venerdì, Maggio 3, 2024
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Intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna, Marco Pieroni, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2022

Intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna, Marco PIERONI. 

*** 

Rivolgo il mio saluto alle Autorità, al Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna, Presidente Tammaro Maiello, al Procuratore della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna, Presidente Luigi Impeciati, al Presidente del Consiglio dell’ordine forense di Bologna, Avv. Maria Bonsignori, al rappresentante dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, Cons. Alberto Mingarelli, a tutti i presenti, al Presidente della Corte di conti, al Consiglio di Presidenza, ai colleghi magistrati, al Presidente della Regione Emilia-Romagna, alla Giunta e all’Assemblea legislativa regionale, alle Giunte e ai Consigli dei comuni dell’Emilia-Romagna e ai suoi cittadini. 

L’anno appena trascorso è stato, per la Sezione regionale di controllo, fecondo e complesso. 

Fecondo, in quanto, insieme ai colleghi magistrati, ai funzionari e a tutto il personale amministrativo, abbiamo quasi triplicato, rispetto al 2019 (si veda l’allegato), anno del mio insediamento quale Presidente della Sezione, il numero delle deliberazioni adottate. 

La funzione di controllo della Corte – quale organo ausiliario dello Stato comunità, oltre che dello Stato ordinamento (art. 100, secondo comma, Cost.) – si esprime, per volontà del legislatore, in diverse forme e modalità. 

Tra di esse la più solenne è certamente quella che si manifesta nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna, in occasione del quale viene accertato, sotto il profilo contabile, il rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione ai vigenti parametri costituzionali; nell’occasione, la Corte allega una relazione nella quale formula osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione, con proposte di riforma utili al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa. 

A tale ultimo riguardo, la Corte ha avuto occasione di rimarcare la rilevanza del principio costituzionale della sussidiarietà, per modo che vengano predisposti dalla Regione strumenti, anche di carattere preventivo, “volti ad anticipare le possibili cause di squilibri finanziari, nonché strumenti di analisi delle peculiarità e delle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio”. 

Infatti, obiettivo dei controlli “finanziari” della Corte dei conti sulla tenuta degli equilibri da parte dei Comuni è quello – attraverso una sorta di monitoraggio continuo e contestuale – che gli enti non vadano in squilibrio e ciò a salvaguardia dell’interesse dei cittadini. 

Il controllo della Corte sul ciclo di bilancio, che, come si è visto, vede quale culmine e momento di sintesi il giudizio di parifica, a esso non si arresta. 

Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012, la Sezione regionale, nel sistema della circolarità del controllo, esamina anche le leggi di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, nonché l’esame delle tipologie delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali, in una logica che, ancora una volta, colloca la Corte (organo ausiliare) in un rapporto di collaborazione con l’organo ausiliato (la Regione) che esclude qualsiasi profilo di contrapposizione. 

Sempre sul versante dei controlli, la Sezione ha svolto quelli: preventivo di legittimità sugli atti degli uffici delle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Emilia-Romagna, sul rispetto della disciplina dell’armonizzazione contabile e in particolare in tema di fondo rischi, sulla razionalizzazione della spesa, sugli enti del servizio sanitario regionale, sul sistema dei controlli interni, sulla razionalizzazione periodica delle società partecipate, sul consolidamento dei conti, sulle spese sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni comunali, sulle relazioni di fine mandato presentate dai sindaci, sulla revisione della spesa. 

La Sezione ha altresì svolto un’ampia attività consultiva su richiesta degli enti regionali nella materia della contabilità pubblica nonché specifiche indagini gestionali. 

Vorrei fare anche cenno alle numerose attività seminariali e di studio sulla materia della contabilità pubblica organizzate, in sede regionale, dalla stessa Corte dei conti, dall’Unione province italiane e, per il mondo accademico, dalla Spisa (Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica dell’Università di Bologna), grazie all’impulso del Professor Giuseppe Caia. 

Dicevo, un anno fecondo e complesso. 

Complesso, per i consistenti interventi del legislatore, in particolare sui controlli sulla gestione dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui gli enti assegnatari delle risorse dovranno dimostrare di spendere bene e nel rispetto della legalità finanziaria (art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021), se non si vuole correre il rischio di mettere in discussione la credibilità delle stesse Istituzioni e il patto sociale con i cittadini e le comunità nei confronti dei quali gli amministratori hanno il dovere costituzionale del redde rationem. A tal riguardo, nella programmazione dei controlli per 2022, la Sezione regionale di controllo ha dedicato diverse linee di attività ai controlli sul PNRR. 

