblica che ritenga di non dover promuovere l&#8217;azione, non ha natura di pronuncia giurisdizionale, ma chiude un&#8217;attivit\u00e0 istruttoria diretta a verificare se sussistano le condizioni per iniziare utilmente un giudizio di responsabilit\u00e0, <u>senza che con l&#8217;archiviazione si formi giudicato o che ne derivi un vincolo per lo stesso ufficio del pubblico ministero\u201d.<\/u><\/p>\n<p>Al contrario, ai sensi dell\u2019art. 70, \u201cI fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione\u201d.<\/p>\n<p>Sulla base di tale disposizione &#8211; a parte osservazioni di logica elementare per cui se un fatto \u00e8 nuovo e diverso evidentemente non riguarda quello oggetto di archiviazione &#8211; i fascicoli archiviati non possono essere riaperti, inventandosi cos\u00ec una sorta di intangibilit\u00e0 analoga a quella del giudicato, senza che possa minimamente farsi un raffronto fra l\u2019attivit\u00e0 istruttoria del P.M. e quella decisoria del giudicante, come anche ricordato dalla Consulta nelle indicate statuizioni.<\/p>\n<p>3) Come gi\u00e0 detto, l\u2019art. 20 lett. g) della legge delega prevedeva la \u201c<em>formalizzazione del provvedimento di archiviazione<\/em>\u201d, senza sanare una vistosa anomalia presente nel sistema vigente, e cio\u00e8 la mancanza di controllo del giudice sulle archiviazioni, cos\u00ec come previsto in sede penale.<\/p>\n<p>Eppure la Cassazione a Sezioni unite, con sentenza n. 19700\/2010, ha esplicitamente riconosciuto, in linea di principio, l\u2019esistenza di un potere di controllo del giudice contabile sull\u2019attivit\u00e0 istruttoria del P.M.<\/p>\n<p>Nel decreto delegato la c.d. \u201cformalizzazione\u201d \u00e8 del tutto insignificante, limitandosi l\u2019art. 69 a confermare quanto \u00e8 sempre avvenuto in Procura e cio\u00e8 che il decreto di archiviazione, emesso qualora difettino i requisiti per l\u2019azione, \u00e8 sottoposto al visto del procuratore regionale ed \u00e8 comunicato al destinatario dell&#8217;invito a dedurre.<\/p>\n<p>Quello che colpisce, in modo estremamente negativo, \u00e8 che sia una parte, sia pure pubblica, a decidere, senza alcun controllo giurisdizionale.<\/p>\n<p>E\u2019 opportuno in proposito richiamare l\u2019ordinanza della Corte costituzionale n. 261\/2006 riguardante la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, avente ad oggetto la configurazione dell\u2019archiviazione nonch\u00e9 la forma di tale atto, sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo e definita con declaratoria di inammissibilit\u00e0 per irrilevanza. Sono di rilievo le considerazioni del giudice remittente che aveva sollevato tale questione di legittimit\u00e0 costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, concludendo nel senso che fosse \u201cnecessario un controllo giudiziale sull\u2019esercizio dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 e del connesso potere di archiviazione\u201d.<\/p>\n<p>4) La gravit\u00e0 dell\u2019anomalia dell\u2019omissione \u00e8 ulteriormente esaltata dalla assurda limitazione nelle funzioni del giudice contabile prevista dall\u2019art. 83 del decreto delegato, secondo cui \u201c\u00c8 vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice\u201d.<\/p>\n<p>Per inciso \u00e8 opportuno ricordare la sentenza della Consulta 27 luglio 1995 n. 415, dove viene riportato l\u2019intervento dell\u2019Avvocatura dello Stato che ha sottolineato come \u201ci poteri di integrazione di singoli atti processuali ad opera del giudice sono previsti dall&#8217;ordinamento processuale anche in altri riti (civile: artt. 164, secondo comma, e 182 cod. proc. civ.; penale: art. 507 cod. proc. pen.), senza che ci\u00f2 costituisca pregiudizio per la terziet\u00e0 dello stesso giudice\u201d.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 47 del previgente regolamento per la procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, (r.d. n. 1038\/1933), il quale prevedeva che \u201cL\u2019intervento (in causa) pu\u00f2 essere ordinato dalla Sezione, d\u2019ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti\u201d, trovava puntuale riscontro nell\u2019analoga norma contenuta nell\u2019art. 107 c.p.c.<\/p>\n<p>Gli effetti dell\u2019abrogazione del citato art. 47, con l\u2019inspiegabile e deleteria diminuzione dei poteri del giudice contabile, pacificamente ammessi per altri giudici, sono a dir poco dirompenti: quando il giudice contabile ravvisi ulteriori corresponsabilit\u00e0 che dovrebbero essere perseguite, non potr\u00e0 pi\u00f9 chiamare in giudizio i presunti responsabili, con la conseguenza paradossale \u2013 contraria ad elementari criteri costituzionali di ragionevolezza \u2013 che sar\u00e0 il contribuente e non il corresponsabile del danno erariale ad essere gravato dell\u2019onere relativo alla quota imputabile a quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>5) L\u2019art. 66 del decreto delegato, in linea con il punto d) dell\u2019art. 20 della legge delega, prevede che \u201cil termine quinquennale di prescrizione pu\u00f2 essere interrotto per una sola volta\u201d e che \u201ca seguito dell&#8217;interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l&#8217;ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non pu\u00f2 comunque eccedere i sette anni dall&#8217;esordio dello stesso\u201d.<\/p>\n<p>Tale disposizione, come altre del decreto, mira anch\u2019essa a depotenziare l\u2019azione del P.M. ed a considerare l\u2019azione del Procuratore regionale di rango inferiore rispetto a quella di qualsiasi cittadino che agisca in sede civile per la salvaguardia dei propri diritti e per i quali tale limitazione non sussiste.<\/p>\n<p>6) Come ultimo punto, di particolare rilievo, va segnalata la statuizione, che non si ha difficolt\u00e0 a definire scandalosa, contenuta nell\u2019art. 130 del decreto delegato, in linea con l\u2019art. 20 punto f) della legge delega, che dietro la \u201cfoglia di fico\u201d della \u201cfunzione deflattiva della giurisdizione di responsabilit\u00e0\u201d e dello \u201cscopo di garantire l&#8217;incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all&#8217;erario\u201d, impone implicitamente ulteriori balzelli ai danni della collettivit\u00e0, per favorire amministratori e funzionari pubblici infedeli.<\/p>\n<p>Grazie a questa norma \u00e8 sufficiente, per concludere la causa in primo grado, \u201cil pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione\u201d, con l\u2019indicazione, si badi bene, solo del limite massimo e non di quello minimo per cui, secondo la statuizione legislativa, per assurdo anche l\u20191 % sarebbe sufficiente per risarcire il danno. Inoltre, come se non bastasse, in appello \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 che \u201cil procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione\u201d.<\/p>\n<p>Infine, per completare l\u2019opera, \u00e8 anche disposto che, con le modalit\u00e0 indicate, \u201cla sentenza pronunciata in primo grado non \u00e8 impugnabile\u201d.<\/p>\n<p>Appare superfluo fare ulteriori commenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019unico dato positivo che \u00e8 possibile reperire in questa pessima riforma consiste in una omissione e cio\u00e8 nella mancata attuazione della delega prevista dall\u2019art. 20 lett. o) dove era previsto che si debbano \u201c<em>ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l\u2019esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarit\u00e0 di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell\u2019esecuzione mobiliare o immobiliare<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Sul punto lo scrivente aveva osservato che tale disposizione contrasta con la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, nei giudizi dinanzi alle SS.UU. per questioni di giurisdizione, \u201call\u2019udienza il P.G. (presso la Corte dei conti), quale organo del P.M., \u00e8 rappresentato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione\u201d (sent. n. 1282\/82; n. 6178\/83; n. 6437\/85, n. 404\/91). Ancora, \u201cil Procuratore generale della Corte dei conti \u00e8 presente nella fase dibattimentale davanti a queste Sezioni Unite \u2013 stante la c.d. unitariet\u00e0 della figura del Pubblico Ministero \u2013 attraverso l\u2019organo requirente che partecipa all\u2019udienza\u201d (sent. n. 12866\/92).<\/p>\n<p>In altri termini, prevedere, sotto la lett. o), la presenza del P.M. contabile nelle udienze dinanzi al giudice civile rappresentava uno \u201cstrappo\u201d al sistema e la violazione di quei principi generali che la legge delega prescrive di osservare sotto la lett. a), che in campo processuale non consentono la contemporanea presenza di magistrati ordinari e speciali nella fase dibattimentale dei giudizi.<\/p>\n<p>Sul piano pratico tale riforma avrebbe portato a risultati assolutamente controproducenti, obbligando il P.M. contabile, la cui sede istituzionale \u00e8 presente nei soli capoluoghi di regione, a spostarsi continuamente presso la varie province, sedi dei giudici civili dell\u2019esecuzione, aggravando cos\u00ec in modo esponenziale l\u2019esistente, enorme, carico di lavoro che, oltre tutto, attualmente questi non \u00e8 in grado di svolgere compiutamente, per la riprovevole carenza di uomini e mezzi, gi\u00e0 denunziata, alla quale non si vuole porre rimedio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analisi del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti Prima di iniziare l\u2019analisi del decreto delegato n. 174\/2016, \u00e8 opportuno richiamare, per sommi capi, le considerazioni critiche svolte nell\u2019articolo dello [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-983","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/983"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=983"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/983\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":984,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/983\/revisions\/984"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}