Un anno complesso, dunque, anche e soprattutto per il concorrere di due eventi del tutto eccezionali: dapprima, l’emergenza pandemica del 21 febbraio 2020, cui è seguita, sul piano sovranazionale, in data 20 marzo 2020 (COM (2020) 123 final), l’attivazione della c.d. clausola di salvaguardia (General escape clause, la cui operatività è stata estesa, in data 4 marzo 2021, dalla Commissione UE, con Comunicazione al Consiglio COM (2021) 105 final, anche per il 2022), per la prima volta dalla sua introduzione nel 2011, da parte della 

Commissione europea1, con conseguenti ricadute sull’operare dei parametri costituzionali (che al diritto eurounitario fanno rinvio dinamico: artt. 97 , primo comma e 117, primo comma, Cost.); ora, lo scoppio della guerra Russia-Ucraina, che avrà possibili riflessi tanto sulla stessa disattivazione della citata clausola di salvaguardia (prevista per il 2023) quanto, in definitiva, sulla concreta praticabilità del PNRR (quanto meno nei tempi e nei modi), così come originariamente concepito. 

Proprio a quest’ultimo riguardo, e qui mi accingo alla conclusione, quale cultore del diritto, non posso non soffermarmi sulla guerra in atto, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022. 

È dello stesso giorno l’accorato videomessaggio della direttrice musicale del Teatro comunale di questa città, Bologna, Oksana Lyniv, di nazionalità ucraina. “Questa guerra riguarda tutti”, ha detto. È certamente vero. Sono in gioco i principi supremi della nostra civiltà, e in particolare il diritto di autodeterminazione dei popoli. 

Vorrei qui ricordare un attualissimo e appassionato brano della Lettera apostolica di Giovanni Paolo II, pontefice e statista sommo del XX secolo, redatta il 27 agosto dell’anno 1989 in occasione del 50° anniversario dell’inizio della II guerra mondiale: 

“Non c’è pace se i diritti di tutti i popoli – e particolarmente di quelli più vulnerabili – non sono rispettati! L’intero edificio del diritto internazionale poggia sul principio dell’uguale rispetto degli Stati, del diritto all’autodeterminazione di ciascun popolo e della libera cooperazione in vista del superiore bene comune dell’umanità. 

È essenziale che oggi situazioni analoghe a quella della Polonia del 1939, devastata e frantumata a piacimento da invasori senza scrupoli, non si riproducano più.” (v. il punto della citata Lettera apostolica). 

La civiltà non sta nella forza ma nella sacralità dell’uomo e nella sua dignità: la «vittoria del diritto» resta la miglior garanzia del rispetto della persona umana. 

Grazie.

La clausola di salvaguardia generale non sospende le procedure del patto di stabilità e crescita. Consentirà alla Commissione e al Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento delle politiche nel quadro del patto, discostandosi dagli obblighi di bilancio che normalmente si applicherebbero. 

Allegato 

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA ATTIVITA’ COLLEGIALE 
TIPOLOGIA E OGGETTO DELLA DECISIONE n.ro deliberazioni 
2019 2020 2021 
Decisione di parifica (art. 1, comma 5, del DL n. 174/2012) 
Deliberazioni sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della regione (art. 1, comma 3 e 4 del DL n. 174/2012) 
Deliberazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2, del DL n. 174/2012) 
Deliberazioni sul sistema dei controlli interni della regione (art. 1, comma 6, del DL n. 174/2012) 
Pronunce sugli enti del SSR (art. 1, c. 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012) 12 
Pronunce sugli enti locali (art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 e art. 148-bis Tuel)* 40 78 109 
Deliberazioni sugli enti locali ex art. 148 del Tuel 22 
Deliberazioni ex artt. 243-bis e ss. del Tuel 
Pareri (art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003)** 23 18 27 
Deliberazioni di controllo preventivo e successivo di legittimità 
Deliberazioni VSGO riguardanti la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20, t.u. n. 175/2016) 21 
Deliberazione VSGO riguardante l’indagine sulla gestione delle “Aziende servizi alla persona” 
Deliberazioni riguardanti l’esame delle relazioni di fine mandato 64 
Deliberazioni CSE del collegio di controllo sulle spese elettorali 
Referto sulla finanza locale 
Referto sulle spese di rappresentanza (VSGO) 
Referto sulle entrate degli enti locali anni 2012-2018 (VSGO) 
Deliberazioni sugli incarichi per servizi legali attribuiti dagli enti territoriali 
Deliberazioni sui regolamenti adottati per l’attribuzione di incarichi professionali 
Altre deliberazioni *** 
TOTALE 92 129 275 
* trattasi nel 2021 di 89 delibere PRSE (di cui una relativa al bilancio consolidato del comune di Faenza) e 20 PRSP, nel 2020 di n. 65 delibere PRSE e n. 13 delibere PRSP, nel 2019 di 40 PRSE
** trattasi: nel 2021 di 24 delibere PAR e 3 delibere QMIG (di rimessione questione di massima), nel 2020 di n. 17 delibere PAR e n. 1 delibera QMIG ***trattasi di delibere (INPR) di indirizzo e programmazione e, nel 2019, dell’ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale. 

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